Aiuti-ter: nuove misure su Pnrr per l’ambiente ed energia

Aiuti-ter Pnrr ambiente
Presso il Mite è stato istituiti l'organismo di vigilanza  dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi

Aiuti-ter: nuove misure su Pnrr per l'ambiente ed energia nel decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223).

In particolare, le misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale riguardano:

  • le procedure autorizzatorie per l'economia circolare e il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
  • la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici.

Al capo I sono invece riportate misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti sotto forma di:

  • credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
  • aiuti a imprese agricole e sportive, enti del terzo settore, cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
  • disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale;
  • disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.

Qui le misure del DL "aiuti-bis" convertito in legge

Da menzionare, infine:

  • le misure finalizzate ad agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (art. 16);
  • il  rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh) per le residenze e degli ulteriori servizi offerti per gli studenti universitari [art. 25, comma 7, lettera f)].

Di seguito lo stralcio delle misure riportate sopra.

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Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 

 

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154) 

(Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n.223)

 

 

Vigente al: 24-9-2022

 

Capo I
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis) 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore

  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

 

1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della

cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi

per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base

della media del terzo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e

degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh

superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno

2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di

durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo

straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,

sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento  delle  spese

sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente

utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta

e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica

prodotta dalle imprese  di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse

autoconsumata nei mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  In  tal  caso

l'incremento del costo  per  kWh  di  energia  elettrica  prodotta  e

autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo

unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati  dall'impresa  per

la produzione della  medesima  energia  elettrica  e  il  credito  di

imposta  e'  determinato  con  riguardo   al   prezzo   convenzionale

dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e

novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a

parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto

del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito

di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022,  per

usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di

riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo

trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato

Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte

consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui

all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21

dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio

2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare  dell'anno  2022,  un

quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore  al  25

per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo  3,  comma

1, del medesimo  decreto,  al  netto  dei  consumi  di  gas  naturale

impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte

consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data

comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.

300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione

dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della

componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di

credito di imposta, pari al 30 per cento della  spesa  sostenuta  per

l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei

mesi di ottobre e novembre  2022,  comprovato  mediante  le  relative

fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla

base della media riferita al terzo trimestre  2022,  al  netto  delle

imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del

costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo

medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale

di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'

riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri

effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un

contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al

40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,

consumato nei mesi di ottobre e novembre  2022,  per  usi  energetici

diversi dagli usi termoelettrici, qualora il  prezzo  di  riferimento

del gas naturale, calcolato come media, riferita al  terzo  trimestre

2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)

pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito  un

incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio

riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma

di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa

destinataria  del  contributo  si  rifornisca  nel  terzo   trimestre

dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre  e  novembre  2022,  di  energia

elettrica o  di  gas  naturale  dallo  stesso  venditore  da  cui  si

riforniva nel terzo trimestre dell'anno  2019,  il  venditore,  entro

sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il

credito d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una

comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento  di

costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta

spettante per i mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  L'Autorita'  di

regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione

e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono

cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo

per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi

gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati

all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I

crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente

e comunque entro la medesima data del 31  marzo  2023.  Le  modalita'

attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla

tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,

comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento

del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai

commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto  alla  fruizione

del credito non ancora  fruito,  inviano  all'Agenzia  delle  Entrate

un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato

nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione

della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia

delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore

del presente decreto.

9. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  8.586

milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno  2023,

che aumentano in termini di indebitamento netto a  9.586  milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il

monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre  2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

b) al comma 7, terzo periodo, le parole «31 dicembre  2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

 

                               Art. 2 

Estensione del credito di imposta per l'acquisto  di  carburanti  per

  l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca. 

1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal

perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della

benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e  della  pesca  e

alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica  di  cui  al  codice

ATECO 1.61 e' riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori

oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina

per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette

attivita', un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di

imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto

del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022,

comprovato  mediante  le  relative  fatture  d'acquisto,   al   netto

dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto  alle

imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione  alla

spesa sostenuta  nel  quarto  trimestre  solare  dell'anno  2022  per

l'acquisto  del  gasolio  e   della   benzina   utilizzati   per   il

riscaldamento  delle  serre  e  dei  fabbricati  produttivi   adibiti

all'allevamento degli animali.

3. Il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  2  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per

intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli

istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati

all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il

credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente

e comunque entro la medesima data del 31  marzo  2023.  Le  modalita'

attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla

tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,

comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento

del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai

commi 1 e 2, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del

credito  non  ancora  fruito,  inviano  all'Agenzia   delle   Entrate

un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato

nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione

della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia

delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore

del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti europei provvede il Ministero  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  183,77

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo

43.

8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

                               Art. 3 

Misure a supporto  delle  imprese  colpite  dall'aumento  dei  prezzi

                            dell'energia 

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle  imprese

nel  contesto  dell'emergenza  energetica,  assicurando  le  migliori

condizioni  del  mercato  dei  finanziamenti  bancari  concessi  alle

imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il  pagamento  delle

fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre

e dicembre 2022, le  garanzie  prestate  da  SACE  S.p.A.,  ai  sensi

dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono  concesse,

a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime

«de minimis» di  cui  alla  Comunicazione  della  Commissione  Quadro

temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per

categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota

garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di

garanzia, il rendimento dei buoni  del  Tesoro  poliennali  (BTP)  di

durata  media  pari  o  immediatamente  superiore  al   finanziamento

concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovra' essere

limitato al recupero dei  costi  e  essere  inferiore  al  costo  che

sarebbe stato richiesto dal soggetto  o  dai  soggetti  eroganti  per

operazioni con le medesime caratteristiche ma prive  della  garanzia,

come documentato e attestato dal rappresentante legale  dei  suddetti

soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso  gratuito  alla  garanzia,  i

soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di  richiesta,

nonche' nel  contratto  di  finanziamento  stipulato,  le  condizioni

economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

2.  Nel  rispetto  delle  pertinenti   previsioni   di   cui   alla

Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione

della Russia contro l'Ucraina,  al  fine  di  contenere  gli  effetti

economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle  forniture

energetiche, con riferimento alle misure temporanee per  il  sostegno

alla liquidita' delle  imprese  tramite  garanzie  prestate  da  SACE

S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui  all'articolo

15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato

fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi  12  mesi

per le piccole e medie imprese e per  i  successivi  6  mesi  per  le

grandi imprese, in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25

milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia  classificabile

come impresa a forte consumo di energia, ai sensi  dell'articolo  17,

paragrafo 1,  lettera  a)  della  direttiva  2003/96/CE  e  che  tale

fabbisogno sia attestato mediante  apposita  autocertificazione  resa

dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre, 2000, n. 445.

3.  Con  riferimento  alle  misure  temporanee  di  sostegno   alla

liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di

cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre

1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi  alla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalita'

di copertura dei costi d'esercizio per il  pagamento  delle  fatture,

per consumi energetici,  emesse  nei  mesi  di  ottobre,  novembre  e

dicembre 2022, puo' essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano

rispettate le condizioni di cui al comma 1, e  nella  misura  massima

dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore

di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente  dalla  fascia  di

appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla  parte  IX,

lettera A, delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di

carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia

allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio

2019.

4.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma  3  le  parole:  «che  presentano  un  fatturato  non

superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,»  sono

soppresse;

b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis La garanzia di cui  al  comma  3  puo'  altresi'  essere

rilasciata da SACE S.p.A.  a  titolo  gratuito,  nel  rispetto  delle

previsioni  in  materia  di  regime  "de   minimis"   di   cui   alla

Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione

della  Russia  contro  l'Ucraina  e  ai  pertinenti  regolamenti  "de

minimis" o di esenzione per categoria, nei  casi  in  cui  il  premio

applicato dalle imprese di  assicurazione  autorizzate  all'esercizio

del ramo credito e cauzioni non superi la  componente  di  rendimento

applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali  (BTP)  di  durata  media

pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della  proposta

di convenzione da parte di SACE  S.p.A..  Fermo  quanto  previsto  al

comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e

attestato  dal  rappresentante  legale  delle  suddette  imprese   di

assicurazione, dovra' essere limitato al recupero dei costi. Ai  fini

dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono

tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica  inviata  a

SACE  S.p.A.  dopo  l'assunzione  dell'esposizione,   le   condizioni

economiche di maggior favore applicate ai  beneficiari  per  ciascuna

esposizione.».

5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della

domanda» sono soppresse;

b) dopo le parole: «quale conseguenza  immediata  e  diretta  dei

rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto

e  che  le  esigenze  di  liquidita'   sono   conseguenza   di   tali

circostanze.» e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono

altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese  relative

agli obblighi di fornire collaterali per le  attivita'  di  commercio

sul mercato dell'energia.».

6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020  n.

120, le parole: «a  duecento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a

seicento».

7.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata

all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di  cui

ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede  a  valere  sulle

risorse  disponibili,  a  legislazione  vigente,  sul  Fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla

copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma  3

del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili,

a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2,  comma  100,

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  entro  il  limite

massimo di impegno ivi indicato.

 

                               Art. 4 

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su

                          alcuni carburanti 

1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici

derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti

energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022  e  fino  al  31  ottobre

2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per

mille litri;

3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:

182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro

cubo;

b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per

autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),

numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio

commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della

Tabella  A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto

legislativo n. 504 del 1995, non si applica per  il  periodo  dal  18

ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici

assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo

unico di cui al citato decreto legislativo n.  504  del  1995  e  gli

esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui

al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono,  entro

il  10  novembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui

all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via

telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma

6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi

ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del

presente articolo usati come carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei

relativi depositi e impianti  alla  data  del  30  ottobre  2022.  La

predetta comunicazione non  e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla

scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote  di

accisa stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,

venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote  come

rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,

per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma

3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,

del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni  di

cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti

dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,

lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,

lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 492,13 milioni  di

euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno  2024,  si

provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 5 

     Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali 

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato  dall'articolo

40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo  16

del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato

per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro,  da  destinare  per

160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro  in

favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione

del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del

Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

da adottare entro il 31 ottobre 2022, in  relazione  alla  spesa  per

utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3.  Allo  scopo  di  contribuire  ai  maggiori  costi   determinati

dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare  degli

effetti della pandemia, il livello del finanziamento  del  fabbisogno

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di

1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni  di  euro

assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.

4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, nonche' delle

risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17  maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministero  della  salute,

di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  previa

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base  delle

quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate

per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome  di

Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che

stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e

provinciale al finanziamento sanitario corrente.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono

riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate  nell'ambito

degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del

decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga

all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3, un  contributo

una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al

comma 4, non  superiore  allo  0,8  per  cento  del  tetto  di  spesa

assegnato per l'anno 2022, a fronte di  apposita  rendicontazione  da

parte  della   struttura   interessata   dell'incremento   di   costo

complessivo sostenuto nel medesimo anno  per  le  utenze  di  energia

elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia  dell'equilibrio

economico del Servizio sanitario regionale.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 6 

Disposizioni urgenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  e

                              regionale 

1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di  cui  al  medesimo

articolo 9 e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati

al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla  base  dei  costi

sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento  di  costo,  al

netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   sostenuto   nel   terzo

quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per  l'alimentazione

dei mezzi di trasporto  destinati  al  trasporto  pubblico  locale  e

regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze e previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da

adottare entro il 31  ottobre  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  di

riparto delle risorse tra gli  enti  territoriali  competenti  per  i

servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le  modalita'

per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante

il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al  comma  1

alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla  gestione

governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del

servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione

governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di

contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del

limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di

rendicontazione.

3. Per finalita' di semplificazione  e  uniformita',  le  procedure

previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto

ed il riconoscimento delle risorse stanziate  nel  fondo  di  cui  al

comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre

2022.

4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al  comma

2 possono essere destinate ad incrementare la  quota  finalizzata  al

riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 7 

              Disposizioni urgenti in materia di sport 

1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione

dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le  risorse

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge  27  dicembre

2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da

destinare  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le

associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le  discipline

sportive, per gli enti di promozione sportiva e  per  le  federazioni

sportive, anche nel  settore  paralimpico,  che  gestiscono  impianti

sportivi e piscine.

2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di

sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto,  sono  individuati  le  modalita'  e  i

termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei

contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,

nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi

dell'articolo 43.

 

                               Art. 8 

     Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore 

1. Al fine di sostenere gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti

religiosi   civilmente   riconosciuti    che    gestiscono    servizi

sociosanitari   e   sociali   svolti    in    regime    residenziale,

semiresidenziale  rivolti  a  persone  con  disabilita',   a   fronte

dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo  e

quarto trimestre del 2022, e' istituito nello stato di previsione del

Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   per   il   successivo

trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito

fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022,  per

il successivo trasferimento al conto  di  cui  al  comma  5,  per  il

riconoscimento, nei  predetti  limiti  di  spesa,  di  un  contributo

straordinario   calcolato   in   proporzione   ai   costi   sostenuti

nell'analogo periodo 2021.

2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale  del

Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni  di

promozione sociale coinvolte nel processo di  trasmigrazione  di  cui

all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  le

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di  cui  al  decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa  anagrafe

e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per  i  maggiori  oneri

sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della  componente  energia  e

del gas naturale, e' istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una

dotazione di 50 milioni di euro per l'anno  2022  per  il  successivo

trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un

contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi  sostenuti

nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di

concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'

e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle

politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'

e i termini  di  presentazione  delle  richieste  di  erogazione  dei

contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalita' di erogazione

nonche' le procedure di controllo.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra  loro

e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non

rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi

sono cumulabili con altre  agevolazioni  che  abbiano  ad  oggetto  i

medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche

della non concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base

imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non

porti al superamento del costo sostenuto.

5. Per le operazioni relative alla gestione dei  fondi  di  cui  ai

commi 1 e 2  e  all'erogazione  dei  contributi,  le  amministrazioni

interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo  19,  comma  5,  del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  previa  stipula  di  apposite

convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri  a  carico

delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati  nel  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma  3,  di

societa' in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1

e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre  2022,  su  appositi  conti

correnti  infruttiferi  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato

intestati alla societa' incaricata della gestione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni  di  euro,

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  le  politiche  in

favore delle persone con disabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma

178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di

euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa

di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

quanto a 6 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione

del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  quanto  a  20

milioni di euro mediante riduzione per  28,57  milioni  di  euro  del

fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021,

n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 9 

Disposizioni   per   la   realizzazione   di   nuova   capacita'   di

                          rigassificazione 

1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora,  in  sede

di autorizzazione di cui al  comma  2,  siano  imposte  prescrizioni,

ovvero sopravvengano fattori che impongano  modifiche  sostanziali  o

localizzazioni alternative.».

 

                               Art. 10 

Contributo del  Ministero  dell'interno  alla  resilienza  energetica

                              nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,

alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento

della resilienza  energetica  nazionale,  il  Ministero  dell'interno

utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i

beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per

installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,

anche ricorrendo, per la copertura  degli  oneri,  alle  risorse  del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  Missione  2,  previo

accordo con il Ministero  della  transizione  ecologica,  qualora  ne

ricorrano le condizioni in termini  di  coerenza  con  gli  obiettivi

specifici  del  PNRR  e  di  conformita'  ai  relativi  principi   di

attuazione.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno  e

i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1  possono  costituire

comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche

amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1

MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),

dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  e

con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del  medesimo  decreto

legislativo anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e

utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,

previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione

pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee

ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  e

sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22

del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.  Competente  ad

esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui

all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

                               Art. 11 

Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della

                               cultura

1. Al fine di  mitigare  gli  effetti  dell'aumento  dei  costi  di

fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da  sale  teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche e  istituti  e  luoghi  della

cultura di cui all'articolo 101 del decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno

2022. Con decreto del  Ministro  della  cultura,  da  adottare  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,

sono definite le  modalita'  di  ripartizione  e  assegnazione  delle

risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti

dal presente comma, pari a 40 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si

provvede, quanto  a  15  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89,  comma

1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e,  quanto  a  15

milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183,  comma  2,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai

sensi dell'articolo 43.

2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con

le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

 

                               Art. 12 

Rifinanziamento  del  Fondo  destinato   all'erogazione   del   bonus

                              trasporti

1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge  17

maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91, e' incrementato di 10 milioni di euro per  l'anno

2022.

2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 13 

Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica  delle  scuole

                              paritarie

1. Per fronteggiare le maggiori  esigenze  connesse  al  fabbisogno

energetico   degli    istituti    scolastici    paritari    derivanti

dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo  di

cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo  2000,  n.  62  e'

incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri

si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 14 

       Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli

aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  e'  autorizzata  la

spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel

limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore

dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2,

lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  e,  nel

limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi  di

trasporto di persone su strada resi ai sensi e per  gli  effetti  del

decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla  base  di

autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero  sulla  base  di

autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi

delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19

novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su

strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di

determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di

erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della

normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  100

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo

43.

 

                               Art. 15 

     Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza  prestate  dagli

istituti di patronato  e  fronteggiare  le  ripercussioni  economiche

negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo

dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge  30  marzo

2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a  100  euro

per  ciascuna  sede  centrale,  regionale  e  provinciale  e  zonale,

riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  a

parziale compensazione dei costi sostenuti  per  il  pagamento  delle

utenze di energia elettrica e gas.

2. Il contributo e' riconosciuto, previa presentazione  di  istanza

contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede  il  contributo

al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  presentarsi

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,  pari  a  euro

769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede

ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 16 

                  Procedure di prevenzione incendi

1. In relazione alle esigenze poste  dall'emergenza  energetica  in

atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e

solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio

di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,  nel  caso

in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie  di  impianti,

sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini  di

cui all'articolo  3,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  sono  ridotti,

fino  al  31  dicembre  2024,  da  sessanta  a  trenta  giorni  dalla

presentazione della documentazione completa.

 

                               Art. 17 

    Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

le parole «35.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «62.000

euro».

(omissis)

 

Capo III
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)

Sezione I
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia ambientale

                               Art. 22 

Procedure autorizzatorie per  l'economia  circolare  e  rafforzamento

  delle attivita' di vigilanza e controllo dei  sistemi  di  gestione

  dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

 

1.  Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture  necessari  ai

fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale  per  la

gestione  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  198-bis  del   decreto

legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  costituiscono  interventi  di

pubblica utilita', indifferibili e urgenti.

2.  Nei  procedimenti  autorizzativi  non  di  competenza   statale

relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari  ai  fabbisogni

impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei

rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto  legislativo  n.  152

del 2006,  e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ove

l'autorita' competente non provveda sulla domanda  di  autorizzazione

entro i termini previsti dalla legislazione  vigente,  il  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   della

transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine  non

superiore a quindici giorni per provvedere.  In  caso  di  perdurante

inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o  del

Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,

il Consiglio dei ministri nomina un commissario  ad  acta,  al  quale

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i

provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  o  di

altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di rafforzare le  attivita'  di  vigilanza  e  di

controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e

autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei  rifiuti  di

imballaggio di cui al  presente  articolo,  e'  istituito  presso  il

Ministero della transizione ecologica l'Organismo  di  vigilanza  dei

consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di  vigilanza  e'

composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  della  transizione

ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due  rappresentanti

del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un   rappresentante

dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato,   un

rappresentante dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e

ambiente, un rappresentante dell'Associazione  nazionale  dei  comuni

italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione, con decreto del  Ministero  della  transizione

ecologica, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,

sono  stabilite  le  modalita'  di  funzionamento  dell'Organismo  di

vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'

dell'Organismo  di   vigilanza   sono   rese   pubbliche   sul   sito

istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro  il  30

aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza

sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere

dall'anno  2023.  Ai  componenti  dell'Organismo  di  vigilanza   non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri

emolumenti comunque denominati.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per  l'anno

2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

transizione ecologica.

 

                               Art. 23 

Misure in materia di fornitura di energia elettrica per  la  ricarica

                        dei veicoli elettrici

1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel

caso in cui  l'infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  e'  richiesta

l'autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato

gravato da un  diritto  di  servitu'  pubblica,  il  comune  pubblica

l'avvenuto ricevimento dell'istanza  di  autorizzazione  sul  proprio

sito istituzionale nonche' sulla Piattaforma unica nazionale  di  cui

all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.

257, dal momento della  sua  operativita'.  Decorsi  quindici  giorni

dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere  rilasciata

al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato

istanza e il rilascio dell'autorizzazione a  piu'  soggetti  non  sia

possibile  ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli  spazi

pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici  adottata  dal

comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito

di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto  dei

principi   di   imparzialita',   parita'   di   trattamento   e   non

discriminazione tra gli operatori.»;

b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono  inserite

le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei

costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

 

                               Art. 24 

           Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

1. All'articolo 1, comma 1-quater, del  decreto-legge  16  dicembre

2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio

2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al  fine  di

dare attuazione agli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza, con riferimento  agli  investimenti  legati  all'utilizzo

dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione  2,

Componente 2, e all'allocazione delle risorse  finanziarie  pubbliche

ivi previste per tali finalita', nel  rispetto  della  disciplina  in

materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e

dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea

C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai  sensi  del

primo periodo  del  presente  comma  e'  individuata  quale  soggetto

attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per  la

produzione del preridotto -  direct  reduced  iron,  con  derivazione

dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da

fonti rinnovabili, aggiudicati  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50 e delle altre vigenti  disposizioni  di  settore.  A  tal

fine, le risorse finanziarie di cui  al  sesto  periodo,  preordinate

alla realizzazione dell'impianto per la produzione,  con  derivazione

dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da

fonti  rinnovabili,  del  preridotto  -  direct  reduced  iron,  sono

assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore

degli interventi di  cui  al  medesimo  periodo.  L'impianto  per  la

produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito  dalla

societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione  di  ogni  iniziativa

utile all'apertura del  capitale  della  societa'  di  cui  al  primo

periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati  requisiti

finanziari, tecnici e  industriali,  individuati  mediante  procedure

selettive di evidenza pubblica, in conformita' al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore.».

 

Sezione II
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di universita'

                               Art. 25 

Nuove  misure  di  attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e

  resilienza  in  materia  di  alloggi  e  residenze   per   studenti

  universitari

 (omissis)

f)  gli  standard  minimi  qualitativi  degli  alloggi  o   delle

residenze e degli ulteriori servizi offerti, in  relazione  sia  allo

spazio comune per studente che alle relative  dotazioni  strumentali,

fermo restando il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno

significativo all'ambiente (DNSH).

 

(omissis)

 

Sezione IV
Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza

(omissis)

                               Art. 31 

Realizzazione piattaforme per la  gestione  di  informazioni  e  dati

  relativi all'attuazione delle misure del PNRR del  Ministero  dello

  sviluppo economico.

 

1.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attivita'   di

coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione  e

controllo delle misure previste dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza (PNRR),  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale

Amministrazione  centrale  titolare  dei  previsti   interventi,   e'

autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di  piattaforme

informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione  e

la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione  delle  piattaforme  di

cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno  2022

si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  43.   Per   la   gestione   e

l'aggiornamento delle piattaforme di cui al  comma  1,  il  Ministero

dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita'  di  missione

per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e

resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

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