Aiuti-ter: nuove misure su Pnrr per l'ambiente ed energia nel decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223).
In particolare, le misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale riguardano:
- le procedure autorizzatorie per l'economia circolare e il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici.
Al capo I sono invece riportate misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti sotto forma di:
- credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- aiuti a imprese agricole e sportive, enti del terzo settore, cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
- disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale;
- disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.
Qui le misure del DL "aiuti-bis" convertito in legge
Da menzionare, infine:
- le misure finalizzate ad agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (art. 16);
- il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh) per le residenze e degli ulteriori servizi offerti per gli studenti universitari [art. 25, comma 7, lettera f)].
Di seguito lo stralcio delle misure riportate sopra.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154)
(Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n.223)
Vigente al: 24-9-2022
Capo I
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta
e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso
l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e
autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per
la produzione della medesima energia elettrica e il credito di
imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e
novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio
2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma
1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale
impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della
componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei
mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla
base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,
consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento
del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre
dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia
elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si
riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento di
costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta
spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione
e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I
crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai
commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione
del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate
un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586
milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023,
che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
b) al comma 7, terzo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
Art. 2
Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per
l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca.
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica di cui al codice
ATECO 1.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto alle
imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione alla
spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per
l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il
riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti
all'allevamento degli animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il
credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai
commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del
credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate
un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 3
Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi
dell'energia
1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle imprese
nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori
condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse,
a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime
«de minimis» di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per
categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota
garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di
garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di
durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento
concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovra' essere
limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti
soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i
soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta,
nonche' nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti
economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture
energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno
alla liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate da SACE
S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo
15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato
fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi 12 mesi
per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le
grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile
come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17,
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE e che tale
fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa
dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre, 2000, n. 445.
3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalita'
di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture,
per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2022, puo' essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX,
lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,» sono
soppresse;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi' essere
rilasciata da SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle
previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de
minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio
applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio
del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento
applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media
pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta
di convenzione da parte di SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al
comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e
attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di
assicurazione, dovra' essere limitato al recupero dei costi. Ai fini
dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono
tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a
SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna
esposizione.».
5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse;
b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto
e che le esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.» e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese relative
agli obblighi di fornire collaterali per le attivita' di commercio
sul mercato dell'energia.».
6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.
120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a
seicento».
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle
risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3
del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili,
a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite
massimo di impegno ivi indicato.
Art. 4
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre
2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio
commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della
Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18
ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro
il 10 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui
all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma
6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei
relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022. La
predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di
accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,
lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 492,13 milioni di
euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 5
Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli
effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro
assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, nonche' delle
risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito
degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3, un contributo
una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al
comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa
assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da
parte della struttura interessata dell'incremento di costo
complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia
elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e
regionale
1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo
articolo 9 e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati
al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi
sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo
quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione
dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e
regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di
riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i
servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalita'
per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1
alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione
governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di
contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del
limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di
rendicontazione.
3. Per finalita' di semplificazione e uniformita', le procedure
previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto
ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al
comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre
2022.
4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma
2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al
riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da
destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline
sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni
sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti
sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
Art. 8
Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore
1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi
sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale,
semiresidenziale rivolti a persone con disabilita', a fronte
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e
quarto trimestre del 2022, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito
fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per
il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il
riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo
straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti
nell'analogo periodo 2021.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe
e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri
sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e
del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo
trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un
contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti
nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalita' di erogazione
nonche' le procedure di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai
commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni
interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico
delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di
societa' in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti
correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato
intestati alla societa' incaricata della gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in
favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20
milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del
fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.
Art. 9
Disposizioni per la realizzazione di nuova capacita' di
rigassificazione
1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede
di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni,
ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o
localizzazioni alternative.».
Art. 10
Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica
nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno
utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i
beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo
accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne
ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi
specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
attuazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e
i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e
utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 11
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della
cultura
1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno
2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle
risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, quanto a 15
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai
sensi dell'articolo 43.
2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo.
Art. 12
Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus
trasporti
1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno
2022.
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 13
Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole
paritarie
1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno
energetico degli istituti scolastici paritari derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 14
Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli
aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel
limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore
dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. e, nel
limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di
trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi
delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di
determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di
erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
Art. 15
Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato
1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza prestate dagli
istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche
negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro
per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale,
riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle
utenze di energia elettrica e gas.
2. Il contributo e' riconosciuto, previa presentazione di istanza
contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro
769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede
ai sensi dell'articolo 43.
Art. 16
Procedure di prevenzione incendi
1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in
atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso
in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti,
sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di
cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti,
fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla
presentazione della documentazione completa.
Art. 17
Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000
euro».
(omissis)
Capo III
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)
Sezione I
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia ambientale
Art. 22
Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento
delle attivita' di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai
fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale
relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove
l'autorita' competente non provveda sulla domanda di autorizzazione
entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine non
superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,
il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i
provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di
altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza e di
controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e
autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio di cui al presente articolo, e' istituito presso il
Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei
consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza e'
composto da due rappresentanti del Ministero della transizione
ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un
rappresentante dell'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
sono stabilite le modalita' di funzionamento dell'Organismo di
vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30
aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza
sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno
2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
Art. 23
Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica
dei veicoli elettrici
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta
l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato
gravato da un diritto di servitu' pubblica, il comune pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio
sito istituzionale nonche' sulla Piattaforma unica nazionale di cui
all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257, dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni
dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere rilasciata
al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato
istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia
possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi
pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal
comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito
di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei
principi di imparzialita', parita' di trattamento e non
discriminazione tra gli operatori.»;
b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,».
Art. 24
Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di
dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2,
Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
ivi previste per tali finalita', nel rispetto della disciplina in
materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e
dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del
primo periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la
produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da
fonti rinnovabili, aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal
fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da
fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono
assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore
degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla
societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti
finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore.».
Sezione II
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di universita'
Art. 25
Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti
universitari
(omissis)
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle
residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo
spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali,
fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (DNSH).
(omissis)
Sezione IV
Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza
(omissis)
Art. 31
Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati
relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello
sviluppo economico.
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' di
coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e
controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale
Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, e'
autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme
informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e
la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house.
2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di
cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022
si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e
l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero
dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita' di missione
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
(omissis)