Nuovo applicativo del portale Asa, il nuovo applicativo dell'albo soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature.
Con la circolare n. 39 del 18 ottobre 2022 l'Inail ha comunicato che a decorrere dal 21 ottobre 2022 è disponibile il nuovo applicativo del portale Asa che consente ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11 aprile 2011:
- l’iscrizione in modalità telematica agli albi regionali gestiti da Inail per l’effettuazione in delega delle prime verifiche periodiche;
- la gestione della propria anagrafica e della matrice delle competenze;-
- l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate.
Nuovo applicativo del portale Asa: chi può accedere
Possono accedere all’applicativo Asa:
- i soggetti abilitati, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;
- il personale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- le Asl e le Arpa, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.Si può accedere all’applicativo tramite Spid, Cns e Cie dal portale Inail.
Nuovo applicativo del portale Asa: l'assistenza per l'utilizzo
Nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale Inail è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali. Nell’area “Supporto” sono altresì disponibili per la consultazione le Faq e il manuale.
Nel portale Asa sono presenti le funzioni di monitoraggio e controllo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle Asl e delle Arpa che possono consultare autonomamente e in tempo reale le verifiche caricate sul sistema dai soggetti abilitati. Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al "Contact center" di Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
L'obbligo delle verifiche periodiche delle attrezzature è previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Le attrezzature da prendere in considerazione sono elencate nell'allegato VII.
Per maggiori informazioni consultare la circolare.