Classi di reazione al fuoco: le modifiche per i materiali da costruzione

Interventi su tre provvedimenti in tema

Classi di reazione al fuoco.

Il decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 - apporta alcune modifiche tecniche al decreto 26 giugno 1984, in merito alla «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, sulle «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 dedicato all' «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Resta informato, abbonati ad Ambiente&Sicurezza

Classi di reazione al fuoco: lo "scopo" del provvedimento

Le modifiche apportate al D.M. 26 giugno 1984 partono dallo stesso "scopo" del provvedimento – ora ridefinito come quello di «stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d'incendio all'interno dell'opera da costruzione» (nuovo art. 1, comma 1, D.M. 26 giugno 1984 citato).

Leggi il commento, clicca qui

Classi di reazione al fuoco: le altre modifiche

Tra gli altri aspetti il decreto indica come utilizzabile la classificazione europea secondo la norma En 13501-1, valida nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

Ministero dell'Interno
Decreto 14 ottobre 2022  

Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di
reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente
«Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da
impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della
sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
(22A06030)

(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in
particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di
prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica,
tra le altre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
316/12 del 14 novembre 2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione
relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da
costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983, recante
«Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da
impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali
di pubblico spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 201 del 23 luglio 1983, modificato dal
decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, recante
«Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente
norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da
impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali
di spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante
«Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali
ai fini della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, modificato dal decreto del
Ministro dell'interno 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e
laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge
7 dicembre 1984, n. 818», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 recante
«Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da
impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della
sicurezza in caso d'incendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
73 del 30 marzo 2005, modificato dal decreto del Ministro
dell'interno del 25 ottobre 2007 recante "Modifiche al decreto 10
marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti
da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto
il requisito della sicurezza in caso d'incendio»" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre
2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2,
EN ISO 9239-1, UNI CEN TS 1187, EN 13501-1, EN 13501-5 recanti i
metodi di prova e di classificazione per la determinazione della
classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, trasposte
nelle corrispondenti norme UNI;
Considerata la necessita' di applicare i metodi di prova e di
classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di
reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE)
2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i
quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in
assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle
procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di
conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al
requisito di base «Sicurezza in caso d'incendio» del regolamento (UE)
n. 305/2011;
Considerata, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di
prova al fuoco disponibili, la necessita' di prendere in
considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese
quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in
caso d'incendio;
Considerata la necessita' di rimodulazione delle categorie e
tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane
di reazione al fuoco, come a tutt'oggi previste dall'allegato A.2.1
del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, tenendo anche
conto delle moderne tipologie di produzione, nonche' dei materiali e
manufatti innovativi;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
2015/1535 del 9 settembre 2015, come comunicato dal Ministero dello
sviluppo economico con nota n. 274054 del 14 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno
1984 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Scopo). - 1. Il presente decreto ha lo scopo di
stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al
fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo
all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari
d'incendio all'interno dell'opera da costruzione.
2. Nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di
classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative
al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la
classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.».

Art. 2

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984

1. Il punto 2.6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
«2.6 - Marchio di conformita'.
Indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul
materiale riportante i seguenti dati:
denominazione o altro segno distintivo del produttore;
denominazione commerciale univoca del prodotto omologato o
certificato ai sensi dell'art. 10;
anno di produzione;
classe di reazione al fuoco;
estremi dell'omologazione o del certificato rilasciato ai sensi
dell'art. 10.
Il produttore non puo' individuare altri prodotti con la
denominazione commerciale utilizzata per l'omologazione o per la
certificazione ai sensi dell'art. 10.».
2. Al punto 2.8 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
«La campionatura testimone puo' essere eliminata dopo tre anni
dal rilascio della certificazione di prova.».

Art. 3

Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984

 

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno
1984 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«L'aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la
determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali e'
stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori
necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo
smaltimento delle scorte.».

Art. 4

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984

 

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno
1984 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«L'aggiornamento dei riferimenti ai criteri per la determinazione
della classe di reazione al fuoco dei materiali e' stabilito con
decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006 n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori
necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo
smaltimento delle scorte.».

 

Art. 5

Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984

 

L'art.o 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984
e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Procedure di classificazione e certificazione dei
materiali non ai fini dell'omologazione). - 1. Il presente articolo
si applica per la classificazione e la certificazione dei materiali
ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati:
a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura
ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011;
b) materiali gia' in opera;
c) materiali per usi specifici;
d) materiali per usi limitati nel tempo;
e) materiali di limitata produzione.
2. La validita' della certificazione rilasciata ai sensi del
presente articolo, lettere a), b) e c), decade qualora il materiale
subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato o
con l'entrata in vigore di una nuova normativa di prova o
classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente,
quella vigente all'atto del rilascio della certificazione stessa. I
casi di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai prodotti da
costruzione.
3. Per la classificazione dei materiali ai fini diversi
dall'omologazione si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8,
punto 8.1, sostituendo alla scheda tecnica, nel caso di materiali in
opera di cui alla lettera b), una scheda descrittiva redatta in
conformita' alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica, riportante anche le planimetrie
dei locali in cui il materiale o prodotto e' stato installato.
4. Per i materiali di cui al comma 1 del presente articolo si
prescrive quanto segue:
a) per la classificazione di reazione al fuoco di cui al sistema
europeo secondo EN 13501-1 dei prodotti da costruzione ricadenti di
cui al comma 1, lettera a), il laboratorio legalmente autorizzato
deve possedere, al momento del rilascio del certificato di
classificazione, la qualifica di organismo notificato ai sensi del
regolamento (UE) n. 305/2011; il fabbricante redige, per ogni
prodotto, la dichiarazione di conformita' di cui al precedente art.
2, punto 2.7, indicando il codice di riferimento al correlato
certificato di classificazione al posto del previsto codice di
omologazione;
b) nel caso di materiali in opera di cui al comma 1, lettera b),
i prelievi di detti materiali sono effettuati alla presenza di
personale del laboratorio legalmente autorizzato o di un
professionista antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, che firma la scheda descrittiva e le planimetrie
dei locali interessati, congiuntamente al richiedente la
certificazione. Nel caso di istanza rivolta al centro studi ed
esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica, il prelievo sara' effettuato, a titolo oneroso, dal
laboratorio del medesimo centro che si potra' avvalere del personale
delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
c) per materiali per usi specifici di cui al comma 1, lettera c),
si intendono prodotti di varie tipologie anche sottoposti, ai fini
della commercializzazione, ad altri regimi di regolamentazione che
prescrivono la sicurezza in caso d'incendio, senza individuare le
corrispondenti modalita' di valutazione delle prestazioni;
d) per i materiali per usi limitati nel tempo di cui al comma 1,
lettera d), e' indicato il riferimento all'impiego ai sensi dell'art.
3 del decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983. La validita'
del certificato di classificazione di tali prodotti e' di sei mesi;
e) per i materiali di limitata produzione di cui al comma 1,
lettera e), si intendono produzioni non in serie a seguito di una
specifica ordinazione e installate in un'attivita' singola ed
identificata.
5. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure
tecnico-amministrative attinenti alla certificazione, con decreto del
direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica e'
istituito il tavolo tecnico consultivo a cui partecipano
rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei
laboratori legalmente autorizzati.».

Art. 6

Modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984

1. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno
1984 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Accertamenti e controlli). - 1. Il Ministero
dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile effettua accertamenti e controlli a
campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di
conformita' al prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art.
10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima e
dopo la commercializzazione.
2. Il numero dei campioni prelevati nel corso delle attivita' di
vigilanza e controllo, che saranno presi in consegna dall'organo di
controllo, dovra' essere sufficiente a consentire l'esecuzione di due
serie di prove previste per la certificazione di reazione al fuoco.
Ai fini del prelievo, per campione si intende il materiale provvisto
di marchio o dichiarazione di conformita' al prototipo omologato o
certificato ai sensi dell'art. 10.
3. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica
effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente
riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui agli articoli 8
e 10 del presente decreto. Tali controlli riguardano:
a) la verifica, mediante sopralluoghi, dell'idoneita' delle
apparecchiature di prova e della regolarita' degli adempimenti
previsti nella presente norma;
b) la verifica della riproducibilita' dei risultati di prova,
mediante sperimentazione interlaboratorio in base alle modalita'
fissate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza
tecnica;
c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la
ripetizione delle prove effettuate dalla Direzione centrale per la
prevenzione e sicurezza tecnica sulla campionatura testimone di cui
all'art. 2, punto 2.8.
4. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica
puo' effettuare altre verifiche e controlli periodici in ordine alle
certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.».

Art. 7

Modifiche all'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno
del 26 giugno 1984

1. L'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno del 26
giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
«Allegato A 2.1
Materiali e relativi metodi di prova
Nel seguente elenco di materiali e metodi di prova europei, questi
ultimi devono considerarsi riferiti alla norma europea vigente al
momento della certificazione:
A) Elementi strutturali;
A.1 - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti
e non portanti (EN 13501-1);
A.2 - Pilastri: (EN 13501-1);
A.3 - Travi: (EN 13501-1);
A.4 - Scale: (EN 13501-1);
A.5 - Solai: (EN 13501-1);
A.6 - Coperture: (EN 13501-1, EN 13501-5);
A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni: UNI 8456 (1987) - UNI
9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
B) Materiali di completamento;
B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura
verticali esterni e interni, portanti e non portanti;
B.1.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.1.2 - Serramenti: (EN 13501-1);
B.1.3 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi;
B.2.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.2.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.3 - Materiali di completamento delle scale;
B.3.1 - Rivestimenti scale: (EN 13501-1);
B.3.2 - Rivestimenti vano scale: (EN 13501-1);
B.3.3 - Parapetti: (EN 13501-1);
B.4 - Materiali di completamento dei solai;
B.4.1 - Pavimenti: (EN 13501-1);
B.4.2 - Soffitti: (EN 13501-1);
B.4.3 - Controsoffitti: (EN 13501-1);
B.4.4 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.5 - Materiali di completamento delle coperture;
B.5.1 - Impermeabilizzanti: (EN 13501-1);
B.5.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.5.3 - Lucernari: (EN 13501-1);
C) Installazioni tecniche;
C.1 - Tubazioni di scarico: ISO/DIS 1181.2 / UNI 8457 (1987) e
UNI 8457/A1 (1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
C.2 - Condotte di ventilazione e riscaldamento: (EN 13501-1);
C.3 - Canalizzazioni per vani: ISO DIS 1182.2 / UNI 8456 (1987) /
UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
C.4 - Apparecchi sanitari: (EN 13501-1);
C.5 - Isolamenti di tubazioni e serbatoi: (EN 13501-1);
C.6 - Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di
cabina: (EN 13501-1);
C.7 - Nastri trasportatori e scale mobili: (EN 13501-1);
D) Materiali di arredamento;
D.1 - Sipari, drappeggi, tendaggi (Come A.7);
D.2 - Mobili imbottiti, materassi: UNI 9175 (1987) e UNI 9175/FA1
(1994);
D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali (Come C.1);
E) Materiale scenico;
ISO/DIS 1182.2 - UNI 8456 (1987) / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1
(1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996) (In dipendenza dalla
messa in opera del materiale).».
Nota: nel caso di materiali non combustibili, con esclusione dei
prodotti da costruzione, vengono considerati ininfluenti gli strati
di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore
non superiore a 0,6 mm. Nel caso di materiale le cui dimensioni e/o
forma non permettano il prelievo delle provette previste dai singoli
metodi, queste dovranno essere ricavate da lastre piane di natura
equivalente e di appropriate dimensioni o con altri criteri che
saranno stabiliti dal Centro studi ed esperienze della Direzione
centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica.

Art. 8

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno
del 10 marzo 2005

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005
e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente
decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti
dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga
la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio.
2. Si intende per "prodotto da costruzione" qualsiasi prodotto o
kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo
permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui
prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione
rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
3. Si intende per "kit", un prodotto da costruzione immesso sul
mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due
componenti distinti che devono essere assemblati per essere
installati nelle opere di costruzione.
4. Si intendono per opere da costruzione, gli edifici e le opere di
ingegneria civile.
5. Si intende per "norma armonizzata", una norma adottata da uno
degli organismi europei di normalizzazione in seguito a una richiesta
formulata dalla Commissione conformemente all'art. 10 del regolamento
(UE) n. 1025/2012 e i cui estremi sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
6. Si intende per "documento per la valutazione europea", un
documento che e' adottato dall'organizzazione dei TAB (Technical
Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche
europee.
7. Si intende per "valutazione tecnica europea" la valutazione
documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in
relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al
rispettivo documento per la valutazione europea.
8. Le norme armonizzate, e i documenti per la valutazione europea
sono di seguito denominati "specifiche tecniche armonizzate"».

Art. 9

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno
del 10 marzo 2005

1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005
e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Classificazione di reazione al fuoco). - 1. La
classificazione dei prodotti da costruzione sulla base delle
corrispondenti caratteristiche di reazione al fuoco e' attribuita in
conformita' alle tabelle 1, 2, 3 e 4 riportate in allegato al
regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, relativo alla
classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti
da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio.».

Art. 10

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno
del 10 marzo 2005

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'interno del 10 marzo 2005 sono sostituiti dai seguenti:
2. «Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la
classe di reazione al fuoco e' riportata nella dichiarazione di
prestazione di cui all'art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione;
3. Per i prodotti da costruzione per i quali non e' possibile
applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l'impiego nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e' subordinato
al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell'art. 10,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26
giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l'obbligo a carico del
produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformita' del
prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno del 26
giugno 1984, e' rilasciato secondo la classificazione e i metodi di
prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1. La classe di
reazione al fuoco del prodotto da costruzione e' valutata nella sua
condizione finale di applicazione per l'uso o per gli usi previsti
dal fabbricante. Ai fini della produzione, la validita' della
certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera
a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, decade
al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione
dell'Unione europea; essa rimane utilizzabile, limitatamente ai
prodotti gia' immessi sul mercato entro tale termine, ai fini
dell'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi;
4. Per i prodotti con classificazione di reazione al fuoco
definita senza oneri di prova in ottemperanza alle pertinenti
decisioni della Commissione dell'Unione europea, qualora non sia
ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, non e'
richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l'impiego nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatto salvo
l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di
conformita' del prodotto alle caratteristiche di cui alle predette
decisioni.».
2. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo
2005 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe
italiana non e' consentita l'installazione sull'involucro esterno
delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di
validita' rilasciata con classi italiane, destinati a essere
utilizzati all'interno delle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi:
a) e' consentita la produzione e l'immissione sul mercato per
un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, senza necessita' di rinnovo dell'omologazione;
b) e' consentita l'installazione entro un periodo non superiore
a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;
5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b),
si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso
procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi
italiane».

Art. 11

Ulteriori modifiche al decreto del Ministro dell'interno
del 10 marzo 2005

1. Gli allegati A e B del decreto del Ministro dell'interno del 10
marzo 2005, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 25
ottobre 2007, sono abrogati.

Art. 12

Modifiche alla Sezione S1 del decreto del Ministro dell'interno
del 3 agosto 2015

1. Le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell'allegato 1
al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 sono
sostituite dalle seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per
rivestimento e completamento

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per
l'isolamento

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti

Art. 13

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome