Interpelli ambientali: il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha ribadito a quali soggetti sia consentito inoltrare domande e quali temi possano essere proposti.
In particolare:
- in risposta all'interpello posto dalla Regione Toscana, il minAmb, con nota 21 novembre 2022, n. 145413, ha ravvisato come non vi fossero i presupposti stabiliti dalla normativa di riferimento per fornire un riscontro al quesito proposto, non relativo a profili e tematiche in ambito ambientale, ma ad aspetti amministrativi afferenti a competenze e funzioni di altri enti;
- in risposta all'interpello posto dal coordinamento dei comitati piemontesi del forum nazionale “Salviamo il paesaggio – Difendiamo i territori”, il dicastero, con nota 21 novembre 2022, n. 145415, ha ricordato quali soggetti siano legittimati a proporre interpelli.
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Di seguito le risposte del ministero. In fondo alla pagina sono disponibili i testi degli interpelli.
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Nota del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 novembre 2022, n. 145413
Oggetto: istanza in merito alla possibilità di attribuire all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana funzioni per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA) di cui al DPR 59/2013. Interpello ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs 152/2006 in materia ambientale.
Con nota prot. n. 133265/MATTM del 30/11/2021, codesta Regione ha presentato istanza di interpello per l’applicazione della normativa statale in materia ambientale al fine di chiarire se la Regione Toscana abbia la facoltà di attribuire all’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nell’ambito della potestà legislativa riconosciuta, le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali di cui al DPR 59/2013 in considerazione del fatto che le stesse non comporterebbero una valutazione degli interessi pubblici sottesi, ma sarebbero da ricondursi all’ambito delle funzioni istituzionali di supporto tecnico-scientifico delle agenzia come definite dalla Legge 132/2016.
In riferimento alla possibilità di conferire, con legge regionale nuovi compiti in materia ambientale alle agenzie di protezione ambientale, l’interpellante, nel quesito in esame, richiama la sentenza della Corte Cost. n. 132 del 7 giugno 2017.
La Consulta – precisa la Regione istante - a mezzo della pronuncia de qua - ha dichiarato l’illegittimità della Legge n.4/2016 della Regione Molise che attribuiva alla propria agenzia funzioni amministrative regionali in materia di ambiente ed energia ritenendo l’attribuzione delle suddette funzioni “incompatibile con il coinvolgimento in attività di amministrazione attiva che comportano una ponderazione degli interessi coinvolti ( si pensi alla pianificazione ambientale) e quindi sono soggette alle direttive degli organi rappresentativi della politica ambientale” .
La Giurisprudenza del Consiglio di Stato – stigmatizza ancora l’amministrazione interpellante – ha aderito alla suesposta soluzione interpretativa e ha statuito che le agenzie per la protezione dell’ambiente “non sono titolari di posizione qualificata nel procedimento finalizzato al rilascio dei titoli autorizzativi, non avendo competenze proprie da esprimere nella conferenza dei servizi decisoria convocata dalla Regione”. ( cfr CDS sez V sent. N.6273 del 6.11.2018)
Nella richiesta in oggetto emarginata, l’istante, tuttavia, evidenzia altresi’ che la Regione Emilia Romagna - con disposizione normativa regionale n. 13/2015 - aveva delegato funzioni amministrative ad ARPAE ( Agenzia regionale protezione ambientale Emilia). Il TAR Bologna - chiarisce ulteriormente la deducente - con sentenza n. 756 del 18.08.2021 si è pronunciato sulla costituzionalità della richiamata legge regionale e ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa “ nella parte che assegna all’Agenzia l’esercizio, per conto della Regione di funzioni connesse al rilascio di diverse autorizzazioni ambientali”.
Su tali basi – assume l’interpellante nel quesito al vaglio della scrivente direzione - il Tar Bologna ha ritenuto che la richiamata Legge Regionale dell’Emilia Romagna non si ponesse in contrasto con l’art. 117 della Cost. e neppure con le normativa statale di riferimento ( L. 132/2016) in materia di competenze attribuite alla agenzie di protezione ambientale. Tale impostazione, inoltre, risulterebbe in linea con l’art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013 che in materia di autorizzazione unica ambientale, individua quale autorità competente: “ la provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6bis della legge 7 agosto 1990, 241”.
Occorre, in via preliminare, premettere quanto segue:
- l’art. 3 septies – punto 1 del D.lgs 152/2006 prevede che: “ le Regioni, le Province, le città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, possono inviare al Ministero della Transizione Ecologica, con le modalità di cui al comma 3 istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti del consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da piu’ soggetti e riguardi la stessa questione o questione analoghe tra loro, il Ministero della Transizione Ecologica puo’ fornire un’unica risposta.”.
Posto quanto sopra, si evidenzia che il quesito in esame non risponde alla finalità della su- richiamata disposizione normativa in quanto l’istante chiede chiarimenti in merito alla facoltà della Regione Toscana di attribuire all’ARPAT le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali di cui al DPR 53/2013.
L’istanza rappresentata dall’interpellante attiene ai rapporti tra soggetto delegante (Regione Toscana) e soggetto delegato ( ARPAT – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) che operano in un contesto funzionale-amministrativo.
Inoltre – è utile precisare – la richiesta in esame non prende in considerazione profili e tematiche in ambito ambientale, ma tratta aspetti amministrativi afferenti a competenze e funzioni di altri Enti.
Cio’ premesso, questa Direzione ritiene che non vi siano i presupposti stabiliti dalla normativa di riferimento per fornire un riscontro al quesito proposto.
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Nota del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 novembre 2022, n. 145415
Oggetto: istanza in merito alla corretta applicazione della normativa statale in materia ambientale ai sensi dell’art. 3 septies – D.lgs 152/2006 in riferimento al progetto per la realizzazione di un impianto sportivo motoristico (crossodromo), in località Valle Randolo, frazione Valenzani nel Comune di Castagnole Monferrato (AT).
Con nota prot. n. 129701/MATTM del 23/11/2021, codesto Coordinamento ha presentato istanza di interpello per l’applicazione della normativa statale in materia ambientale al fine di chiarire se la provincia di Asti, in riferimento al progetto di cui in oggetto, sia il soggetto competente e titolato allo svolgimento della fase di VIA, nonchè al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, ovvero se lo stesso competa alla Regione Piemonte.
In particolare, il Coordinamento dei Comitati Piemontesi del Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori”, ritiene che:
- l’intervento proposto rientra nella categoria dei progetti n.8 - lett b) di cui all’allegato IV – parte II del D.lgs 152/2006 e che, in base alla detta disposizione normativa il progetto in questione risulta essere sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- “ per detta fattispecie” anche il provvedimento autorizzatorio unico - ex art 27 bis – D.lgs 152/2006 - risulta essere di competenza regionale.
Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione – chiarisce inoltre l’interpellante - lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente che la Regione ( nel caso di specie, la Regione Piemonte) non puo’ derogare con proprie disposizioni. Per tale ragione, l’istante chiede di conoscere per quale motivo il procedimento di Via competa alla provincia di Asti.
Occorre, in via preliminare, premettere quanto segue:
- l’art. 3 septies – punto 1 del D.lgs 152/2006 prevede quanto segue: “ le Regioni, le Province, le città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, possono inviare al Ministero della Transizione Ecologica, con le modalità di cui al comma 3 istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti del consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da piu’ soggetti e riguardi la stessa questione o questione analoghe tra loro, il Ministero della Transizione Ecologica puo’ fornire un’unica risposta.”.
Come si evince dalla richiamata previsione normativa, i soggetti legittimati a proporre interpelli sono le Regioni, le Province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 (cinque) Regioni. Nel novero delle categorie individuate dal legislatore non risultano ricompresi gli Enti privati, quali a titolo esemplificativo, i Consorzi, le società e neppure i Comitati nonchè i Coordinamenti dei Comitati.
Nel caso di specie, l’interpellante è rappresentato dal Coordinamento dei Comitati Piemontesi del Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori” e, dunque, non appare legittimato, in forza della suindicata disposizione normativa, a proporre interpelli e/o istanze in merito all’applicazione della normativa statale in materia ambientale.
Va ulteriormente chiarito che, il Coordinamento istante, nella richiesta di cui in oggetto, solleva questioni in merito a presunte illegittimità procedurali afferenti alla variante semplificata al vigente PRGC che tuttavia non costituiscono ambito degli interpelli presi in considerazione dalla citata normativa.
L’art. 3 septies - D.lgs 152/2006 – è utile ricordare - stabilisce che i soggetti legittimati e tassativamente individuati dal legislatore nella disposizione normativa de qua possano proporre esclusivamente istanze generali in merito all’applicazione della normativa statale in materia ambientale.
La questione posta dall’interpellante – va evidenziato – risulta invece integralmente disciplinata da disposizioni regionali e non da previsioni normative statali in materia ambientale.
Cio’ premesso, questa Direzione ritiene che non vi siano i presupposti di legge per fornire un riscontro al quesito proposto.