Costi energetici: i sostegni per le imprese florovivaistiche sono l'oggetto del decreto del ministero delle Politiche agricole 19 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282).
Il provvedimento, che stanzia complessivamente 25 milioni, stabilisce:
a) le risorse destinate al settore florovivaistico;
b) le categorie di imprese beneficiarie;
c) l'oggetto di intervento;
d) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
e) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
f) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
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Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole 19 ottobre 2022.
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Decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali 19 ottobre 2022
Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici
sostenuti dalle imprese florovivaistiche. (22A06837)
(in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione
europea agli «aiuti de minimis» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16
dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n.
115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato; e, in particolare, l'art. 6 del
regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti
nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro
aiuti di Stato SIAN;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01),
adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 280/01)
adottata il 20 luglio 2022 recante la «Modifica del quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», con la
quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto
di cui alla sezione 2.1;
Vista, in particolare la revisione della sezione 2.1 «Aiuti di
importo limitato» come espressa nella predetta comunicazione della
Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio relativa al
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante misure urgenti
in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali e, in particolare, l'art. 7, recante la gestione del
credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca;
Visto il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione
della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto 2022 che
modifica il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con
decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio
2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei
settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura
e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai
settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul
procedimento amministrativo»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte
dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, come modificato e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali», registrato dalla Corte dei conti
l'11 gennaio 2021 al n. 14;
Visto il decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n. 229251 che
regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo
delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1
della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final
(Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina)» e successive modifiche e integrazioni notificato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla
Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final
Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n. 370386 che
regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo
delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1
della comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 116
recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare:
a) l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e
il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) l'art. 1, comma 129 che prevede che con uno o piu' decreti del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui
al comma 128;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante
l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni
di euro, per l'anno 2021;
Visti gli articoli 68, comma 2-bis e 68-quater, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno rideterminato la
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023;
Visto in particolare l'art. 20, comma 1 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»
che, al fine di fronteggiare il peggioramento economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla
crisi Ucraina, ha disposto l'incremento della dotazione del suddetto
Fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
«Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che ha disposto
l'incremento della dotazione del citato fondo di 20 milioni di euro
per l'anno 2022;
Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
e successive modifiche e integrazioni, recanti norme sulle modalita'
di effettuazione dei controlli in caso di erogazione di risorse alle
imprese agricole, in relazione alla situazione di crisi determinata
dall'emergenza da COVID-19 e per tutta la durata del relativo stato
di emergenza epidemiologica, al fine di garantire la necessaria
liquidita' alle aziende agricole;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni;
Considerato che il menzionato «Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» evidenzia che la
crisi geopolitica provocata dalla situazione internazionale
russo-ucraina e che la stessa sta causando ripercussioni
particolarmente gravi anche sul settore agricolo; che gli elevati
prezzi dell'energia stanno impattando sui prezzi dei fertilizzanti e
di numerosi altri fattori della produzione delle imprese agricole;
che anche le forniture di fertilizzanti e di beni di prima necessita'
risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti
dalla Russia e dalla Bielorussia;
Considerato che il cogente stato di crisi aggrava il livello di
competitivita' delle imprese, per il forte aumento dei costi di
produzione, riconducibili all'enorme aumento del prezzo del gas,
soprattutto di quelle imprese che sono costrette ad un uso diretto
delle diverse forme di energia nei processi di produzione agricola,
quali sono le imprese florovivaistiche che producono in serre ed
apprestamenti protetti;
Considerata la rilevante diminuzione della liquidita' di tutte le
imprese per gli oneri derivanti dai maggiori costi dovuti
all'approvvigionamento delle risorse energetiche; e che tali costi
hanno evidenziato nell'ultimo trimestre (giugno-agosto 2022)
incrementi in valore percentuale rispetto al mese di febbraio 2022
pari all'86% per i prodotti energetici, e pari al 102% della sola
energia elettrica (secondo le stime effettuate da ISMEA);
Considerato che gli aumenti dei costi delle risorse energetiche
impattano in maniera piu' che significative sulla liquidita' delle
imprese florovivaistiche per le loro esigenze di utilizzo
dell'energia sia per il raffrescamento delle strutture serricole che
per il loro riscaldamento, oltre al generale impatto su tutti i mezzi
di produzione (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, imballaggi,
trasporti, materiale di propagazione);
Considerato che le imprese di produzione primaria attive nel
settore florovivaistiche necessitano di una misura di ristoro che
consenta di conservare la necessaria competitivita' al fine di
evitare il reale pericolo di chiusura o di arresto della produzione
per assenza della necessaria liquidita', con palesi e sensibili
impatti sull'occupazione, attesa la rilevante intensita' di
manodopera nei processi produttivi;
Tenuto conto della necessita' non rinviabile di sostenere le
imprese florovivaistiche, classificabili tra quelle a forte consumo
di energia stante la loro necessita' di effettuare il condizionamento
degli apprestamenti protetti nel cogente periodo di crisi economica,
dipendente dall'aumento dei costi del gas, dell'energia elettrica e
di tutte le altre fonti energetiche, usualmente utilizzate per il
suddetto scopo;
Tenuto conto di quanto previsto al punto 30 dell'art. 2.2 della
citata comunicazione della Commissione del 21 luglio 2022 (2022/C
280/01), che sostituisce il punto 52 della prima comunicazione, ai
sensi del quale «ai fini di questa sezione, i costi ammissibili sono
calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e
dell'energia elettrica collegato all'aggressione russa contro
l'Ucraina. Il costo massimo ammissibile e' il prodotto del numero di
unita' di gas naturale ed energia elettrica acquisite dal
beneficiario presso fornitori esterni in qualita' di consumatore
finale tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 ("periodo
ammissibile") e l'aumento del prezzo pagato dal beneficiario per
unita' consumata (misurato, ad esempio, in EUR/MWh), che deve essere
calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dal
beneficiario in un dato mese del periodo ammissibile e il doppio (200
%) del prezzo unitario pagato dal beneficiario in media nel periodo
di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantita' di gas naturale ed
energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non
deve superare il 70 % del consumo del beneficiario per lo stesso
periodo nel 2021»;
Considerato che le imprese florovivaistiche per effettuare il
condizionamento termico degli apprestamenti protetti, sia per il
riscaldamento che per il raffrescamento, fanno ricorso alle diverse
risorse energetiche reperibili sul mercato, quali energia elettrica,
gas (soprattutto metano), gasolio, biomasse;
Considerato in particolare il sensibile aumento del costo
dell'energia elettrica, del gas, del gasolio e delle biomasse
collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime;
Considerato che, secondo le rilevazioni ISMEA, l'aumento degli
indici dei costi di produzione dei principali fattori energetici a
giugno 2022 sono sensibilmente cresciuti;
Ritenuto di garantire un sostegno equamente distribuito commisurato
sui maggiori costi sostenuti, stante l'incidenza diretta dell'aumento
dei costi energetici per il condizionamento termico e funzionamento
delle strutture serricole e degli apprestamenti protetti destinati
alla coltivazione dei fiori e delle piante ornamentali;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, resa
nella seduta del 12 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
b) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla
comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01), adottato il
23 marzo 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234;
d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di produzione
primaria di fiori e piante ornamentali, inscritta all'INPS, iscritta
all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo
aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici
ATECO:
1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di
utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate
con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
1.19.2;
1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di
utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di
condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri
impianti localizzati in azienda.
e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni e
rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n
234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge
17 maggio 2022, n 50, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare:
a) le risorse destinate al settore florovivaistico;
b) le categorie di imprese beneficiarie;
c) l'oggetto di intervento;
d) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai
soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;
e) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
f) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto
del limite massimo dell'aiuto.
Art. 3
Risorse disponibili
1. Le risorse allocate sul capitolo di spesa 7098, inerenti al
«Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021, sono
destinate per un ammontare pari a 25 milioni di euro ai soggetti
beneficiari come definiti dal presente decreto.
2. Qualora le risorse risultassero eccedenti rispetto alle
richieste dei soggetti beneficiari, le stesse potranno essere
destinate ad incrementare, in modo proporzionalmente lineare, la
percentuale di sostegno di cui al successivo art. 4 del presente
decreto.
3. Qualora le richieste dei soggetti beneficiari pervenute
evidenzino un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse
disponibili, la percentuale di sostegno indicata al successivo art. 4
del presente decreto sara' proporzionalmente ridotta in modo lineare.
4. L'aumento o la riduzione della percentuale di sostegno di cui ai
commi precedenti e' determinata con decreto del direttore generale
della promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.
Art. 4
Criteri ed entita' dell'aiuto
1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate
alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro
temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26
agosto 2022 n. 370386.
2. L'aiuto e' erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione
diretta.
3. Alle imprese agricole beneficiarie e' concesso un aiuto, nei
termini di cui al presente decreto, qualora i costi sostenuti nel
periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o piu'
delle seguenti risorse energetiche:
a) energia elettrica;
b) gas metano;
c) G.P.L.;
d) gasolio;
e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda;
risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi
complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.
4. Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto
2021, il valore di riferimento e' quello del periodo che va dalla
data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota,
ad una durata semestrale.
5. L'aiuto concedibile e' determinato nella misura del 30% dei
maggiori costi sostenuti.
6. Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31
agosto 2022, l'aiuto concedibile sara' pari al 15% del valore delle
spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo
2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite
dopo il 1° marzo 2022. Agli adempimenti necessari per l'attuazione
del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.
7. Il contributo alla singola azienda di cui al presente decreto
non puo' comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla
sezione 2.1 del Quadro temporaneo.
8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del
soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art.
3, comma 1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a
legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione
dell'agevolazione.
10. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che
si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022. Gli aiuti a norma del
presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.
Art. 5
Procedura di richiesta dell'aiuto
1. Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e
validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore
apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli
articoli 3 e 4, secondo modalita', anche di tipo precompilato,
definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine
di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla domanda sono acclusi seguenti documenti:
a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di
intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a
partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;
b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di
intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a
partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022;
c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi
del comma 1.
Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore anche utilizzando
domande precompilate.
2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla
concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del
Registro nazionale aiuti.
3. Il soggetto gestore, verificata la completezza delle
informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita',
determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle
risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali
per capo di cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a
ciascun soggetto beneficiario.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente
spettante.
5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero, alle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l'elenco dei
soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.
6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al
soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una
o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni
in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto,
il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire entro il 31 dicembre
2022 un pagamento in acconto pari al 90% (novantapercento) del
contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad erogare il
10% (diecipercento) a saldo a seguito dei controlli previsti a
legislazione vigente.
9. AGEA effettua l'istruttoria delle domande, eroga le risorse
previste ed effettua le opportune verifiche amministrative con
risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
Cumulo e massimale
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto interdipartimentale 26
agosto 2022 n. 370386.
2. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente
decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non
determinino il superamento del massimale di cui al Quadro temporaneo.
Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.