Agricoltura a basso impatto ambientale: criteri e modalità per attuare gli interventi sono riportati all'interno del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2022, n. 293).
Le risorse sono così suddivise:
- 40% per filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
- 30% per interventi proposti da associazioni biologiche;
- 30% per interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
Le proposte saranno valutate sulla base d criteri generali quali:
a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
b) qualità del progetto e grado di innovazione;
c) trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi;
d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti;
e) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2022.
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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2022
Criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi volti a
favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale
e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica.
(22A07049)
(Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2022, n.293)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di intervento
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per
l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere
e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla
disponibilita' del «Fondo per l'agricoltura biologica» di cui
all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi'
come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.
2. Gli specifici interventi volti a favorire le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione di filiere e
distretti di agricoltura biologica sono selezionati mediante
procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in
conto capitale.
3. Il Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica -
pone in essere tutte le necessarie procedure, con l'emanazione dei
relativi provvedimenti, per la gestione delle risorse del «Fondo per
l'agricoltura biologica» finalizzata alla concessione dei contributi
di cui al comma 2, per l'attuazione degli interventi per le forme di
produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione
di filiere e distretti di agricoltura biologica».
4. Gli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,
riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n.
702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali, e in particolare:
a. aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di
informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come
corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita' dimostrative
e ad azioni di informazione;
b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento
(UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e
distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di
consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali
nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche dell'azienda o
dell'investimento;
c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli
(art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione
e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni
destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti
agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti
biologici/biodistretti.
5. Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1, comma 522
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 68, comma 15-bis del
decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e di quanto disposto nel
regolamento (UE) n. 702/2014, l'attuazione degli interventi e'
disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a
quanto e' previsto dal presente decreto, le categorie di intervento,
l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento,
i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di
ammissibilita' dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le
intensita' delle agevolazioni, nonche' le modalita' di presentazione
delle domande, i criteri di valutazione e le modalita' di concessione
ed erogazione delle agevolazioni.
6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono esenti
dall'obbligo di notifica alla commissione europea ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento (UE) n. 1857/2006.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui
all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:
a) «Filiera biologica»: l'insieme degli operatori biologici
coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione,
preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con
qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10
della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o
interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale
la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di
produzione primaria;
b) «Operatore biologico»: l'operatore di cui all'art. 3, punto
13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui
all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;
c) «Associazioni biologiche»: le associazioni di esclusiva
rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui
soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie
associate in almeno dieci regioni o province autonome;
d) «Distretto biologico/biodistretto»: cosi' come definito
dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23. Nelle regioni che
abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o
distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa;
e) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
f) «Provvedimenti»: avvisi attuativi emanati dal Ministero in
attuazione del presente decreto;
g) «Soggetto proponente»: il soggetto che assume il ruolo di
referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del
progetto, nonche' la rappresentanza dei propri componenti per tutti i
rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle
attivita' di erogazione delle agevolazioni;
h) «Soggetti della filiera»: gli operatori biologici che
concorrono direttamente alle diverse fasi della filiera biologica;
i) «Progetto»: l'insieme degli interventi proposti dal singolo
soggetto proponente;
j) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero, la societa' di cui
all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e s.m.i.
k) «Direzione generale»: Dipartimento delle politiche competitive
della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, della pesca
e dell'ippica.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dal
«Fondo per l'agricoltura biologica» di cui all'art. 1, comma 522,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate dall'art. 68,
comma 15-bis, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. La totalita' delle risorse finanziarie di cui al comma 1, al
netto di quelle eventualmente imputate al «soggetto gestore» come
specificato nel comma 4 del presente articolo, vengono destinate ai
soggetti proponenti di cui all'art. 6 secondo la seguente
ripartizione:
a) il 40% e' destinato a finanziare interventi proposti da
filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
b) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da
associazioni biologiche;
c) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da
distretti biologici/biodistretti.
3. L'intensita' delle agevolazioni sara' stabilita nei singoli
provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. In ogni caso,
ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014,
l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. In
relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del
regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro
1.500,00 per consulenza.
4. Per la definizione, l'attuazione, l'istruttoria e il
monitoraggio delle misure finanziate con il «Fondo per l'agricoltura
biologica», il Ministero puo' avvalersi del soggetto gestore,
attraverso apposite convenzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1 del
decreto legislativo n. 50/2016, i cui oneri sono imputati alle
risorse del Fondo medesimo nella misura di euro 350.000,00 annui, a
partire dall'annualita' 2022.
Art. 4
Finalita'
1. Gli interventi di cui all'art. 5 sono rivolti a favorire le
forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e alla
promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni
attivita' a queste connessa. A tal fine si ritiene necessario
stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti
soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:
a) promuovere la transizione ecologica del comparto
agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione
con metodo biologico;
b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti
della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore
aggiunto alla produzione primaria biologica;
c) stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute
positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del
territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di
un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di
prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.
Art. 5
Progetti e interventi ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi del presente decreto, i
progetti che perseguono le finalita' di cui all'art. 4, attraverso la
realizzazione di uno o piu' interventi secondo quanto definito ai
successivi commi.
2. I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale:
a) i progetti a carattere nazionale devono essere realizzati in
almeno cinque regioni e/o provincie autonome italiane ed avere
ricadute in ambito nazionale;
b) i progetti a carattere locale devono essere realizzati in
ambito regionale ed interregionale ed avere ricadute nell'area
definita dall'intervento.
3. I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere locale,
si articolano nelle categorie di interventi previste dal regolamento
(UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 all'art. 1, comma
2, del presente decreto.
4. Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le categorie
di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di soggetto
proponente, nel rispetto dei costi ammissibili previsti dagli
articoli. 21,22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
5. Qualora in una delle due categorie di progetti (nazionale o
locale) non venissero presentate domande di contributo tali da
esaurire le risorse disponibili, il Ministero si riserva la facolta'
di impiegare tali risorse per finanziare l'altra categoria di
progetti.
6. Qualora le domande di contributo presentate eccedessero le
disponibilita' previste, il Ministero si riserva la facolta' di
incrementare tali disponibilita' con ulteriori fonti di finanziamento
coerenti. Nel caso in cui non si rendessero disponibili risorse
aggiuntive, i progetti saranno ammessi a finanziamento in base ai
criteri di priorita' indicati nei provvedimenti attuativi.
Art. 6
Soggetti proponenti
1. Per i progetti a carattere nazionale di cui all'art. 5 comma 2,
lettera a) del presente decreto, possono presentare domanda di
accesso ai contribuiti:
a) le filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende
in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti
caratteristiche:
i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella
produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore
coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti
agricoli ed agroalimentari biologici;
ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria
presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario,
e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno cinque
regioni e/o province autonome;
iii. i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi
comuni nella commercializzazione di uno o piu' prodotti della filiera
biologica.
b) le associazioni biologiche.
2. Per i progetti a carattere locale di cui all'art. 5, comma 2,
lettera b) del presente decreto, possono presentare domanda di
accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, cosi' come
definiti dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23, riconosciuti
dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di
apertura dei bandi di cui all'art. 1, comma 2.
Art. 7
Modalita' di presentazione della proposta progettuale
1. La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito
avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it
2. La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC), all'indirizzo specificato nei successivi
provvedimenti di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto,
accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal
legale rappresentante del soggetto proponente, salvo diversa
indicazione della direzione generale.
Art. 8
Commissione di valutazione
1. Il Ministero puo' avvalersi di una o piu' commissioni
ministeriali di valutazione, da nominarsi con successivo
provvedimento, composte da funzionari del ministero. Il ministero, se
necessario, in considerazione della peculiarita' del metodo di
produzione biologico, designa uno o piu' esperti scientifici, anche
esterni all'amministrazione, qualificati nella materia specifica
delle tematiche dei progetti. La commissione puo' riunirsi in
presenza o in modalita' telematica. Ai componenti delle commissioni
ministeriali non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di
presenza e rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati.
Art. 9
Istruttoria, valutazione dei progetti ed eleggibilita' al
finanziamento
1. La commissione di valutazione, sulla base della documentazione
trasmessa alla direzione generale, verifica i requisiti di
ammissibilita' e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei progetti
presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi.
2. Le proposte progettuali di cui all'art. 5 del presente decreto,
sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di seguito
riportati:
a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
b) qualita' del progetto e grado di innovazione;
c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi;
d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei
partecipanti, anche in relazione alle modalita' di monitoraggio
interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati;
e) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei
relativi avvisi pubblici.
3. La commissione di valutazione predispone un apposito verbale
contenente i risultati dell'istruttoria, dandone pubblicita'.
Art. 10
Modalita' di concessione del contributo
1. La direzione generale, a seguito dell'istruttoria effettuata
dalla commissione di valutazione, provvede all'approvazione del
progetto, alla determina del contributo da concedere per lo
svolgimento del progetto medesimo, alle modalita' di erogazione del
contributo stesso e all'ammissione al contributo dei soggetti
beneficiari.
2. Il contributo e' erogato nelle percentuali massime della spesa
ammessa a finanziamento con le modalita' riportate all'interno degli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. La direzione generale, con l'emanazione del decreto di
determinazione e concessione del contributo, tra l'altro, individua:
a) soggetto proponente e beneficiari;
b) l'importo totale della spesa ammessa e del contributo
concesso;
c) l'ammontare dell'anticipo;
d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa;
e) la durata ed il termine di conclusione del progetto.
Art. 11
Interventi ammissibili e modalita' di rendicontazione
1. I costi ammissibili e le modalita' di rendicontazione, in
aggiunta a quanto riportato all'art. 5 del presente decreto, sono
definiti nel decreto di determina e concessione del contributo.
2. Le spese sono riconosciute in sede di verifica della
rendicontazione presentata solo se sostenute nell'ambito del periodo
in cui il progetto e' in corso e solo se attinenti allo svolgimento
delle attivita' espressamente indicate nella proposta progettuale.
3. La descrizione delle risorse utilizzate e le relative spese
devono consentire un'efficace valutazione dell'attivita' effettuata,
dei risultati ottenuti e dei relativi costi sostenuti.
Art. 12
Termine per la realizzazione degli interventi
1. La realizzazione degli interventi deve essere completata entro
il termine indicato nel decreto di approvazione progetto e di
determina e concessione del contributo. Le spese devono essere
effettuate entro il termine di conclusione del progetto.
2. La data di inizio dell'intervento, se non espressamente indicata
all'interno del decreto di determinazione e concessione contributo
e/o nell'accordo di collaborazione, coincide con la data di
registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.
Art. 13
Spese ammissibili e intensita' di aiuto
1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono
quelle previste per ogni singola categoria di aiuto del regolamento
(UE) 702/2014 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi.
2. Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto e delle spese
ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono
accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile agli aiuti,
salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della
legislazione nazionale sull'IVA.
3. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale non
puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le sovvenzioni
concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di
aiuto previsti.
Art. 14
Cumulo
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura
in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto (o l'entita'
dell'aiuto) stabilita per ciascun tipo di aiuto.
Art. 15
Trasparenza dell'aiuto
1. Gli aiuti concessi sulla base del presente decreto assumono la
forma di sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera a)
del regolamento (UE) n. 702/2014, sono considerati aiuti
«trasparenti».
Art. 16
Effetto di incentivazione
1. Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano
«necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo
dell'attivita'» (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell'art. 6,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, il soggetto proponente
per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo
scritta, prima dell'avvio delle attivita' per le quali chiede
l'aiuto, nella quale sono contenute le informazioni previste dal
sopracitato art. 6, paragrafo 2.
Art. 17
Pubblicazione
1. Il Ministero trasmette alla Commissione europea, mediante il
sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'art.
3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti previsti
nel presente decreto e nei provvedimenti attuativi nel formato
standardizzato di cui all'allegato II del regolamento 702/2014.
2. Il Ministero provvede alla pubblicazione del presente decreto e
degli atti successivi secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del
regolamento (UE) 702/2014.
3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.