Progetto di gestione degli invasi: al via il regolamento con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2023, n. 7.
In particolare, il provvedimento definisce:
- le finalità e i contenuti;
- le procedure di approvazione;
- la determinazione della capacità utile sostenibile;
- le misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi;
- l'esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento e comunicazioni;
- il coordinamento delle operazioni;
- le manovre di sicurezza e le prove di funzionamento degli organi di scarico.
Prevista, infine, l'istituzione di un tavolo tecnico permanente il cui compito sarà definire proposte finalizzate a eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del nuovo regolamento.
Negli allegati sono riportati:
- la struttura del progetto di gestione semplificato;
- i criteri per la definizione della capacità utile sostenibile;
- i contenuti del progetto e le modalità di gestione dell'invaso;
- i criteri per il monitoraggio dei corpi idrici interessati;
- il metodo per la caratterizzazione dei sedimenti.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205; gli allegati 3 e 4 sono riportati in formato pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205
Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione
degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (23G00002)
(Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2023, n. 7)
Vigente al: 25-1-2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
e
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
(omissis)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento detta i criteri per la redazione del
progetto di gestione degli invasi secondo quanto previsto
dall'articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nel rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale
fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell'articolo 77
del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il mantenimento o
raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici
interessati anche ai fini degli usi della risorsa e si applica agli
invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso, sfangamento
e sghiaiamento.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento,
le regioni adottano la disciplina che detta i criteri di cui al comma
1 per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non
compresi tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 584 del 1994, anche tenuto conto delle specifiche
caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.
Nelle more dell'adozione della specifica disciplina regionale si
applicano le disposizioni regionali vigenti o, in assenza delle
medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di
gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 gli sbarramenti che costituiscono opere di
regolazione dei grandi laghi naturali prealpini, ferma restando la
necessita' di garantire la funzionalita' degli scarichi.
4. Per gli invasi interessati da un volume di interrimento non
superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e
da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per
cento rispetto al volume di invaso originario, che non presentino
accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, il
progetto di gestione dell'invaso puo' essere presentato in forma
semplificata, con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1 al
presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena
funzionalita' degli organi di scarico.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende
per:
a) «progetto di gestione dell'invaso»: il progetto di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito
«Progetto»;
b) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento lungo la rete
idrografica dei sedimenti tramite processi di rotolamento,
scivolamento e saltazione che avvengono in alveo;
c) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento lungo la
rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua;
d) «svaso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante
l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con
l'ausilio dell'opera di presa;
e) «sfangamento» o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione del
materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia
costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o
grossolana;
f) «fluitazione»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che
fa esitare a valle, a bacino prevalentemente vuoto, il materiale
solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica,
attraverso gli organi di scarico profondi;
g) «spurgo»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa
esitare a valle, sotto battente idrico, il materiale solido
sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso
gli organi di scarico e, eventualmente, di presa;
h) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: l'operazione di
sfangamento o sghiaiamento che utilizza macchine per il movimento e
per la rimozione del materiale sedimentato;
i)«asportazione di materiale a bacino pieno»: l'operazione di
sfangamento o sghiaiamento che utilizza sistemi di pompaggio o di
dragaggio;
l) «organo di presa»: il complesso di apparecchiature e strutture
atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso;
m) «organo di scarico o di sicurezza»: il complesso di
apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario
o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
n) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: le verifiche
periodiche atte a controllare la funzionalita' degli organi di
scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
o) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione titolare delle
funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero l'amministrazione titolare
delle funzioni di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto delle attribuzioni previste
da tali norme;
p) «concessionario»: il titolare o il richiedente della
concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua;
q) «gestore»: il concessionario o, se diverso, il soggetto
incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta;
r) «capacita' di invaso o volume di invaso»: il volume del
serbatoio compreso fra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti
degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie (o, se
diversa, la quota massima di regolazione), e la quota del punto piu'
depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di
intersezione tra detto paramento e il piano di campagna, come
derivante dal piu' recente rilievo batimetrico o topografico;
s) «capacita' utile di invaso o volume utile di regolazione»: il
volume del serbatoio compreso fra la quota massima di regolazione e
la quota minima alla quale l'acqua invasata puo' essere derivata per
l'utilizzazione prevista;
t) «capacita' utile sostenibile»: la capacita' o il volume
inferiore a quello utile di regolazione rideterminato dalla regione
secondo i criteri e le modalita' di cui all'Allegato 2 e idoneo a
garantire il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale e
il corretto uso della risorsa idrica;
u) «capacita' o volume di invaso originari e capacita' o volume
utile di regolazione originari»: la capacita' o i volumi di cui alle
lettere r) e s) riferiti al progetto approvato di costruzione
dell'impianto di ritenuta o conseguenti a successive modificazioni
assentite dello stesso;
v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, comprese
le opere di scarico, delle opere complementari ed accessorie, dei
pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata;
z) «sbarramento di ritenuta o sbarramento»: la diga o traversa
ricadente nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche
per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta
(dighe e traverse);
aa) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione»:
il documento di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e
all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
bb) «piano operativo»: l'insieme delle modalita' di esecuzione
delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non
tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono
attuazione.
Art. 3
Finalita' e contenuti del progetto
1. Il Progetto e' finalizzato a definire il quadro previsionale
delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le
attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di
ritenuta, per assicurare:
a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacita' utile
originaria dell'invaso o della capacita' utile sostenibile come
determinata dalla regione nei casi disciplinati dall'articolo 5;
b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
c) il mantenimento o il ripristino della continuita' del
trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
2. Il Progetto definisce, altresi', gli adempimenti da porre in
essere durante le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento,
nonche':
a) le misure da adottare per la tutela delle risorse idriche
invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e dei corpi idrici
interessati al fine di mitigare gli impatti provocati dalle
operazioni stesse;
b) gli scenari per l'utilizzazione degli scarichi profondi in
corrispondenza degli eventi caratterizzati da condizioni idrauliche
favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti
esigenze:
1) garantire comunque tramite spurghi la funzionalita' degli
scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interrimento;
2) mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia fine che
grossolano, a valle degli sbarramenti.
3. Il Progetto, al fine di non pregiudicare il mantenimento o
raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi
idrici interessati, e' redatto in conformita' agli obiettivi e nel
rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel
Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui,
rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
4. Il Progetto tiene altresi' conto dei piani stralcio di
distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 67
del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' dei piani di
gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, nonche', ove esistente, del
programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma
2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I contenuti del
Progetto e le modalita' di gestione dell'invaso sono descritti
nell'Allegato 3 e, per i casi previsti dall'articolo 1, comma 4,
nell'Allegato 1 al presente regolamento.
Art. 4
Procedure di approvazione del progetto
1. Il Progetto, gli eventuali piani operativi e i successivi
aggiornamenti sono predisposti e presentati dal gestore e approvati
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Progetto e' approvato dalla regione, con eventuali
prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di
servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere
dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento e sentiti, ove necessario, gli enti
gestori delle aree protette direttamente interessate. Per le dighe di
cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il
Progetto approvato e' trasmesso dalla regione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'inserimento, anche
in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la
manutenzione.
3. Nel caso di invasi che ricadono sul territorio di piu' regioni,
ovvero nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto
interessino il territorio di piu' regioni, il Progetto e' approvato
dalla regione competente al rilascio della concessione per la
derivazione di acqua pubblica alla quale l'invaso e' asservito,
d'intesa con le regioni interessate.
4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 la regione
verifica la conformita' del Progetto al Piano di gestione del
distretto idrografico, al Piano di gestione del rischio di alluvioni
e, ove esistente, al Programma di gestione dei sedimenti di cui
all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del
2006.
5. Successivamente all'approvazione del progetto, qualora le
modalita' operative per l'esecuzione delle operazioni di svaso,
sfangamento e sghiaiamento non siano tecnicamente definibili all'atto
della presentazione del Progetto stesso, possono essere presentati
dal gestore, per l'approvazione, appositi piani operativi, almeno sei
mesi prima delle relative operazioni. In tal caso il Progetto
comprende, comunque, oltre alla caratterizzazione, il programma
generale e la tempistica delle operazioni finalizzate al mantenimento
o raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e
3, la definizione di dettaglio delle operazioni previste a breve
termine, di quelle a carattere sistematico e ripetitivo e di quelle
relative agli svasi per manutenzione e ispezione. La regione,
all'atto di approvazione del progetto, puo' in ogni caso prescrivere
motivatamente la presentazione di piani operativi, con l'esclusione
delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
6. Con l'approvazione del progetto e, se presentati, dei piani
operativi, il gestore e' autorizzato ad eseguire le operazioni di
svaso, sfangamento e sghiaiamento. Gli eventuali piani operativi sono
approvati con la medesima procedura prevista per l'approvazione del
Progetto e sono soggetti a presa d'atto quelli ritenuti dalla regione
meramente specificativi di operazioni gia' autorizzate con
l'approvazione del progetto.
7. Il progetto e' aggiornato dal gestore con cadenza decennale
dalla data di approvazione. La regione o l'amministrazione competente
a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla
base della compatibilita' delle operazioni di svaso, di sfangamento e
sghiaiamento con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
3, commi 1, 2 e 3, nonche' sulla base dei dati di monitoraggio
acquisiti, puo' chiedere al gestore un aggiornamento del progetto,
anche prima del termine previsto dal primo periodo del presente
comma.
8. Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, il Progetto puo'
essere aggiornato con una frequenza inferiore rispetto a quanto
indicato dal comma 7 e comunque non oltre il termine di quindici anni
dall'approvazione dello stesso, salvo manifestazione di fenomeni
naturali o antropici che abbiano significativamente modificato
l'apporto di sedimenti all'invaso.
9. Per gli sbarramenti che determinano invasi destinati
esclusivamente alla laminazione delle piene, compresi quelli
costituenti casse di espansione in linea, il piano di manutenzione di
cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e all'articolo 43, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, puo' assumere anche le funzioni del progetto, con l'obiettivo
di mantenere integra la capacita' di laminazione di progetto. A tali
fini e per l'inserimento nel foglio di condizioni per l'esercizio e
la manutenzione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera g), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
gennaio 1991, n. 85, il piano di manutenzione e' trasmesso dal
gestore alla regione che puo' dettare prescrizioni anche di carattere
ambientale. Nel caso in cui l'opera non sia corredata da un piano di
manutenzione, permane l'obbligo di presentazione del progetto,
redatto con i contenuti di cui alla lettera G) dell'Allegato 3 al
presente regolamento. Nel caso in cui il mantenimento o recupero
della capacita' di laminazione debba essere attuato anche attraverso
il rilascio dei sedimenti nei corpi idrici a valle dello sbarramento,
la regione puo' chiedere al gestore la presentazione del progetto
contenente anche le informazioni di cui alle lettere da A) a F)
dell'Allegato 3 al presente regolamento. Alle operazioni ordinarie di
svaso in seguito ad eventi di piena nonche' di asportazione meccanica
dei sedimenti a carattere ordinario, sistematico e ripetitivo di tali
sbarramenti, non si applicano le disposizioni in tema di
comunicazioni preventive di cui all'articolo 7, comma 2, salvo
diverse prescrizioni specifiche dettate in sede di approvazione del
piano di manutenzione o del progetto.
10. Per gli sbarramenti e gli invasi di nuova costruzione, il
progetto e' presentato prima dell'autorizzazione all'esercizio, anche
sperimentale o provvisorio, dell'impianto di ritenuta. A seguito
della relativa approvazione il Progetto e' inserito nel foglio di
condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
11. Copia del progetto approvato e' conservata presso la casa di
guardia della diga o presso l'ufficio locale del gestore e resa
disponibile alle autorita' preposte ai controlli.
Art. 5
Capacita' utile sostenibile
1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo
114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del
parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con il Piano
di gestione delle acque e con il Piano di gestione del distretto
idrografico, nel rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale
definiti dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, puo' stabilire il ripristino di
una capacita' utile sostenibile entro il periodo di validita' del
Progetto inferiore alla capacita' utile originaria, sulla base dei
criteri indicati all'Allegato 2 al presente regolamento, qualora i
vantaggi per l'ambiente e per la collettivita' derivanti dal
ripristino della capacita' utile originaria siano inferiori ai
vantaggi derivanti dal ripristino della capacita' utile sostenibile.
2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il gestore, su
richiesta della regione, esegue gli approfondimenti per gli aspetti
indicati all'Allegato 2 al presente regolamento. In caso di
determinazione da parte della regione della capacita' utile
sostenibile inferiore alla capacita' utile originaria, il gestore
provvede, se del caso, all'aggiornamento del progetto. L'approvazione
del progetto e' subordinata alla redazione del piano e del
cronoprogramma delle operazioni necessarie per il raggiungimento
della capacita' utile sostenibile.
3. La determinazione di cui al comma 1 non esonera il gestore da
eventuali responsabilita' conseguenti all'inadempimento degli
obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge, inclusi quelli di
manutenzione dell'impianto di ritenuta.
4. Qualora sussistano i presupposti, la regione verifica, con la
periodicita' prevista per l'aggiornamento del progetto o in caso di
fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente
modificato l'apporto di sedimenti all'invaso, il permanere delle
condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e,
se del caso, provvede alla rideterminazione della capacita' utile da
mantenere o ripristinare.
Art. 6
Misure per la tutela della qualita' dei corpi idrici e per la
sicurezza in relazione alle attivita' di gestione degli invasi
1. Ai fini della definizione delle operazioni necessarie al
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, nella redazione
del Progetto il gestore dell'invaso tiene conto:
a) di differenti opzioni per la scelta delle tipologie e delle
modalita' operative, delle quali sia valutata tanto l'efficacia
quanto gli effetti ambientali, nonche' degli effetti sulle condizioni
di pericolosita' e di rischio a valle dell'invaso. In particolare,
sono da considerare le operazioni sistematiche di apertura degli
scarichi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). E' inoltre
sempre valutata la possibilita' di rilasciare o riutilizzare il
sedimento a scopo di ripascimento dei corpi idrici a valle;
b) degli effetti «sito-specifici» sull'ecosistema dei corpi
idrici e delle misure da adottare per la relativa mitigazione.
2. Le regioni, per garantire il rispetto degli obiettivi di
qualita' definiti nei piani di tutela delle acque e nei piani di
gestione dei distretti idrografici, disciplinano le modalita' del
monitoraggio sui parametri e sui relativi valori di riferimento con
cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati
prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e
sghiaiamento. Ai fini della definizione delle modalita' del
monitoraggio le regioni possono applicare le disposizioni contenute
nell'Allegato 4. Nell'ambito del procedimento di approvazione del
Progetto o dei singoli piani operativi le regioni, in relazione alla
specificita' dei corpi idrici interessati dalle operazioni di svaso,
sfangamento e sghiaiamento, stabiliscono, ove necessario:
a) prescrizioni inerenti alle tipologie di operazioni e alle
modalita' operative di cui al comma 1;
b) prescrizioni inerenti alla tempistica delle operazioni;
c) ulteriori prescrizioni sulle modalita' del monitoraggio, sui
parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore
procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e
dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento;
d) le azioni da attuarsi, anche urgenti in corso di evento, in
caso di superamento, involontario o per motivi eccezionali, dei
valori fissati per parametri di riferimento delle operazioni;
e) ulteriori misure per mitigare gli impatti provocati dalle
operazioni stesse.
3. In assenza di disposizioni regionali, il gestore e' comunque
tenuto ad applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 4 al
presente regolamento.
4. Al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento
degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici interessati
dal rilascio a valle o dallo spostamento dei sedimenti, le regioni
disciplinano le modalita' di effettuazione della caratterizzazione
integrativa dei sedimenti dell'invaso. Ai fini della definizione
delle modalita' di effettuazione della caratterizzazione integrativa
dei sedimenti dell'invaso le regioni possono applicare le
disposizioni contenute nell'Allegato 5 al presente regolamento. La
regione puo', inoltre, prescrivere nell'ambito dell'approvazione del
Progetto, fornendo le relative specifiche tecniche, l'acquisizione di
ulteriori elementi finalizzati alla corretta caratterizzazione dei
sedimenti. Il gestore puo' concordare il piano di caratterizzazione
dei sedimenti con la regione, prima della sua esecuzione. In assenza
di disposizioni regionali, il gestore e' comunque tenuto ad applicare
le disposizioni di cui all'Allegato 5 al presente regolamento.
5. Le regioni definiscono apposite intese con il gestore e gli
altri soggetti interessati, finalizzate a contenere l'apporto di
sedimenti e a consentire la migliore attuazione del Progetto, con
particolare riguardo all'allocazione del materiale asportato e al suo
riutilizzo, previa valutazione della sua idoneita' secondo quanto
previsto dall'Allegato 5 al presente regolamento e dalla pertinente
normativa in materia, nonche' previa valutazione della non
alterazione del naturale processo di trasporto solido del corso
d'acqua, prioritariamente per il miglioramento ambientale dei corpi
idrici a valle.
6. Ai fini del suo aggiornamento, il Progetto tiene conto dei
risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, lettera c), i cui dati
sono resi disponibili all'Autorita' di bacino distrettuale.
7. Nell'ambito del progetto, il gestore ha l'obbligo di prevedere e
di attuare tutte le operazioni di sfangamento e sghiaiamento
necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento, la
funzionalita' degli organi di scarico e di presa ed il corretto uso
del serbatoio in relazione alle finalita' per le quali e' stata
concessa la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, nonche' ai
contenuti di eventuali piani di laminazione approvati.
8. Con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera b), il Progetto definisce esclusivamente la possibilita' e le
condizioni per l'utilizzo degli scarichi e l'eventuale monitoraggio
post evento dei corpi idrici interessati, come specificato
nell'Allegato 3, lettera C) al presente regolamento.
Art. 7
Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento,
sghiaiamento e comunicazioni
1. Le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento sono
effettuate nel rispetto di quanto indicato nel Progetto e nei singoli
piani operativi, nonche' delle eventuali prescrizioni impartite dalla
regione in fase di approvazione.
2. Almeno tre mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di
svaso, sfangamento e sghiaiamento il gestore ne da' comunicazione
all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso
e dello sbarramento, alla regione, all'Autorita' idraulica,
all'Autorita' di bacino distrettuale e agli altri enti interessati,
ivi compresi gli enti gestori delle aree naturali protette, i gestori
dei siti designati ai sensi della Direttiva del Consiglio n.
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e i gestori del servizio idrico
integrato, nonche' agli altri soggetti individuati dalla regione in
sede di approvazione del Progetto, fornendo il programma delle
attivita' previste comprensivo della tempistica di dettaglio delle
stesse.
3. Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i
soggetti interessati dell'effettuazione delle operazioni previste dal
Progetto e delle eventuali cautele da adottare sono pubblicati negli
albi pretori dei comuni e delle province interessate e nei relativi
siti internet istituzionali, nonche' pubblicati dal gestore, per
estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale.
4. A conclusione delle operazioni di cui al comma 1 e' presentato
alla regione e all'amministrazione competente a vigilare sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento un rapporto tecnico
contenente il dettaglio delle operazioni eseguite e i risultati dei
monitoraggi di competenza del gestore. Tale rapporto, da presentarsi
entro tre mesi dal termine del monitoraggio, puo' essere considerato
quale aggiornamento del Progetto qualora il suo contenuto sia
considerato esaustivo dalle amministrazioni di cui al primo periodo.
5. Sulla base del rapporto di cui al comma 4, la regione o
l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento puo' imporre ulteriori misure di mitigazione o
riqualificazione, chiedere integrazioni al rapporto ovvero disporre
la revisione del Progetto. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3,
le facolta' di cui al presente comma sono esercitate dalla regione
titolare del potere concessorio sulla derivazione di intesa con le
altre regioni interessate.
6. La regione informa l'Autorita' di bacino distrettuale e, nei
casi di cui all'articolo 8, comma 3, le altre regioni interessate sui
risultati del monitoraggio.
Art. 8
Coordinamento delle operazioni
1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o
sottobacino idrografico, la regione detta disposizioni di
coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento
connesse con le attivita' di manutenzione degli impianti interessati,
al fine di tutelare i corpi idrici e la gestione dei sedimenti
secondo il Piano di tutela delle acque e il Piano di gestione del
distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente,
all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152
del 2006, nonche', ove esistente, del programma di gestione dei
sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. Qualora gli sbarramenti di cui al comma 1 appartengano al
medesimo gestore, lo stesso assicura il coordinamento della parte
operativa prevista nei Progetti dei vari impianti.
3. Nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto si svolgono
o interessino il territorio di piu' regioni, la regione titolare del
potere concessorio assicura la partecipazione delle altre regioni
nelle procedure di cui all'articolo 4.
Art. 9
Manovre di sicurezza e prove di funzionamento
degli organi di scarico
1. Le previsioni del Progetto non trovano applicazione per le
manovre necessarie a garantire:
a) il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati o comunque
per la regolazione dei deflussi in occasione di eventi di piena in
coerenza con le procedure previste dai documenti di protezione
civile, fermo restando per gli spurghi quanto previsto all'articolo
3, comma 2, lettera b);
b) le manovre previste in applicazione dei piani di laminazione
od atti equivalenti e comunque quelle per la regolazione delle
portate in occasione di eventi di piena negli sbarramenti destinati
alla laminazione delle piene;
c) la sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumita' in fase
di emergenza o effettuate per speciali motivi di pubblico interesse
su disposizione dell'autorita' competente;
d) l'accertamento della funzionalita' degli organi di scarico, ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e nel rispetto degli
obblighi stabiliti dal foglio di condizioni per l'esercizio e la
manutenzione.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalita' di cui al comma 1,
lettera d), e' comunque subordinata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) la durata e' limitata al tempo necessario al controllo
dell'efficienza meccanica e idraulica degli organi di scarico, in
particolare durante i periodi di magra del corpo idrico riconosciuti
dall'amministrazione, secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente
eventualmente emanate o comunicate dalle regioni;
b) le manovre di apertura sono effettuate in modo graduale
evitando repentine modificazioni del regime idrologico, del trasporto
solido e della qualita' delle acque e avendo cura che gli scarichi
profondi siano preferibilmente sotto battente.
Art. 10
Istituzione del tavolo tecnico
1. E' istituito presso il Ministero della transizione ecologica,
senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico
permanente al fine di definire proposte finalizzate a eventuali
aggiornamenti, revisioni o modifiche del presente regolamento e dei
relativi allegati, nonche' di provvedere al monitoraggio della
complessiva attuazione del regolamento per verificarne gli effetti
sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della
tutela delle risorse idriche.
2. Al tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante del Ministero
della transizione ecologica, partecipano:
a) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;
c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
e) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 si riunisce, a cadenza
almeno annuale, su richiesta del Ministero della transizione
ecologica, con verbalizzazione delle relative attivita'.
4. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 non spettano
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 11
Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia,
abrogazioni e clausola di invarianza
1. I progetti presentati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento, ancorche' non ancora approvati dalla regione,
sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269
del 16 novembre 2004.
2. I progetti di cui al comma 1, nonche' quelli gia' approvati
dalla regione alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono sottoposti ad aggiornamento secondo quanto previsto
dal presente regolamento.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente regolamento in conformita' ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno
2004.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente regolamento, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
(articolo 1, comma 4)
Progetto di gestione semplificato
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per gli invasi interessati da
un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume
utile di regolazione e da un tasso di interrimento medio annuo non
superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso, che non
presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di
scarico, e' possibile presentare un progetto di gestione semplificato
contenente le informazioni di cui al presente allegato.
1. Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente sotteso
e dei bacini allacciati afferenti all'invaso.
corografia generale del bacino idrografico d'interesse e degli
eventuali bacini idrografici allacciati all'invaso;
dissesti di versante aventi rilievo per il progetto di gestione
in esame;
presenza di invasi a monte di quello oggetto di studio lungo lo
stesso corso d'acqua e descrizione delle possibili interazioni
reciproche;
indicazioni delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
produzione solida annua del bacino in base ai rilievi
batimetrici dell'invaso, interpretati tramite una caratterizzazione
geologica, geomorfologica e di uso del suolo del bacino idrografico
sotteso dallo sbarramento;
regime idrologico allo sbarramento;
portata di progetto e/o portata di progetto rivalutata;
serie storica dei volumi derivati e dei volumi invasati a passo
giornaliero.
2. Caratterizzazione dell'invaso e dello sbarramento, degli
organi di scarico e derivazione.
Descrizione, anagrafica e localizzazione geografica dello
sbarramento e dell'invaso, corredata di elaborati in formato digitale
per i dati grezzi acquisiti:
schema complessivo dell'impianto di cui il bacino e' parte
funzionale;
riferimenti (nominativo, recapito, sede legale ecc..) del
concessionario e del gestore se diverso;
nome del corso d'acqua sbarrato;
tipologia e caratteristiche dello sbarramento;
quote di minima e massima regolazione; planimetria,
caratteristiche geometriche e sezioni della diga, caratteristiche
geometriche e di funzionamento delle opere di scarico e di
derivazione e, se presente, caratteristiche e ubicazione
dell'avandiga;
volume di invaso, volume utile di regolazione e volume morto di
progetto;
curve quote/volumi di progetto dell'invaso;
caratteristiche geometriche dell'invaso: area, lunghezza e
larghezza dello specchio liquido, perimetro spondale alla quota di
massima regolazione;
dati relativi alla concessione di derivazione (utilizzo,
portate derivate, scadenza della concessione, impianti alimentati).
3. Caratterizzazione dei sedimenti nell'invaso, del grado di
interrimento e delle acque invasate.
Rilievi batimetrici dell'invaso e relativa analisi
quali-quantitativa dei sedimenti fornendo gli elaborati in formato
digitale.
Gli elaborati dovranno contenere i seguenti dati:
data di effettuazione dei rilievi;
condizioni di riferimento;
modalita' di esecuzione (strumentazione usata, metodi di post
processamento dei dati di campagna usati e incertezza misure);
tipo e scala di restituzione degli elaborati ottenuti dal
rilevamento;
traccia della navigazione con indicazione punti di misura (per
rilievo batimetrico) esplicitati nel sistema di riferimento
utilizzato;
carta delle isoipse del fondale (carta batimetrica);
carta di confronto con precedenti batimetrie, se esistenti, con
evidenziate le aree di deposito e di erosione;
DTM (Digital Terrain Model) dell'area rilevata;
localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di sedimento;
caratterizzazione dei sedimenti dell'invaso secondo quanto
previsto dall'Allegato 5, punto 2 (in assenza di specifiche tecniche
da parte della regione, ai sensi dell'articolo 6 comma 3);
descrizione delle pregresse attivita' operative di gestione
dell'invaso;
indicazioni sullo stato ecologico e chimico dell'invaso secondo
il Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico, se
disponibili. Qualora il corpo idrico non sia oggetto di monitoraggio
come corpo idrico lacustre, e' richiesta la caratterizzazione
chimico-fisica della colonna d'acqua.
elenco delle specie ittiche presenti nell'invaso (nel caso di
svasi consistenti).
Al fine di caratterizzare il grado di interrimento dell'invaso
devono essere indicati/allegati:
volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio, il volume
di invaso ed il volume utile di regolazione al momento della
redazione del Progetto, confrontati con quelli originari e con
precedenti rilievi, nonche' il volume medio di materiale solido che
sedimenta in un anno nel serbatoio ed andamento nel corso del suo
esercizio;
planimetrie e relative sezioni basate su rilievi idonei a
definire la morfometria del fondo dell'invaso;
valutazione dello stato di interrimento in prossimita' degli
organi di scarico profondi, di derivazione e del paramento di monte
della diga corredato di sezioni trasversali e longitudinali
riportanti anche il profilo geometrico degli imbocchi in scala
adeguata.
4. Caratterizzazione dei corpi idrici a valle.
La caratterizzazione riguarda i corpi idrici potenzialmente
ricadenti nella cosiddetta «area di influenza»:
nomi dei corpi idrici a valle;
portata massima transitabile a valle ai sensi della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante
«Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile
nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» (c.d.
«Direttiva Dighe»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4
novembre 2014;
presenza di altri invasi a valle e individuazione delle
possibili interazioni.
In caso sia necessario effettuare operazioni di svaso,
sfangamento e sghiaiamento la caratterizzazione riguarda anche il
regime idrologico, la stima del trasposto solido a valle (se rilasci
frequenti) e la caratterizzazione geomorfologica del corridoio
fluviale.
5. Parte operativa
Il progetto di gestione semplificato, con riferimento alle
sezioni precedenti, riporta i contenuti effettivamente applicabili al
caso in esame, considerando che per gli invasi con interrimento
trascurabile di norma non sono previste operazioni per la gestione
dei sedimenti.
Il Progetto semplificato comprende comunque le informazioni di
dettaglio relative alle operazioni di svaso per manutenzione ed
ispezione ed alle operazioni a carattere sistematico e ripetitivo,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e di
cui all'allegato 3, lettere C) (Informazioni necessarie per le
operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento) ed E) (Piano delle
comunicazioni).
Allegato 2
Criteri per la definizione della capacita' utile sostenibile ai sensi
dell'articolo 5
La regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, puo' stabilire il
ripristino di una capacita' utile sostenibile inferiore alla
capacita' utile originaria, a fronte della sussistenza di almeno uno
dei criteri di valutazione sotto indicati, cui possono aggiungersi
ulteriori elementi derivanti dalle particolari condizioni sito
specifiche dell'invaso:
a. contesto geologico/geomorfologico e idrologico
significativo aumento del trasporto solido in ingresso al
serbatoio, dovuto a mutate condizioni di uso del suolo o dissesti
idrogeologici del bacino imbrifero rispetto alle condizioni assunte a
base del progetto originario della diga per la stima del volume
morto;
tasso accertato di interrimento medio annuo, tale da ridurre
l'efficacia di pur frequenti interventi di sfangamento e
sghiaiamento;
significativi fenomeni di instabilita' spondale verificatisi
nel corso dell'esercizio dell'impianto che hanno generato accumuli di
sedimenti nel serbatoio;
impianti di ritenuta che gia' dal periodo iniziale di
esercizio si sono trasformati, a causa dell'interrimento, in impianti
del tipo ad «acqua fluente» ovvero con perdita della funzione di
regolazione dei volumi di deflusso;
riduzione del volume utile di regolazione non comportante,
sulla base dell'aggiornamento delle valutazioni idrologiche e
nell'orizzonte temporale di validita' del progetto, significative
riduzioni delle portate e dei volumi necessari per l'uso concesso;
b. analisi tecnico/gestionali e sull'uso della risorsa idrica
assenza di previsioni di incremento del fabbisogno idrico nei
piani e programmi adottati dalle amministrazioni competenti e di una
specifica valutazione della attuabilita' del co-uso della risorsa per
finalita' attualmente non previste dalla concessione, che motivino
stabili diminuzioni delle necessita' d'uso della risorsa idrica
rispetto alle previsioni di progetto tali da rendere sufficiente una
capacita' utile inferiore a quella originaria;
criticita' derivanti dalle operazioni di recupero della
capacita' utile originaria per interferenza con invasi artificiali a
monte o a valle, valutate nell'ambito di una analisi complessiva del
volume di sedimenti coinvolti;
c. aspetti di sicurezza dell'impianto di ritenuta
compatibilita' della capacita' utile sostenibile con la
sicurezza dello sbarramento e degli scarichi, salvo l'approvazione
tecnica da parte dell'amministrazione vigilante sulla sicurezza
dell'invaso di eventuali interventi di miglioramento della sicurezza
dell'impianto di ritenuta coerenti con la capacita' utile sostenibile
determinata dalla regione;
d. aspetti ambientali
garanzia della tutela ambientale e dell'ecosistema per
l'invaso e per i corpi idrici di valle conseguenti al parziale
recupero della capacita' di invaso originaria;
caratteristiche chimico-fisiche e/o volume dei sedimenti da
rimuovere tali da rendere ambientalmente preferibile il mantenimento
degli stessi all'interno dell'invaso;
caratteristiche del sito e del territorio interessato dalle
operazioni tali da rendere ambientalmente non sostenibile recuperare
integralmente la capacita' di invaso.
Allegato 3
(articolo 3, comma 4)
CONTENUTI DEL PROGETTO E MODALITA' DI GESTIONE DELL'INVASO.
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Allegato 4
(articolo 6, comma 2)
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Allegato 5
(articolo 6, comma 4)
Caratterizzazione dei sedimenti
1. Caratterizzazione dei sedimenti ai fini della tutela degli
ambienti acquatici.
Al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento
degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici interessati
dal rilascio o dallo spostamento dei sedimenti, e' effettuata una
caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso, di seguito
denominata «caratterizzazione», oltre a quanto previsto dall'articolo
185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La caratterizzazione dei sedimenti dell'invaso e' effettuata
attraverso l'esecuzione di un piano di campionamento che consenta di
rappresentare le caratteristiche di tutto il sedimento presente
nell'invaso e le caratteristiche del sedimento presente a valle
relativo all'area di influenza (nel caso di fluitazione) o del sito
di destinazione (nel caso di spostamento del sedimento all'interno
dei corpi idrici, a monte o valle dello sbarramento). Il piano
prevede il prelievo di un numero adeguato di campioni (minimo dieci)
raccolti in stazioni individuate sulla base della morfologia
dell'invaso, della granulometria con preferenza per siti
caratterizzati da granulometria fine, dell'estensione superficiale,
del tasso di interrimento. Il piano di campionamento prevede, sia il
prelievo di sedimenti superficiale sia, se necessario, l'esecuzione
di carotaggi per consentire il prelievo del numero di campioni
sufficienti e rappresentativi. In ogni caso la quantita' di campione
prelevato assicura l'esecuzione di tutte le analisi richieste.
Il piano di campionamento prevede inoltre il prelievo di almeno
tre campioni, in altrettanti punti localizzati nei corpi idrici
interessati di valle. I sedimenti di valle sono analizzati mediante
le stesse procedure di caratterizzazione definite per i sedimenti
dell'invaso.
Il piano di caratterizzazione e' elaborato sulla base delle
seguenti informazioni, e in coerenza con quanto stabilito
nell'Allegato 3:
caratterizzazione del bacino imbrifero sotteso ed allacciato;
ampiezza dei depositi da asportare, lunghezza dell'asse
monte-valle e larghezza massima dell'invaso;
volume di sedimento presente nell'invaso, disposizione
planimetrica e spessore dei depositi, ricavati da idonei rilievi.
Si riporta di seguito un'individuazione di massima dei criteri
generali, da declinare sito specificamente per la caratterizzazione
dei sedimenti da movimentare.
La caratterizzazione integrativa comprende:
caratterizzazione granulometrica dei sedimenti;
caratterizzazione fisico-chimica e chimica, da effettuare sulla
frazione passante al vaglio <2 mm, che permetta la determinazione
almeno dei seguenti parametri: contenuto d'acqua, Carbonio Organico
Totale (TOC), pH, arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio, piombo,
nichel, IPA totali, azoto totale, fosforo totale. Il profilo
analitico e' ampliato sulla base degli esiti dell'analisi delle
pressioni e degli impatti di cui all'Allegato 1, Parte terza, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di selezionare i
parametri sito specifici idonei in riferimento alle pressioni
insistenti sul bacino sotteso all'invaso. A tal fine il gestore puo'
concordare con la regione, preventivamente alla presentazione del
progetto di gestione, il piano di caratterizzazione dei sedimenti;
caratterizzazione mediante test eco tossicologici, che includa
almeno tre organismi appartenenti a livelli trofici ecologicamente
diversi e a taxa filogeneticamente distanti. In via prioritaria si
raccomanda l'utilizzo di organismi indicatori quali batteri,
crostacei, molluschi, insetti, piante superiori, anellidi ed alghe. I
criteri per la scelta dei test eco tossicologici sono descritti nel
Manuale ISPRA 88/2013.
Per una corretta conservazione dei campioni da sottoporre ad
analisi, si segnalano le indicazioni contenute in APAT IRSA, 2003
Quaderno n. 29 (1)
Sulla base dei risultati delle analisi chimiche ed
ecotossicologiche il gestore individua le modalita' operative per la
gestione del sedimento tra le quali il rilascio dei sedimenti a valle
dello sbarramento o il loro ricollocamento all'interno dei corpi
idrici qualora compatibile con gli obiettivi fissati nei Piani di
tutela delle acque e nel Piano di gestione dei bacini idrografici per
i corpi idrici interessati. Tali modalita' sono riportate nel
progetto di gestione.
Le analisi sono periodicamente aggiornate, con una frequenza
adeguata e congruente con il tasso di interrimento dell'invaso e con
le pressioni antropiche presenti nel bacino imbrifero sotteso e
allacciato. La frequenza e le motivazioni alla base della stessa sono
riportate nel progetto di gestione. La data di esecuzione delle
analisi non antecede in ogni caso la data di presentazione del
progetto di gestione per piu' di due anni e di ogni piano operativo.
Tale orizzonte temporale puo' essere ampliato e concordato con la
regione. Le motivazioni sono riportate nel progetto di gestione.
Nel caso di progetto di gestione redatto per gli sbarramenti e
gli invasi di nuova costruzione di cui all'art. 4, comma 8, la
caratterizzazione dei sedimenti puo' essere effettuata attraverso il
prelievo e l'analisi di campioni di sedimento fine lungo l'alveo
dell'asta fluviale a monte del punto in cui l'opera sara' realizzata.
2. Semplificazioni per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4.
Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, per i quali non
siano previste ne' prevedibili operazioni di gestione dei sedimenti,
e' possibile optare per una caratterizzazione semplificata.
In tali casi e' comunque richiesta una caratterizzazione
chimico-fisica, chimica e granulometrica, seguendo le indicazioni
riportate al punto 1 del presente allegato, su un numero di campioni
non inferiore a tre.
__________
(1) APAT IRSA, 2003. Metodi analitici per le acque. Vol. 1, sezione
1030. Manuali e linee guida n. 29.