Conversione Aiuti quater: in vigore misure anti-crisi energetica

conversione Aiuti quater
Tra le tante, disposizioni per le imprese a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e per fronteggiare il caro bollette

Conversione Aiuti quater: in vigore misure anti-crisi energetica. È stato, infatti, convertito il D.L. 18 novembre 2022, n. 176 con la pubblicazione della legge 13 gennaio 2023, n. 6 sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023, n. 13.

Tra le tante, disposizioni in materia di:

  • acquisto di energia elettrica e gas naturale;
  • sostegno per fronteggiare il caro bollette;
  • produzione di gas naturale;
  • passaggio delle aziende a combustibili alternativi;
  • promozione dei biocarburanti;
  • produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

Di seguito il testo delle misure in materia di energia e di sostegno alle imprese contenute nel D.L. n. 176/2022 coordinato con la legge n. 13/2023.

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Testo aggiornato del decreto-legge  

 

Testo del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2022), coordinato
con la legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6 (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di sostegno
nel settore energetico e di finanza pubblica.». (23A00273) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023, n.13)

Capo I

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

 

                               Art. 1 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore

  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e  gas  naturale,

  per il mese di dicembre 2022. 

1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  di

cui ai commi  1,  primo  periodo,  2,  3  e  4  dell'articolo  1  del

decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175,   sono

riconosciuti,  alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  anche   in

relazione  alla  spesa  sostenuta  nel  mese  di  dicembre  2022  per

l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Il  contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  previsto

dall'articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  23

settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste  dal

terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione

alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel  mese

di  dicembre  2022  ed  e'  determinato  con   riguardo   al   prezzo

convenzionale dell'energia elettrica pari  alla  media,  relativa  al

mese di  dicembre  2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia

elettrica.

3. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del

presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli

spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,

2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022,  n.  144,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi  ai

mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del  decreto-legge

9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge  21

settembre 2022, n.  142,  relativi  al  terzo  trimestre  2022,  sono

utilizzabili esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la  data  del

30 settembre 2023. Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.  I  crediti  d'imposta  non

concorrono alla formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non

rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del

Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  I  crediti

d'imposta sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad

oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto

anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base

imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non

porti al superamento del costo sostenuto.

4. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del

presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli

spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,

2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022,  n.  144,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi  ai

mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del  decreto-legge

9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge  21

settembre 2022, n.  142,  relativi  al  terzo  trimestre  2022,  sono

cedibili, solo  per  intero,  dalle  imprese  beneficiarie  ad  altri

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari

finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la

possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di

banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto

dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,

societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati

all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I

crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con  le  quali  sarebbero  stati  utilizzati  dal  soggetto

cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre  2023.  Le

modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla

tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,

comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento

del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e  2  del  presente

articolo  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni

dell'articolo  1  del  decreto-legge  23  settembre  2022,   n.   144

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

6. Entro il 16 marzo 2023,  i  beneficiari  dei  crediti  d'imposta

richiamati ai commi 3 e 4, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  alla

fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle

entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato

nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione

della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore

della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati  in  2.726,454

milioni di euro per l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per  l'anno

2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 

                               Art. 2 

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su

                          alcuni carburanti 

1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici

derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti

energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino  al  31  dicembre

2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40  euro  per  mille  litri,  a  decorrere  dal  19

novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e  578,40  euro  per  mille

litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

2) oli da gas o gasolio usato  come  carburante:  367,40  euro  per

mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al  30  novembre

2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022

e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come  carburanti:  182,61

euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022  e  fino

al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere

dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per

autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 19 novembre

2022 e fino al 30 novembre 2022, dal comma 1, lettera a), numero  2),

del presente articolo, l'aliquota di accisa sul  gasolio  commerciale

usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della  Tabella  A

allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  504  del

1995, non si applica per il  periodo  dal  19  novembre  2022  al  30

novembre 2022.

3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici

assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo

unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  e  gli

esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui

al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro

il  12  dicembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui

all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via

telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma

6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi

ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1,  lettera  a),  numeri

1), 2) e 3),del presente articolo, usati  come  carburanti,  giacenti

nei serbatoi dei relativi  depositi  e  impianti  alla  data  del  30

novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresi', entro il 12

gennaio 2023,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita'  e  l'utilizzo

dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di

cui al comma 1,  lettera  a),  numeri  1),  2)  e  3),  del  presente

articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi  dei  relativi

depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui  al  comma  3

trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo  50,  comma  1,

del testo unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995.  La

medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui

al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti

dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,

lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,

lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80

milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni  di  euro  per  l'anno

2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 15.

 

                             Art. 2 bis 

Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per  l'acquisto  di

  carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola  e  della  pesca

  per il quarto trimestre 2022. 

1. All'articolo 2 del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «31 marzo  2023»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «30 giugno 2023»;

b) al comma 4, le parole: «31 marzo  2023»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «30 giugno 2023»;

c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite  dalle

seguenti: «16 marzo 2023».

 

                               Art. 3 

        Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette 

1. Al fine di contrastare gli effetti  dell'eccezionale  incremento

dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in  Italia  a

esse intestate hanno facolta' di richiedere  la  rateizzazione  degli

importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica

di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi  dagli  usi

termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita'

di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°  gennaio  e

il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022  al

31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine,  le

imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori,  secondo

modalita' semplificate  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle

imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma

1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma  4  e

di effettiva disponibilita' di almeno una  impresa  di  assicurazione

autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa

richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa  sull'intero

credito  rateizzato  nell'interesse  del  fornitore  di  energia,  il

fornitore ha l'obbligo di offrire  ai  richiedenti  una  proposta  di

rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del

tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare  il

saggio  di  interesse  pari  al  rendimento  dei  buoni  del   Tesoro

poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata

e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici  e  un

massimo di trentasei rate mensili.

3. In caso di inadempimento nel pagamento di  due  rate  anche  non

consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione  decade  dal

beneficio della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica

soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di

cui al presente articolo, la societa' SACE S.p.A.  e'  autorizzata  a

concedere, conformemente alle disposizioni  di  cui  all'articolo  8,

comma 3, del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  in  favore  delle

imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e

cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati

dalle esposizioni  relative  ai  crediti  vantati  dai  fornitori  di

energia elettrica e gas naturale residenti  in  Italia,  per  effetto

dell'inadempimento, da parte delle imprese con  sede  in  Italia,  di

tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui

al comma 2. Sulle obbligazioni  della  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle

garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia

dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la  cui  operativita'

e' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione  separata.  La  garanzia

dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e  si  estende

al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro

onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime

garanzie. La  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per  conto  del  Ministero

dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione

della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare

a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con  la  dovuta

diligenza professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze possono essere impartiti  alla  SACE  S.p.A.  indirizzi

sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle  garanzie  e  sulla

verifica, al fine dell'escussione della  garanzia  dello  Stato,  del

rispetto dei suddetti indirizzi e  dei  criteri  e  delle  condizioni

previsti dal presente articolo.

5. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'

derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia

elettrica e gas  naturale  con  sede  in  Italia  possono  richiedere

finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata  dalla

SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. La garanzia di cui al comma 5 e'  rilasciata  a  condizione  che

l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia  approvato

la distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel  corso

degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione

a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede

in  Italia  che  faccia  parte  del  medesimo  gruppo  cui  la  prima

appartiene,  comprese   quelle   soggette   alla   direzione   e   al

coordinamento da parte della medesima. Qualora  le  suddette  imprese

abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni  al  momento

della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici  mesi

successivi.  La  medesima  garanzia  e'   rilasciata,   altresi',   a

condizione che  l'impresa  aderente  al  piano  di  rateizzazione  si

impegni  a  gestire  i  livelli  occupazionali   attraverso   accordi

sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi

diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma  2,  per  i

periodi corrispondenti, e' alternativa  alla  fruizione  dei  crediti

d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1

del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

8.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle

seguenti: «30 giugno 2024»  e  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma  6,  le  parole  «con  una  dotazione  iniziale  pari

rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni  di  euro»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «con  una   dotazione   iniziale   pari

rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».

9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del  decreto-legge  17

maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto  2022,  n.

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.

142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono  inserite  le

seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;

b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti:  «euro

3.000».

11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23  settembre  2022,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,

n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «60

milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte

le  seguenti:  «,  nonche'  per  il   Comitato   Olimpico   Nazionale

Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP  e  per  la

societa' Sport e Salute S.p.A.».

12. All'articolo 8 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole  «120  milioni»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a  50  milioni  di

euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel  predetto

limite di spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti

rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo

straordinario destinato,  in  via  esclusiva,  agli  enti  del  Terzo

settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui

all'articolo 45 del codice di cui al  decreto  legislativo  3  luglio

2017,  n.  117,  delle  organizzazioni  di   volontariato   e   delle

associazioni  di  promozione  sociale  coinvolte  nel   processo   di

trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di  cui  al  decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative

di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460,  iscritte  alla  relativa  anagrafe,  delle  fondazioni,   delle

associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto

legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi  civilmente

riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e  socioassistenziali

in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»;

b) al comma 2, le parole «50 milioni  di  euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «100 milioni di euro».

13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di

euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno  2023,  e  dai

commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022,

si provvede ai sensi dell'articolo 15.

14. Agli oneri derivanti dal  comma  12,  lettera  b),  pari  a  50

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente

riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo   35,   comma   1,   del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

 

                             Art. 3 bis 

      Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia 

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  come  da  ultimo  incrementato

dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.

144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.

175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni  di

euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per

20 milioni di euro in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle

province. Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si

provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari

regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  10  dicembre

2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma  1,  del  decreto-legge  9

agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21

settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi  dell'articolo  6,

comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente

incrementato di 320 milioni di euro  per  l'anno  2022  destinati  al

riconoscimento di un  contributo,  calcolato  sulla  base  dei  costi

sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021,  per  l'incremento  di

costo, al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sostenuto  nel

secondo quadrimestre  dell'anno  2022,  per  l'acquisto  dell'energia

elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto

destinati  al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  su  strada,

lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste

di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la

ripartizione  delle  risorse  tra  gli   operatori   richiedenti   e'

effettuata in misura proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato

limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

da adottare entro il 9 dicembre 2022, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  di  riparto

delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i  servizi  di

trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalita'  per

il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante  il

servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle

imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione

governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del

servizio ferroviario Domodossola-confine  svizzero  e  alla  gestione

governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del  limite

di  spesa  ivi   previsto,   nonche'   le   relative   modalita'   di

rendicontazione.

4.  Al  fine  di  permettere  il  contenimento  delle   conseguenze

derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del

gas naturale, e' autorizzata la spesa di  350  milioni  di  euro  per

l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il

31 dicembre 2022 alla Cassa per i  servizi  energetici  e  ambientali

(CSEA).

5. E' autorizzata per l'anno 2022  a  favore  della  societa'  ANAS

S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:

a)  125  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da  destinare  alla

compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei  costi

sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle  strade

nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della  societa'  di

adeguate misure di efficientamento energetico  per  la  compensazione

degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla  copertura

degli oneri connessi alle attivita'  di  monitoraggio,  sorveglianza,

gestione,  vigilanza,  infomobilita'  e  manutenzione  delle   strade

inserite nella rete di interesse nazionale  di  cui  ai  decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri 21  novembre  2019,  pubblicati

nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del  28  gennaio  2020,  e  trasferite

dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna  e  Toscana

all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi

dell'articolo 15.

 

                             Art. 3 ter 

Modifiche alla disciplina del  close-out  netting  per  aumentare  la

  liquidita'  dei  mercati  dell'energia  e  ridurre  i  costi  delle

  transazioni. 

1. All'articolo 3-bis, comma  1,  del  decreto-legge  27  settembre

2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre

2021, n. 171, le parole: «Indipendentemente dalla  data  di  consegna

ivi prevista, per i contratti di fornitura  e  i  contratti  derivati

gia'  in  essere  o  stipulati  entro  il  31  dicembre  2022,»  sono

soppresse.

 

                            Art. 3 quater 

Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto  di  beni  e

                               servizi 

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le

parole: «almeno del 10  per  cento  per  le  categorie  merceologiche

telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento» sono sostituite

dalle  seguenti:  «almeno  del  5  per   cento   per   le   categorie

merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento».

Art. 4

 

Misure per l'incremento della produzione di gas naturale

 

1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli

approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione  delle  emissioni

di  gas  climalteranti  tra  cui  il  metano,  rispettando  l'impegno

volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a

Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite

sui  cambiamenti  climatici   (COP   27),   attraverso   l'incremento

dell'offerta di gas di produzione nazionale  destinabile  ai  clienti

finali  industriali  a  prezzo  accessibile,  all'articolo   16   del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 2:

1) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «in  condizione  di

sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e

considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli

costituiti  dalla  vigente  legislazione  nazionale  ed   europea   o

derivanti da accordi internazionali»;

2) dopo il secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «La

disposizione di  cui  al  primo  periodo  si  applica  altresi'  alle

concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto  di  mare

compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del

ramo di Goro del fiume Po,  a  una  distanza  dalle  linee  di  costa

superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas  per  un

quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di  500  milioni

di metri cubi. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4  della

legge 9 gennaio 1991, n.  9,  e'  consentita  la  coltivazione  delle

concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita  utile  del

giacimento a condizione che i  titolari  delle  concessioni  medesime

aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di

analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di  monitoraggio

e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza  sulle

linee  di  costa  da  condurre  sotto  il  controllo  del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono

sostituite  dalle  seguenti:  «La  comunicazione  di  cui  al   primo

periodo»;

b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di  gas

naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di  nuove  concessioni

di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12

miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine

e costiere protette,  limitatamente  ai  siti  aventi  un  potenziale

minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una

soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che  acquisiscono  la

titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono  tenuti  a

aderire alle procedure di cui al comma 1.»;

c) al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  piani  di

interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'

quelli  relativi  al  conferimento   delle   nuove   concessioni   di

coltivazione di cui al comma 2-bis,» e  le  parole  «sei  mesi»  sono

sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di  diritti  di

lungo termine sul gas di cui  al  comma  1,  in  forma  di  contratti

finanziari per differenza  rispetto  al  punto  di  scambio  virtuale

(PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei  termini

alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai  commi  2  e

2-bis, a un prezzo che  garantisce  la  copertura  dei  costi  totali

effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri  fiscali  e  di

trasporto, nonche' un'equa remunerazione. Il prezzo di cui  al  primo

periodo, stabilito con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e il Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  e'

definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva,  ai

prezzi  giornalieri  registrati  al  punto  di  scambio  virtuale,  e

comunque varia nel limite di livelli minimi e  massimi  quantificati,

rispettivamente,  in  50  e  100  euro  per  MWh.  Nelle  more  della

conclusione delle procedure  autorizzative  di  cui  al  comma  3,  a

partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione

delle quantita' aggiuntive di gas di cui al comma 1,  i  titolari  di

concessioni di coltivazione di  gas  naturale  che  abbiano  risposto

positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2  e

2-bis mettono a  disposizione  del  Gruppo  GSE  un  quantitativo  di

diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad  almeno  il  75  per

cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi

2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad  almeno  il  50  per

cento dei volumi produttivi attesi dagli  investimenti  medesimi.  Il

quantitativo di cui al terzo periodo non  e'  comunque  superiore  ai

volumi  di  produzione  effettiva  di  competenza  dei  titolari   di

concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul  territorio

nazionale che  abbiano  risposto  positivamente  alla  manifestazione

d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;

e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

«5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre,  al  prezzo

di cui al comma 4, primo periodo,  i  diritti  sul  gas  oggetto  dei

contratti di cui al medesimo comma complessivamente  acquisiti  nella

sua disponibilita' a clienti finali industriali a  forte  consumo  di

gas, che agiscano anche  in  forma  aggregata,  aventi  diritto  alle

agevolazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  transizione

ecologica  n.  541  del  21  dicembre  2021,  di  cui  al  comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,  e  che

hanno consumato nel 2021 un quantitativo  di  gas  naturale  per  usi

energetici  non  inferiore  al  volume  di  gas   naturale   indicato

all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori

oneri per il Gruppo GSE. Le modalita' e  i  criteri  di  assegnazione

sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della

sicurezza energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e il Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy.  I

diritti  offerti  sono  aggiudicati   all'esito   di   procedure   di

assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito  a  tali

procedure,  il  Gruppo  GSE  stipula  con  ciascun   cliente   finale

assegnatario un contratto finanziario per differenza  per  i  diritti

aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato  dai  clienti

finali in forma aggregata, il contratto  medesimo  assicura  che  gli

effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il  contratto

prevede, altresi', che:

a)  la  quantita'  di  diritti  oggetto  del  contratto   sia

rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base  delle  effettive

produzioni nel corso dell'anno precedente;

b) e' fatto divieto di cessione  tra  i  clienti  finali  dei

diritti derivanti dal contratto.

5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5  e'

predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia  e

delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

 

                             Art. 4 bis 

Disposizioni  per  la  promozione  del   passaggio   di   aziende   a

                      combustibili alternativi 

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo

il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine  di  fronteggiare  l'eccezionale  instabilita'  del

sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in  Ucraina

e di consentire il riempimento degli  stoccaggi  di  gas  per  l'anno

termico 2022-2023, nonche'  di  massimizzare  l'impiego  di  impianti

alimentati con combustibili diversi dal gas naturale,  esclusivamente

fino  al  31  marzo  2024,  la  sostituzione  del  gas  naturale  con

combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario,

e  le  relative  modifiche   tecnico-impiantistiche   ai   fini   del

soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti  industriali

sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si  applicano  i

limiti  di  emissione   nell'atmosfera   previsti   dalla   normativa

dell'Unione europea o,  in  mancanza,  quelli  previsti  dalle  norme

nazionali  o  regionali  per  le  sostanze  indicate  nella  predetta

normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine

all'autorita' competente al rilascio  della  valutazione  di  impatto

ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata  ambientale

le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di

combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del

relativo  fabbisogno  energetico.   Decorsi   trenta   giorni   dalla

comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con  il

combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un  provvedimento

di diniego motivato da  parte  dell'autorita'  competente  rilasciato

entro   tale   termine.   L'autorita'   competente   puo'    assumere

determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli   articoli

21-quinquies e 21-nonies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le

deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo  di  sei

mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza  del

termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'

permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove

deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative  ai  sensi   del

presente comma. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di

sicurezza antincendio».

 

                               Art. 5 

          Proroghe di termini nel settore del gas naturale 

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  le

parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».

2. All'articolo 5-bis del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite  dalle

seguenti: «10 novembre 2023»;

b) al comma 4, le parole: «20 dicembre 2022» sono sostituite  dalle

seguenti: «20 novembre 2023».

2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al

comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio  2022,

n. 50.

2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto  legislativo  23

maggio 2000, n. 164, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2023»

sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 10 gennaio 2024».

3. Agli effetti in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto

derivanti dal presente articolo, pari a 4.000  milioni  di  euro  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 

                               Art. 6 

Contributo del  Ministero  della  difesa  alla  sicurezza  energetica

                              nazionale 

1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla  seguente:

«ottimizzazione»;

2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti:

«della sicurezza»;

3) dopo le parole  «a  qualunque  titolo  in  uso  al  medesimo

Ministero,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  gli  immobili

individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e  non  ancora

consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;

4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite

le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per  il

PNRR»;

5) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  Ministero

della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma

all'Agenzia del demanio.»;

b) al comma 3, dopo  le  parole  «dell'articolo  20  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono inserite  le  seguenti:  «,

possono ospitare sistemi  di  accumulo  energetico  senza  limiti  di

potenza»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la

programmazione degli interventi finalizzati  all'installazione  degli

impianti e  per  la  gestione  dei  procedimenti  autorizzatori,  con

decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  nominati,  senza   oneri

aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e

due  vice  commissari  speciali,  questi  ultimi  rispettivamente  su

proposta del Ministro della cultura e del  Ministro  dell'ambiente  e

della  sicurezza  energetica.  Al  commissario  speciale  e  ai  vice

commissari speciali non spettano, per l'attivita'  di  cui  al  primo

periodo, compensi o rimborsi di spese.

3-ter. Il commissario speciale di cui al  comma  3-bis  convoca

una conferenza  di  servizi  per  l'acquisizione  delle  intese,  dei

concerti, dei nulla osta o degli assensi  comunque  denominati  delle

altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui  al  comma  1,

che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli  articoli

da  14  a  14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le

amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per  i

procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel  termine  di

trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia

dell'autorita' competente, i pareri, i  nulla  osta  e  gli  assensi,

comunque denominati, si  intendono  resi.  La  determinazione  finale

della  conferenza  di  servizi  costituisce  provvedimento  unico  di

autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere  o  atto  di

assenso comunque denominato.

3-quater. Quota parte degli utili della Difesa  Servizi  S.p.A.

derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le

indicazioni del Ministro della difesa in  qualita'  di  socio  unico,

verificata la corrispondenza agli obblighi di  legge  in  materia  di

accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel  bilancio  della

societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e  sviluppo  nel

settore della filiera connessa alla produzione di  energia  da  fonti

rinnovabili,  al  fine  di  promuovere  l'autonomia  e  la  sicurezza

energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita'

svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.»;

c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza»  e'  sostituita  dalla

seguente: «sicurezza».

 

                             Art. 6 bis 

         Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza 

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui  al  comma  1,  a

decorrere dal 2023 la  quota  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili

utilizzati in purezza immessa in consumo dai  soggetti  obbligati  e'

gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate

per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad  1

milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.  In  caso  di

violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal  presente  comma

si applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale  n.  55  del  7  marzo  2015,  adottato  ai  sensi

dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24  giugno  2014,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.

116»;

b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

«3-bis. Al  fine  di  promuovere  la  produzione  di  biocarburanti

liquidi sostenibili da utilizzare  in  purezza,  aggiuntiva  rispetto

alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente  articolo,  la

riconversione  totale  o  parziale  delle   raffinerie   tradizionali

esistenti e' incentivata mediante l'erogazione di  un  contributo  in

conto capitale assegnato secondo modalita' e criteri definiti  con  i

decreti  di  cui  al  comma  3-ter  e  comunque  nei   limiti   delle

disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter»;

c) al comma 3-ter, alinea, il  primo  e  il  secondo  periodo  sono

sostituiti dai seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 3-bis,  e'

istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la

riconversione verde delle raffinerie  esistenti,  con  una  dotazione

pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno

2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con

il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il  31

marzo 2023, sono definiti modalita' e criteri per  la  partecipazione

alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis»;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai  commi  1»

e' inserita la seguente: «, 1-bis» e le parole:  «da  emanarsi  entro

centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  primo  dei  quali  da

emanare entro il 31 dicembre 2022».

 

                               Art. 7 

              Disposizione in materia di autotrasporto 

1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge

23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge

17  novembre  2022,  n.  175,  destinati  al  sostegno  del   settore

dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle  imprese

aventi sede legale o stabile organizzazione in  Italia  esercenti  le

attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera

a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504.

2. Le disposizioni di cui  all'articolo  14  del  decreto-legge  23

settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

novembre 2022, n. 175, si  applicano  nel  rispetto  della  normativa

europea in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Ai  relativi  adempimenti

provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

                             Art. 7 bis 

  Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale 

1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis,  comma

1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  effettuato,

entro il 31 ottobre di ogni anno,  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281. In caso di mancata intesa si  applica  quanto  previsto

dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.

281. Tale ripartizione e' effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto  dei

costi standard di cui  all'articolo  1,  comma  84,  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere  d)

ed e);

b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto  dei

livelli  adeguati  dei  servizi  di  trasporto  pubblico   locale   e

regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale  delle  risorse  del  Fondo  da

trasferire alle regioni  qualora  i  servizi  di  trasporto  pubblico

locale e regionale non risultino affidati con procedure  di  evidenza

pubblica entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di

riferimento, ovvero ancora non ne risulti  pubblicato  alla  medesima

data il bando di gara, nonche' nel caso di  gare  non  conformi  alle

misure  di  cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei

trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma  2,  lettera  f),

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora  bandite

successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si

applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di  cui

alla presente  lettera  non  si  applica  ai  contratti  di  servizio

affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di  cui

al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  e  alle  disposizioni  normative

nazionali vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di  ciascuna

regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari  al  15

per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio  non

affidati con le predette procedure;  le  risorse  derivanti  da  tale

riduzione sono  ripartite  tra  le  altre  regioni  con  le  medesime

modalita';

d)  mediante   destinazione   annuale   dello   0,105   per   cento

dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di  euro  5,2

milioni  annui,   alla   copertura   dei   costi   di   funzionamento

dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244;

e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo,  non

inferiore all'1 per cento  e  non  superiore  al  2  per  cento,  per

l'adeguamento,  in  considerazione  della  dinamica  inflattiva,  dei

corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della  gestione

dei servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  sottoposto  ad

obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a  statuto

ordinario  applicando  le  modalita'  stabilite   dal   decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013»;

b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

«2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse

disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non  puo'

determinare,  per  ciascuna  regione,  un'assegnazione   di   risorse

inferiore a quella risultante dalla ripartizione  del  Fondo  di  cui

all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per

l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi

del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla

societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonche'

delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2,  lettera

c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto

2022, n. 118»;

c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma

1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31  luglio

2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  gli

indicatori per determinare  i  livelli  adeguati  di  servizio  e  le

modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del

medesimo Fondo».

 

                             Art. 7 ter 

Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di

                    distribuzione automobilistica 

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi  derivanti

dalla  crisi  energetica  sulla  filiera  distributiva  del   settore

dell'automotive, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno

2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto

2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  agli

accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del  contratto  di

agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il

costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli  distributori

autorizzati  per  la  commercializzazione  di  veicoli   non   ancora

immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano  stati  immatricolati

dai distributori autorizzati da non  piu'  di  sei  mesi  e  che  non

abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2.  Gli  accordi  tra  il  costruttore  o   l'importatore   e   il

distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a  termine,

hanno durata minima  di  cinque  anni  e  regolano  le  modalita'  di

vendita,  i  limiti  del  mandato,  le   rispettive   assunzioni   di

responsabilita' e la ripartizione dei costi  connessi  alla  vendita.

Per gli accordi  a  tempo  indeterminato,  il  termine  di  preavviso

scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per  gli

accordi  a  tempo  determinato,  ciascuna  parte  comunica  in  forma

scritta, almeno sei mesi prima della scadenza,  l'intenzione  di  non

procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della

medesima comunicazione»;

c)  al  comma  4,  alinea,  le  parole:   «prima   della   scadenza

contrattuale» sono soppresse;

d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1   a   5   sono

inderogabili».

Capo II

Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
l'efficientamento energetico, nonche' per l'accelerazione delle
procedure

                               Art. 8 

           Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento 

1. Ai soggetti  passivi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)

obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati

dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo  2,  comma  1,  del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' concesso un  contributo

per  l'adeguamento  da  effettuarsi  nell'anno  2023,   per   effetto

dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.

36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

degli  strumenti  utilizzati  per  la   predetta   memorizzazione   e

trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della

spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento  e,  in

ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.

Il contributo e' concesso sotto forma di credito  d'imposta  di  pari

importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al  credito  d'imposta  di

cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  i  limiti   di   cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  il  suo

utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica

dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui  e'  stata

registrata  la  fattura  relativa  all'adeguamento  degli   strumenti

mediante i quali effettuare la memorizzazione e la  trasmissione  dei

dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile,

il  relativo   corrispettivo.   Con   provvedimento   del   direttore

dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla

data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definiti  le

modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del  credito

d'imposta, il regime dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione

necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il  rispetto

del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro  per

l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 

                               Art. 9 

      Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico 

1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis:

1)  al  primo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per

quelle sostenute nell'anno 2023»;

2) al secondo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

3) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli

interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023   su   unita'

immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la

detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese

sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente

sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento

sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita

ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di

riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a

15.000 euro.»;

b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:

«8-bis.1. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  8-bis,  terzo

periodo, il reddito di riferimento e' calcolato  dividendo  la  somma

dei redditi complessivi posseduti,  nell'anno  precedente  quello  di

sostenimento  della  spesa,  dal  contribuente,   dal   coniuge   del

contribuente, dal soggetto legato da unione civile  o  convivente  se

presente nel suo nucleo  familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal

coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di  cui  all'articolo

12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  presenti  nel

suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento

della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del

medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato  secondo  la

Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;

c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi

ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute

entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

d) soppressa.

1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio  2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.

77, e' inserita la tabella 1-bis di cui  all'allegato  1  annesso  al

presente decreto.

2. Soppresso.

3. Al fine di procedere alla corresponsione  di  un  contributo  in

favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui

all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19  maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  per

gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo,

e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di  20  milioni  di  euro.  Il

contributo di cui al presente comma  e'  erogato  dall'Agenzia  delle

entrate, secondo criteri e  modalita'  determinati  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze da  adottarsi  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il

contributo di cui al presente articolo non concorre  alla  formazione

della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo

periodo, del medesimo decreto-legge, i  crediti  d'imposta  derivanti

dalle comunicazioni di  cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate

all'Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora

utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari  importo,

in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti  crediti,

previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da  parte

del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica,

anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22

luglio 1998, n. 322. La quota di  credito  d'imposta  non  utilizzata

nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non  puo'

essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali

operazioni,   effettua   un   monitoraggio    dell'andamento    delle

compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui  saldi

di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero

dell'economia e delle finanze dei  provvedimenti  previsti  ai  sensi

dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater,  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia

delle entrate sono definite le modalita' attuative della disposizione

di cui al presente comma.

4-bis.  All'articolo  121,  comma  1,  lettere   a)   e   b),   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la  parola:  «due»  e'  sostituita

dalla seguente: «tre».

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche  ai

crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione  di  cessione

del credito o dello  sconto  in  fattura  inviate  all'Agenzia  delle

entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto.

4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo' concedere le garanzie di cui

all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.   91,   alle

condizioni, secondo le procedure  e  nei  termini  ivi  previsti,  in

favore  di   banche,   di   istituzioni   finanziarie   nazionali   e

internazionali e degli altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del

credito  in  Italia,  per  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,

strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita' delle imprese con

sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici

ATECO 41 e  43  e  che  realizzano  interventi  in  edilizia  di  cui

all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  I  crediti

d'imposta  eventualmente  maturati  dall'impresa  alla  data  del  25

novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio  2020,  n.  77,  possono  essere  considerati  dalla  banca  o

istituzione finanziatrice quale parametro ai fini  della  valutazione

del merito di credito dell'impresa  richiedente  il  finanziamento  e

della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  8,6

milioni di euro per l'anno 2022, 92,8  milioni  di  euro  per  l'anno

2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di  euro

per l'anno 2025, 946,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  1.274,8

milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni  di  euro  per  l'anno

2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5  milioni  di  euro

per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni  di  euro  per

l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per  l'anno  2034  e  pari  a  20

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro

per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro  per  l'anno  2034,  ai  sensi

dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota

parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma

1.

                             Art. 9 bis 

Disposizioni  in  materia  di  produzione  di  energia  elettrica  da

                    impianti solari fotovoltaici

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo

2,  comma  173,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  cui

all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del  Ministro  dello

sviluppo  economico  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli  19  e  20

del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto  2010,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui

all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  5

maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio

2011, e di  cui  all'articolo  17  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  5  luglio  2012,  pubblicato   nel   supplemento

ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10  luglio  2012,

le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle

citate disposizioni si interpretano nel senso che  gli  enti  locali,

come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  ovvero  le  regioni,  in

ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli  impianti

fotovoltaici   anche   laddove   ne   abbiano    esternalizzato    la

realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione,

compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

 

                               Art. 10 

       Norme in materia di procedure di affidamento di lavori 

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno

2019, n.  55,  dopo  le  parole  «citta'  metropolitane  e  i  comuni

capoluogo di provincia» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «.

L'obbligo di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di

provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui  importo

e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,

lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del  Piano  nazionale  per

gli  investimenti  complementari  (PNC)  che,  pur  in  possesso  dei

requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui  all'articolo  26,

comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  e  non  risultano

beneficiarie  delle  preassegnazioni  di  cui  all'articolo  29   del

decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'articolo 7

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022,  ma

che comunque procedano entro il  31  dicembre  2022  all'avvio  delle

procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse  diverse  da

quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge  n.

50 del 2022 possono  essere  assegnati  contributi,  a  valere  sulle

risorse  residue  disponibili   al   termine   della   procedura   di

assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare  gli

incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di  cui

ai commi 2 e 3 del citato articolo  26.  Con  decreto  del  Ministero

dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono

individuate le modalita' di attuazione del presente comma.

2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018,  n.

145, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «I  termini  per

gli interventi di cui al periodo precedente che  scadono  tra  il  1°

luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo

2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

2-ter. Al fine di salvaguardare  le  procedure  gia'  in  corso  di

attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui  all'articolo  1,

comma 143, della legge n. 145 del 2018,  come  modificato  dal  comma

2-bis del presente articolo, sono fatte salve  le  procedure  attuate

dai comuni non  capoluogo  alla  data  del  31  dicembre  2022  senza

l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera

a), secondo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:

«Art.   44-bis (Semplificazioni   delle   procedure   per    la

realizzazione degli interventi autostradali di  preminente  interesse

nazionale).  -  1.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi

autostradali di cui all'Allegato IV-bis al  presente  decreto,  prima

dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del codice dei  contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il

progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso, rispettivamente a  cura

della stazione  appaltante  o  del  concedente,  al  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui al comma  2  e

al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  di

cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalita' di  cui  al

comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  i

successivi quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  del  progetto

secondo  quanto  previsto  al  comma  1,  stipula,   ove   non   gia'

sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le  amministrazioni  e

gli enti territoriali  competenti  da  cui  risultino  la  favorevole

valutazione  relativa  alla   realizzazione   dell'intervento,   alle

caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione,

eventuali  obblighi  a  carico  delle  amministrazioni  coinvolte   e

ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione  alle  circostanze.

Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui  al  comma  1,

che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere  secondo

quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di

ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo

215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza  del  quadro

conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte

progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per

garantire la cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si  applicano,

in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento,

le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;

b) dopo l'Allegato  IV  e'  aggiunto  l'Allegato  IV-bis  di  cui

all'Allegato 2 al presente decreto.

3-bis. In considerazione della  rilevanza  nazionale  dell'impianto

dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti

dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente

incremento dei prezzi delle materie  prime,  per  gli  interventi  di

ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1,

comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e  all'articolo  4,

comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  in  ragione  della

complessita' dei medesimi interventi, e' convocata la  conferenza  di

servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,

n. 241.

                               Art. 11 

     Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC 

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento  degli  obiettivi  di

decarbonizzazione  previsti  dal  Piano   nazionale   integrato   per

l'energia e il clima (PNIEC) e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza  (PNRR),  all'articolo  8,  comma   2-bis,   del   decreto

legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

0a) al primo periodo, dopo  le  parole:  «personale  docente»  sono

inserite le seguenti: «, fatta  eccezione  per  quanto  previsto  dal

quinto periodo, nonche' di quello»;

a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al  presente  comma»

sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «,  ivi  incluso  il  personale

dipendente di societa' in house dello Stato»;

b) dopo il  nono  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  le

medesime modalita' previste per le unita' di cui  al  primo  periodo,

possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui

al presente comma, nel numero massimo di trenta unita',  che  restano

in carica tre anni e il cui trattamento  giuridico  ed  economico  e'

equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di  cui  al

primo periodo.».

1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata

in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  la

Direzione  generale  per  le  valutazioni  ambientali  del  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'   autorizzata   ad

avvalersi, per le esigenze  della  Commissione  tecnica  di  verifica

dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS  e  della  Commissione  tecnica

PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della  laurea

magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in  servizio

dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  sono  individuate  le

unita' da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli  oneri

derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale

al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti  a

carico del Ministero  della  difesa;  i  compensi  accessori,  o  gli

emolumenti comunque denominati derivanti  dal  richiamo  in  servizio

dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel  limite  delle  risorse

disponibili  a  legislazione  vigente  per  il  funzionamento   delle

Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Allo  scopo  di  consentire  valutazioni  degli  effetti  di

possibili interventi di politica economica,  fiscale  e  di  sostegno

alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica  in  atto,

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  accede,  ai

soli fini  di  valutazione  di  impatto  di  finanza  pubblica,  alle

informazioni nella disponibilita' del Sistema  informatico  integrato

di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio  2010,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e,

su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle

finanze. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sentiti il Garante per la protezione dei  dati  personali  e

l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  sono

definiti le  ulteriori  informazioni  di  interesse,  i  tempi  e  le

modalita' di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.

(omissis)

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