Impianti a rinnovabili e oneri autorizzativi: novità dalla pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023, n. 18).
Di fatto, si tratta di un aggiornamento del decreto 18 settembre 2006, concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo previsto per le attività di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, finalizzati alla realizzazione e alla verifica di impianti e infrastrutture il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro.
Aiuti-quater: le misure in materia di energia
Le modifiche riguardano:
- la sostituzione del ministero dello Sviluppo economico da parte del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica nel ruolo del soggetto che svolge le attività di istruttoria;
- l'aggiunta di impianti alimentati a rinnovabili tra le opere per le quali è previsto il contributo sopra citato.
A seguire il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2022.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2022
Aggiornamento del decreto 18 settembre 2006, concernente la
regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui
all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e
successive modificazioni. (23A00282)
(Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023, n. 18)
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto l'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
cosi' come modificato dall'art. 38, comma 11-ter, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164 per cui, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della stessa legge, «le spese per le attivita' svolte dagli
uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
del Ministero delle attivita' produttive, quali autorizzazioni,
permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di
impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui
valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, per le relative
istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita'
logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente
tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo
1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di
versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia'
conclusa l'istruttoria.»;
Visto l'art. 1, comma 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ove
si prevede che «Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110
[...] si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di
cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero delle attivita' produttive»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nello
specifico il comma 2-quater cosi' come inserito dall'art. 62, comma
1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale
sono state introdotte misure di semplificazione dei procedimenti per
l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia, in
particolare il punto 1 del comma 2-quater, dove e' previsto che gli
impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore ai 300MW
termici siano autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 3, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22 per cui «Nel caso di sperimentazione di impianti pilota
di cui all'art. 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
acquisiscono l'intesa con la regione interessata; (...)»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest'ultimo
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica
energetica e che, con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha
sostituito le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e
«Ministero dello sviluppo economico» con le denominazioni «Ministro
della transizione ecologica» e «Ministero della transizione
ecologica» «ad ogni effetto e ovunque presenti»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e in particolare, l'art. 4, che ha ridenominato il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, cosi' come modificato dall'art. 31-quater del decreto
legislativo n. 77/2021, dall'art. 23 del decreto legislativo n.
199/2021 e, da ultimo, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per cui «La
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi,
anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di
ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree
di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione
unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla
regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. (...)
Per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione alla
rete, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione
ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'
di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del
procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della
concessione d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma
4.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29
luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 458
del 10 novembre 2021 recante l'individuazione e definizione dei
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 recante
l'elenco degli impianti e infrastrutture e la regolamentazione delle
modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110,
della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2016 con cui sono
state apportate delle modificazioni e aggiornamenti introdotti al
citato dall'art. 38, comma 11-ter, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, al decreto interministeriale del 18 settembre 2006;
Considerati i compiti e le funzioni attribuite al Dipartimento
energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e,
in particolare, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza;
Ritenuto opportuno aggiornare il decreto interministeriale del 18
settembre 2006, cosi' come successivamente modificato dal decreto
interministeriale del 9 novembre 2016, in funzione delle attuali
attivita' istruttorie svolte dalla Direzione generale infrastrutture
e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
che e' subentrata nelle attivita' all'epoca attribuite alla Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello
sviluppo economico, nonche' di aggiornare il capitolo di riferimento
per il pagamento degli oneri;
Dato atto dell'avvenuta istituzione di apposito capitolo di
entrata, identificato dal n. 3724, in luogo del precedente capitolo
n. 3592, art. 19, relativo alle entrate da riassegnare al Ministero
dello sviluppo economico;
Ritenuto opportuno di confermare, per quanto non modificato dal
presente decreto, le previsioni di cui al decreto ministeriale 18
settembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni,
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento ambito di applicazione
All'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, cosi' come
modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 le parole «Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «Direzione generale infrastrutture e
sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti lettere:
«f) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili con potenza termica installata pari o superiore ai
300 MW; g) gli impianti eolici off-shore; h) gli impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro; i) gli impianti pilota
geotermici; l) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza
superiore ai 300MW termici;»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis: «Fermo
restando l'elenco di cui al comma 1, il versamento pari a all'1 ‰ del
valore dell'opera da realizzare e' posto a carico dei soggetti
richiedenti nei casi di istruttorie riguardanti autorizzazioni di
infrastrutture energetiche di competenza statale in capo alla
Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica».
Art. 2
All'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, cosi' come
modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole «capitolo 3592 "Somme da introitare ai fini
della riassegnazione in tutto o in parte, all'amministrazione delle
attivita' produttive", art. 19 "Somme versate dalle imprese
interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e
infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto
2004, n. 239".» sono sostituite dalle seguenti: «Capitolo 3724 - Capo
32 - Denominazione: Somme versate dalle imprese interessate alla
realizzazione e alla verifica degli impianti e delle infrastrutture
energetiche di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, da riassegnare secondo le modalita' previste dalla legge
medesima.»;
al comma 3 le parole «Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione
generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica».
Art. 3
Disposizione finale
Il presente decreto trasmesso ai competenti uffici centrali di
bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di
pubblicazione.