Albo gestori ambientali: novità su veicoli e carrozzerie mobili con la deliberazione 15 dicembre 2022, n. 9, la cui pubblicazione è stata resa nota dal comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica «Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 9 del 15 dicembre 2022» (in Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2022, n. 35).
Di fatto la delibera introduce il nuovo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, in sostituzione del precedente modello di cui alla delibera Anga 9 settembre 2014, n. 6.
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Di seguito il testo della deliberazione 15 dicembre 2022, n. 9. Lo schema è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali 15 dicembre 2022, n. 9
Attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
visto, in particolare, l’articolo 15, comma 3, lettera a), il quale dispone che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
visto l’articolo 15, comma 4, lettera b), il quale dispone che le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada devono corredare la domanda di iscrizione con analoga attestazione;
visto, altresì, l’articolo 5, comma 1, lettera h), del già menzionato decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell’iscrizione all’Albo;
vista la propria deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 di approvazione dello schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto successivamente modificato con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 recante criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6, ed in particolare l’allegato A, sezione A della stessa che rinvia, in merito all’attestazione redatta dal responsabile tecnico, alla deliberazione n. 06 del 9 settembre 2014;
vista la circolare n. 1 del 4 febbraio 2021 che corregge l’Allegato “A” alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
rilevata l’esigenza di rendere uniformi il foglio riepilogativo delle domande di iscrizione/variazione dell’impresa con l’attestazione di idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili, predisposta dal responsabile tecnico e nell’intento di semplificare la compilazione di suddetti documenti;
ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dello schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’allegato “A” della deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 in seguito modificato con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 e con successiva circolare n. 1 del 4 febbraio 2021;
ritenuto, infine, di precisare quali soggetti possono sottoscrivere il menzionato schema di attestazione;
DELIBERA
Articolo 1
(Modifiche e integrazioni alla delibera n. 6 del 9 settembre 2014)
1. L’allegato “A” alla delibera n. 6 del 9 settembre 2014, è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione.
2. Lo stesso può essere sottoscritto sia da cittadini residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, che da cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno sul territorio italiano o in altro Stato Membro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 2
(Modalità di compilazione)
Il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all’Albo nazionale gestori ambientali, consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione (di cui all’allegato “A” alla presente delibera) contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell’istanza. Il Responsabile tecnico dovrà verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2023.