Carrozzerie mobili e veicoli: cambia il modello di attestazione

Carrozzerie mobili e veicoli
Il nuovo format, che sostituisce quello introdotto dalla deliberazione n. 2/2022, è allegato alla deliberazione dell'Albo gestori ambientali 13 febbraio 2023, n. 2

Carrozzerie mobili e veicoli: cambia il modello di attestazione introdotto dalla deliberazione Anga 31 gennaio 2022, n. 2. Ad annunciarlo la nuova deliberazione dell'Albo gestori ambientali 13 febbraio 2023, n. 2.

La disposizione vale per le attività di trasporto rifiuti transfrontalieri esercitata da soggetti non appartenenti all’Unione europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

La pubblicazione della delibera è stata notificata tramite un comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2023, n. 48).

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Di seguito il testo della deliberazione 13 febbraio 2023, n. 2; il nuovo modello è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 13 febbraio 2023, n. 2

Modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b) D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.2 del 31 gennaio 2022.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e, in particolare, l’articolo 212;
visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n.120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
visto, in particolare, l’articolo 15, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, il quale dispone che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
visto l’articolo 15, comma 4, lettera b) del medesimo decreto, il quale dispone che le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada devono corredare la domanda di iscrizione con analoga attestazione;
visto, altresì, l’articolo 5, comma 1, lettera h), del menzionato decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell’iscrizione all’Albo;
vista la propria deliberazione n.1 del 22 gennaio 2018, ed in particolare l’allegato “C” in seguito sostituito dall’allegato “A” alla deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022 recante lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;
vista la circolare n.1 del 4 febbraio 2021 che corregge l’Allegato “A” alla deliberazione n.3 del 24 giugno 2020;
rilevata l’esigenza di rendere uniformi il foglio riepilogativo delle domande di iscrizione/variazione dell’impresa con l’attestazione di idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili, predisposta dal responsabile tecnico e nell’intento di semplificare la compilazione di suddetti documenti;
ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dello schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’allegato “C” della deliberazione n.1 del 22 gennaio 2018 in seguito sostituito dall’allegato “A” alla deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.2 del 31 gennaio 2022)

L’allegato “A” alla deliberazione n.2 del 31 gennaio 2022, è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione.

Articolo 2

(Modalità di compilazione)

Il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all’Albo nazionale gestori ambientali, consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione (di cui all’allegato “A” alla presente delibera) contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell’istanza. Il Responsabile tecnico dovrà verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2023.

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Allegati

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