Gas naturale: i contributi per le imprese di autotrasporto sono l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2023, n. 44).
Le risorse, pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, sono assegnate nelle misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e
del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali - Anno 2022. (23A01044)
(Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2023, n. 44)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6
comma 5, ai sensi del quale, «alle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di
trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad
elevata sostenibilita' ad alimentazione alternativa a metano
liquefatto, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di
spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito
d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas
naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto»;
Visto il medesimo comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, nel quale si dispone che «Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione
dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto»;
Visto il comma 6, del citato art. 6 del decreto-legge n. 17 del
2022, ai sensi del quale si prevede che «Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con
il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del
credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa
previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di
revoca e all'effettuazione dei controlli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli
8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una
procedura di concessione;
Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di
autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo dei
carburanti ed in particolare del gas naturale liquefatto, richiede
l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi
di cui al citato art. 6 comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17;
Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente
competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle
accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del
trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle
imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalita' di
cui al presente decreto;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea;
Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021 il gas metano
ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando
il gia' assai elevato livello della crisi di liquidita' economica
della totalita' delle imprese di trasporto su strada di merci, che
risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi
economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente
marcati dei prezzi delle fonti di energia e che si prevede si
protraggano per tutto il corrente anno;
Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 1890 del 23 marzo
2022 final, modificata con la comunicazione C 280/1 pubblicata in
data 21 luglio 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la Sezione 2.4 in
materia di «Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti
eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia
elettrica»;
Vista altresi' la comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del
28 ottobre 2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la sezione 2.4 in
materia di «Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti
eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia
elettrica»;
Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito alla sezione 4, punto
(83) della comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final,
quest'ultima ha sostituito la precedente comunicazione C(2022) 1890,
modificata con la C 280/1, a far data dal 28 ottobre scorso;
Dato atto che con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre final
avente ad oggetto: «Aiuti di Stato SA.103752 (2022/N) - TCF - Italia:
Regime di aiuto di emergenza per gli autotrasportatori che utilizzano
gas naturale liquefatto (GNL) come carburante» la Commissione europea
ha espresso parere favorevole all'applicazione della misura,
notificata da questo Ministero in data 15 luglio 2022, in vigenza
della comunicazione C(2022) 1890 final modificata con comunicazione C
280/1, rilasciata sulla bozza di decreto interministeriale mai giunto
a perfezionamento;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta;
Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione
C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final che recita: «Il mercato
dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione
facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del gas
nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro
l'Ucraina aveva gia' avuto effetti sul mercato dell'energia nelle
settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati
dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui
alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19,
come i trasporti e il turismo»;
Dato atto che il credito d'imposta riconosciuto dal comma 5
dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, determinato nel
20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale liquido
utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' delle
imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, non supera il 50%
della differenza tra il prezzo pagato per il gas naturale a partire
dal 1° febbraio 2022 ed il 150% del prezzo unitario pagato in media
dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31
dicembre 2021;
Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione
trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici»
- «Atti di concessione» - beneficiario;
Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle
dogane e monopoli per quanto concerne l'organizzazione della
piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte
delle imprese e la relativa istruttoria;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione del credito d'imposta nel rispetto alle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato attraverso un nuovo
decreto interministeriale coerente con citata ultima comunicazione
del 28 ottobre n. 7945;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le
modalita' di attuazione della disciplina del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 6,
comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a
mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali
del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle
procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo
sono pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art.
16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in
conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilita' ad
alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art.
1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella
misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1°
febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto
necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di cui al citato
art. 2 ed utilizzati per l'esercizio delle attivita' ivi indicate,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e
non oltre il termine previsto dal punto 66 della Sezione 2.4
comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022
final e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea , per un periodo limitato, per attenuare gli aumenti
eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale. I contributi di
cui al presente decreto si pongono in conformita' ai requisititi di
forma previsti dalla citata comunicazione.
3. I costi ammissibili, in linea con quanto sancito dalla Sezione
2.4 sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale
e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da
parte della Russia. Il costo ammissibile e' rappresentato dal
prodotto del numero di unita' di gas naturale acquistate dall'impresa
presso fornitori esterni in qualita' di consumatore finale nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022
(«periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che
l'impresa paga per unita' consumata. Tale aumento di prezzo viene
calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato
dall'impresa in un dato periodo di riferimento ed 1,5 volte (150 %)
il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di
riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A
decorrere dal 1° settembre 2022, la quantita' di gas naturale ed
energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non
deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso
periodo nel 2021. L'aiuto complessivo per impresa, previsto dal
presente decreto, secondo quanto affermato dalla Sezione 2.4, non
supera in alcun momento il 50 % dei costi ammissibili fino a un
massimo di 4 milioni di eur. In conformita' a quanto previsto dalla
comunicazione C(2022)7945, il periodo di riferimento puo' essere
individuato in uno specifico mese dell'anno 2022 od in un periodo di
piu' mesi consecutivi, sempre dell'anno 2022.
4. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Art. 4
Procedura di concessione dell'agevolazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incaricato
della predisposizione degli atti necessari per l'individuazione dei
soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione
dell'agevolazione concedibile, nonche' della approvazione degli atti
necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti saranno determinati termini e
modalita' per la presentazione delle istanze da parte delle imprese
di autotrasporto. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita
piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari
alla determinazione del credito concedibile: identificazione
dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale
liquefatto, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i
quali il GNL e' stato acquistato, coerentemente alla TCF
Comunicazione C (2022)7945 final.
3. La piattaforma informatica e' implementata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con
le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica.
5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le
modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei
requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente
determinazione dell'agevolazione massima concedibile secondo quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 3.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni.
7. All'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad approvare
il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere
i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto
dal successivo art. 6.
8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie
dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'art. 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle
richieste, nei limiti delle medesime risorse.
Art. 5
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento decorsi dieci giorni
dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1. L'elenco
delle imprese ammesse a contributo, prima della trasmissione
all'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui al successivo art.
6, sara' approvato con uno o piu' decreti dirigenziali che verranno
pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di
versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono
trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio».
Art. 6
Trasmissione di dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette
all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite
d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e
l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita'
sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali,
dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con modalita'
telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle
imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta,
con i relativi importi.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e
le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di
procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo
provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione
all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche
quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo
sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi
irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte
dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede in
forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attivita' previste nel presente provvedimento sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione
vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul
mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della
comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 del 28 ottobre
2022 final. La nuova richiesta di compatibilita' sara' inviata alla
Commissione a modifica della precedente gia' emanata con decisione
C(2022) 7356 del 13 ottobre final.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.