Piano REPowerEU e cambiamenti climatici: novità dalla Ue

REPowerEU e cambiamenti climatici
Sulla G.U.C.E. L del 28 febbraio 2023, n. 63 è stato pubblicato il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023

Piano REPowerEU e cambiamenti climatici: novità dall'Unione europea. In particolare, sulla G.U.C.E. L del 28 febbraio 2023, n. 63 è stato pubblicato il «regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE».

Di seguito il testo del regolamento nelle parti in cui modifica:

  • il regolamento (Ue) 2021/241;
  • la direttiva 2003/87/Ce.

In fondo alla pagina sono disponibili gli allegati I e II recanti modifiche al regolamento 2021/241.

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Regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE)   n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(omissis)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1)          all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, e aumentando la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.»;

2)         all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il dispositivo sostiene unicamente misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”, il quale si applica anche alle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, salvo disposizione contraria nel presente regolamento.»;

3)         l'articolo 14 è così modificato:

a)      al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«d) se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater.»;

b)      il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché le risorse trasferite dai programmi in regime di gestione concorrente.»;

c)      il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2023, se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito. La Commissione presenta contempora­ neamente al Parlamento europeo e al Consiglio, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. Tale comunicazione dell'intenzione di richiedere un sostegno sotto forma di prestito non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % dell'RNL laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non pregiudica neppure la conclusione, da parte della Commissione, del corrispondente accordo di prestito dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.»;

4)         all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.      Le misure avviate a decorrere dal 1o febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1o febbraio 2022.»;

5)          all'articolo 18, il paragrafo 4 è così modificato:

a)      è inserita la seguente lettera:

«c bis) una spiegazione del modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a contrastare la povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica, nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;»;

b)      la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) una spiegazione qualitativa del modo in cui si prevede che le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza saranno in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se le misure di tale tipo incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;»;

c)      la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali, una spiegazione del modo in cui le misure pertinenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, e un'indicazione che specifichi se i costi totali di tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU;»;

d)      la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; tale sintesi è integrata, qualora sia stato incluso un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dall'indicazione dei portatori di interessi consultati, da una descrizione dell'esito del processo di consultazione per quanto riguarda tale capitolo, e da una presentazione che delinei il modo in cui sono stati presi in considerazione i contenuti ricevuti;»;

6)         l'articolo 19, paragrafo 3, è così modificato:

a)      sono inserite le lettere seguenti:

«d bis) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater che contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;

d ter) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, che potrebbero avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale;»;

b)      la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se dette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione;»;

7)          all'articolo 20, paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:

«c bis) una sintesi delle misure proposte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione; nel caso in cui i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, una spiegazione dei motivi, in particolare una dimostrazione che altre misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rispondono meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo;»;

8)         dopo il capo III è inserito il capo seguente:

«CAPO III bis

IL PIANO REPOWEREU

Articolo 21 bis

Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE

1.        Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, ottenuti in conformità dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Come stabilito dall'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.       La quota di assegnazione dell'importo di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis.

3.       L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a). Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4.       Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente per tale importo a decorrere dal 1o marzo 2023.

5.       Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati.

6.       La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce l'importo delle entrate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assegnate allo Stato membro a seguito della presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5 del presente articolo. L'importo corrispondente è versato a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro interessato, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater.

Articolo 21 ter

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

1.        Nell'ambito delle risorse loro assegnate, gli Stati membri possono richiedere, nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, di fornire sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del presente regolamento, a titolo di programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus e dal Fondo di coesione, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici dei fondi. Tale sostegno è eseguito conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e ai regolamenti specifici dei fondi.

2.       Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento.

Articolo 21 quarter

Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

1.        I piani per la ripresa e la resilienza presentati alla Commissione dopo il 1o marzo 2023, che richiedano il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter, includono un capitolo contenente le misure e i corrispondenti traguardi e obiettivi. Le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono o nuove riforme e investimenti, avviati a partire dal 1o febbraio 2022, o la parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro interessato.

2.       In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione.

3.       Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:

a)       miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 entro il 1o marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;

b)       promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;

c)       contrasto della povertà energetica;

d)       incentivazione della riduzione della domanda di energia;

e)       contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;

f)        sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

4.       Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre una spiegazione su come le misure contenute in tale capitolo sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento di tali obiettivi.

5.       I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

6.       In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio “non arrecare un danno significativo” non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:

a)       la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in;

b)       lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;

c)       la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in base a considerazioni di tipo qualitativo;

d)       si prevede che la misura diventerà operativa entro il 31 dicembre 2026.

7.        Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 6, la Commissione agisce in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste.

8.       Le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 21 bis non contribuiscono alle riforme e agli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

9.       I costi totali stimati delle misure soggette a una valutazione positiva da parte della Commissione a norma del paragrafo 6 non superano il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Articolo 21 quinquies

Prefinanziamento del piano REPowerEU

1.        Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Previa adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa fino a due prefinanziamenti per un importo totale massimo del 20 % del finanziamento supplementare richiesto dallo Stato membro interessato per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, a norma degli articoli 7, 12, 14, 21 bis e 21 ter, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento tra gli Stati membri e di proporzionalità.

2.       Per quanto riguarda le risorse trasferite alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuna delle due serie di prefinanziamenti versati non supera 1 000 000 000 EUR.

3.       In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:

a)       per quanto riguarda il primo versamento di prefinanziamento, entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, dell'accordo che costituisce un impegno giuridico di cui all'articolo 23;

b)       per quanto riguarda il secondo versamento di prefinanziamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

4.       Un versamento del prefinanziamento per le risorse di cui al paragrafo 2 è effettuato dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri informazioni in merito alla loro intenzione di chiedere il prefinanziamento di tali risorse e, se necessario, su base proporzionale per rispettare il massimale totale di 1 000 000 000 EUR.

5.       In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1, il contributo finanziario di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), e, laddove applicabile, l'importo del prestito da versare di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

(*) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per

lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(**) Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).»;

9)         all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.»;

10)     è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Trasparenza sui destinatari finali

1.        Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico e di facile utilizzo contenente dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo. Gli Stati membri aggiornano tali dati due volte l'anno.

2.       Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:

a)       nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;

b)       nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;

c)       l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

3.       Le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario non sono pubblicate.

4.       Qualora siano pubblicati dati personali, lo Stato membro interessato sopprime le informazioni di cui al paragrafo 2 due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale.

5.       La Commissione centralizza i portali pubblici degli Stati membri e pubblica i dati di cui al paragrafo 1 nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30.»;

11)      all'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«h) l'avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.»;

12)     all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, inclusa l'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.»;

13)     all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Esso comprende anche lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, e fornisce le informazioni sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili da parte dell'Unione e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.»;

14)     l'articolo 31 è così modificato:

a)      il paragrafo 3 è così modificato:

i)        [non riguarda la versione italiana];

ii)      sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) una panoramica delle misure aventi una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, i loro costi totali stimati, precisando se i costi totali di tali misure rappresentino o meno un importo che costituisce almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU;

e)         il numero delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, e i relativi costi totali stimati.;

f)          lo stato di avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attraverso un'apposita sezione che comprende le lezioni apprese dopo aver analizzato i dati disponibili sui destinatari finali e gli esempi di migliori pratiche.»;

b)      è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), sono incluse nella relazione annuale solo dopo l'approvazione delle valutazioni di tutti i piani per la ripresa e la resilienza contenenti un capitolo dedicato al piano REPowerEU.»;

15)      all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Esamina inoltre se tutti gli obiettivi e le azioni sono ancora pertinenti e valuta l'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.»;

16)     il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato IV bis;

17)      l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

(omissis)

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

Nella direttiva 2003/87/CE, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 sexies

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

1.        Come misura straordinaria una tantum, per il periodo fino al 31 agosto 2026, le quote messe all'asta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono messe all'asta fino a quando l'importo totale dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. Tali entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

2.       In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 8, per un periodo fino al 31 agosto 2026, una parte delle quote di cui a tale paragrafo è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo32, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto i 12 miliardi di EUR.

3.       Fino al 31 agosto 2026 un certo numero di quote della quantità che sarebbe altrimenti messa all'asta dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è messa all’asta per sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l’importo dei proventi ottenuti dalla vendita all’asta non abbia raggiunto gli 8 miliardi di EUR. Tali quote sono, in linea di principio, messe all’asta in volumi annui uguali nel corso del periodo pertinente.

4.       In deroga all’articolo 1, paragrafo 5 bis, della decisione (UE) 2015/1814, fino al 31 dicembre 2030, 27 milioni di quote non assegnate nella riserva stabilizzatrice del mercato del quantitativo totale che sarebbe altrimenti invalidato durante quel periodo sono utilizzate per sostenere l'innovazione, secondo quanto disposto all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, della presente direttiva.

5.       La Commissione garantisce che le quote messe all'asta di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, i prefinanziamenti, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (**) per garantire un importo adeguato di risorse del Fondo per l'innovazione nel periodo 2023-2026. Il periodo per la messa all'asta di cui al presente articolo è riesaminato un anno dopo il suo inizio alla luce dell'impatto della messa all'asta di cui al presente articolo sul mercato del carbonio e sul prezzo.

6.       La BEI è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e fornisce i proventi generati dalla vendita all'asta alla Commissione.

7.       I proventi generati dalla vendita all'asta delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (***).

(*) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(**) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(***) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).».

 

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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