Il riesame dell’Aia: presupposti e condizioni

È un istituto volto alla rivalutazione e all’aggiornamento delle prescrizioni contenute al suo interno. In questa procedura, che può disporsi con valenza di rinnovo dell’autorizzazione o meno, si rivalutano dunque le prescrizioni autorizzative alla luce del mutato contesto. In pochi punti, si propone dunque un inquadramento della disciplina, delle condizioni e delle finalità del riesame

(Il riesame dell’Aia: presupposti e condizioni)

 

Di cosa si tratta

L’istituto del riesame è disciplinato dall’art. 29-octies, D.Lgs. n. 152/2006. Nello specifico, si tratta del procedimento tramite il quale l’autorità competente – all’occorrere di determinate condizioni – riesamina le prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale (di seguito, Aia) di un determinato impianto, allo scopo di confermarle o di aggiornarle/integrarle.

 

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili: un profilo di centrale rilievo

Un punto di estrema rilevanza nel riesame di un’autorizzazione è dato dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (cosiddette Batc “Best available techniques conclusions”); si tratta delle migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente (come, ad esempio, la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e l'ottimizzazione delle materie prime utilizzate). Data la loro complessità, queste soluzioni sono oggetto di continuo aggiornamento in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. Ne consegue che il riesame viene effettuato tenendo conto delle Batc applicabili all’installazione e che sono state adottate successivamente al rilascio (o all’ultimo riesame) dell’autorizzazione. Inoltre, nel caso siano applicabili più conclusioni sulle Bat alla medesima installazione, il riferimento sarà fatto – per ciascuna attività – alle Bat pertinenti al relativo settore industriale.

Condizioni di riesame

L’art. 29-octies distingue due ipotesi, a seconda che il riesame abbia, o meno, valenza di rinnovo.

 

Riesame con valenza di rinnovo

Viene disposto sull’installazione nel suo complesso entro una determinata scadenza temporale. Da un punto di vista pratico, questa tipologia di riesame può essere giustificata:

  1. dalla necessità di conformarsi alle nuove Batc relative all’attività principale svolta da un determinato impianto;
  2. dallo spirare di un determinato periodo di tempo dal rilascio dell’autorizzazione.

Riguardo al primo scenario, il riesame è disposto entro quattro anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all’attività principale dell’installazione.

In alternativa, si può disporre il riesame con valenza di rinnovo quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell’Aia o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione. Quest’ultimo termine, inoltre, può essere esteso a dodici anni qualora l’installazione sia certificata secondo la norma Uni En Iso 14001 e a sedici anni in caso di ottenimento della registrazione Emas. Queste proroghe possono essere applicate già dal rilascio, a condizione che l’installazione sia già in possesso delle certificazioni in tale momento; in caso contrario, l’estensione dei termini si applicherà solo in seguito al primo riesame.

 

Riesame senza valenza di rinnovo

Il riesame senza valenza di rinnovo viene comunque disposto nei casi previsti all’art. 29-octies, comma 4 dall’autorità competente. Nello specifico, quando:

  • l’autorità competente ritenga che l’inquinamento provocato dall’installazione sia tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione;
  • le migliori tecniche disponibili abbiano subito una modifica sostanziale;
  • in termini di igiene e sicurezza sul lavoro, venga richiesto l’impiego di tecniche diverse;
  • vi siano sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigano;
  • vi sia stato un controllo ex art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b) (vale a dire un controllo dell’autorità competente, sul contesto emissivo) con esito negativo pur senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative.

Riesame dell’Aia

Procedimento di riesame

Il procedimento segue le modalità di cui agli artt. 29-ter, comma 4, e 29-quater, D. Lgs. n. 152/2006 in tema di procedura per il rilascio dell’Aia. L’input per l’avvio del procedimento risulterebbe, per legge, posto in capo all’autorità competente (che, coerentemente, dovrebbe richiedere al gestore la presentazione dell’istanza di riesame, eventualmente anche – nei casi di scadenza temporale – per il tramite di specifici calendari). Nondimeno, la disciplina di riferimento prevede che, in caso di scadenza temporale dell’autorizzazione, la domanda di riesame sia «comunque presentata entro il termine ivi indicato»; qualora questo termine non venisse rispettato, l’autorizzazione si intenderà scaduta. Fondamentale, dunque, per il gestore è il rispetto delle scadenze previste per legge (o di quelle diverse disciplinate in dettaglio nell’autorizzazione o nei calendari specifici) per la presentazione dell’istanza, ai fini di mantenere la validità dell’AIA, anche a prescindere dall’attivazione dell’autorità competente.

Nello specifico, devono distinguersi tre ipotesi in relazione ai termini entro cui il gestore deve attivarsi ai fini del procedimento di riesame:

  • quando il riesame debba essere avviato in vista della scadenza del periodo di validità dal rilascio o dall’ultimo riesame dell’autorizzazione, il gestore deve presentare la domanda nel rispetto di questi termini e comunque entro le tempistiche normalmente indicate in autorizzazione (anticipate rispetto alla scadenza naturale del titolo abilitativo), altrimenti l’autorizzazione si considera scaduta. Rispettate le scadenze, il gestore potrà invece continuare regolarmente l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso fino alla pronuncia dell’autorità competente sul riesame;
  • negli altri casi, dal momento in cui l’autorità comunica l’avvio del riesame, il gestore dell’impianto dispone di un termine (compreso tra i 30 e i 180 giorni) entro cui deve presentare tutte le informazioni necessarie al riesame delle condizioni di autorizzazione. In particolare, dovrà presentare i risultati del controllo delle emissioni e i dati che consentono un confronto tra il funzionamento dell’installazione, le tecniche descritte nelle Batc e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Se il riesame è relativo all’intera installazione, il gestore fornirà altresì l’aggiornamento di tutte le informazioni indicate all’art. 29-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (quali, ad esempio, la descrizione dell’installazione e delle sue attività, le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte, le fonti di emissione). Qualora la documentazione necessaria (compresa l’attestazione del pagamento della tariffa) non sia presentata entro i termini previsti, viene irrogata una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l’obbligo di adempiere entro i successivi 90 giorni. Se il gestore rimane inadempiente, la validità dell’autorizzazione, previa diffida, è sospesa. Rispettando i tempi impartiti dall’autorità, il gestore potrà invece continuare regolarmente l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso fino alla pronuncia dell’autorità competente sul riesame;
  • la valutazione specifica va fatta per il riesame conseguente all’emanazione di nuove Batc. L’art. 29-octies, al comma 6, contempla, infatti, che, entro quattro anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat riferite all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente verifichi che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e – ove necessario – aggiornate per assicurare il rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 in particolare, se applicabile, dell’art. 29-sexies, comma 3, 4 e 4-bis in ordine ai valori limite delle emissioni;

- l’installazione sia conforme a queste condizioni di autorizzazione.

Il comma 7 del medesimo articolo dispone, comunque, che un ritardo nella presentazione dell’istanza di riesame con valenza di rinnovo per l’emanazione di nuove Batc non può, in alcun modo, essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio delle installazioni alle condizioni dell’autorizzazione. Ciò significa che, anche a prescindere dall’attivazione dell’autorità competente, sarà fondamentale che anche il gestore si attività per l’adeguamento – autorizzativo e operativo – dell’impianto alle nuove Batc.

La prassi ha registrato, come sopra anticipato, la virtuosa (e coerente con la disciplina ex art. 29-octies, comma  5, primo periodo) redazione da parte di molte autorità competenti di calendari di presentazione del riesame per i gestori, al fine di ottimizzare l’attività del pubblico e del privato, che – ove presente – agevola sensibilmente gli adempimenti sopra riportati.

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