Proroga della Scia nelle strutture sanitarie in materia di prevenzione incendi

Le novità contenute nel Milleproroghe. Gli effetti del decreto-legge 29 dicembre, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14. Con il provvedimento sono state riviste tutte le date già stabilite in precedenza per gli adempienti da svolgere

(Proroga della Scia nelle strutture sanitarie)

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) in vigore dal 27 febbraio 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 - ha prorogato di tre anni le scadenze delle Scia per la messa a norma delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno incluse le case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto e che avevano aderito al D.M. 19 marzo 2015.

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La proroga triennale si applica a tutte le scadenze del decreto (al netto della prima, occorsa storicamente al 24 aprile 2016) e pertanto, dallo scorso 27 febbraio 2023, i termini per presentare la Scia e la correlata asseverazione ex D.P.R. 151/2011 di possesso dei requisiti attesi sono rinviate al 24 aprile 2023, 24 aprile 2026 e 24 aprile 2029 rispettivamente per le scadenze di cui all’art. 2, commi 1 e 2, lettera c), all’art. 2, commi 1 e 2, lettera d) e infine all’art. 2, commi 1 e 2, lettera e) del citato decreto ministeriale.

I precedenti termini – stabiliti dal D.M. 19 marzo 2015 – erano fissati al 24 aprile 2019, al 24 aprile 2022 e al 24 aprile 2025, per questi le strutture sanitarie (includendo qui anche quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) avevano già beneficiato dello slittamento di una annualità (al 24 aprile 2020, al 24  aprile 2023 e 24 aprile 2026) ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 febbraio 2020 inerente alla proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del ministro dell’Interno del 19 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 28 febbraio 2020). Va ricordato che quest’ultimo decreto era stato emanato ai fini di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. Si applica pertanto all’attività n. 68 del D.P.R. 151/2011 (vedere la tabella 1 con l’articolazione per categorie di legge). Questa attività è poi ulteriormente suddivisa in cinque sottoclassi (da 1 a 5) ai sensi dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

TAB 1 - ELENCO DELE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI

Allegato I, Art. 2, comma 2 Categoria
Attività A B C
68 Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto fino a 50 posti

letto

Strutture fino a

100 posti letto

oltre 100 posti letto
68 Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 Strutture riabilitative, di

diagnostica strumentale e di laboratorio

fino a 1.000 m2

Strutture

riabilitative, di

diagnostica

strumentale e di

laboratorio oltre 1.000 m2

(D.P.R. n. 151/2011, allegato I)

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Riferito alle strutture non ancora adeguate e nel dar seguito al cosiddetto “decreto Balduzzi”, il D.M. 19 marzo 2015 sanciva differenti possibili procedimenti di messa a norma articolati in differenti scadenze temporali, oltre all’introduzione del sistema di gestione della sicurezza antincendio asseverato (Sgsa), della figura del responsabile tecnico della sicurezza antincendio (Rtsa) e di un congruo numero di addetti all’emergenza (di compartimento e aggiuntivi). Era fatta salva la facoltà di optare per l’applicazione del decreto 19 marzo 2015 per le strutture esistenti per le quali fossero stati pianificati o fossero in corso lavori di adeguamento al decreto del ministro dell’Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente comando dei vigili del fuoco, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all’entrata in vigore di quest’ultimo decreto. In caso di mancato esercizio di questa opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture devono presentare al comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata (Scia) relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui all’art. 2 (prima di queste ultime proroghe, la scadenza era il 24 aprile 2025), adempiendo nel frattempo anche alle previsioni della prima scadenza del 24 aprile 2016 (di nuovo e in sintesi: Scia con Sgsa asseverato, nomina Rtsa e congruo numero di addetti antincendio].

Quanto detto è importante poiché la recente legge n. 14/2023 verte sulle strutture sanitarie che hanno scelto di optare per l’applicazione del D.M. 19 marzo 2015; per questo tipo di strutture sancisce una proroga di un triennio delle scadenze previste per la presentazione delle prossime Scia in scadenza.

Nel merito del disposto di legge, il comma 9-bis dell’art. 2 dispone la proroga di tre anni rispetto ai termini indicati nel D.M. 19 marzo 2015 per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal medesimo decreto e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, siano state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima (questa prima scadenza, l’unica mai prorogata, era datata 24/ aprile 2016].

Nella tabella 2 è riportato l’insieme delle scadenze naturali con l’indicazione della proroga già intervenuta in forza del precedente decreto del 2020 (D.M. 20 febbraio 2020) e delle proroghe ex legge n. 14/2023 (vedere sempre la tabella 2).

TAB 2 – PROROGA DELLA SCIA NELLE STRUTTURE SANITARIE: COSA È CAMBIATO

Strutture sanitarie in regola con gli adempimenti già scaduti (D.M. 19 marzo 2025, art. 1, commi 1 e 2, lettere a), b))
Attività Procedimento di adeguamento Documentazione da produrre al comando dei vigili del fuoco Scadenze naturali ex D.M. 19 marzo 2015 Prima proroga ex D.M. 20 febbraio 2020 Seconda proroga ex legge n. 14/2023
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto Per requisiti (strategia orizzontale) Scia con asseverazione rispetto requisiti di

sicurezza ex art. 2, comma 1, lettera c)

24 aprile 2019 24 aprile 2020

(un anno)

24 aprile 2023

(tre anni)

Scia con asseverazione rispetto requisiti di

sicurezza ex art. 2, comma 1, lettera d)

24 aprile 2022 24 aprile 2023

(un anno)

24 aprile 2026

(tre anni)

Scia con asseverazione rispetto requisiti di

sicurezza ex art. 2, comma 1, lettera e)

24 aprile 2025 24 aprile 2026

(un anno)

24 aprile 2029

(tre anni)

Per lotti (strategia verticale) Scia con asseverazione rispetto requisiti di

sicurezza ex art. 2, comma 2, lettera c)

24 aprile 2019 24 aprile 2020

(un anno)

24 aprile 2023 (tre anni)
Scia con asseverazione rispetto requisiti di

sicurezza ex art. 2, comma 2, lettera d)

24 aprile 2022 24 aprile 2023

(un anno)

24 aprile 2026

(tre anni)

Scia con asseverazione rispetto requisiti di

sicurezza ex art. 2, comma 2, lettera e)

24 aprile 2025 24 aprile /2026

(un anno)

24 aprile 2029

(tre anni)

(Legge n. 14/2023, art. 2, comma 9-bis)

Occorre ricordare, infine, che è stata prorogata dei medesimi termini anche la scadenza ultima del D.M. 19 marzo 2015 (art. 2, comma 1, lettera e)) per le strutture sanitarie di cui è prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata già stipulati in presenza del ministero della Salute (ad esempio, accordi di programma e accordi di programma quadro).

(Proroga della Scia nelle strutture sanitarie)

 

 

 

 

 

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