Commissione nazionale grandi rischi: com’è composta e come funziona

Decreto 8 febbraio 2023  

(Commissione nazionale grandi rischi)

Con il decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023) sono stati stabiliti il funzionamento e la composizione della Commissione nazionale grandi rischi.

 

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Le finalità

La Commissione grandi rischi è la struttura tecnico-scientifica del dipartimento di protezione civile incaricata di fornire pareri tecnico-scientifici in merito a quesiti posti dal capo dipartimento in tema di rischi potenziali, imminenti o in atto

Gli ambiti

La Commissione è organizzata in otto settori che si occupano dei seguenti ambiti:

  • rischio sismico;
  • rischio vulcanico;
  • rischio da maremoto;
  • rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e
    climatici;
  • rischio da incendi boschivi e da deficit idrico;
  • rischio nucleare e radiologico;
  • rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti;
  • rischio ambientale e igienico-sanitario.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento

 

Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile
Decreto 8 febbraio 2023  

Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale
per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (23A01746)

(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023)

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 16
concernente l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale;
Visto il codice di comportamento e di tutela della dignita' e
dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai
consulenti ai sensi dello stesso codice;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema
nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma
1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la
disciplina della partecipazione e della collaborazione delle
universita' e degli enti e Istituti di ricerca alle attivita' di
protezione civile;
Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante
codice della protezione civile, e in particolare l'art. 20 che, in
coerenza con le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del medesimo
codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza
tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e
prevede che la composizione e le modalita' di funzionamento della
stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile;
Visto, altresi', l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 1
del 2018, che definisce le modalita' di individuazione dei Centri di
competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia
di ricerca;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21,
relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla
Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per
la protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza
portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni
del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con
particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni
in materia di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022
dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con
il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli
articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche'
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far
data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita' del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che,
nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le
modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per
la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina
dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2020 recante composizione e modalita' di funzionamento
della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il
funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all'art.
2, comma 6, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo
salvo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, fino all'entrata in vigore del
sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il
funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e
successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre
2011;
Visto il regolamento organizzativo e di funzionamento della
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi, da ultimo aggiornato nella riunione plenaria del 14 luglio
2021 della Commissione;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare del 29 novembre 2022 recante «Proroga del
funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e
integrazioni» che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della
predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e
successive modifiche e integrazioni;
Tenuto conto che, a seguito di complessiva istruttoria e
valutazione dell'architettura e dell'articolazione della Commissione
previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2020, si ritiene opportuno prevedere l'ulteriore
ottimizzazione della composizione e del funzionamento della predetta
Commissione con contestuale abrogazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;
Ravvisata pertanto la necessita' di provvedere al riaggiornamento
delle modalita' di funzionamento ed organizzazione della sopra
richiamata Commissione in coerenza con le tipologie di rischio
individuate all'art. 16 del codice della protezione civile;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Compiti

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice della protezione civile, di
seguito «codice», la Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi, d'ora in avanti «Commissione», e'
organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della
protezione civile.
2. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e
argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in
relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali,
imminenti o in atto, tenuto conto anche delle conoscenze e dei
risultati derivanti da attivita' di ricerca e innovazione che abbiano
raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuti secondo
le prassi in uso nella comunita' scientifica e tecnica.
3. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la
Commissione puo' fornire al Capo del Dipartimento della protezione
civile anche proposte per migliorare le capacita' di valutazione,
previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio
di cui all'art. 16 del codice, eventualmente illustrando recenti
sviluppi scientifici o tecnologici, anche internazionali, in
specifici ambiti di interesse di protezione civile.

Art. 2

Articolazione, composizione e durata

1. La Commissione si articola in otto settori inerenti alle diverse
tipologie di rischio, di seguito elencate:
1. sismico;
2. vulcanico;
3. da maremoto;
4. idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e
climatici;
5. da incendi boschivi e da deficit idrico;
6. nucleare e radiologico;
7. chimico, tecnologico, industriale e da trasporti;
8. ambientale e igienico-sanitario.
2. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1 viene
individuato un referente e un sostituto. Ogni settore di rischio e'
composto da un numero massimo di otto componenti, ivi compreso il
referente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, tenendo conto delle specificita' dei rischi trattati e
garantendo un'adeguata rappresentativita' di genere, tra i legali
rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata
esperienza in materia. Le disponibilita' di questi ultimi esperti
vengono raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di
coordinamento nazionali delle universita' e degli enti di ricerca. I
legali rappresentanti dei Centri di competenza possono nominare in
forma permanente un proprio delegato, individuato nell'ambito del
medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore, che
esprime il parere all'interno della Commissione. Quando un Centro di
competenza e' presente in piu' settori, per ciascun settore puo'
essere individuato in forma permanente un delegato del legale
rappresentante. Il legale rappresentante del Centro di competenza o
il suo delegato puo' chiedere al Capo del Dipartimento della
protezione civile di essere occasionalmente assistito da uno o piu'
specialisti nella materia di interesse del medesimo Centro di
competenza. Tali specialisti partecipano alla sessione illustrativa
della riunione e non a quella valutativa dedicata all'espressione del
parere collegiale.
3. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti
appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i
professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che
al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione
scientifica nazionale per docenti di prima fascia. I componenti della
Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di
ricerca, sono individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi
ricercatori che al momento della nomina siano in possesso
dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o
di idoneita' ad un concorso per dirigente di ricerca.
4. Il Presidente e il vicepresidente, che si aggiungono ai
componenti di cui al comma 2, sono individuati dal Capo del
Dipartimento della protezione civile tra personalita' di alto
prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di
protezione civile. Il vicepresidente sostituisce il Presidente nelle
relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonche' in
caso di vacanza dell'incarico.
5. Alla nomina del Presidente e del vicepresidente, dei referenti
di settore e relativi sostituti, nonche' di tutti gli altri
componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento
della protezione civile. La Commissione dura in carica cinque anni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
Eventuali modifiche o sostituzioni dei componenti della Commissione
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, ferma
restando la scadenza di cui al secondo periodo del presente comma.
6. Con riferimento a esigenze di protezione civile connesse a
rischi non contemplati nei settori di cui al comma 1 per i quali
venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere
individuati ulteriori settori della Commissione, con nomina dei
relativi componenti, nel numero massimo di otto per ciascun settore,
scelti tra figure ritenute competenti per lo specifico contesto. Il
settore e' immediatamente operativo e i suoi componenti decadono
dalla carica alla scadenza indicata nel decreto del Capo Dipartimento
o comunque alla scadenza del relativo stato di emergenza.
7. I componenti della Commissione decadono in ogni caso
dall'incarico qualora non partecipino, senza preavviso e in mancanza
di motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano
stati convocati.

Art. 3

Ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorita'
territoriali di protezione civile o di altri enti e
amministrazioni.
1. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche della
Commissione, il Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Presidente, in caso di potenziali situazioni emergenziali,
puo' integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle esigenze,
la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione con
ulteriori esperti, rispetto ai componenti di cui all'art. 2, che
partecipano all'espressione del parere collegiale di cui all'art. 4,
comma 2.
2. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici
o di approfondire problematiche specifiche o territorialmente
localizzate, su invito del Capo del Dipartimento della protezione
civile, possono essere invitati alla sessione illustrativa delle
riunioni della Commissione, in accordo con il Presidente della
Commissione, o in ogni momento auditi, specialisti con competenze
tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorita' territoriali di
protezione civile o di altri enti e amministrazioni. Gli specialisti
e i rappresentanti non partecipano all'espressione del parere
collegiale della Commissione.

Art. 4

Funzionamento

1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di
rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in
seduta congiunta tra due o piu' settori. La Commissione si riunisce,
in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all'anno per la
verifica delle attivita' svolte e per provvedere alla programmazione
annuale dei lavori.
2. La Commissione si riunisce di norma presso una delle sedi del
Dipartimento della protezione civile. Le riunioni possono essere
svolte anche per via telematica. La Commissione esprime un parere
collegiale in ordine al tema su cui e' convocata. Alla sessione
illustrativa delle riunioni, precedente all'espressione del parere
collegiale della Commissione in sessione valutativa, presenzia il
Capo del Dipartimento della protezione civile o un suo delegato e,
ove del caso, partecipano altri rappresentanti individuati dagli
uffici dello stesso Dipartimento.
3. La Commissione provvede, nella prima seduta utile dal suo
insediamento, ad approvare o aggiornare il proprio regolamento
organizzativo di funzionamento di cui in premessa.
4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione e' composto dal
Presidente, dal vicepresidente e dai referenti dei settori di rischio
interessati di cui all'art. 2, comma 1.
5. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e
degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal
Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione
civile, oppure su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il
Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di
almeno cinque giorni, durante i quali sono resi disponibili l'ordine
del giorno e l'eventuale documentazione a supporto. In caso di
specifiche necessita', la Commissione puo' essere convocata senza
tale preavviso e con urgenza.
6. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono
sintetizzate in un verbale, sottoscritto e approvato anche dagli
esperti di cui all'art. 3, comma 1, ove presenti, che viene inviato
al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine
della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo
svolgimento della seduta.
7. Per le riunioni plenarie e per quelle dei settori della
Commissione e' sempre garantita una registrazione audio completa.
8. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo
del Dipartimento della protezione civile, le risultanze di una
riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla
Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l'unica forma
ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione.
Il comunicato viene reso pubblico a cura del Dipartimento della
protezione civile.
9. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' chiedere
al Presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi
componenti di effettuare approfondimenti, ricognizioni, verifiche e
sopralluoghi.
10. Il Dipartimento della protezione civile assicura il
funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attivita' della
Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile vengono individuate tre unita' di personale del Dipartimento
stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di
segreteria nell'ambito dei doveri d'ufficio, senza oneri aggiuntivi
rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto
d'impiego presso il Dipartimento della protezione civile.

Art. 5

Oneri

1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti,
nonche' agli ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle
autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e
amministrazioni, non spetta la corresponsione di compensi o di
emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
2. Ai componenti della Commissione, nonche' agli ulteriori esperti
di cui all'art. 3, comma 1, invitati, compete unicamente il rimborso,
secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i
dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute
per le riunioni della Commissione e per le altre attivita'
specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso
spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo
di missione e ritorno. Il trattamento di missione anche per gli
spostamenti dal luogo di residenza dei componenti a quello di
missione e' comunque ammissibile nei limiti di spesa calcolati
considerando gli spostamenti dal luogo nel quale hanno sede di norma
le riunioni della Commissione (Dipartimento della protezione civile)
al luogo di missione. I costi di missione sono posti a carico del
pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilita'
amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

Art. 6

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Fino all'entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti
di cui all'art. 2, comma 5 del presente decreto la Commissione
continua a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella
composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui
all'art. 2, comma 5 del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare del 29 novembre 2022 recante proroga del
funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2020 recante composizione e modalita' di funzionamento
della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
maggio 2018 recante modifiche inerenti alla composizione della
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi;
d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
e) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti alla composizione
della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti alla
composizione della Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi;
g) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
h) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
ottobre 2011 recante riorganizzazione della Commissione nazionale per
la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

(Commissione nazionale grandi rischi)

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