Trasporto merci pericolose: aggiornata la legislazione. In particolare, il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2023 (sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2023, n. 68) recepisce la direttiva 2022/2407/Ue della Commissione che, a sua volta, modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
Le disposizioni si applicano alle diverse tipologie di trasporto interno:
- Adr (su gomma);
- Rid (su ferrovia);
- Adn (per via navigabile interna).
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2023.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2023
Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che
modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose. (23A01708)
(Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2023, n. 68)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di
merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre
2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012
che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre
2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre
2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;
Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio
2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati
della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;
Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre
2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile
2019;
Vista la direttiva 2020/1833/UE della Commissione del 2 ottobre
2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10
febbraio 2021;
Vista la direttiva 2022/2407/UE della Commissione del 20 settembre
2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso
scientifico e tecnico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 317 del 9 dicembre 2022;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e, in
particolare, l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive
comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35
del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive
comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e
tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada,
recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del
RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati
all'ADN;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2022/2407/UE;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «parte contraente»
sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della
COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso
che i termini «Stato contraente del RID» sono sostituiti dai termini
«Stato membro», ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» e'
sostituito con «Stato membro», ove opportuno.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.