Pnrr e settore forestale: l'attuazione delle misure è stata disposta dal decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2023 (nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70).
In particolare, si tratta della disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi Pnrr - contratti filiera settore forestale.
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Di seguito il testo del D.M.31 gennaio 2023; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2023
Disciplina dei criteri, delle modalita' e delle procedure per
l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure
agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR - Contratti
filiera settore forestale. (23A01805)
(Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi
soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale
multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di
Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i
risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci
dei soggetti beneficiari, nonche' le azioni da declinare nel
Programma di intervento;
b) «Accordi di foresta»: contratto per lo sviluppo di reti di
imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell'art. 3, comma
4-quinquies.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni, tra due o piu' soggetti, singoli o
associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di
proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su
beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare,
in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti
titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o
personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali;
c) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i
soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente,
hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla
realizzazione di un Programma di intervento, integrato a carattere
interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla
produzione forestale, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera
in un ambito territoriale multiregionale;
d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni;
e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto,
calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal
Ministero;
f) «Filiera forestale»: l'insieme delle fasi di utilizzazione e
produzione forestale e dell'arboricoltura da legno, di
trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei
prodotti forestali legnosi e da esso derivati;
g) «Impresa forestale»: impresa di cui all'art. 3, comma 2,
lettera q) del decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, iscritta
nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
che esercita prevalentemente attivita' di gestione forestale,
fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale;
h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
i) «Orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020 (2014/C 204/01);
j) «PMI»: microimprese e piccole e medie imprese (PMI) che
soddisfano i criteri previsti nella parte I, capitolo 2, paragrafo
2.4, punto 35, n. 13 degli orientamenti dell'Unione europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020 (2014/C 204/01;
k) «Prodotti forestali»: i prodotti derivati dalla gestione e
utilizzazione delle foreste e dell'arboricoltura da legno che
comprendono il legno e i prodotti da esso derivati, a fini
industriale, artigianale ed energetico elencati nell'allegato al
regolamento (UE) n. 995/2010 con un codice secondo la classificazione
della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Fanno eccezione il legno ed i
prodotti da esso derivati che, completati i cicli di riuso,
riutilizzo, riciclo, hanno come unica destinazione lo smaltimento;
l) «Progetto»: l'insieme degli interventi proposto dal singolo
soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera e volto a
perseguire gli obiettivi del Programma di intervento;
m) «Programma di intervento»: l'insieme dei progetti proposti dai
soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera;
n) «Provvedimento»: il bando di attuazione del presente decreto e
i suoi allegati tecnico amministrativi, emanato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
o) «Soggetto beneficiario»: il soggetto ammesso alle agevolazioni
previste da ciascun provvedimento;
p) «Soggetti della filiera»: i soggetti che concorrono
direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e
commercializzazione di prodotti legnosi e da esso derivati, forestali
e dell'arboricoltura da legno e le imprese che forniscono servizi e
mezzi di produzione;
q) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti
beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del
Ministero circa l'esecuzione del programma, nonche' la rappresentanza
esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei soggetti
beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal programma,
ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione del
contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di
revoca delle agevolazioni;
r) «Tassi di riferimento e di attualizzazione»: tassi calcolati
in base alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02
(G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;
s) «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e
da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno»: l'intera
serie di operazioni di movimentazione, trattamento, lavorazione,
produzione e distribuzione effettuate tra le utilizzazioni forestali
e l'ottenimento del prodotto finale, eseguite dalle imprese
artigianali, dalle industrie per la produzione dei mobili non
artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di
pannelli e compensati, ecc.;
t) «Utilizzazioni forestali»: l'intera serie di operazioni di
produzione, abbattimento, allestimento (sramatura, sezionamento o
depezzatura, eventuale scortecciatura), concentramento, esbosco e
prima lavorazione e trasformazione, eseguite direttamente da aziende
che gestiscono terreni forestali e di arboricoltura da legno o da
imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale,
singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi
al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia
(compresa produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di
cippato o pellets).
Art. 2
Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina i criteri, le modalita' e le
procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative
misure agevolative di cui all'art. 3 del presente decreto per la
realizzazione dei programmi.
2. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e sono dettagliati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4
dell'allegato 1 al presente decreto.
3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimento, che
dettaglia, quanto gia' previsto nel presente decreto, ed in
particolare i termini e le modalita' per la presentazione delle
domande, nonche' le modalita' per la concessione ed erogazione degli
aiuti, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso
dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei
programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e
l'intensita' delle agevolazioni.
4. Gli interventi agevolativi del presente decreto soddisfano i
criteri di cui al punto (39) del Capitolo 3 «Principi di valutazione
comune» degli orientamenti.
Art. 3
Misure agevolative
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella
forma del contributo in conto capitale.
2. Le agevolazioni sono concesse con procedura a «sportello», fino
all'esaurimento delle risorse stanziate, applicata alle domande
presentate dai soggetti proponenti, secondo le disposizioni di cui
all'art. 8 del presente decreto e sulla base di quanto previsto nel
Provvedimento di attuazione del presente decreto.
3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera
che prevedono programmi che coinvolgono almeno due beneficiari
diretti articolati nei segmenti della filiera, con un ammontare delle
spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro
(1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare
delle spese ammissibili cosi' individuato:
a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e
dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attivita' di produzione,
utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione
del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima
ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
b) investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla
modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e
dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per
progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
c) investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di
formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle
lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per progetto e per
beneficiario di 200.000 euro;
d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore
forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima
ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.
4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle
agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:
a) a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, avente ad oggetto «Contributi per i contratti di filiera e
distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura le
risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, per le agevolazioni concesse nella forma del
contributo in conto capitale;
b) a valere su ulteriori disponibilita' del Ministero.
5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al comma 3, lettere
a), b), c) e d) del presente articolo, non sara' previsto il
finanziamento di interventi che comportano una violazione del diritto
dell'UE, in particolare:
a) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il
beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi
prevalentemente stabilito. E' tuttavia ammessa la condizione di avere
una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto;
b) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il
beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
c) aiuti che limitano la possibilita' del beneficiario di
sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca,
dello sviluppo e dell'innovazione.
6. Gli interventi di cui al presente decreto sono coerenti con gli
indirizzi comunitari della Strategia forestale europea (COM (2021) n.
572), e gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e compatibili
con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli.
Art. 4
Contratto di filiera
1. Il Contratto di filiera deve favorire processi di
riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della
filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi
comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione
fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di
migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute
positive sulla produzione forestale.
2. Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera
sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un
ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il
soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi, i tempi di
realizzazione e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari,
nonche' le azioni da declinare nel Programma di intervento.
3. All'Accordo di filiera possono partecipare sia soggetti
beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella
realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti
indirettamente nel Programma, che contribuiscono alla realizzazione
del Programma di intervento e al conseguimento degli obiettivi
dell'Accordo di filiera. Il Contratto di filiera e' sottoscritto dai
soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono i soli
soggetti beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente
coinvolti nella realizzazione dei progetti.
4. Il Programma di intervento deve essere articolato con i progetti
in diverse tipologie di interventi ammissibili, in relazione
all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari, e in modo da
dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di
miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in
termini di distribuzione del reddito.
5. Il Programma di intervento deve altresi' contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di
sostenibilita' previsti dalle strategie nazionali e unionali
applicabili, nella misura e secondo le modalita' dettagliate nel
provvedimento di attuazione del presente decreto.
Art. 5
Soggetti proponenti e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera:
a) le societa' cooperative e loro consorzi, i consorzi di
imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di
organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai
sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e
dell'arboricoltura da legno;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi
della normativa vigente che operano nel settore forestale e
dell'arboricoltura da legno;
c) gli enti pubblici;
d) le societa' riconosciute ai sensi della normativa vigente
costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura
da legno, i soggetti che esercitano l'attivita' di gestione,
produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e
i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del legno e
dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da
legno;
e) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla
distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia
posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da
legno;
f) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti
beneficiari, gia' costituite all'atto della presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni;
g) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un Contratto di
rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni;
h) gli Accordi di foresta.
2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi per i
soggetti beneficiari previsti dal presente articolo, laddove
applicabili.
3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di
filiera i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le
piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:
a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione
di superfici forestali: silvicoltori privati, i comuni e i loro
consorzi;
b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e
produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;
c) le organizzazioni di proprietari, i produttori e le
associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori
riconosciute ai sensi della normativa vigente;
d) le societa' riconosciute ai sensi della normativa vigente
costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura
da legno, i soggetti che esercitano l'attivita' di gestione,
produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e
i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del legno e
dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da
legno; le imprese commerciali, industriali e addette alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale
sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di
arboricoltura da legno;
4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le grandi imprese;
b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a
seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara
gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno,
conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (27) degli
orientamenti;
c) le imprese in difficolta', conformemente a quanto stabilito
alla sezione 2.2, punto (26) degli orientamenti.
5. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di
ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell'Accordo
di filiera e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche,
istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca.
6. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 5, alla data di
presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti
soggettivi:
a) titolo di possesso o di gestione idoneo a garantire la
disponibilita' delle superfici forestali;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle
imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con
gli obblighi contributivi;
e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
7. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, avere
una stabile organizzazione in Italia. dimostrata alla data di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti
beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 6
alla data di presentazione della domanda di agevolazione compreso
l'essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle
imprese nazionale.
Art. 6
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui ai punti a)
b) c) e d) all'art. 3, dettagliati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4
dell'allegato 1, del presente decreto possono riguardare una o piu'
unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
2. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla
data di sottoscrizione del Contratto di filiera e comunque non oltre
i termini dettagliati nel provvedimento di attuazione del presente
decreto.
Art. 7
Aiuti concedibili e cumulo
1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono
riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto. Soltanto le spese sostenute dopo l'inoltro della
domanda di aiuto potranno essere ritenute ammissibili.
2. La misura degli aiuti e' fissata dal provvedimento di attuazione
del presente decreto, in percentuale delle spese ammissibili e nel
rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di
aiuto presenti nell'allegato 1 al presente decreto.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo
nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA.
4. Gli interventi possono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui
all'art. 8, comma 1 del presente decreto.
5. Per i Contratti di filiera le agevolazioni sono concedibili
nella forma di contributo in conto capitale, tenuto conto della
localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione
dell'impresa, come dettagliato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4
dell'allegato 1, del presente decreto.
6. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli aiuti «de minimis» e con
agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali,
regionali o dell'Unione europea, ad eccezione delle agevolazioni del
RRF:
a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in
parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento
dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto,
nell'allegato 1 al presente decreto.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la sottoscrizione del Contratto di filiera di cui all'art. 11,
comma 1 del presente decreto.
Art. 8
Presentazione e istruttoria
delle domande di accesso alle agevolazioni
1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni
previste dal presente decreto, deve trasmettere al Ministero, secondo
le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente
decreto, apposita domanda di accesso.
2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta
digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta secondo l'apposito
modello che sara' allegato del provvedimento di attuazione del
presente decreto predisposto dal Ministero e disponibile sul sito
internet del Ministero stesso. La domanda deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) nome e dimensioni dell'impresa che assume il ruolo di
referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del
Programma di intervento;
b) descrizione del Programma di intervento;
c) descrizione dei progetti, comprese le date di inizio e fine;
d) ubicazione dei progetti nell'ambito del Programma di
intervento;
e) elenco dei costi ammissibili per Progetto;
3. Alla domanda di accesso devono essere allegati:
a) il Programma di intervento del Contratto di filiera, completo
della descrizione degli elementi e delle informazioni relative alla
totalita' dei soggetti beneficiari in esso coinvolti;
b) l'Accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti
beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera;
c) la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun
soggetto beneficiario, contenente:
i) la descrizione del progetto e delle principali linee di
intervento;
ii) l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese
ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto;
iii) il piano dei flussi finanziari previsionali;
iv) le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti;
v) analisi di coerenza con le azioni della Strategia forestale
nazionale.
4. Il Programma di intervento del Contratto di filiera e la scheda
sintetica dei progetti dovranno altresi' contenere gli ulteriori dati
e informazioni dettagliati nel provvedimento di attuazione del
presente decreto.
5. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni
del soggetto beneficiario relative alla disponibilita' delle
superfici forestali e degli immobili (suolo e fabbricati) ove sara'
realizzato il progetto nonche' dell'attestazione della regolarita'
del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Inoltre, nel
caso di Reti d'impresa, e' richiesta copia del contratto di rete o
Accordo di foresta. L'ulteriore documentazione da produrre a corredo
della domanda di accesso alle agevolazioni sara' dettagliata nel
provvedimento di attuazione del presente decreto. Il Ministero rende
disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della
documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e
necessaria ai fini delle verifiche da effettuare.
6. L'attivita' istruttoria delle domande e' effettuata tenendo
conto dell'ordine cronologico di arrivo, sino alla concorrenza della
dotazione del presente decreto.
7. Entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di recezione
della domanda di accesso alle agevolazioni il Ministero accerta la
completezza, la regolarita' e la ricevibilita' della domanda
medesima.
8. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti
beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la
documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio
di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso
istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti
beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo
termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per
cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministero procede all'esclusione della domanda. Nel caso in cui
venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle
agevolazioni sara' considerata totalmente inammissibile.
9. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di
ammissibilita' soggettive e oggettive stabilite dal presente decreto
e dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto,
comunica al soggetto proponente i motivi che ostano
all'ammissibilita' totale o parziale della domanda, assegnando un
termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Il Ministero puo' chiedere in qualsiasi momento nel corso della
procedura al soggetto proponente di presentare chiarimenti e/o
documenti, qualora sia necessario e utile alla fase istruttoria. I
chiarimenti e i documenti richiesti devono pervenire entro il termine
indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
11. Conclusa l'attivita' istruttoria, il Ministero procede alla
pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria come segue:
a) programmi e progetti idonei ed ammessi a finanziamento nei
limiti delle risorse disponibili;
b) eventuali programmi e progetti ammessi con riserva, ovvero che
sono ammissibili ma che eccedono il limite delle risorse disponibili.
Art. 9
Presentazione della proposta definitiva
di Contratto di filiera
1. La proposta definitiva di Contratto di filiera e' presentata dal
soggetto proponente al Ministero secondo le disposizioni previste nel
provvedimento di attuazione del presente decreto, entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 11 del
presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente
motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista
sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile ed il soggetto
proponente e' escluso.
2. La proposta definitiva di Contratto di filiera di cui al comma 1
deve corrispondere a quanto indicato nel Programma di intervento
presentato con la domanda di accesso, ad eccezione dell'ammontare
delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono
essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato
nel Programma di intervento approvato.
3. La proposta definitiva di Contratto di filiera sottoscritta dal
soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sara' allegato
al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i
contenuti del Programma di intervento approvato, con particolare
riguardo ai seguenti elementi:
a) indicazione del soggetto proponente e dei soggetti
beneficiari;
b) priorita' e obiettivi del Contratto di filiera e del Programma
di intervento, e analisi di coerenza con gli obiettivi e le azioni
della Strategia forestale nazionale;
c) progetti previsti;
d) piano finanziario di copertura del Programma di intervento,
con indicazione delle relative previsioni economiche, patrimoniali e
finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per
tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
e) ogni altro elemento richiesto nel provvedimento di attuazione
del presente decreto.
4. Il Ministero puo' prevedere nel provvedimento di attuazione del
presente decreto ulteriore documentazione ritenuta necessaria per
l'istruttoria della proposta definitiva di Contratto di filiera.
Art. 10
Istruttoria della proposta definitiva
di Contratto di filiera
1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di presentazione
della proposta definitiva di cui all'art. 9, procede ad effettuare
l'attivita' istruttoria. Il termine e' sospeso in caso di richiesta
di chiarimenti o integrazioni del Ministero al soggetto proponente. I
chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe
concesse per cause debitamente motivate.
2. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono
dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
3. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria
dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la
proposta definitiva di Contratto di filiera e trasmette le risultanze
entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, specificando,
per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse.
4. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria
dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al
soggetto proponente le relative motivazioni, anche al fine di
consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di
osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Sottoscrizione del Contratto di filiera
1. Entro trenta giorni, salvo proroghe concesse per cause
debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto
di filiera, di cui all'art. 10, comma 3 del presente decreto, il
Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di
filiera.
2. Il Contratto di filiera, nel quale sono indicati impegni e
obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, le
condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli
obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento
finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo
ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione
dei programmi e dei progetti previsti.
3. L'efficacia del Contratto di filiera e' condizionata alla
effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni
dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente
motivate, della eventuale documentazione comprovante il rilascio
delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle
competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione
dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e'
comunicata dal Ministero al soggetto proponente.
4. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 12
Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione del contributo avviene successivamente alla stipula
del Contratto di filiera. Le quote del contributo sono erogate per
stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva
realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti
ammissibili. La prima quota, fino al 40 per cento del contributo,
puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa
presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla
somma da erogare di durata adeguata. Tutte le agevolazioni erogate
saranno attualizzate in base ai tassi di riferimento e
attualizzazione vigenti al momento della concessione.
2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto dei soggetti
beneficiari, al massimo due domande di erogazione sullo stato di
avanzamento lavori, escluso il saldo.
3. Ai fini di ciascuna erogazione sullo stato di avanzamento
lavori, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al
Ministero, per il tramite del soggetto proponente la documentazione
tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli
interventi realizzati, secondo le modalita' previste nel
provvedimento di attuazione del presente decreto. Nel caso di
richiesta di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle
agevolazioni trasmettono al Ministero, per il tramite del soggetto
proponente, la documentazione finale di spesa, secondo le modalita'
previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
4. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla presentazione della
documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste
di erogazione attestando la conformita' della realizzazione del
Programma di intervento con le specifiche prescrizioni contenute nel
Contratto di filiera, e provvede ad erogare il contributo. Il termine
e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che
devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato nel
provvedimento di attuazione del presente decreto.
5. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che
hanno presentato domanda di erogazione la somma delle spese
riconosciute ammissibili e relativa alla richiesta da questi
effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da
parte del Ministero, trasmette a quest'ultimo una distinta che
attesti l'avvenuto trasferimento di risorse.
6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 13
Variazioni dei programmi successive
alla sottoscrizione del Contratto di filiera
1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla
localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le
modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le
modifiche al piano di investimento approvato, nonche' le modifiche
alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, cosi' come
approvate in sede di concessione dell'aiuto.
2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel
Contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a
incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi interventi,
non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni
concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera.
3. Le spese relative alle variazioni sono ammissibili a partire
dall'approvazione della richiesta di variazioni, anche se sostenute
precedentemente.
4. Ai fini dell'approvazione i soggetti proponenti comunicano
tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le
variazioni proposte. Il Ministero provvede a verificare la congruita'
tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti della valutazione sono
inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene una
proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.
5. In caso di approvazione della variazione, il Ministero ne da'
comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto
proponente.
6. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero
ne da' comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del
soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni.
7. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni
le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di
intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che non
comportino il superamento della relativa intensita' massima di aiuto.
8. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla
denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari, nonche'
quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica
di progetto che intervengono successivamente alla relativa
presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni
migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d'opera
alle condizioni dettagliate nel provvedimento di attuazione del
presente decreto.
9. Le modifiche di cui al comma 8 sono comunicate dal soggetto
beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero
nei termini e nelle modalita' dettagliate nel provvedimento di
attuazione del presente decreto.
10. Il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero il subentro
di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente
decreto nelle seguenti ipotesi:
a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
o liquidazione di uno o piu' soggetti beneficiari, laddove non siano
intervenute erogazioni delle agevolazioni;
b) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o piu'
soggetti beneficiari;
c) cambio della proprieta' o titolarita' della gestione di
superfici forestali.
11. La richiesta deve essere accompagnata da:
a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla
permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la
concessione delle agevolazioni, alla fattibilita' dell'iniziativa
sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza
con il Programma di intervento approvato e con i relativi obiettivi;
b) il rispetto delle ulteriori condizioni previste nel
provvedimento di attuazione del presente decreto.
12. Il Ministero provvede a verificare la congruita'
tecnico-economica delle variazioni proposte, e la permanenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti della valutazione sono
inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una
proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.
13. In caso di valutazione negativa, il Ministero ne da'
comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei termini
stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni.
14. Il Ministero in caso di valutazione positiva di cui al comma
12, approva il subentro e ne da' comunicazione al soggetto
proponente. Ottenuta l'approvazione al subentro, il soggetto
beneficiario sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le
autorizzazioni e gli obblighi di cui al Contratto di filiera. Il
soggetto beneficiario sottoscrive altresi' un apposito addendum
all'Accordo di filiera, nelle forme e secondo le modalita'
dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Le
agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e
oggettivi del soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle
agevolazioni concesse al Contratto di filiera.
14. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 14
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle
ipotesi previste dal presente articolo; la revoca e' comunicata
contestualmente al soggetto beneficiario e al soggetto proponente.
2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi:
a) qualora, per il medesimo intervento oggetto della concessione
siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura, previste da
altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque
concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il
superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascuna
tipologia di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi
forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento;
c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini
previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto, salvo proroghe
concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i
termini indicati nel provvedimento di attuazione del presente
decreto;
d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una
delle condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5 del presente
decreto nonche' delle condizioni di ammissibilita' dettagliate nel
provvedimento di attuazione del presente decreto.
3. La revoca delle agevolazioni e' totale:
a) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali,
anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;
b) qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle
condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 5 del presente
decreto e dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente
decreto, per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;
c) per qualsiasi altra causa indicata nel provvedimento di
attuazione del presente decreto.
4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale delle
agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti
ulteriori casi:
a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa
entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del
progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
b) qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto
beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra
procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione
dell'attivita';
c) per qualsiasi altra causa indicata nel provvedimento di
attuazione del presente decreto.
5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni e'
comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7,
della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto dei
soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione,
memorie scritte e documenti.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento
previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi
di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il
provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne
comunicazione al soggetto proponente.
7. In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, si
procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione
delle quote erogabili. Le agevolazioni gia' erogate vengono
recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In
caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti
di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto
beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR ex TUS) vigente alla data
di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le
maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 15
Documentazione di spesa
1. Ai fini dell'erogazione delle quote del contributo, il soggetto
beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al
Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le
verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalita'
dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
Art. 16
Atto amministrativo di erogazione
delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa
di cui all'art. 12, comma 3 del presente decreto, il Ministero
dispone le necessarie verifiche documentali.
2. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il
Ministero provvede ad erogare, quanto eventualmente ancora dovuto ai
soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da
questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso
ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
Art. 17
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo'
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di
verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni medesime, e sulla regolarita' dei procedimenti, nonche'
l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per
effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del Programma di intervento, il
soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del
Contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al
Ministero le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei
progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base
delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha
l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di
ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro
documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle
spese relative alla realizzazione del progetto.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente
decreto, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 3, lettere c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del
medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data di notifica della
decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste si impegna a modificare e adattare il presente decreto,
qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato dell'UE che
entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.
Art. 19
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, (www.masaf.gov.it) che contiene le informazioni previste
alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.7, punto (128) degli
orientamenti. Le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della
decisione di concessione dell'aiuto, sono conservate per almeno dieci
anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto
alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.7, punto 131 degli orientamenti.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il diritto di accesso procedimentale e'
disciplinato dagli articoli 22 e successive modificazioni, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.