Ponte sullo stretto: VIA osservata speciale nel decreto legge 31 marzo 2023, n. 35 «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria» (in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77).
In particolare:
- la compatibilità ambientale è uno dei punti centrali della relazione del progettista;
- il progetto definitivo e la relazione di accompagnamento saranno trasmesse unitamente allo studio di impatto ambientale (ex art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), ai fini della Via, alla quale l'autorità competente provvederà con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006;
- sempre la valutazione di impatto ambientale sarà uno dei parametri adottati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per verificare la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi. Le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale saranno trasmesse dal Mit al comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess);
- l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale farà parte degli atti negoziali non onerosi che la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale.
Di seguito il testo del decreto legge 31 marzo 2023, n. 35.
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Decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35
Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile
tra la Sicilia e la Calabria. (23G00043)
(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n.77)
Vigente al: 1-4-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione;
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in
particolare, l'articolo 34-decies;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di Rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo
1, commi 487-493;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire in
tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e
ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, denominato «Ponte sullo
Stretto di Messina», al fine di contribuire alla programmazione
europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei
trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e
sviluppo;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo e a
dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di
misure volte a stabilire un percorso accelerato per la realizzazione
dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di Messina, ritenuto
prioritario e di rilevanza strategica;
Ritenuta l'urgente necessita' di riattivare la Societa' «Stretto di
Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un lato,
la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro lato,
la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con
contestuale ricapitalizzazione della Societa' e ridefinizione degli
organi di amministrazione e controllo della medesima;
Ritenuta la conseguente necessita' ed urgenza di adeguare tutti gli
atti e le disposizioni inerenti alla realizzazione dell'opera al
quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle migliori
e piu' moderne tecniche ingegneristiche, delle garanzie della
sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Assetto societario e governance
della Stretto di Messina S.p.a.
1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non
inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e
Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche indirettamente,
dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano R.F.I.
S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonche', in
misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e
delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono
attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e
operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di
concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»;
2) il secondo periodo e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Consiglio
di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente
la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro
designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione
Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS
S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre
membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di
presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo
e' designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione
Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati
congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La remunerazione
dei componenti del Consiglio di amministrazione e' determinata ai
sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei
membri del Collegio sindacale e' determinata ai sensi dell'articolo
2402 del codice civile.»;
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a R.F.I.
S.p.a.»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari
che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal
quadro legislativo e regolatorio vigente»;
d) l'articolo 3-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce
societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
2. Lo statuto della societa' prevede che oltre l'ottanta per
cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a
essa affidata dagli enti pubblici soci.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto
definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli
amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
alla vigilanza sull'attivita' della societa' e definisce indirizzi
idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175
del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative
della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del
medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di
missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e i trasporti sono attribuite le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020.
All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario
straordinario qualora ne ravvisi la necessita', tenuto conto
dell'attivita' di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il
commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e il
medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e
quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario
si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse
umane, strumentali e finanziarie della societa' concessionaria,
nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede
alla costituzione, con oneri a carico della societa' concessionaria,
di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche
ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita' tecniche
progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di
autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al
Consiglio di amministrazione della societa' in ordine al progetto
definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato
scientifico e' composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di
adeguata specializzazione ed esperienza.»;
f) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato.
Art. 2
Rapporto di concessione
1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto
di Messina S.p.a., di seguito «societa' concessionaria», di cui
all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la
realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la
Calabria, di seguito «opera», comprensivo dell'opera di
attraversamento e delle relative opere a terra.
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della societa'
concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le
modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della
nomina degli organi sociali. All'esito della revoca dello stato di
liquidazione della societa' concessionaria, con le direttive di cui
al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione
dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla
medesima affidati ai sensi della presente legge.
3. ANAS S.p.a. e' autorizzata a trasferire al Ministero
dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione
al capitale sociale della societa' concessionaria, libera da oneri,
sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento
della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, e'
determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro
provvedera' a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine
di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo
periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente
comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da
tasse.
4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento
patrimoniale della societa' concessionaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a sottoscrivere
aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al
rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei
soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di
capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo
stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 29
dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli
aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle
autorizzazioni di spesa previste per legge.
5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «Le societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono
autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato».
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la
societa' concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni
di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n.
1158 del 1971.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge
17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono
autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con i soci
di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, un accordo di
programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura
amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della
societa' concessionaria e al completamento delle procedure di
progettazione e di realizzazione dell'opera.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la
societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi alla convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del
1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalita' di cui
all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971,
disciplinano, tra l'altro:
a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito
nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi,
fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di
trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che
eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera
comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con
la previsione che il progetto esecutivo e' approvato entro il 31
luglio 2024;
c) il nuovo piano economico finanziario della concessione, nel
quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso
finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e
internazionale, nonche' gli introiti e contributi a favore della
concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento
per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e
ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico
aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuita'
territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da
perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla societa'
concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura tale
da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e
trasferito alla societa' concessionaria al netto della quota del
medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi
sostenuti da R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata
in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione
della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al
riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa
che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che
si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera,
nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento
progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 3
Riavvio delle attivita' di programmazione
e progettazione dell'opera
1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma
487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera e' inserita
nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con
l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e
dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria il 29 luglio 2011, e'
integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza
al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede
di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla
compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella
relazione sono altresi' indicate le ulteriori prescrizioni da
sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti
modifiche alla caratterizzazione geotecnica;
b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di
progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;
d) alla compatibilita' ambientale;
e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti
indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e
all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n.
1158 del 1971 sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di
amministrazione della societa' il 29 luglio 2011.
3. La relazione di cui al comma 2, corredata dagli eventuali
elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento
di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute
nella medesima, e' trasmessa per l'approvazione al Consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria che, previo parere del
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n.
1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.
4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la societa'
concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la
relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale
partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali
interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta
documentazione e' contestualmente trasmessa, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista
dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorita' competente, ai
fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi
e con le modalita' di cui al comma 6.
5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalita'
istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la
convocazione sono altresi' trasmessi gli atti e i documenti gia'
acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e
seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La
conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le
osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti
migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di
spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto
definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono
limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di
cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non
interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo,
sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento, le
richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella
conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del
2002, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni o enti
partecipanti, che non si siano gia' espresse, di sottoporre alla
conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o
pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono
acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel
termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il
Ministero delle infrastrutture e trasporti e' in ogni caso
autorizzato a procedere ai sensi del comma 7.
6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorita'
competente provvede con le modalita' previste per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La valutazione e' limitata ai contenuti progettuali interessati dalle
prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli
ulteriori contenuti progettuali e' limitata agli aspetti che non
siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative
nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono
fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita' competente puo'
richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della
documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad
ogni altro procedimento di competenza dell'autorita' di cui al primo
periodo ed e' in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni
dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione
sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la
compatibilita' delle valutazioni istruttorie acquisite dalla
conferenza di servizi di cui al comma 5 anche alla luce delle
risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo
Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti e
documenti:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella
conferenza di servizi e ritenuti assentibili dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento
di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;
d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;
e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi
di realizzazione dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS,
sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti
produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e
attivita' previste nel progetto approvato.
9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater,
quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del
2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13.
10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7
e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla
cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di
opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
lettera d).
11. All'approvazione del progetto esecutivo si provvede ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.
Art. 4
Disposizioni finali
1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 e' abrogato.
2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede
di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo
comma, della presente legge» sono soppresse.
3. La societa' concessionaria e il contraente generale, nonche' gli
altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai
contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo
periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la
volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti
subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8 e previa
definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie:
a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri
soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti alle
azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o
deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica
amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a
definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata;
b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a
tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in
relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il
periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al
presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico alla
sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
societa' concessionaria e' autorizzata a sottoscrivere con il
contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla
determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3,
aventi ad oggetto:
a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto
definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3,
comma 3;
b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi
di cui all'articolo 3, comma 10.
5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i
medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative
dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.
6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della
realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della
medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico
finanziario della concessione.
7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con
RFI S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di
programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e
di adduzione funzionali alla completa operativita' dell'opera, che
costituiscono interventi di carattere prioritario.
8. La societa' concessionaria puo' avvalersi del personale di
R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a. in regime di distacco ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui al
presente decreto fino a un contingente massimo di cento unita' di
personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della
societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 1, comma 491 della medesima legge e' autorizzato a
sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo protocolli di
intesa per l'individuazione delle unita' di personale e la
definizione delle modalita' del distacco. Il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a
carico della societa' concessionaria.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma
3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.