Ponte sullo stretto: VIA osservata speciale

Ponte sullo stretto VIA
Pubblicato il decreto legge 31 marzo 2023, n. 35 «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria» (in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77)

Ponte sullo stretto: VIA osservata speciale nel decreto legge 31 marzo 2023, n. 35 «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria» (in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77).

In particolare:

  • la compatibilità ambientale è uno dei punti centrali della relazione del progettista;
  • il progetto definitivo e la relazione di accompagnamento saranno trasmesse unitamente allo studio di impatto ambientale (ex art. 23, comma  1, D.Lgs. n. 152/2006), ai fini della Via, alla quale l'autorità competente provvederà con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006;
  • sempre la valutazione di impatto ambientale sarà uno dei parametri adottati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per verificare la compatibilità delle valutazioni   istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi. Le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale saranno trasmesse dal Mit al comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess);
  • l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale farà parte degli atti  negoziali  non  onerosi che la società  concessionaria  è  autorizzata a  sottoscrivere con il contraente generale.

Di seguito il testo del decreto legge 31 marzo 2023, n. 35.

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Decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 

Disposizioni urgenti per la realizzazione  del  collegamento  stabile
tra la Sicilia e la Calabria. (23G00043) 
(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n.77)

 

Vigente al: 1-4-2023

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio  sugli  appalti  pubblici  e  che   abroga   la   direttiva

2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione;

Vista la legge 17 dicembre 1971,  n.  1158,  recante  «Collegamento

viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»;

Visto il decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190,  recante

«Attuazione  della  legge  21  dicembre  2001,   n.   443,   per   la

realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi

strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante

«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante

«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»   e,   in

particolare, l'articolo 34-decies;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice

dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo

unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante

«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime

misure  di  Rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e snellimento delle procedure»;

Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare,  l'articolo

1, commi 487-493;

Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante

«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche

di coesione e della politica agricola comune»;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire  in

tempi rapidi alla realizzazione del collegamento  stabile,  viario  e

ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria,  denominato  «Ponte  sullo

Stretto di Messina»,  al  fine  di  contribuire  alla  programmazione

europea dei corridoi plurimodali,  integrando  la  rete  europea  dei

trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e

sviluppo;

Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di

emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo  e  a

dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione  di

misure volte a stabilire un percorso accelerato per la  realizzazione

dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di  Messina,  ritenuto

prioritario e di rilevanza strategica;

Ritenuta l'urgente necessita' di riattivare la Societa' «Stretto di

Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un  lato,

la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro  lato,

la revoca dello stato di  liquidazione  a  suo  tempo  disposto,  con

contestuale ricapitalizzazione della Societa' e  ridefinizione  degli

organi di amministrazione e controllo della medesima;

Ritenuta la conseguente necessita' ed urgenza di adeguare tutti gli

atti e le disposizioni  inerenti  alla  realizzazione  dell'opera  al

quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle  migliori

e  piu'  moderne  tecniche  ingegneristiche,  delle  garanzie   della

sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 16 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1 

                   Assetto societario e governance 

                   della Stretto di Messina S.p.a. 

1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al primo periodo, le  parole  «partecipano,  in  misura  non

inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e

Calabria, nonche' altre societa' controllate,  anche  indirettamente,

dallo Stato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «partecipano  R.F.I.

S.p.a., ANAS S.p.a., le  Regioni  Sicilia  e  Calabria,  nonche',  in

misura non inferiore al 51 per cento, il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con  il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo  sono

attribuite funzioni di  indirizzo,  controllo,  vigilanza  tecnica  e

operativa  sulla  societa'  in  ordine  alle  attivita'  oggetto   di

concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»;

2) il secondo periodo e' abrogato;

b) all'articolo 2:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  Consiglio

di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati

dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, che  ricoprono  rispettivamente

la carica di presidente  e  di  amministratore  delegato,  un  membro

designato dalla Regione Calabria, un membro designato  dalla  Regione

Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e  ANAS

S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre

membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di

presidente  del  collegio  sindacale,  e  un  membro  supplente  sono

designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un  membro  effettivo

e' designato  dalla  Regione  Calabria  congiuntamente  alla  Regione

Sicilia; un membro effettivo e un  membro  supplente  sono  designati

congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La remunerazione

dei componenti del Consiglio di  amministrazione  e'  determinata  ai

sensi dell'articolo 2389 del  codice  civile.  La  remunerazione  dei

membri del Collegio sindacale e' determinata ai  sensi  dell'articolo

2402 del codice civile.»;

c) all'articolo 3:

1) al  primo  comma,  le  parole  «all'Azienda  autonoma  delle

ferrovie dello Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  R.F.I.

S.p.a.»;

2) al secondo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «ad eccezione delle spese relative agli  impianti  ferroviari

che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto  disciplinato  dal

quadro legislativo e regolatorio vigente»;

d) l'articolo 3-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis. - 1. La  Stretto  di  Messina  S.p.A.  costituisce

societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del  decreto  legislativo

19 agosto 2016, n. 175.

2. Lo statuto della societa' prevede che  oltre  l'ottanta  per

cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento  dei  compiti  a

essa affidata dagli enti pubblici soci.

3. Ai fini dell'esercizio del  controllo  analogo,  lo  statuto

definisce  particolari   prerogative   e   diritti   spettanti   agli

amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze,

d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede

alla vigilanza sull'attivita' della societa'  e  definisce  indirizzi

idonei  a  garantire   che,   coerentemente   con   quanto   previsto

dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.  175

del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni  significative

della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del

medesimo Ministero. Per le  predette  funzioni,  il  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura  tecnica  di

missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture

e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma  3  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto  del  Ministero  delle

infrastrutture  e  i  trasporti  sono  attribuite  le   funzioni   di

responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020.

All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,

strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.».

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone  al

Presidente del Consiglio dei Ministri la  nomina  di  un  commissario

straordinario  qualora  ne  ravvisi  la  necessita',   tenuto   conto

dell'attivita'  di  vigilanza  svolta  ai  sensi  del  comma  4.   Il

commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei

ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  il

medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma

1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e

quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario

si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni,  delle  risorse

umane,  strumentali  e  finanziarie  della  societa'  concessionaria,

nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo

strategico, lo sviluppo delle infrastrutture  e  l'alta  sorveglianza

del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede

alla costituzione, con oneri a carico della societa'  concessionaria,

di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica,  anche

ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita'  tecniche

progettuali.  Il  Comitato  scientifico  opera  secondo  principi  di

autonomia e  indipendenza  ed  esprime,  in  particolare,  parere  al

Consiglio di amministrazione della societa'  in  ordine  al  progetto

definitivo ed esecutivo dell'opera  e  delle  varianti.  Il  Comitato

scientifico e' composto da 9 membri, scelti tra  soggetti  dotati  di

adeguata specializzazione ed esperienza.»;

f) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato.

 

                               Art. 2 

                       Rapporto di concessione 

1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione  della  Stretto

di Messina S.p.a.,  di  seguito  «societa'  concessionaria»,  di  cui

all'articolo 1, comma 491, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,

riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto  la

realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la

Calabria,   di   seguito   «opera»,   comprensivo    dell'opera    di

attraversamento e delle relative opere a terra.

2. Entro il termine di nomina degli organi sociali  della  societa'

concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492,  della  legge  29

dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi  e  le

modalita' di esercizio  dei  diritti  dell'azionista  ai  fini  della

nomina degli organi sociali. All'esito della revoca  dello  stato  di

liquidazione della societa' concessionaria, con le direttive  di  cui

al primo periodo sono  determinati  i  criteri  per  l'individuazione

dell'ammontare del capitale sociale  in  relazione  ai  compiti  alla

medesima affidati ai sensi della presente legge.

3.  ANAS  S.p.a.  e'  autorizzata   a   trasferire   al   Ministero

dell'economia e delle finanze una quota della propria  partecipazione

al capitale sociale della societa' concessionaria, libera  da  oneri,

sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore  di  trasferimento

della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile,  e'

determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta  da

uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata  esperienza   e   qualificazione

professionale nominati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro

provvedera' a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti  al  fine

di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui  al  primo

periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui  al  presente

comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta,  e  da

tasse.

4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il  rafforzamento

patrimoniale   della   societa'    concessionaria,    il    Ministero

dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere

aumenti  di  capitale  o  strumenti  diversi,  comunque   idonei   al

rafforzamento patrimoniale, anche nella forma  di  finanziamento  dei

soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023,  gli  aumenti  di

capitale di cui al primo periodo sono  autorizzati  fino  all'importo

stabilito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  493,  della  legge  29

dicembre 2022, n. 197. Per  i  successivi  esercizi  finanziari,  gli

aumenti di capitali possono  essere  sottoscritti  nei  limiti  delle

autorizzazioni di spesa previste per legge.

5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

le parole «Le societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa  sono

autorizzate, proporzionalmente alla  quota  di  partecipazione»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e' autorizzato».

6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai  sensi

dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  la

societa' concessionaria adegua il proprio statuto  alle  disposizioni

di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine,  il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla  costituzione  del

Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.

1158 del 1971.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis  della  legge

17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti  e  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   sono

autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con  i  soci

di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, un  accordo  di

programma  per  la  definizione  dei  rispettivi  impegni  di  natura

amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della

societa'  concessionaria  e  al  completamento  delle  procedure   di

progettazione e di realizzazione dell'opera.

8. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  7,  il  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con  la

societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi  alla  convenzione

stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata  legge  n.  1158  del

1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalita'  di  cui

all'articolo  1,  terzo  comma,  della  legge  n.  1158   del   1971,

disciplinano, tra l'altro:

a) la durata residua della concessione, secondo quanto  stabilito

nella convenzione di concessione  e  nei  relativi  atti  aggiuntivi,

fermo restando che la concessione per la gestione ha  una  durata  di

trent'anni decorrenti dall'entrata  in  esercizio  dell'opera  e  che

eventuali  proroghe  dei  termini  per  la  realizzazione  dell'opera

comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;

b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera,  con

la previsione che il progetto esecutivo  e'  approvato  entro  il  31

luglio 2024;

c) il nuovo piano economico finanziario  della  concessione,  nel

quale sono, in particolare, individuati:

1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso

finanziamenti   all'uopo   contratti   sul   mercato   nazionale    e

internazionale, nonche' gli introiti  e  contributi  a  favore  della

concessionaria;

2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di  pedaggiamento

per  l'attraversamento   del   collegamento   stabile,   stradale   e

ferroviario,  determinate  sulla  base  di  uno  studio  di  traffico

aggiornato,  secondo  criteri  idonei  a  promuovere  la  continuita'

territoriale tra la Sicilia e  la  Calabria,  e  in  misura  tale  da

perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera;

3)  il  canone  di  utilizzo  dell'infrastruttura   ferroviaria

riferito  alla  linea  e  agli  impianti  realizzati  dalla  societa'

concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura  tale

da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera  e

trasferito alla societa' concessionaria  al  netto  della  quota  del

medesimo  canone  destinata  alla  copertura  dei   costi   operativi

sostenuti da R.F.I. S.p.a.;

4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data  di  entrata

in vigore del presente decreto per le prestazioni  rese  in  funzione

della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali  al

riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di  spesa

che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri  finanziari  che

si prevede di sostenere per la realizzazione e  gestione  dell'opera,

nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di  adeguamento

progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.

 

                               Art. 3 

              Riavvio delle attivita' di programmazione 

                     e progettazione dell'opera 

1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo  1,  comma

487, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  l'opera  e'  inserita

nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con

l'indicazione  del  costo  stimato,   delle   coperture   finanziarie

disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai  soggetti  e

dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.

2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del  decreto

legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed  approvato  dal  Consiglio  di

amministrazione della societa' concessionaria il 29 luglio  2011,  e'

integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza

al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede

di  approvazione  dello  stesso,  con  particolare  riferimento  alla

compatibilita' ambientale e  alla  localizzazione  dell'opera.  Nella

relazione  sono  altresi'  indicate  le  ulteriori  prescrizioni   da

sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:

a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle  conseguenti

modifiche alla caratterizzazione geotecnica;

b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;

c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai  manuali  di

progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;

d) alla compatibilita' ambientale;

e) agli  eventuali  ulteriori  adeguamenti  progettuali  ritenuti

indispensabili  anche  in  relazione  all'evoluzione  tecnologica   e

all'utilizzo dei materiali di costruzione;

f) alle prove sperimentali  richieste  dal  parere  espresso  dal

Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.

1158 del 1971 sul progetto  definitivo  approvato  dal  Consiglio  di

amministrazione della societa' il 29 luglio 2011.

3. La relazione di  cui  al  comma  2,  corredata  dagli  eventuali

elaborati grafici necessari per il perfezionamento  del  procedimento

di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute

nella medesima, e'  trasmessa  per  l'approvazione  al  Consiglio  di

amministrazione della societa' concessionaria che, previo parere  del

Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.

1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.

4. All'esito del procedimento  di  cui  al  comma  3,  la  societa'

concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e  la

relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture  e  dei

trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla  quale

partecipano  le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  territoriali

interessati   dalla    realizzazione    dell'opera.    La    predetta

documentazione  e'   contestualmente   trasmessa,   unitamente   alla

documentazione  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione  di  quella  prevista

dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorita' competente,  ai

fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi

e con le modalita' di cui al comma 6.

5. La conferenza di cui al comma 4,  primo  periodo,  ha  finalita'

istruttorie e a essa non si applicano le  disposizioni  di  cui  agli

articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Con  la

convocazione sono altresi' trasmessi gli  atti  e  i  documenti  gia'

acquisiti dalla conferenza  indetta  ai  sensi  degli  articoli  4  e

seguenti  del  decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190.   La

conferenza  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,   acquisisce   le

osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate  proposte  di

adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti

migliorative   che   non   modificano   la   localizzazione   e    le

caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto  dei  limiti  di

spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche

funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di  progetto

definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo  periodo  sono

limitate ai contenuti progettuali interessati dalle  prescrizioni  di

cui al comma  2,  secondo  periodo.  Sui  contenuti  progettuali  non

interessati dalle prescrizioni di cui al comma  2,  secondo  periodo,

sono fatte salve le osservazioni,  le  proposte  di  adeguamento,  le

richieste di prescrizioni o  varianti  migliorative  acquisite  nella

conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del

2002, ferma restando la possibilita' per le  amministrazioni  o  enti

partecipanti, che non si siano  gia'  espresse,  di  sottoporre  alla

conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o

pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni  archeologici,  sono

acquisiti  nella  conferenza  solo   gli   elementi   relativi   alla

valutazione   di   assoggettabilita'   alla    verifica    preventiva

dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La  conferenza  si  conclude  nel

termine di cui al comma  6,  quinto  periodo,  decorso  il  quale  il

Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  e'   in   ogni   caso

autorizzato a procedere ai sensi del comma 7.

6. Ai fini della  valutazione  di  impatto  ambientale  l'autorita'

competente provvede con le modalita' previste per i progetti  di  cui

all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La valutazione e' limitata ai contenuti progettuali interessati dalle

prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli

ulteriori contenuti progettuali e'  limitata  agli  aspetti  che  non

siano stati valutati o siano stati oggetto  di  valutazioni  negative

nel procedimento attivato sul progetto definitivo  redatto  ai  sensi

del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i  cui  effetti  sono

fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita' competente  puo'

richiedere una sola  volta  integrazioni  documentali  o  istruttorie

entro  il  termine   di   trenta   giorni   dalla   ricezione   della

documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto  ad

ogni altro procedimento di competenza dell'autorita' di cui al  primo

periodo ed e' in ogni caso concluso nel  termine  di  novanta  giorni

dalla ricezione della documentazione.  Gli  esiti  della  valutazione

sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  verifica  la

compatibilita'  delle   valutazioni   istruttorie   acquisite   dalla

conferenza di servizi di  cui  al  comma  5  anche  alla  luce  delle

risultanze della valutazione  di  impatto  ambientale.  Il  Ministero

delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   trasmette   al   Comitato

Interministeriale per  la  Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo

Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti  e

documenti:

a) le osservazioni,  richieste  e  prescrizioni  acquisite  nella

conferenza di servizi e  ritenuti  assentibili  dal  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti;

b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento

di valutazione di impatto ambientale;

c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;

d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;

e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture  e

dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi

di realizzazione dell'intervento.

8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata  con  il

voto  favorevole  della  maggioranza  dei   componenti   il   CIPESS,

sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque

denominato e  consente  la  realizzazione  e,  per  gli  insediamenti

produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere,  prestazioni  e

attivita' previste nel progetto approvato.

9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e  8

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma  5-quater,

quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n.  77  del

2021. Alle procedure di espropriazione si applicano  le  disposizioni

di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del  decreto-legge  24  febbraio

2023, n. 13.

10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi  7

e  8  sono  autorizzate  le  prestazioni  anticipate  rispetto   alla

cantierizzazione dell'opera  definite  nel  programma  anticipato  di

opere e servizi  predisposto  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4,

lettera d).

11. All'approvazione del progetto esecutivo si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.

 

                               Art. 4 

                         Disposizioni finali 

1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 e' abrogato.

2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede

di prima applicazione del disposto di  cui  all'articolo  2,  secondo

comma, della presente legge» sono soppresse.

3. La societa' concessionaria e il contraente generale, nonche' gli

altri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazione

dell'opera  possono,  mediante  la  stipula  di  atti  aggiuntivi  ai

contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo

periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  manifestare  la

volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i  propri  effetti

subordinatamente  alla  delibera   di   approvazione   del   progetto

definitivo  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  7  e  8   e   previa

definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori  oneri

a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie:

a) la rinuncia, da parte del contraente generale  e  degli  altri

soggetti  affidatari  dei   servizi   connessi   alla   realizzazione

dell'opera e di tutte le parti in causa  nei  giudizi  pendenti  alle

azioni, alle domande e ai  giudizi,  a  qualunque  titolo  dedotti  o

deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della

Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   del   Ministero   delle

Infrastrutture  e  dei   trasporti   e   di   ogni   altra   pubblica

amministrazione   coinvolta   nella   realizzazione   dell'opera,   a

definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata;

b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera  a),  a

tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in

relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma,  per  il

periodo antecedente alla stipula degli  atti  aggiuntivi  di  cui  al

presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico  alla

sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi.

4. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la

societa'  concessionaria  e'  autorizzata  a  sottoscrivere  con   il

contraente generale  atti  negoziali  non  onerosi,  prodromici  alla

determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3,

aventi ad oggetto:

a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto

definitivo  alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma   2,

corredata dagli eventuali elaborati grafici di  cui  all'articolo  3,

comma 3;

b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;

c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;

d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi

di cui all'articolo 3, comma 10.

5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni  di

cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio e  le  relative  norme  interne  di  attuazione  e  i

medesimi sono adottati in  coerenza  con  le  disposizioni  normative

dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.

6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della

realizzazione  dell'opera,  qualora  funzionali  al   riavvio   della

medesima, sono considerati  nell'aggiornamento  del  piano  economico

finanziario della concessione.

7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma  con

RFI S.p.a. e  in  sede  di  sottoscrizione  del  nuovo  contratto  di

programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere  complementari  e

di adduzione funzionali alla completa  operativita'  dell'opera,  che

costituiscono interventi di carattere prioritario.

8. La societa'  concessionaria  puo'  avvalersi  del  personale  di

R.F.I.  S.p.a.  e  Anas  S.p.a.  in  regime  di  distacco  ai   sensi

dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,

per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui  al

presente decreto fino a un contingente massimo  di  cento  unita'  di

personale.  Nelle  more  della  nomina  degli  organi  sociali  della

societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1,  comma  492,  della

legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario  di  cui

all'articolo 1, comma 491  della  medesima  legge  e'  autorizzato  a

sottoscrivere con i soggetti di cui al primo  periodo  protocolli  di

intesa  per  l'individuazione  delle  unita'  di   personale   e   la

definizione delle modalita' del distacco.  Il  trattamento  economico

fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a

carico della societa' concessionaria.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo  2,  comma

3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro  complessivi

mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato  e  riassegnazione  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di

previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze,

delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo  27,  comma  17,

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

                               Art. 5 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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