Amianto: cresciute le prestazioni a favore di vittime ed eredi

Per poter accedere ai benefici, occorre presentare la domanda entro tre anni dall’accertamento della malattia. A partire da quest’anno aumentata anche la cifra una tantum da 10 mila a 15 mila euro

Amianto: cresciute le prestazioni.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, legge di bilancio 2021), dal 1° gennaio 2021, l’Inail, tramite tramite il fondo per le vittime dell’amianto, ha erogato una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento, ai soggetti già titolari di rendita per una  patologia  asbesto-correlata, riconosciuta dalla stessa Inail o dal soppresso  Ipsema,  ovvero,  in  caso  di  soggetti deceduti, ai loro superstiti.

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Il provvedimento ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2021, il pagamento di questa prestazione aggiuntiva, cumulabile con altre prestazioni, dovesse avvenire mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento, a differenza del precedente sistema di acconti e successivi saldi. La legge di bilancio 2021 ha altresì stabilito, all’articolo 1, comma 357, che per gli eventi accertati, a partire dal 1° gennaio  2021, l’Inail, sempre mediante il fondo per le vittime dell’amianto, fosse tenuta a erogare ai malati di mesotelioma, che avevano contratto  la  patologia per esposizione  familiare a  lavoratori  impegnati  nella  lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale,  una  prestazione di importo fisso (una tantum)  pari  a 10 mila euro,  da  corrispondere  in  un’unica soluzione, a seguito di presentazione di istanza, da parte dell’interessato o degli eredi in caso di decesso, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

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La circolare 27 settembre 2021, n. 25

Con la circolare 27 settembre 2021, n. 25 (Prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti. Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Articolo 1, commi da 356 a 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, acquisito il parere favorevole del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inail ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni, introdotte dalla legge bilancio 2021, in relazione ai quesiti più ricorrenti posti dalle strutture territoriali.

Con questa circolare, sono state illustrate le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva dal 1° gennaio 2021, nonché i relativi beneficiari, che sono:

  • i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’INAIL per una patologia asbesto-correlata;
  • i superstiti, individuati ai sensi dell’articolo 85 dello stesso D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

Per ciò che concerne la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, i beneficiari della prestazione sono:

  • i malati di mesotelioma non professionale, vale a dire i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;
  • gli eredi dei malati di cui al punto precedente, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

I tre allegati alla circolare, determinanti per la presentazione delle domande, sono:

  • modello 190: istanza prestazione una tantum fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale (art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e art. 1, comma 357-359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
  • modello 190 E: istanza prestazione una tantum fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale a favore degli eredi (art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e art. 1, comma 357-359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
  • modello 190 I: Istanza di integrazione della prestazione una tantum fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale (legge 28 febbraio 2020 n. 8, art. 11-quinquies, comma 3 e art. 1, comma 357-359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Nella tabella 1 il riepilogo dei benefici previdenziali, in vigore dal 1° gennaio 2021.

TAB 1 – I BENEFICI

Legge di bilancio 2021 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25

Benefici previdenziali per vittime amianto, in vigore dal 1° gennaio 2021
Prestazione aggiuntiva Prestazione una tantum
Destinatari: già titolari di rendita per patologia asbesto-correlata riconosciuta o superstiti Destinatari: malati di mesotelioma per esposizione familiare o per esposizione ambientale
15 % della rendita in godimento 10 mila euro
Pagamento dal 1° gennaio 2021: mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento Pagamento dal 1° gennaio 2021: in un’unica soluzione, a seguito di presentazione di istanza, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia

La legge di bilancio 2023

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per  l’anno  finanziario 2023 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2023-2025), all’articolo 1, comma 293, ha elevato la misura della prestazione aggiuntiva della rendita riconosciuta dall’Inail ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e della prestazione a importo fisso - una tantum - in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale, rispettivamente previste dai commi 356 e 357 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2023, la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti è stata elevata dal 15% al 17%.

Dal 1° gennaio 2023, inoltre, la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, è stata elevata da 10 mila euro a 15 mila. Per accedere a questa prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.

La circolare 4 aprile 2023, n. 14

Con la circolare 4 aprile 2023, n. 14, (Nuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti per patologie asbesto-correlate e della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 356 a 359, modificati dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’Inail ha riepilogato la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e fornito le relative istruzioni applicative.

Per quanto riguarda la prestazione aggiuntiva, l’Inail ha precisato che, trattandosi di una prestazione che si aggiunge alla rendita, che ne costituisce il presupposto, ai fini dell’accesso al beneficio non deve essere presentata alcuna istanza. Ha ricordato, altresì, che la prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.

Inoltre, per ciò che concerne la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, l’Inail ha ricordato anche che, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2023, questa prestazione è elevata a ì15 mila in luogo del precedente importo di 10 mila euro.

È stato altresì deciso che i nuovi importi venissero erogati a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’Inail, rispettivamente con i moduli 190 e 190E, che, come visto, sono allegati alla circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25.

In particolare, con il modulo 190, utile per chiedere l’ammissione alla prestazione una tantum del fondo per le vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale, occorre dichiarare:

  • di aver contratto il mesotelioma, specificando la data e allegando specifica certificazione;
  • di non aver ricevuto il riconoscimento di alcuna patologia di natura professionale per esposizione all’amianto;
  • che, ai fini del riconoscimento di una malattia, professionale o per causa di servizio, causata dall’amianto, di non aver presentato alcuna domanda, oppure di aver presentato domanda attualmente in corso di trattazione o infine di aver presentato domanda definita negativamente e il provvedimento di reiezione non è allo stato oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario;
  • di aver contratto il mesotelioma per esposizione familiare a lavoratore impiegato in Italia nella lavorazione dell’amianto, specificando il nominativo del familiare lavoratore impiegato nella lavorazione dell’amianto, i relativi dati e il rapporto di parentela, affinità o altro; oppure di aver contratto il mesotelioma per esposizione ambientale in Italia all’amianto, fornendo informazioni circa la residenza in Italia del dichiarante e relativi dati;
  • di specificare, in caso di accoglimento della presente istanza, la forma di pagamento prescelta.

È necessario inoltre completare la pratica con i seguenti ulteriori allegati:

  • copia di documento di identità in corso di validità;
  • documentazione sanitaria rilasciata da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal servizio sanitario nazionale (ivi compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Irccs), attestante che il dichiarante è affetto da mesotelioma e contenente l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi della patologia e eventualmente altra documentazione.

Per quanto riguarda poi il modulo 190E, necessario per chiedere l’ammissione alla prestazione una tantum del Fondo per le vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale, a favore degli eredi, occorre dichiarare:

  • di essere erede del/la deceduto/a, allegando apposita certificazione;
  • la composizione del nucleo degli eredi aventi diritto;
  • di non aver avuto il riconoscimento di alcuna patologia di natura professionale per esposizione all’amianto;
  • che, ai fini del riconoscimento di una malattia, professionale o per causa di servizio, causata dall’amianto, di non aver presentato alcuna domanda, oppure di aver presentato domanda attualmente in corso di trattazione o infine di aver presentato domanda definita negativamente e il provvedimento di reiezione non è allo stato oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario;
  • che il de cuius aveva contratto il mesotelioma per esposizione familiare a lavoratore impiegato in Italia nella lavorazione dell’amianto, fornendo al riguardo informazioni sul familiare lavoratore impiegato nella lavorazione dell’amianto oppure che il de cuius aveva contratto il mesotelioma per esposizione ambientale in Italia all’amianto, fornendo, al riguardo, informazioni specifiche;
  • di specificare, in caso di accoglimento della presente istanza, la forma di pagamento prescelta.

È necessario inoltre allegare anche:

  • delega autenticata a riscuotere per conto degli altri eredi;
  • copia documento di identità in corso di validità;
  • certificazione sanitaria rilasciata da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal servizio sanitario nazionale (ivi compresi gli Irccs), attestante che il de cuius era affetto da mesotelioma e contenente l’indicazione della prima diagnosi della patologia;
  • autodichiarazione concernente lo stato di erede del deceduto per esposizione familiare o ambientale all’amianto, scheda di morte Istat ed eventualmente altra documentazione.

Ai fini della presentazione della domanda, occorre distinguere tra esposizione familiare e ambientale.

Infatti, nel caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere:

  • informazioni riguardanti il familiare impiegato in una lavorazione comportante esposizione all’amianto in Italia con specifica indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro;
  • vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione che ha prodotto la patologia.

Nel caso invece di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

Il riferimento per il preciso corredo documentale della domanda è rappresentato dagli articoli 2 e 3 del D.M. Lavoro 24 aprile 2018.

È necessario, in particolare, allegare la documentazione sanitaria rilasciata da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal servizio sanitario nazionale (ivi compresi gli Irccs), attestante la patologia del mesotelioma e la data della prima diagnosi.

È considerata valida anche la copia della cartella clinica o della lettera di dimissioni, a condizione che da questa documentazione emergano sia la diagnosi di mesotelioma sia la data della prima diagnosi.

Qualora la domanda fosse presentata dagli eredi, occorre aggiungere a tale documentazione anche la documentazione sanitaria attestante che il decesso del de cuius è stato causato dal mesotelioma.

La domanda deve essere presentata da uno solo degli eredi beneficiari. Se vi sono più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione in questione, come dal suddetto modulo Delega alla riscossione del FVA - allegato Mod. 190 E.

L’Inail precisa che i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi sono tenuti a trasmettere la domanda all’indirizzo Pec della sede Inail competente in funzione del domicilio del richiedente. Qualora sprovvisti di Pec, i richiedenti devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della medesima sede Inail.

La circolare in questione precisa altresì che il titolare di rendita a superstite, in qualità di erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso in cui anche lui sia malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, dato il diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

La prestazione una tantum, a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

Nella tabella 2 il riepilogo dei benefici previdenziali, in vigore dal 1° gennaio 2023.

La scadenza

Come stabilito dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 357, gli aventi diritto sono tenuti a presentare la domanda all’Inail, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia. È evidente che, siccome si tratta di un termine di decadenza, l’inutile decorso del periodo di tre anni comporta l’estinzione del diritto alla prestazione. La circolare Inail 4 aprile 2023, n. 14, conferma quanto già precisato dalla circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25, vale a dire che il termine di tre anni, a pena di decadenza, decorre unicamente dall’accertamento della malattia e che questo si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa, desumibile dalla documentazione sanitaria. Questo termine, decorrente sempre dalla data della prima diagnosi, vale sia per i malati di mesotelioma non professionale sia per i loro eredi. Pertanto, il diritto degli eredi si estingue se il malato, deceduto dopo la prima diagnosi di mesotelioma non professionale, non ha presentato la domanda oppure gli eredi non hanno presentato essi stessi la domanda entro il su indicato termine di tre anni dalla data della prima diagnosi. Se poi il malato dovesse decedere dopo aver regolarmente presentato la domanda, entro il suddetto termine triennale di decadenza, la prestazione una tantum può essere riconosciuta agli eredi, a seguito di apposita istanza che deve essere presentata entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni, come previsto dal codice civile, all’articolo 2946, per l’estinzione dei diritti per prescrizione.

Qualora invece il decesso del malato dovesse avvenire antecedentemente alla data della prima diagnosi, è stabilito che in tal caso gli eredi sono tenuti a presentare la domanda per la prestazione una tantum entro il termine di decadenza triennale, come sopra detto, che decorre anche nella fattispecie dalla data di accertamento della prima diagnosi.

In ogni caso, il procedimento amministrativo per l’erogazione della prestazione da parte dell’Inail, deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Infine, qualora la domanda per la richiesta del beneficio dovesse essere carente di elementi essenziali oppure non fosse corredata della documentazione prescritta, essa rimane è da considerarsi sospesa fino alla data di integrazione della documentazione mancante.

Il funzionamento del fondo

Il fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della Finanziaria 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Gestito dall’Inail, con contabilità autonoma e separata, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra "fiberfrax" (fibra di ceramica refrattaria) e, in caso di morte dell’interessato, in favore degli eredi. Il comma 242 della legge precisa che le prestazioni erogate dal fondo sono cumulabili con i diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento.

Nel rispetto della propria dotazione finanziaria, il fondo provvede a erogare una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, direttamente all’interessato oppure in favore di superstiti, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’Inail, avvalendosi degli uffici e delle competenti strutture di quest’ultima, che, per queste finalità, destina le risorse umane e finanziarie previste dalla normativa vigente.

Il fondo per le vittime dell’amianto è finanziato per un quarto a carico delle imprese e per i restanti tre quarti a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, l’onere a carico dello Stato è stato fissato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a partire dal 2010. Per quanto riguarda le imprese, l’onere a loro carico è ottenuto per il tramite di un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative che comportano esposizione all’amianto.

Inoltre, ai fini della gestione del fondo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, è stato istituito un comitato amministratore, le cui caratteristiche (composizione, durata in carica e compiti) sono stati definiti con il decreto del inistero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze del 12 gennaio 2011, n. 30, (Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), il quale disciplina l’organizzazione e il finanziamento del fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni. I destinatari della prestazione del fondo sono i titolari di rendita, anche unificata, che, come visto, hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall’Inail e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema) e, in caso di premorte, gli eredi.

La prestazione aggiuntiva è stata stabilita in percentuale della rendita ed è calcolata in base al rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel fondo e la spesa sostenuta dagli istituti assicuratori per le rendite erogate nell’anno di riferimento. È erogata d’ufficio dell’Inail, all’inizio veniva erogata mediante la corresponsione di due acconti e un conguaglio. Questi acconti erano corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato; dal 2011, la misura del primo acconto era inizialmente pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita. L’erogazione dell’acconto avveniva a seguito del trasferimento delle suddette risorse al fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’Inail. L’erogazione del secondo acconto, fino a esaurimento delle risorse disponibili del fondo provenienti dal bilancio dello Stato, era stabilita in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento, per le suddette rendite e per le prestazioni già erogate con il primo acconto. A tal proposito, era compito dell’Inail definire la misura complessiva dell’acconto.  Il versamento del conguaglio era fissato entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello in cui era stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. Questo conguaglio era determinato in funzione dell’ammontare dell’addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite.

Il comitato amministratore del fondo è composto da 16 membri: un rappresentante del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del ministero dell’Economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell’Inail, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali e altrettanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell’amianto che sono più rappresentative nelle regioni con un’incidenza maggiore di malattie asbesto-correlate. La durata in carica dei componenti del comitato amministratore, nominati con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, è fissata in tre anni; possono essere confermati una sola volta, a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell’incarico; provvedono poi a eleggere il presidente tra i propri membri.

A norma di legge, il comitato amministratore del fondo svolge i seguenti compiti:

  • predispone i bilanci preventivo e consuntivo annuali della gestione, con allegata relazione sulla gestione, in base ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail;
  • provvede a deliberare il regolamento di funzionamento del fondo, entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;
  • prende parte alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalità stabilite dal regolamento;
  • vigila sul flusso dei ricavi connessi all’addizionale, sull’erogazione delle prestazioni nonché sull’andamento della gestione del fondo e, nel contempo, propone al ministro del Lavoro e delle politiche sociali e al ministro dell’Economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l’efficacia e l’entità della prestazione del fondo;
  • assolve ogni altro compito previsto dal regolamento, senza oneri a carico del fondo medesimo.

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 116, le prestazioni assistenziali del fondo  per le vittime dell’amianto sono state estese in via sperimentale, per  gli  anni  2015,  2016  e  2017,  ai  malati   di mesotelioma che abbiano contratto la  patologia,  per  esposizione familiare a lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata (nel caso di soggetto che ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavorazione comportante esposizione all’amianto. È stato precisato che l’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della convivenza. Nel caso invece di assenza di esposizione familiare, l’esposizione ambientale è comprovata se il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.

Successivamente, la legge bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all’articolo 1, comma 186, ha prorogato la prestazione una tantum per il triennio 2018-2020. Inoltre, il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, all’articolo 11-quinquies, ha portato l’importo di questa prestazione da 5.600 euro a 10 mila euro).

TAB 2 – IN SINTESI

Legge di bilancio 2023 - Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Circolare Inail 4 aprile 2023, n. 14

Benefici previdenziali per vittime amianto, in vigore dal 1° gennaio 2023
Prestazione aggiuntiva Prestazione una tantum
Destinatari: già titolari di rendita per patologia asbesto-correlata riconosciuta o superstiti Destinatari: malati di mesotelioma per esposizione familiare o per esposizione ambientale
17% della rendita in godimento Euro 15 mila
Pagamento dal 1° gennaio 2023: mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento. Non deve essere presentata alcuna istanza. Prestazione cumulabile con altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento Pagamento a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, in un’unica soluzione, a seguito di presentazione di istanza, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati nella previgente misura del 15%

 

 

 

 

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