Covid: prorogato l’utilizzo dei Dpi

Covid proroga Dpi
La misure dell'ordinanza del ministero della Salute 28 aprile 2023 valgono fino al 31 dicembre 2023

Covid: prorogato l'utilizzo dei Dpi nelle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano  pazienti  fragili, anziani o immunodepressi. Lo ha stabilito il ministero della Salute con l'ordinanza 28 aprile 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2023, n. 100.

Negli altri reparti e nelle sale di attesa il ricorso ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie resta  alla discrezione delle direzioni sanitarie, come anche la decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per l'accesso al pronto soccorso.

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La misure dell'ordinanza valgono dal 1° maggio al 31 dicembre 2023.

Di seguito il testo integrale dell'ordinanza del ministero della Salute 28 aprile 2023.

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Ordinanza del ministero della Salute 28 aprile 2023 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie. (23A02592) 

(Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2023, n.100)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale

prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della  sanita'  puo'  emettere

ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e

sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa

all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'

regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive

modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento

dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle

attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante

«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto

alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della

cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia

sanitaria»;

Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022,  n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,  n.

199;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria

prot. n. 0013515 del 28 aprile 2023-DGPRE;

Tenuto conto della maggiore  pericolosita'  del  contagio  connessa

alle   situazioni   di   fragilita'   nelle   strutture    sanitarie,

socio-sanitarie  e  socio-assistenziali  in   relazione   all'attuale

scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto,  pertanto,  necessario   e   urgente   prevedere   misure

concernenti  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie   sull'intero   territorio   nazionale   in    relazione

all'accesso   alle    strutture    sanitarie,    socio-sanitarie    e

socio-assistenziali;

 

Emana

la seguente ordinanza:

 

                               Art. 1 

1. Per le motivazioni in premessa, e' fatto  obbligo  di  indossare

dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori,  agli

utenti e ai visitatori  delle  strutture  sanitarie  all'interno  dei

reparti che ospitano  pazienti  fragili,  anziani  o  immunodepressi,

specialmente se  ad  alta  intensita'  di  cura,  identificati  dalle

direzioni sanitarie delle strutture sanitarie  stesse.  L'obbligo  e'

esteso ai lavoratori, agli utenti e  ai  visitatori  delle  strutture

socio-sanitarie  e  socio-assistenziali,  comprese  le  strutture  di

ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli

hospice, le strutture riabilitative, le  strutture  residenziali  per

anziani,  anche  non  autosufficienti,  e   comunque   le   strutture

residenziali di cui  all'art.  44  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati

al comma 1 e nelle sale di  attesa,  la  decisione  sull'utilizzo  di

dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  da  parte   di

operatori  sanitari  e  visitatori  resta  alla   discrezione   delle

direzioni sanitarie, che  possono  disporne  l'uso  anche  per  tutti

coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

3.  Non  sono  previste  analoghe  misure  per  quanto  riguarda  i

connettivi e gli spazi ospedalieri comunque  siti  al  di  fuori  dei

reparti di degenza.

4.  Per  quanto  riguarda  gli  ambulatori  medici,  la   decisione

sull'utilizzo di dispositivi di  protezione  delle  vie  respiratorie

resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri

di libera scelta.

5.  La  decisione  sull'esecuzione  di  tampone   diagnostico   per

infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso  e'  rimessa

alla  discrezione  delle  direzioni  sanitarie  e   delle   autorita'

regionali. Si rammenta infatti che non  sussiste  obbligo  a  livello

normativo dal  31  ottobre  2022,  in  quanto  l'art.  2-bis  «Misure

concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e  socio-sanitarie»

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 4,

comma 1  lettera  b)  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  e'  stato  abrogato  dall'art.

7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022,  n.  162,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

6. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione

delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso

della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una

persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del

dispositivo.

7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono  tenuti  a

verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

                               Art. 2 

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023  al  31

dicembre 2023.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano.

La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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