Al di là della minimizzazione, punto inamovibile delle disciplina, gli elementi che concorrono a caratterizzare le situazioni e che, quindi, è necessario considerare - in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza di riferimento - sono più di uno. Vediamo quali sono in un'esaustiva analisi

(Lavori in quota e rischio: i criteri di valutazione - Scarica gratis l'Approfondimento del mese)

Il tema delle attività in quota (ad esempio su "linee vita", ponteggi, scale a pioli eccetera) si distingue nel panorama legislativo in materia di prevenzione degli infortuni (spesso caratterizzato dall'assenza di schemi legali di emanazione istituzionale e a valenza cogente) per la codifica di parametri e criteri ad hoc per la valutazione del rischio di caduta dall’alto, i quali operano come standard legali di riferimento per l’accertamento e la valutazione della colpa specifica dei soggetti obbligati (datore di lavoro, dirigenti, preposti)

In particolare, sono state fissate norme cosiddette “programmatiche” che fanno segnare una (positiva) inversione tendenza rispetto all’eccessiva genericità dell’obbligo riferito all’(auto)valutazione dei rischi professionali.

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I punti focali

Oltre alle già citate norme "programmatiche", un'analisi a tutto tondo sulla valutazione dei rischi legati alle attività in quota non può non tenere conto di aspetti quali:

  • il ruolo del datore di lavoro;
  • l'utilizzo dei Dpc;
  • la “minimizzazione” dei rischi specifici;
  • la valenza delle disposizioni di legislazione regionale inerenti all’obbligo di installazione delle linee vita;
  • le condizioni climatiche;
  • l'assunzione di bevande alcoliche;
  • le sanzioni.

Tutti questi aspetti sono analizzati in maniera puntuale dall'avvocato Pierguido Soprani nell'articolo scaricabile gratuitamente compilando il form riportato sotto

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