Illeciti sui rifiuti e ambientali: al via la commissione parlamentare di inchiesta

La legge 10 maggio 2023, n. 53 riguarda anche gli illeciti agroalimentari

Illeciti sui rifiuti e ambientali: al via la commissione parlamentare di inchiesta. È quanto dispone la legge 10 maggio 2023, n. 53 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2023, n. 115.

Il provvedimento, che riguarda anche gli illeciti agroalimentari, stabilisce:

  • i compiti della commissione;
  • la composizione;
  • le audizioni a testimonianza;
  • l'acquisizione di atti e documenti;
  • l'obbligo del segreto per componenti e collaboratori;
  • l'organizzazione interna.

Di seguito il testo della legge 10 maggio 2023, n. 53.

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Legge 10 maggio 2023, n. 53 

 

Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulle
attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri  illeciti
ambientali e agroalimentari. (23G00061) 
 
(Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2023, n.115)

 

 Vigente al: 19-5-2023   

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

                              Promulga 

la seguente legge: 

 

                               Art. 1 

               Istituzione e compiti della Commissione  

  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per

la durata della XIX  legislatura,  una  Commissione  parlamentare  di

inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su

altri illeciti ambientali e  agroalimentari,  di  seguito  denominata

«Commissione», con il compito di: 

    a) svolgere indagini atte a fare luce  sulle  attivita'  illecite

connesse al ciclo dei rifiuti e dei  rifiuti  di  imballaggio,  sulle

organizzazioni in esse coinvolte o ad esse  comunque  collegate,  sui

loro  assetti  societari  e  sul  ruolo  svolto  dalla   criminalita'

organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui  agli

articoli 416 e 416-bis del codice penale; 

    b) individuare le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite  nel

settore dei rifiuti e altre  attivita'  economiche,  con  particolare

riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e

provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario

nella dotazione di impianti, ivi compreso  il  traffico  dei  rifiuti

verso le isole; 

    c) individuare  le  specifiche  attivita'  illecite  connesse  al

traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento  a

quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti

marittimi verso destinazioni  estere,  anche  al  fine  di  accertare

l'esistenza e l'ubicazione  degli  impianti  a  cui  i  rifiuti  sono

destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorita' di

inchiesta  degli  Stati  destinatari  dei  rifiuti,  per  individuare

attivita' volte a immettere nel mercato nazionale  beni  e  prodotti,

realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie

ottenute  dai  rifiuti,  che  non  rispondono  alle   caratteristiche

merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; 

    d) verificare l'eventuale sussistenza di  comportamenti  illeciti

nell'ambito della pubblica amministrazione centrale  e  periferica  e

dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei

rifiuti, anche in riferimento alla destinazione  e  all'utilizzo  dei

fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  campo

ambientale, alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei

rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e  ai  relativi  sistemi  di

affidamento; 

    e)  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite

relative ai siti inquinati, compresi quelli degli  impianti  minerari

dismessi,   e   alle   attivita'   di   bonifica,   anche   ai   fini

dell'individuazione del responsabile  della  contaminazione,  nonche'

alla gestione  dei  rifiuti  radioattivi,  anche  in  relazione  alle

condizioni  di  sicurezza  dei  siti  in  cui  sono   temporaneamente

depositati i rifiuti radioattivi nelle more  della  localizzazione  e

della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi,  di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  15

febbraio 2010, n. 31, verificando altresi'  lo  stato  di  attuazione

delle operazioni di bonifica dei medesimi siti; 

    f) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite nella

gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla  gestione

degli impianti di depurazione delle acque nonche' al trattamento  dei

gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da  tali

impianti; 

    g) verificare la corretta attuazione della normativa  vigente  in

materia ambientale,  relativamente  agli  ambiti  di  indagine  della

Commissione nonche' all'applicazione della legge 22 maggio  2015,  n.

68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente; 

    h)  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite

relative alla gestione e allo smaltimento  dei  materiali  contenenti

amianto nonche' il rispetto  della  normativa  vigente  ed  eventuali

inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati; 

    i) indagare sulle attivita' illecite  legate  al  fenomeno  degli

incendi e su altre condotte  illecite  riguardanti  gli  impianti  di

deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi

di discarica; 

    l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli

impianti che adottano procedimenti innovativi  in  campo  ambientale,

comprese le attivita' di riparazione e di  riciclo,  ovvero  adottano

tecnologie e procedimenti sperimentali  che  presentano  interessanti

prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo  il  tema

della cessazione della  qualifica  di  rifiuto  (end  of  waste),  in

attuazione dei principi della transizione ecologica  e  dell'economia

circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali; 

    m) indagare sull'esistenza di eventuali  illeciti  connessi  allo

smaltimento degli impianti per la  produzione  di  energia  da  fonte

rinnovabile,   cosiddetti   «rifiuti   emergenti»,   come    definiti

dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento  allo

smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli

solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle  batterie  nonche'  di

ogni altro materiale o dispositivo  utilizzato  nelle  infrastrutture

per la produzione di energia da fonte rinnovabile; 

    n) indagare sull'esistenza  di  attivita'  illecite  nel  settore

agricolo e  agroalimentare,  comprese  quelle  connesse  a  forme  di

criminalita' organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni  e

contraffazione di prodotti enogastronomici,  di  etichettature  e  di

marchi di tutela, compreso il loro traffico  transfrontaliero,  anche

ai fini dell'aggiornamento e del  potenziamento  della  normativa  in

materia di reati agroalimentari, a tutela  della  salute  umana,  del

lavoro e dell'ambiente nonche' del contrasto del traffico illecito di

prodotti con marchio «made in Italy» contraffatti o alterati; 

    o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso,  anche

in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione  data

alle disposizioni che recano le misure  sanzionatorie  applicabili  a

tale condotta e proporre iniziative per  la  promozione  dell'uso  di

prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili; 

    p) indagare sulle attivita' illecite  legate  al  fenomeno  delle

cosiddette «zoomafie»  e  verificare  la  corretta  applicazione  del

titolo IX-bis del libro secondo del codice penale. 

  2. La Commissione riferisce alle  Camere  annualmente  con  singole

relazioni o con relazioni generali  e  ogniqualvolta  ne  ravvisi  la

necessita' e, comunque, al termine dei suoi  lavori.  La  Commissione

puo' redigere relazioni speciali su singole tematiche in  materia  di

ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale

di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti

urbani, speciali, pericolosi e radioattivi. 

  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi

poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La

Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e

alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di

comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo

l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di

procedura penale. 

 

                               Art. 2  

                   Composizione della Commissione  

  1. La Commissione e' composta da diciotto senatori  e  da  diciotto

deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della

Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione

al  numero  dei  componenti   dei   gruppi   parlamentari,   comunque

assicurando la presenza di almeno  un  deputato  per  ciascun  gruppo

esistente alla Camera e di almeno  un  senatore  per  ciascun  gruppo

esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo  conto  anche

della  specificita'  dei  compiti  assegnati  alla   Commissione.   I

componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della  Camera

di  appartenenza  se  nei  loro  confronti  sussista   alcuna   delle

condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia  di

formazione delle liste delle candidature  per  le  elezioni  europee,

politiche, regionali, comunali  e  circoscrizionali,  proposto  dalla

Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e

sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita  dalla

legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata  nella  seduta

del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste  nel  citato

codice  di  autoregolamentazione  sopravvenga,  successivamente  alla

nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione,  questi  ne

informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti

del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 

  2. La Commissione e' rinnovata dopo  il  primo  biennio  dalla  sua

costituzione; i suoi componenti possono essere confermati. 

  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della

Camera dei deputati convocano  la  Commissione,  entro  dieci  giorni

dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di

presidenza. 

  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due

vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della

Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'

necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della  Commissione.

Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i

due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto

il candidato che ottiene il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di

parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'

anziano di eta'. 

  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei

due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla

propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il

maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si  procede  ai

sensi del comma 4. 

  6. Le disposizioni dei commi 4  e  5  si  applicano  anche  per  le

elezioni suppletive. 

 

                               Art. 3 

                      Audizioni a testimonianza  

  1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le

audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le

disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369,  370  e  372

del codice penale. 

 

                               Art. 4  

                  Acquisizione di atti e documenti  

  1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti  relativi

a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o

altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi  a

indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal  segreto.  La

Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza  fino

a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano  coperti  da

segreto. L'autorita'  giudiziaria  provvede  tempestivamente  e  puo'

ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con

decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.  Il  decreto

ha efficacia per sei  mesi  e  puo'  essere  rinnovato.  Quando  tali

ragioni    vengono    meno,    l'autorita'    giudiziaria    provvede

tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'

essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura  delle  indagini

preliminari. 

  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3

agosto 2007, n. 124. 

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo,  la

Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono  essere

divulgati,  anche  in  relazione  ad  esigenze  attinenti  ad   altre

istruttorie  o  inchieste  in  corso.  Su  richiesta   dell'autorita'

giudiziaria che procede  sono  coperti  dal  segreto  gli  atti  e  i

documenti  attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle

indagini preliminari. 

  4. Il segreto funzionale riguardante  atti  e  documenti  acquisiti

dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416  e

416-bis  del  codice  penale  non  puo'  essere  opposto   ad   altre

Commissioni parlamentari di inchiesta. 

 

                               Art. 5  

                         Obbligo del segreto 

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa

e ogni altra persona che collabora con  la  Commissione  o  compie  o

concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza

per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al  segreto  per

tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui  all'articolo  4,

commi 1, secondo periodo, e 3. 

  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione

del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 

  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applicano le

pene di cui all'articolo  326,  primo  comma,  del  codice  penale  a

chiunque diffonda  in  tutto  o  in  parte,  anche  per  riassunto  o

informazione, atti o documenti  del  procedimento  di  inchiesta  dei

quali sia stata vietata la divulgazione. 

 

                               Art. 6 

                       Organizzazione interna 

  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono

disciplinati da un regolamento interno  approvato  dalla  Commissione

stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre

la modifica delle norme regolamentari. 

  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso

uno o piu' comitati, costituiti secondo  il  regolamento  di  cui  al

comma 1. 

  3. Tutte le volte che lo ritenga  opportuno,  la  Commissione  puo'

riunirsi in seduta segreta. 

  4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali  di

polizia giudiziaria, nonche' di magistrati ordinari  collocati  fuori

ruolo, e puo' avvalersi  di  tutte  le  collaborazioni,  che  ritenga

necessarie, di  soggetti  interni  ed  esterni  alle  amministrazioni

pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e  con  il  loro

consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. 

  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la  Commissione  fruisce  di

personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai

Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 

  6. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite

nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno  2023  e  per  ciascuno

degli anni successivi e sono poste per meta' a  carico  del  bilancio

interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio

interno della Camera dei deputati.  I  Presidenti  del  Senato  della

Repubblica e della Camera dei deputati, con  determinazione  adottata

d'intesa tra loro,  possono  autorizzare  annualmente  un  incremento

delle spese di cui al precedente  periodo,  comunque  in  misura  non

superiore al 30 per cento,  a  seguito  di  richiesta  formulata  dal

presidente della Commissione  per  motivate  esigenze  connesse  allo

svolgimento dell'inchiesta. 

  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti  acquisiti

e  prodotti  nel  corso  dell'attivita'  propria  e  delle   analoghe

Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti. 

 

                               Art. 7 

                          Entrata in vigore 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

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