Modificato il testo unico ambientale su rifiuti e imballaggi tramite il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» (in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n. 127).
In particolare, è stata modificata la parte IV relativamente al:
- titolo I «Gestione dei rifiuti»:
- capo I «Disposizioni generali»;
- capo II «Competenze»;
- capo III «Servizio di gestione integrata dei rifiuti»;
- capo IV «Autorizzazioni e iscrizioni»;
- capo V «Procedure semplificate»;
- titolo II «Gestione degli imballaggi»;
- titolo III «Gestione di particolari categorie di rifiuti»;
- allegato D «Elenco dei rifiuti».
Di seguito il testo del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213. Approfondimenti a breve su Ambiente&Sicurezza.
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Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (23G00066)
(Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n.127)
Vigente al: 16-6-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/852, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 16;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 31, comma 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella
seduta del 12 ottobre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
(UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
settembre 2015, effettuata con nota del 23 settembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2022;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
imprese e del made in Italy e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni
generali.
1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «, anche su istanza di parte,»
sono soppresse e dopo le parole «responsabilita' estesa del
produttore» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»;
2) al secondo periodo, le parole «l'accettazione dei prodotti
restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «un sistema di
restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo», le parole «che restano
dopo l'utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite dalle seguenti:
«derivanti dagli stessi nonche'», e le parole «nonche' misure volte
ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o
importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una
responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline
di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli 217 e
seguenti del presente decreto» sono soppresse;
b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve
le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui al
titolo II e al titolo III del presente decreto.».
2. All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152
del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno il
bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno una
relazione», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno un piano»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno
un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita'»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno
l'entita'».
3. All'articolo 182-bis, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la parola «del» e' sostituita dalle
seguenti: «derivanti dal».
4. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152
del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) le parole «recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione» sono soppresse;
2) le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»;
3) dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti:
«se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione»;
b) la lettera c) e' soppressa.
5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» e' sostituita
dalle seguenti: «nonche' quelli»;
b) alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono
sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»;
c) alla lettera b-sexies), le parole «o i rifiuti» sono
sostituite dalle seguenti: «e i rifiuti» e dopo le parole «e
demolizione» sono inserite le seguenti: «prodotti nell'ambito di
attivita' di impresa»;
d) dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente:
«d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti
dalle reti durante le operazioni di pesca;».
6. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-sexies, le parole «31 dicembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio»;
b) al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per la
raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure
semplificate» e' inserita la seguente: «(RECER)».
7. All'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ad eccezione» sono
inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno
avuto contatto con materiale esplosivo e»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso» sono inserite le
seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali
che hanno avuto contatto con materiale esplosivo».
8. All'articolo 188, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell'avvenuto» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'avvio a recupero o».
9. All'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e
gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 212» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti e' gestito
direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 212.»;
3) al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono aggiunte
le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di
cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di
diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni,
nonche' le modalita' di versamento.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese
che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo
professionale o che operano in qualita' di commercianti ed
intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il
recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro
elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»;
c) al comma 4:
1) alla lettera b), le parole «comma 3, dell'articolo 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3-bis» e la parola «partecipazione» e' sostituita
dalla seguente: «iscrizione»;
2) alla lettera c), le parole «nonche' dei dati» sono
sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui all'articolo
193, comma 1, lettera d),»;
d) al comma 5, le parole «comma 3, dell'articolo 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3-bis del presente articolo»;
e) al comma 6, le parole «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4»;
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale
comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo
annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di
funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono
determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di
contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di
versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi
derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
g) al comma 7, le parole «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
10. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «quantita' prodotta» sono inserite
le seguenti: «o trattata» e dopo le parole «preparazione per» e'
inserita la seguente: «il»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel suddetto
decreto»
c) al comma 3, lettera a), la parola «iniziali» e' sostituita
dalle seguenti: «di rifiuti»;
d) al comma 6:
1) all'alinea, dopo le parole «delle seguenti modalita'» sono
inserite le seguenti: «, che sono valide anche ai fini della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189»;
2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso.
11. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non e' comunque
consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei
contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di
gestione integrata dei rifiuti urbani.».
12. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
b) al comma 4, le parole «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
c) al comma 5, le parole «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
d) al comma 6, le parole «alle norme vigenti» sono sostituite
dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti», e dopo le parole «in
materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in particolare, le
disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e
quelle di pubblica sicurezza».
13. All'articolo 193-bis, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono sostituite
dalle seguenti: «di deposito».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.
1. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «dell'articolo 178, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 177, comma 6»;
b) alla lettera r), la parola «istallazione» e' sostituita dalla
seguente: «installazione».
2. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
n. 152 del 2006, le parole «lettere d e h)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere d e l)».
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di
gestione integrata dei rifiuti.
1. All'articolo 205, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 dopo le parole «operazioni di recupero» sono inserite le
seguenti: «e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti
da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti
separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior
risultato ambientale conformemente all'articolo 179».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni
e iscrizioni.
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, dopo le parole «deposito temporaneo» sono
inserite le seguenti: «prima della raccolta» e le parole «183, comma
1, lettera m)» sono sostituite dalla seguente: «185-bis»;
b) al comma 17-bis, alinea:
1) dopo le parole «della stessa, al» sono inserite le seguenti
«registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e
delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma
3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il»;
2) le parole «attraverso il Catasto telematico» e «che cura
l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse;
3) le parole «dei seguenti elementi» sono sostituite dalle
seguenti: «indicando i seguenti elementi»;
c) al comma 17-ter, le parole «Catasto telematico» sono
sostituite dalla seguente «registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse
(RECER)».
2. All'articolo 211, comma 1, alinea, del decreto legislativo n.
152 del 2006, le parole «agli articoli 208 e 210» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 208».
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure
semplificate.
1. All'articolo 214, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole «catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico» sono sostituite
dalle seguenti: «registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse
(RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter», le parole
«che cura l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse, e le
parole «dei seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti».
2. All'articolo 214-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152
del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti «e'
avviato»;
2) le parole «successivamente alla verifica e al controllo dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle
province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente
competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216» sono
sostituite dalle seguenti «decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio attivita', entro i quali le province o le citta'
metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le
modalita' indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti
elettrici ed elettronici.».
3. All'articolo 216, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del
2016, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi.
1. All'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera bb), le parole «speciali assimilati» sono
sostituite dalle seguenti: «urbani di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera b-ter), punto 2»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola "«rifiuto»," sono inserite le
seguenti: "«regime di responsabilita' estesa del produttore»,".
2. All'articolo 219, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la parola «I» e' sostituita dalle
seguenti: «Ai fini della identificazione e classificazione
dell'imballaggio, i» e le parole «, ai fini della identificazione e
classificazione dell'imballaggio,» sono soppresse.
3. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «possono essere» sono sostituite
dalla seguente: «sono»,
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I rifiuti di
imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del
conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui
all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono
soddisfatti e se, in conformita' al regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l'esportatore
puo' provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi
di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di
fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente
equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione
europea.»;
c) il quarto periodo e' soppresso.
4. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «generati dal consumo dei propri
prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «riferibili ai propri
prodotti» ed il segno di interpunzione «.» e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «I produttori e gli
utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed
efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri
prodotti» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai
produttori e agli utilizzatori e' attribuita la responsabilita'
finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della
fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole "nei limiti derivanti
dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
e)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero secondo le modalita' di
cui all'articolo 198, comma 2-bis»;
c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.
5. All'articolo 221-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «aderire» sono inserite le
seguenti: «al Consorzio nazionale imballaggi e», e le parole «di cui
al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 223,
comma 2»;
b) al comma 3, primo periodo:
1) alla lettera a), il segno di interpunzione «,» e' sostituito
dal seguente: «;»;
2) alla lettera b), dopo la parola «industriale,» sono inserite
le seguenti: «comprensivo di progetto di fattibilita' tecnica ed
economica,»;
c) al comma 6, la parola «collettivo» e' sostituita dalle
seguenti «di gestione»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del
sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la
documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio
e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, sono inseriti nel programma generale di
prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.»;
e) al comma 9, lettera d), le parole «221, commi 6, 7 e 8» sono
sostituite dalle seguenti: «237, comma 6»;
f) al comma 12, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «5 gennaio 2023».
6. All'articolo 222, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del
2006, le parole «indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1,
paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)», e la
parola «collettivi» e' sostituita dalle seguenti: «di responsabilita'
estesa del produttore».
7. All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «e 2» sono soppresse;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I consorzi di cui
al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la
documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio
e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione
e gestione di cui all'articolo 225»;
d) i commi 5 e 6 sono abrogati.
8. All'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle
seguenti: «adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in
particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di
settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e
del Made in Italy . Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano
formulate motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei
termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3:
1) alla lettera c), le parole «articoli 221, comma 6,» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
2) alla lettera e), primo periodo, le parole «, anche
eventualmente destinando» sono sostituite dalle seguenti: «. Destina,
eventualmente,» e, dopo le parole «ai consorzi» sono inserite le
seguenti: «, di cui all'articolo 223,»;
3) alla lettera e), le parole «di cui all'articolo 219, comma
3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)»;
4) alla lettera h), le parole «lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera c)»;
d) al comma 5, alinea, primo periodo, la parola «collettivi» e'
sostituita dalle seguenti: «di responsabilita' estesa del
produttore»;
e) al comma 8:
1) al primo periodo, dopo la parola «Conai» sono inserite le
seguenti: «, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «nell'anno precedente»,
sono inserite le seguenti: «e degli introiti derivanti dalla vendita
dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonche' da quelli
derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il CONAI
provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle
proprie funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi dei
consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di
terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,
lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore in
adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo
ambientale CONAI. Quest'ultima e' determinata, nel rispetto dei
criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione,
nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti
dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.»;
f) al comma 12:
1) al primo periodo, le parole «il corrispettivo di cui alla
lettera a) del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura
dei costi di cui al punto 1 del comma 5»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «all'articolo 223», sono
inserite le seguenti: «e dai competenti sistemi autonomi di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)»;
g) il comma 9 e' soppresso:
9. All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea le parole «articoli 221, comma 6,» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
2) alla lettera a) e' premessa la parola «la» e, dopo la parola
«imballaggio», sono inserite le seguenti: «attraverso modelli di
produzione e consumo sostenibili»;
3) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso di
imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche
in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonche'
l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di
sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i
requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti
stabiliti a livello dell'Unione;»;
4) alla lettera b) e' premessa la parola «l'»;
5) alla lettera c) e' premessa la parola «l'»:
6) alla lettera d) e' premessa la parola «il»;
7) alla lettera e) e' premessa la parola «la».
b) al comma 3, dopo le parole «programma generale di
prevenzione e gestione» sono inserite le seguenti: «, nonche' la
relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla
approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.»;
c) il comma 4 e' abrogato.
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di
rifiuti.
1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
comma 2, secondo periodo, la parola «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «tre».
2. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006, le parole «24 giugno 2003, n. 182», sono sostituite dalle
seguenti: «8 novembre 2021, n. 197».
3. All'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «nelle aree» sono
sostituite dalle seguenti: «alle aree»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «riutilizzo,» sono
inserite le seguenti: «dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri
prodotti,» e le parole «ottenute dal prodotto» sono sostituite dalle
seguenti: «secondarie ottenute dai prodotti»;
c) al comma 6, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre», dopo le parole «del mare» sono inserite le
seguenti: «e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della
produzione dei rifiuti e», e le parole «e il bilancio con relazione
sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche', entro il 31 maggio di ogni anno,
un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare
precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del
bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i
seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti,
attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la
progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto
il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di
vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili,
riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonche' l'utilizzo di
materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione
dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche
onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della
riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a
tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;
l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
riutilizzabili rispetto alla quantita' di prodotti non
riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantita' di
rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo
e riciclabili rispetto alla quantita' di rifiuti non sottoposti ad
operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La
relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente,
inoltre, riporta»;
d) al comma 8, dopo la parola «versato» sono aggiunte le
seguenti: «in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli II e III
della parte quarta del presente decreto legislativo», e dopo le
parole «sistema collettivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero ad
un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,».
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti.
1. All'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole «Indice. Capitoli dell'elenco» sono
sostituite dalle seguenti: «Classificazione dei rifiuti.
Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come
pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico,
cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio,
tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come
pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB,
conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a),
della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi
composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio,
niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco,
zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come
pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosita'
dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in
rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente
sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene,
dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non
sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e
che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o
lungo periodo.
Valutazione e classificazione.
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si
applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4,
HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia
per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza e'
presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non
viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di
concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto
e' stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le
concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I
alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i
risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti
sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le
esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti
contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o
generico a «sostanze pericolose», e' opportuna solo quando questo
rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel
rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8
e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di
pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una
caratteristica di pericolo puo' essere valutata utilizzando la
concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato
nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,
eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o
altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i
rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati
(PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano),
clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin,
eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene,
mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantita' superiori ai
limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE)
n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere
classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui
all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non
contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono
considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel
presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se del caso,
al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si
possono prendere in considerazione le seguenti note contenute
nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note
relative all'identificazione, alla classificazione e
all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e
U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura
delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle
caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo
metodo, si assegnera' l'adeguata voce di pericolosita' o non
pericolosita' dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci
dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non
pericolosi.
Elenco dei rifiuti.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti
specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i
rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue: identificare la fonte che
genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per
risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad
eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre
99. Occorre rilevare che e' possibile che un determinato impianto o
stabilimento debba classificare le proprie attivita' in capitoli
diversi. Per esempio, un costruttore di automobili puo' reperire i
rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e
dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11
(rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e
rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di
rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione; se
nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per
la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i
capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se nessuno
di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto
utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto
non e' classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16,
occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti)
preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attivita'
identificata nella prima fase.
Indice. Capitoli dell'elenco.
«01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali;
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria
tessile;
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone;
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;
07 Rifiuti dei processi chimici organici;
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa;
09 Rifiuti dell'industria fotografica;
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non
ferrosa;
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica;
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili, 05 e 12);
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne
le voci 07 e 08);
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso
il terreno proveniente da siti contaminati);
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione che non derivino direttamente da trattamento
terapeutico)»;
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale;
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.».
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 5.1 e' inserito il seguente:
«5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio
2023.».
2. All'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire
agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie
per la gestione dei rifiuti, e' ammessa l'assimilazione dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini
della pericolosita', per quanto concerne il regime normativo in
materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.»:
3. Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole «Enti di gestione territoriale ottimale», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «Enti di Governo d'ambito
territoriale ottimale».
Art. 10
Abrogazioni
1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al comma 3-quater il primo, il secondo e il quarto periodo
sono soppressi.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.