Sostanze di particolare pericolosità: il Mase ha fornito chiarimenti in risposta a un interpello della Regione Veneto.
In particolare, l'interpello dell'amministrazione regionale riguarda gli obblighi di limitazione e sostituzione di queste sostanze nei cicli produttivi da cui originano emissioni di tali sostanze, con riferimento a:
- determinate classi di pericolo;
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.
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Di seguito i testi dell'interpello della Regione Veneto e del successivo parere ministeriale.
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Interpello ambientale della Regione Veneto 26 aprile 2023, n. 66562
Oggetto: interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006. Corretta identificazione delle sostanze e miscele di cui all'art.271 c.7 bis del D.Lgs. 152/2006.
Premesso che
- il D.Lgs. 102 del 30.07,2020, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 207, n. 183" ha apportato alcune modifiche alla parte V del D.Lgs. l 52/2006, in particolare introducendo all'art.271 ("Valori limite di emissioni e di prescrizioni") il comma 7 bis che prevede specifiche disposizioni volte a limitare l'utilizzo di sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità ossia "sostanze classificate come cancerogene e tossiche per la riproduzione o mutagene (11340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, (...) e sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento CE n.1907/2006",
- il suddetto art. 271 e.7 bis prevede che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui dette sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano emissioni debbano presentare periodicamente all'autorità competente una specifica relazione analizzando la fattibilità della sostituzione delle predette sostanze.
Evidenziato che
- all'art. 272 c,4 viene specificato che non possono aderire alle autorizzazioni generali di cui all'art.272 c. 2 e 3 gli stabilimenti in cui siano "utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360D, H360, DfH360 Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti."
Rilevata la necessità, da parte delle strutture regionali e provinciali competenti a vario titolo per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine e valutazione ai sensi dell'art.271 c.7 bis, e di garantire un'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.27 c.7bis, si chiede di:
- specificare se il riferimento, di cui all'art.271 c.7 bis, alle classi di rischio H340, H350, H360 per la definizione di sostanze o miscele cancerogene e tossiche per la riproduzione o mutagene sia da considerarsi esaustivo o se debbano essere considerate anche le classi di rischio che specificano via di esposizione o effetto specifico, (ossia H350i, H360D, H360F, H360D, H360 Df H360 Fd), seppure non espressamente citate come invece accade nell'art.272
- specificare se le "sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata" di cui all'art.271 c.7 bis coincidano con le sostanze di cui alla Tab. A2 della Parte dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 maggio 2023, n. 863939
Oggetto: atto di interpello della Regione Veneto. Articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006. Rif. note della Regione Veneto prot. 143254 del 29 marzo 2022 e prot. 223714 del 26 aprile 2023.
IL DIRETTORE GENERALE
Al Presidente della Regione Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e p.c. Area tutela e sicurezza del territorio
Spett. Direttore dott. Luca Marchesi Spett. Direttore dott. Paolo Giandon area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it ambiente@pec.regione.veneto.it
Con l’atto di interpello in oggetto l’autorità regionale in indirizzo pone due quesiti in relazione all’articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006, relativo agli obblighi di limitazione e sostituzione delle sostanze di particolare pericolosità nei cicli produttivi da cui originano emissioni di tali sostanze.
In primo luogo, si richiede se il riferimento alle “classi di pericolo” con i codici generali H340, H350 e H360, per le sostanze e miscele soggette a tali obblighi, includa anche i codici supplementari (H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df).
Al riguardo, dato che, secondo la normativa di riferimento, le indicazioni di pericolo dei codici generali ricomprendono, sul piano sostanziale, le indicazioni di pericolo di tutti i codici supplementari (H350: può provocare il cancro; H350i: può provocare il cancro se inalato; H360: può nuocere alla fertilità o al feto; H360F: può nuocere alla fertilità; H360D: può nuocere al feto; ecc.), si deduce che l’applicazione della norma debba essere logicamente riferita a tutti i codici in esame.
Non osta la circostanza che un’altra norma del Dlgs 152/2006 (l’art. 272, comma 4,) espliciti, ad altri fini (l’accesso alle autorizzazioni generali alle emissioni), i codici supplementari delle classi di pericolo, trattandosi solo di una distinta modalità descrittiva che produce invariabilmente, considerato il contenuto di tali codici, gli stessi effetti sul piano legale.
In secondo luogo, si richiede se il riferimento dell’articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006 alle sostanze “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” debba identificarsi con l’elenco di sostanze “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” previsto nell’allegato I alla parte quinta di tale decreto.
Al riguardo, si evidenzia che tale allegato I rappresenta, nella parte quinta del Dlgs 152/2006, l’unica norma in cui sono individuate le sostanze definite “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” e che pertanto, ai fini della coerenza della disciplina in esame, la locuzione usata dall’articolo 271, comma 7bis, deve essere riferita all’elenco dell’allegato.