Legno lamellare come combustibile: le regole per l'utilizzo sono state dettate nel decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2023, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2023, n. 165).
In particolare, il provvedimento inserisce questa tipologia di legno in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nel decreto sono indicate:
- le caratteristiche di ammissibilità e degli impianti;
- le condizioni per l'utilizzo.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2023, n. 90.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2023, n. 90
Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di
cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (23G00098)
(Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2023, n. 165)
Vigente al: 1-8-2023
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli
allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro
dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006 il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili
previsti dalla parte quinta del medesimo decreto, possono essere
utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati
nell'Allegato X a tale parte quinta;
Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006, secondo cui alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X
alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le
modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso
decreto legislativo;
Visto l'articolo 298, comma 2-ter, primo periodo, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 il quale prevede che: «Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali e' istituita,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per
l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato
X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle
amministrazioni dello Stato e dalle regioni.»;
Visto l'Allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152
del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le
biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche
e le condizioni di utilizzo;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare,
l'articolo 2 che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo
sostenibile con riferimento, tra l'altro, all'adozione di piani e
misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e
strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti
climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio
ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle
emissioni dei gas a effetto serra;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in
particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno
2016, che ha istituito la Commissione prevista dall'articolo 298,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che e' stata piu' volte rappresentata al Ministero
della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica), da enti pubblici e da operatori privati,
l'esigenza di valutare l'inserimento dei residui di legno provenienti
da processi di lavorazione del legno, trattati con colle, tra le
biomasse combustibili di cui all'Allegato X, parte II, sezione 4,
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra
le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare alla citata Commissione nelle
riunioni del 12 dicembre 2016 e dell'8 febbraio 2017;
Considerato che, nell'istruttoria della Commissione, sono stati
acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di soggetti
pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove;
Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i
contributi prodotti nell'ambito della Commissione, e' stato possibile
individuare, per i materiali in esame, caratteristiche merceologiche
e condizioni idonee ad assicurare che l'utilizzo come prodotti
combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale
e delle norme nazionali e comunitarie;
Considerato che ai sensi dell'Allegato X, parte II, sezione 4,
paragrafo 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del
2006, la possibilita' di utilizzare come biomassa combustibile un
materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo e'
subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i
sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto;
Considerato che i trattamenti con colle viniliche o poliuretaniche
o melaminiche ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua
ed essiccazione, effettuati sui residui di legno, possono costituire
normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 6
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota
del 2 maggio 2023;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa nella seduta
del 21 ottobre 2021;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione (codificazione), effettuata con nota del
22 luglio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota del 7 marzo 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4,
paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Alla Sezione 4, Parte II, dell'Allegato X della parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la
seguente:
«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di
legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati,
legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso
in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito,
oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici,
lavaggio con acqua ed essiccazione;
2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come
induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la
presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle
caratteristiche indicate nella seguente tabella:
===================================================================== | | | Valori | | Proprieta | Unita' di misura | limite | +====================+================================+=============+ |Umidita' | (% m/m) | ≤ 15 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Additivi (collanti) | (% m/m) | ≤ 2 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Azoto | (% m/m) | ≤ 1 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Zolfo | (% m/m) | ≤ 0,05 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Cloro | (% m/m) | ≤ 0,03 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Arsenico | (mg/kg) | ≤ 1 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Cadmio | (mg/kg) | ≤ 0,5 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Cromo | (mg/kg) | ≤ 10 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Rame | (mg/kg) | ≤ 10 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Piombo | (mg/kg) | ≤ 10 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Mercurio | (mg/kg) | ≤ 0,1 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Nichel | (mg/kg) | ≤ 10 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Zinco | (mg/kg) | ≤ 100 | +--------------------+--------------------------------+-------------+
4) la combustione e' effettuata nel rispetto delle condizioni
previste dal paragrafo 4.»;
b) dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al
paragrafo 1, lettera h-ter).
3-bis.1. L'utilizzo come combustibile e' ammesso esclusivamente
nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.
3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza
termica nominale non superiore a 500 kW, l'impianto deve essere
dotato di certificazione di conformita' alla classe 5 secondo la
norma tecnica UNI EN 303-5:2012.
3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza
termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto deve avere un
rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di un
dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di
regolazione in continuo del processo di combustione tra loro
coordinati.
3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la
regolazione automatica dell'alimentazione del combustibile e del
ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.
3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente
paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.