Legno lamellare come combustibile: le regole per l’utilizzo

Legno lamellare
Il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2023, n. 90 modifica il testo unico ambientale

Legno lamellare come combustibile: le regole per l'utilizzo sono state dettate nel decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2023, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2023, n. 165).

In particolare, il provvedimento inserisce questa tipologia di legno in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel decreto sono indicate:

  • le caratteristiche di ammissibilità e degli impianti;
  • le condizioni per l'utilizzo.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2023, n. 90.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2023, n. 90

 

Regolamento recante inserimento  del  legno  lamellare  in  forma  di
cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (23G00098) 

(Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2023, n. 165)

 

Vigente al: 1-8-2023

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 281, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, che recita:  «Le  integrazioni  e  le  modifiche  degli

allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della  riduzione

delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono  adottate  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministro della salute, con  il  Ministro

dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del

2006 il  quale  dispone  che,  negli  impianti  produttivi  e  civili

previsti dalla parte quinta  del  medesimo  decreto,  possono  essere

utilizzati  come   combustibili   soltanto   i   materiali   elencati

nell'Allegato X a tale parte quinta;

Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n.  152  del

2006, secondo cui alla modifica e  all'integrazione  dell'Allegato  X

alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le

modalita' previste dall'articolo  281,  commi  5  e  6  dello  stesso

decreto legislativo;

Visto l'articolo 298,  comma  2-ter,  primo  periodo,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006 il quale prevede che:  «Con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con

il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo  economico  ed

il Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'  istituita,

nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per

l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato

X  alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   presentate   dalle

amministrazioni dello Stato e dalle regioni.»;

Visto l'Allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152

del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione  4,  che  elenca  le

biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche

e le condizioni di utilizzo;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in  particolare,

l'articolo 2 che  ridenomina  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione

ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le

funzioni e i compiti spettanti  allo  Stato  relativi  allo  sviluppo

sostenibile con riferimento, tra l'altro,  all'adozione  di  piani  e

misure in materia di  combustibili  alternativi  e  relative  reti  e

strutture di distribuzione per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici,

qualita'  dell'aria,  politiche  per  il  contrasto  dei  cambiamenti

climatici e per la finanza climatica e  sostenibile  e  il  risparmio

ambientale,  anche  attraverso  tecnologie  per  la  riduzione  delle

emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   e,   in

particolare,  l'articolo  4,  che  ridenomina  il  «Ministero   della

transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per  estratto  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  147  del  25  giugno

2016, che ha istituito la  Commissione  prevista  dall'articolo  298,

comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che e' stata  piu'  volte  rappresentata  al  Ministero

della transizione ecologica  (ora  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica), da  enti  pubblici  e  da  operatori  privati,

l'esigenza di valutare l'inserimento dei residui di legno provenienti

da processi di lavorazione del legno,  trattati  con  colle,  tra  le

biomasse combustibili di cui all'Allegato X,  parte  II,  sezione  4,

alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali  tra

le biomasse combustibili sottoposta  dal  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare alla citata Commissione  nelle

riunioni del 12 dicembre 2016 e dell'8 febbraio 2017;

Considerato che, nell'istruttoria  della  Commissione,  sono  stati

acquisiti e valutati i documenti prodotti da una  serie  di  soggetti

pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove;

Considerato  che,  mediante  l'esame  e  lo  sviluppo  di  tutti  i

contributi prodotti nell'ambito della Commissione, e' stato possibile

individuare, per i materiali in esame, caratteristiche  merceologiche

e condizioni  idonee  ad  assicurare  che  l'utilizzo  come  prodotti

combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale

e delle norme nazionali e comunitarie;

Considerato che ai sensi dell'Allegato  X,  parte  II,  sezione  4,

paragrafo 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del

2006, la possibilita' di utilizzare  come  biomassa  combustibile  un

materiale che deriva in via residuale da un  processo  produttivo  e'

subordinata  alla  sussistenza   dei   requisiti   previsti   per   i

sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto;

Considerato che i trattamenti con colle viniliche o  poliuretaniche

o melaminiche ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con  acqua

ed essiccazione, effettuati sui residui di legno, possono  costituire

normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1,

lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 6

del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota

del 2 maggio 2023;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa  nella  seduta

del 21 ottobre 2021;

Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una

procedura di informazione alla Commissione europea nel settore  delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione (codificazione), effettuata con  nota  del

22 luglio 2022;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del

1988, con nota del 7 marzo 2023;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1 

Modifiche alla  parte  quinta,  Allegato  X,  Parte  II,  Sezione  4,

  paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

1. Alla Sezione 4, Parte II, dell'Allegato X della parte quinta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al  paragrafo  1,  dopo  la  lettera  h-bis)  e'  aggiunta  la

seguente:

«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole  di

legno incollato, pannelli di tavole incollate  a  strati  incrociati,

legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso

in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1) il legno vergine e i residui di legno  non  hanno  subito,

oltre  all'incollatura,  trattamenti  diversi  da  quelli  meccanici,

lavaggio con acqua ed essiccazione;

2) le  schede  di  sicurezza  dei  prodotti  utilizzati  come

induritori  prescritte  dalla  vigente  normativa,  non  indicano  la

presenza di metalli pesanti o composti alogenati;

3) i residui, a seguito del trattamento, sono  conformi  alle

caratteristiche indicate nella seguente tabella:

 

=====================================================================

|                    |                                |   Valori    |

|     Proprieta      |       Unita' di misura         |   limite    |

+====================+================================+=============+

|Umidita'            |            (% m/m)             |    ≤ 15     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Additivi (collanti) |            (% m/m)             |     ≤ 2     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Azoto               |            (% m/m)             |     ≤ 1     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Zolfo               |            (% m/m)             |   ≤ 0,05    |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Cloro               |            (% m/m)             |  ≤ 0,03     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Arsenico            |            (mg/kg)             |     ≤ 1     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Cadmio              |            (mg/kg)             |    ≤ 0,5    |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Cromo               |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Rame                |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Piombo              |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Mercurio            |            (mg/kg)             |    ≤ 0,1    |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Nichel              |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

|Zinco               |            (mg/kg)             |    ≤ 100    |

+--------------------+--------------------------------+-------------+

 

4) la combustione e' effettuata nel rispetto delle condizioni

previste dal paragrafo 4.»;

b) dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis.  Condizioni  di  utilizzo  delle  biomasse  di  cui  al

paragrafo 1, lettera h-ter).

3-bis.1. L'utilizzo come combustibile e' ammesso esclusivamente

nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.

3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di  potenza

termica nominale non superiore  a  500  kW,  l'impianto  deve  essere

dotato di certificazione di conformita'  alla  classe  5  secondo  la

norma tecnica UNI EN 303-5:2012.

3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di  potenza

termica nominale  superiore  a  500  kW,  l'impianto  deve  avere  un

rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di  un

dispositivo di regolazione della  potenza  e  di  un  dispositivo  di

regolazione  in  continuo  del  processo  di  combustione  tra   loro

coordinati.

3-bis.4.  La  tecnologia  di  combustione  deve  prevedere   la

regolazione automatica  dell'alimentazione  del  combustibile  e  del

ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.

3-bis.5. Restano ferme, per quanto non  previsto  dal  presente

paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

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