Sicurezza edifici e territorio e Pnrr: ripartite le risorse

Sicurezza edifici e territorio e Pnrr
Con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169 è stato resa nota la pubblicazione del D.M. Interno 19 maggio 2023

Sicurezza edifici e territorio e Pnrr: ripartite le risorse. Ad annunciarlo un comunicato del ministero degli Interni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169.

La nota ministeriale di fatto rende nota la pubblicazione sul sito del ministero dell'Interno del D.M. 19 maggio 2023 recante «Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025. [PNRR - M2C4 - Inv.2.2]».

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Nel decreto sono riportati:

  • le richieste ammesse e quelle escluse;
  • l'elenco dei Comuni beneficiari;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio «Attestazione rispetto obblighi PNRR» che i Comuni beneficiari dovranno sottoscrivere;
  • i termini di affidamento, stato avanzamento e conclusione dei lavori;
  • le condizioni per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi;
  • il rispetto dei principi comunitari ai fini dell’applicazione del Pnrr;
  • le modalità per l'erogazione del contributo;
  • l'assegnazione delle risorse disponibili;
  • vigilanza, controlli ed eventuali revoche.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 19 maggio 2023; in fondo alla pagina sono disponibili gli allegati, recanti rispettivamente:

  • le istanze trasmesse (allegato 1);
  • le istanze ammissibili (allegato 2);
  • gli enti beneficiari (allegato 3);
  • l'attestazione di rispetto degli obblighi Pnrr (allegato 4).

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Decreto del ministero dell'Interno del D.M. 19 maggio 2023

Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025. [PNRR - M2C4 - Inv.2.2]

(omissis)

DECRETA

 

Articolo 1

Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili

  1. Le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 15 settembre 2022, stabilito dal citato comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2023, sono riportate nell’Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2.  Nel medesimo Allegato 1 sono evidenziate le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.

3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riportate nell’Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

 

Articolo 2

Comuni beneficiari del contributo

1. Ai comuni indicati nell’Allegato 3 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati contributi pari a euro 1.347.937.865,43 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

 

Articolo 3

Attestazione obblighi PNRR

 

1. Tutti i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse, individuati nell’Allegato 3 al presente decreto, sono tenuti a sottoscrivere l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Allegato n.4 al presente decreto- “Attestazione rispetto obblighi PNRR” con cui si impegnano ad accettare e rispettare tutte le disposizioni previste per l’attuazione del progetto.

2. A seguito dell’erogazione dell’acconto, il Soggetto Attuatore è tenuto a caricare la dichiarazione, datata e firmata dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, nel modulo ReGiS denominato “Configurazione e Gestione delle Operazioni” nella sezione “Anagrafica Progetto” all’interno della sottosezione “Localizzazione Geografica” dove è possibile accedere alla funzione “Carica documentazione”.

 

Articolo 4

Termini di affidamento, stato avanzamento e conclusione dei lavori

1.  I Comuni Beneficiari del contributo, individuati nell’Allegato 3 al presente Decreto, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:

  • i termini per l’affidamento dei lavori, che coincidono con la data di aggiudicazione dei lavori, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono i seguenti:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi;

  • viene fissato il termine intermedio del 30 settembre 2025 entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% per cento delle opere; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS;
  • il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente Decreto non sono ammessi gli smart CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento

Articolo 5

Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

1.  Il monitoraggio e rendicontazione delle opere finanziate ai sensi del presente Decreto è effettuato attraverso il sistema di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 denominato ReGiS. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all’operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei target collegati.

2.   I comuni, in qualità di soggetti attuatori, conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, punto 4, del Decreto-legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. In particolare, essi garantiscono la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all’attuazione del progetto ed al relativo avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Inoltre, con particolare riguardo agli indicatori di realizzazione di interesse per il PNRR, in quanto connessi al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano, ivi inclusi quelli a comprova dell’assolvimento del DNSH, si impegnano a rendere disponibile tutta la documentazione pertinente. I comuni provvedono altresì, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, a mettere a disposizione la documentazione di cui al periodo precedente su richiesta del Ministero dell’Interno, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

3.    I comuni destinatari dei contributi ottemperando agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti dal presente articolo assolvono l’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.    Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta gli stessi possono essere utilizzati per le esigenze derivanti dal caro materiali fino alla completa realizzazione dell’opera. In ogni caso, per le varianti in corso d’opera, occorre rispettare il dettame di cui all’articolo 106 del Decreto legislativo

n. 50 del 2016 nonché il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto

5.4.10 dell’allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011. A conclusione dell’opera le eventuali economie eccedenti restano nella disponibilità dell’Amministrazione titolare del progetto.

 

Articolo 6

Rispetto dei principi comunitari ai fini dell’applicazione del PNRR

  1. Gli enti di cui all’articolo 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori degli interventi a valere sul PNRR, nonché al rispetto dell’articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
  2. Ai fini dell’assolvimento di tale principio, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel Piano per la Ripresa e la Resilienza, in conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01), secondo le previsioni di cui all’Allegato 1, rev. 2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi che comprendano l’acquisto e l’installazione di caldaie a gas, incluse a condensazione a gas, in quanto non ritenute conformi al principio del DNSH.
  3. In linea con quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sarà infatti opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del DNSH negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Una volta attivati gli appalti, sarà parimenti necessario che il documento d’indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio
  4. Gli enti di cui all’articolo 1 sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il logo dell’Unione europea e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social.

 

Articolo 7

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:

I. per una quota pari al 20 per cento a titolo di acconto;

II. per una quota pari al 70 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente), come da indicazioni contenute all’interno del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del direttore centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022, alimentando la sezione “Gestione spese” di ReGiS, fino alla concorrenza del 90 per cento dell’importo aggiudicato;

III. per il restante 10 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente), come da indicazioni contenute all’interno del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del direttore centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022, inserendo nella sezione di ReGiS – “Gestione spese” – “Giustificativi di spesa”, allegata all’ultima spesa registrata, la documentazione relativa al certificato di collaudo, oppure al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del Codice “Attestazione di conclusione dell’intervento”.

 

Articolo 8

Assegnazione risorse disponibili

1.   Qualora non si proceda all’erogazione in favore dell’ente assegnatario dell’intero contributo assegnato o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente, oppure in caso di mancato affidamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 4, le risorse rimaste disponibili sono assegnate con Decreto del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per la finanza locale - ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2018, ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del Decreto più recente di cui al comma 141 del medesimo articolo 1.

2.    A tal fine, i termini previsti dal presente Decreto per l’erogazione dei contributi e per l’affidamento dei lavori dagli articoli 7 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell’avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

 

Articolo 9

Vigilanza e controlli

1.Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con gli altri organismi autorizzati, vigila sugli adempimenti richiesti ed effettua controlli a campione, anche in loco, sulle opere oggetto di contributo.

2.Il Ministero dell’Interno si riserva altresì la facoltà di procedere a verifiche a campione circa la veridicità delle informazioni rese in sede di istanza di contributo, con possibilità di revoca del finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Articolo 10

Revoca e riduzione delle risorse assegnate ai Soggetti attuatori

1.     Si procede alla revoca e/o alla parziale riduzione delle risorse assegnate, nei seguenti casi, elencati a fine esemplificativo e non esaustivo:

a)  mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 4 del presente Decreto;

b)  violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e/o del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ;

c)  plurimo finanziamento, Nazionale, Regionale o Comunitario;

d)  rinuncia da parte dello stesso ente;

e)  mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione della proposta ammessa a finanziamento, nei termini indicati in sede di presentazione della proposta per fatti imputabili al soggetto beneficiario delle risorse, al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore;

f)   violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale;

g)  verificarsi di una delle circostanze previste dal precedente art. 9, comma 2, del presente decreto.

 

Articolo 11

Sospensione dell’applicazione della sanzione per PUA e PEBA

1. Agli enti assegnatari dei contributi di cui all’Allegato 3 del presente Decreto, sulla base di  quanto disposto dall’articolo 52-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, non trova applicazione l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 141 della legge n. 145 del 2018 che prevede la riduzione del contributo del 5 per cento in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e ne sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

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CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3

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