Qualità dell’aria: convertito il DL 121/2023

Anche lo sviluppo del turismo di prossimità tra le misure introdotte dalla legge n. 155/2023

Qualità dell'aria: convertito il D.L. n. 121/2023 con la pubblicazione della legge n. 155/2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2023, n. 264.

In particolare, si tratta di misure relative a:

  • limitazioni della circolazione stradale
  • sviluppo del turismo di prossimità;
  • riduzione dell'impatto ambientale del  trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo.

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Di seguito il testo coordinato del D.L. n. 121/2023 con la legge di conversione n. 155/2023.

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Testo coordinato del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 

Testo del decreto-legge  12  settembre  2023,  n.  121  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  213  del  12  settembre  2023),
coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2023,  n.  155  (in
questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale),  recante:  «Misure  urgenti  in
materia di pianificazione  della  qualita'  dell'aria  e  limitazioni
della circolazione stradale». (23A06123)

 

(Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2023, n.264)

 

Vigente al: 11-11-2023

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

Misure in  materia  di  pianificazione  della  qualita'  dell'aria  e

               limitazioni della circolazione stradale

1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di

Giustizia dell'Unione europea del  10  novembre  2020  ((nella  causa

C-644/18)) e del 12 maggio 2022 ((nella causa C-573/19)), le  regioni

Piemonte, Lombardia,  Veneto  e  Emilia-Romagna  provvedono,  ((entro

dodici  mesi))  dalla  data  di  entrata  in  vigore  ((del  presente

decreto)), ad aggiornare i rispettivi piani  di  qualita'  dell'aria,

modificando ove necessario i relativi provvedimenti  attuativi,  alla

luce dei risultati prodotti dalle  iniziative  gia'  assunte  per  la

riduzione delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto  dal

comma 2.

2. ((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma  1,  le  regioni

possono  disporre  la  limitazione  strutturale  della   circolazione

stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il

31 marzo  dell'anno  successivo,  delle  autovetture  e  dei  veicoli

commerciali di categoria N1, N2  e  N3  ad  alimentazione  diesel  di

categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre  2024.))

Con  il  provvedimento  con  cui  si  dispone  la  limitazione  della

circolazione stradale, si indicano  ((e  si  motivano))  le  relative

deroghe, ((fermo restando che le regioni escludono dalle  limitazioni

previste dal presente  comma  i  veicoli  ricadenti  nelle  categorie

esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti

adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della  strada,

di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.))   La

limitazione di cui al primo periodo si  applica  in  via  prioritaria

alla  circolazione  stradale  nelle  aree  urbane  dei   comuni   con

popolazione superiore a 30.000  abitanti  presso  i  quali  opera  un

adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti  in  ((zone

nelle quali)) risulta superato uno  o  piu'  dei  valori  limite  del

materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.  A  decorrere

dal 1° ottobre 2025, la limitazione ((strutturale)) alla circolazione

delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e  N3

ad alimentazione ((diesel di categoria «Euro  5»))  e'  inserita  nei

((piani di qualita')) dell'aria delle Regioni di cui al comma 1,  che

adottano i relativi provvedimenti attuativi nel  rispetto  di  quanto

previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.

2-bis. ((Le regioni di  cui  al  comma  1  possono  esentare  dalle

limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli  commerciali

di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3»  monofuel

o  bifuel  alimentati  con  i  carburanti   alternativi   individuati

nell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  16

dicembre 2016, n. 257.))

2-ter. ((Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'

disciplinata la circolazione sul  territorio  nazionale  dei  veicoli

storici  di  cui  all'articolo  60  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di  cui  al  primo

periodo  sono  individuate  in   particolare   adeguate   percorrenze

chilometriche nonche' le modalita' di accesso di  tali  veicoli  alle

aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al  comma  2

del presente articolo.))

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni

pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                            ((Art. 1 bis

Sviluppo   del   turismo   di   prossimita',   all'aria   aperta   ed

  ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche

1. Al fine di incentivare il  turismo  di  prossimita'  e  all'aria

aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo

i lunghi spostamenti e favorendo la  preservazione  degli  ecosistemi

locali, secondo  le  strategie  di  accelerazione  della  transizione

ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che  possono

scaturire dalle attivita' turistiche, nello stato di  previsione  del

Ministero del turismo e' istituito un fondo,  con  una  dotazione  di

32.870.000 euro  per  l'anno  2023,  destinato  al  finanziamento  di

investimenti  proposti  dai  comuni,  volti  alla  creazione  e  alla

riqualificazione di  aree  attrezzate  di  sosta  temporanea  a  fini

turistici  e  alla  valorizzazione  del  turismo   all'aria   aperta,

attraverso apposito bando da pubblicare da parte  del  Ministero  del

turismo. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico  di

progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,

recano un cronoprogramma e  sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  32.870.000  euro  per

l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 29.870.000,  mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo unico nazionale per il turismo di conto  capitale,  di  cui

all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi  di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero del turismo.

3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione  ecologica  nel

turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo  le

strategie di abbattimento delle emissioni  atmosferiche  che  possono

scaturire   dalle   attivita'   turistiche,   il   Fondo    istituito

dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  e'

ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a  euro  17  milioni  per

l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi  di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente  riduzione  del

Fondo unico nazionale per  il  turismo  di  parte  corrente,  di  cui

all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))

 

                            ((Art. 1 ter

Misure in materia di riduzione dell'impatto ambientale del  trasporto

  merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo

1. Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  nazionali  ed  europei

connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea  in  coerenza

con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a  ridurre

l'impatto  ambientale  del  trasporto  su  gomma,   l'intervento   di

implementazione del traffico merci dell'aeroporto di  Malpensa,  come

individuato nello strumento di  pianificazione  degli  interventi  di

adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente nazionale

per  l'aviazione  civile  in  data  30  giugno  2020   al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica ai  fini  dell'istanza  di

valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riconosciuto  opera  strategica

di preminente interesse nazionale con caratteri di  indifferibilita',

urgenza e pubblica utilita'.

2. Ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione

dell'intervento di cui al comma 1,  le  amministrazioni  e  gli  enti

competenti,  previa  ricognizione  dei  provvedimenti   adottati   in

relazione al medesimo  intervento,  provvedono  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, nel rispetto  dei  vincoli  inderogabili  derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea,  a  una  nuova  valutazione  ai

sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,  n.  241,

delle   determinazioni   adottate,   ponderandole   alla   luce   del

riconoscimento del carattere strategico  e  di  preminente  interesse

nazionale dell'intervento di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.))

 

                               Art. 2

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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