Misure urgenti in materia di energia: convertito il DL 131/2023 con la pubblicazione della legge 27 novembre 2023, n. 169 sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278.
Aggiunto un articolo in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale, mentre è stata confermata la riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Di seguito l'estratto riguardante la parte relativa all'energia del testo coordinato del D.L. n. 131/2023 con la legge n. 169/2023.
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Testo coordinato del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131
Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023),
coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 169 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di
acquisto e tutela del risparmio». (23A06611)
(Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278)
Vigente al: 28-11-2023
Capo I
Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di
acquisto delle famiglie
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel
quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di
cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa
attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia
elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
dicembre 2016, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 2017, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all'anno 2023, l'ARERA predispone entro il 31
maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo
2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA
provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema
per il settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili
nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per
l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le
somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica
anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di
euro per l'anno 2023.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di
euro per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per
il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di
bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con
il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
definisce la misura del contributo ripartendo nei tre mesi l'onere
complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 203,22 milioni
di euro, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono
trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 milioni di euro, a
valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno
2023.
Art. 1-bis
Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, in materia di servizi informativi per la pianificazione
energetica comunale
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per finalita' di pianificazione energetica a livello
comunale, i comuni possono richiedere alla societa' Acquirente Unico
S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati
disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalita'
disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di
intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo
periodo, la societa' Acquirente Unico S.p.A. assicura
l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma
aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente».
Art. 2
Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di
borse di studio
1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari
meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del
carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1,
commi da 450 a 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'
riconosciuto un ulteriore contributo nel limite pro capite derivante
dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente
articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di
600 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessita'» sono
aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonche', in alternativa a
questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale,».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, sono stabiliti:
a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo
familiare;
b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di cui
all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al
fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione e del titolo
abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni di assegnare
un nuovo termine per l'attivazione della carta, qualora non ancora
effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di
carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga
nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
d) le modalita' e le condizioni di accreditamento delle imprese
autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di
contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, e'
incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per l'anno 2023,
dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle
borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore
degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali
per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3
Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte
consumo di energia elettrica
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante
«Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024,
accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le
imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di
concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo
annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione
di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea
2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di
cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea
2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a)
e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 dicembre 2017, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in
materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali
di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo
decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4
anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione
dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1
GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non
ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in
conformita' a quanto previsto al punto 406 della comunicazione
medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono stabiliti termini e modalita' per la presentazione,
da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria
interessate, della proposta di ammissione del settore o del
sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte
di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui al punto 405,
lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C
80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica che, verificatane la regolarita' e la completezza, le
trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le
imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato
di difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea
2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficolta'».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti
contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a),
nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b),
nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c),
nella misura del minor valore:
1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per
cento del valoreaggiunto lordo dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore
aggiunto lordo dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore
aggiunto lordo dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia
prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per
cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a
termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia
prodotta in sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b),
e' pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore
aggiunto lordo dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia
prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per
cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a
termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia
prodotta in sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c),
e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per
cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e
l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b)
e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto
tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente
articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le
imprese di cui al primo periodo sono altresi' tenute ad adottare
almeno una delle seguenti misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi
energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal
fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda
l'importo dell'agevolazione percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia
elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio
fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo
dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali
delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai
sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea
2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di
riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di
scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12
marzo 2021.
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per
accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi
energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui
l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di
gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua
altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste
dal comma 8, lettere a), b) e c), collaborando, anche mediante lo
scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure
previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il
GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni
di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente
comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di
inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata
e' tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il
periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e puo'
beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo
esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo,
definendo:
a) le modalita' e i tempi con cui le imprese interessate
presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi
4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalita' con cui la Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA), per ciascuna annualita' a decorrere dall'anno
2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di
cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte
consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalita' per la copertura, a carico delle imprese
agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle
attivita' di cui alla lettera b);
d) le modalita' di calcolo del valore aggiunto lordo
dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo
realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall'ENEA,
dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del
comma 9;
f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi
dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita' per il
controllo ex post ai sensi del punto 413 della comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali
agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno
successivo;
h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di
agevolazioni di cui al presente articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalita' e i
criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento
degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi
5, 6 e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma
9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle
agevolazioni.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, alle Camere e all'ARERA una relazione
sull'andamento dell'applicazione del regime di agevolazioni di cui al
presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per
l'adempimento all'obbligo di valutazione ex post del regime di
agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri
derivanti dal primo periodo sono posti a carico della componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e' subordinata alla preventiva
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione
delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta
organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di cui una
appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio
della Cassa medesima.
(omissis)