Carburanti per la navigazione: cambiano le regole con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171 sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2023, n. 280.
Le disposizioni si applicano ai prodotti energetici e agli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171.
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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171
Regolamento recante modifica al decreto 15 dicembre 2015, n. 225,
concernente le norme per disciplinare l'impiego dei prodotti
energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione
nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. (23G00179)
(Gazzetta del 30 novembre 2023, n. 280)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, testo unico delle accise, ed in
particolare:
l'articolo 21, che individua, tra i prodotti energetici
sottoposti ad accisa, i gas di petrolio liquefatti (GPL) e il gas
naturale, anche liquefatto (GNL);
l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici
destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo
testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella
misura ivi prevista;
l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le
modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o
variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli;
l'articolo 26, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che il
gas naturale destinato all'autotrazione e' sottoposto ad accisa al
momento della fornitura ai consumatori finali;
il punto 3 della Tabella A allegata al medesimo testo unico delle
accise, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici
qualora impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle
imbarcazioni private da diporto e impiegati come carburanti per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle
merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, che
disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti
nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e
nelle acque interne;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 giugno 1998, che reca disposizioni concernenti
la separazione contabile e societaria per le imprese del gas
naturale;
Visto l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico delle
accise, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari
per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese
quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni
o restituzioni;
Ritenuto quindi necessario aggiornare le disposizioni di cui al
predetto regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n.
225 del 2015 al fine di stabilire le modalita' per consentire, ai
soggetti che ne hanno diritto, la fruizione dell'esenzione
dall'accisa, stabilita dal punto 3 della Tabella A allegata al
predetto testo unico delle accise, anche per i gas di petrolio
liquefatti (GPL) e per il gas naturale liquefatto (GNL) impiegati
nelle attivita' di cui al punto 3 della predetta Tabella A;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988, con nota n. 36213 del 1° settembre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225
1. Al regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti
definizioni:
a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la
benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale
liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attivita' per
le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come
interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive
modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa denaturazione
dei carburanti se prevista;
c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati
per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai
sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;
d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti
esenti ovvero oli lubrificanti esenti;
d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di
stoccaggio di GNL, ubicato nel territorio nazionale, che effettua
rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori di GNL
di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa ovvero
detiene GNL destinato al rifornimento di imbarcazioni, anche in
esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori;
d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento
per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257 che effettua rifornimenti di GNL alle
imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa;
d-quater) venditori di GNL: i soggetti di cui all'articolo
26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi del comma 10
del medesimo articolo 26, che procedono alla fatturazione del GNL
ceduto al gestore di cui alla lettera f-bis) del presente comma
ovvero ai soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di
stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro
mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente da
un impianto non ubicato nel territorio nazionale;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per
territorio in relazione all'ubicazione:
1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per
la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto di rifornimento di
GNL;
2) dell'impianto di stoccaggio di GNL;
3) del deposito fiscale mittente, nel caso di rifornimento
diretto di cui alla lettera l);
4) della sede legale del venditore di GNL;
5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti di cui
all'articolo 6-bis, commi 1 e 7, sono stabiliti o del centro di
attivita' commerciale in cui staziona abitualmente l'imbarcazione
utilizzata dai medesimi soggetti;
f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio
delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti
esenti per la navigazione ad esclusione del GNL;
f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il soggetto
che gestisce un punto di rifornimento di GNL e che, ai fini del
presente regolamento, e' assimilato al consumatore finale di gas
naturale al pari dell'esercente l'impianto di distribuzione di cui
all'articolo 26, comma 9, del TUA;
g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di
cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;
h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo
di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD
a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il
numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico
attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la
spedizione nella contabilita' dello speditore stesso;
i) documento DAS: il documento di accompagnamento
semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;
l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti
per la navigazione, ad esclusione del GNL, effettuato, direttamente
da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo
tubazione;
m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento
effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna, sulla
bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato per il
trasporto dei carburanti esenti per la navigazione.
2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti
esenti per la navigazione nonche' degli oli lubrificanti esenti.
L'esenzione e' applicata ai prodotti energetici impiegati come
carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie,
compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al
trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e
porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la
navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via
esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attivita' per le
quali e' concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono
costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne
degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle
appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale
della Comunita'.»;
2) nel comma 5, dopo le parole «Relativamente al trasporto», le
parole «merci nelle acque marine comunitarie e» sono sostituite dalle
seguenti: «di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e
al trasporto di merci»;
3) il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) nel comma 1, dopo la parola: «navigazione», sono inserite
le seguenti: «, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e
fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis,»;
2) nel comma 2, nell'alinea le parole: «e l'olio
combustibile», sono soppresse;
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La formula di denaturazione dei GPL e' stabilita
con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA.
Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere
effettuati, con le modalita' di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti
ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate
nelle attivita' aventi titolo all'esenzione di cui al presente
regolamento.»;
4) nel comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3», sono inserite
le seguenti: «e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma
3-bis»;
c) all'articolo 3:
1) nella rubrica, dopo le parole: «la navigazione» sono
aggiunte le seguenti: «diversi dal GNL»;
2) nel comma 1, dopo le parole: «distribuzione di carburanti
esenti», sono inserite le seguenti: «per la navigazione diversi dal
GNL»;
3) nel comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il
medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione
della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa
avvenga.»;
4) nel comma 6, dopo la parola: «navigazione», sono inserite
le seguenti: «diversi dai GPL e dal GNL»;
d) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 3-bis (Disposizioni per i gestori dei punti di
rifornimento di GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un punto
di rifornimento di GNL denuncia prima dell'inizio dell'attivita',
l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i propri
dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale
della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA, le
generalita' del rappresentante legale e l'ubicazione del punto di
rifornimento di GNL; la denuncia e' sottoscritta dal predetto
soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se persona da
esso diversa.
2. Alla denuncia di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non
fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita';
b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo
competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine
comunitarie o di altra autorita' competente per la navigazione nelle
acque interne;
c) le tabelle di taratura dei serbatoi e la descrizione
dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL;
d) i certificati di verifica metrica degli strumenti di
misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento
delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del punto
di rifornimento di GNL e, riscontrata la completezza dei dati
relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, la
licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al punto
di rifornimento di GNL un codice ditta.
4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma
3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto
anche dal soggetto di cui al comma 1 o, se persona diversa, dal
rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma 1 ovvero
da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui
e' consegnato uno degli originali.
5. Il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e
2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza di cui al
comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e'
verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio competente la
cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la
stessa avvenga.
6. Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati
di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive
modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.
Art. 3-ter (Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di
GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di stoccaggio
di GNL presenta, prima dell'inizio dell'attivita', apposita
comunicazione all'ufficio competente indicando i propri dati
identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della
stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono
stati autorizzati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, il
numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale.
La comunicazione e' sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal
rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso delle autorizzazioni di natura non fiscale
occorrenti per l'esercizio dell'attivita';
b) i certificati di verifica metrica degli strumenti di
misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento
delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei dati
comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, al soggetto
istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo stesso
gestito.
4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'ufficio
competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2
entro trenta giorni dalla data del loro verificarsi. Il medesimo
soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita'
almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
5. Le linee per lo scarico adibite al rifornimento di GNL
sono dotate di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato
MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive
modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.
6. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL comunica
all'ufficio competente, con cadenza semestrale, l'elenco dei
venditori di GNL per conto dei quali ha detenuto, nel semestre di
riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto.
Art. 3-quater (Disposizioni per i venditori di GNL). - 1. Il
soggetto che intende operare come venditore di GNL denuncia, prima
dell'inizio dell'attivita', l'esercizio della medesima all'ufficio
competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.
26, comma 10, del TUA.
2. Nella denuncia di cui al comma 1 il soggetto di cui al
medesimo comma indica i propri dati identificativi, la sede legale,
il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalita' del
rappresentante legale. Alla denuncia e' allegata una dichiarazione,
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il predetto soggetto
attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in
giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui
prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista
la pena della reclusione.
3. L'Ufficio competente, effettuati i controlli di
competenza, provvede a rilasciare, ai sensi dell'articolo 26, comma
10, del TUA, previa prestazione della cauzione ivi prevista,
l'autorizzazione ad operare come soggetto obbligato e il relativo
codice ditta.
4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'Ufficio
competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2, intervenuta
successivamente all'autorizzazione di cui al comma 3, entro trenta
giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata. Il medesimo
soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita'
almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.»;
e) all'articolo 4:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL,
destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono
trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del
documento e-AD nel quale e' altresi' indicata la targa
dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero
i dati identificativi della bettolina che in talune localita'
sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto
trasferimento e' effettuato previa denaturazione dei carburanti
qualora prevista ai sensi dell'articolo 2.
2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL,
destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che
provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati
qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata
dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in
modo chiaramente identificabile il codice ARC.»;
2) nel comma 3, dopo la parola: «navigazione», sono inserite
le seguenti: «diversi dal GNL»;
3) nel comma 4, le parole: «esenti trasportati» sono
sostituite dalle seguenti: «esenti per la navigazione trasportati
diversi dal GNL»;
f) all'articolo 5:
1) nella rubrica, dopo le parole: «dell'esercente» sono
aggiunte le seguenti: «l'impianto di distribuzione di carburanti
esenti per la navigazione diversi dal GNL»;
2) nel comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «distribuzione»,
sono inserite le seguenti: «di carburanti esenti per la navigazione
diversi dal GNL»;
3) nel comma 3, dopo la parola: «scontrini», sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)»;
g) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 5-bis (Adempimenti amministrativi e contabili del
gestore del punto di rifornimento di GNL). - 1. Il gestore del punto
di rifornimento di GNL tiene una contabilita' nella quale provvede,
in relazione ad ogni singola operazione di introduzione di GNL, ad
annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti
nel serbatoio del proprio impianto, con l'indicazione dei dati
riportati nello scontrino emesso dal misuratore installato
sull'autocisterna che trasporta il GNL. Nella parte dello scarico il
medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare i
quantitativi di prodotto erogati con l'indicazione dei dati
risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonche', per i
quantitativi di GNL esente per la navigazione, del numero del
memorandum di cui all'articolo 7. Il memorandum e le fatture di
vendita sono conservati a corredo della contabilita' del punto di
rifornimento di GNL, da tenersi con le modalita' di cui all'articolo
5, commi 3 e 4.
2. Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione,
il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad un prezzo ridotto
che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo
GNL; tale importo e' riportato nella corrispondente fattura emessa in
relazione al rifornimento effettuato.
3. Al fine di consentire, al venditore di GNL che ha ceduto
tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di effettuare le
opportune operazioni di riliquidazione a conguaglio dell'accisa
applicata, il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica al
venditore i quantitativi di GNL esente riforniti, indicando, per
ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la data in cui la
medesima e' avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile e viene
inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio competente rispetto
al punto di rifornimento entro il giorno 15 del mese successivo a
quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento.
4. Il venditore del GNL di cui al comma 3 indica i
quantitativi di GNL esente riforniti nella dichiarazione presentata
ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA.
Art. 5-ter (Adempimenti contabili del titolare dell'impianto
di stoccaggio di GNL). - 1. Il titolare dell'impianto di stoccaggio
di GNL tiene una contabilita' nella quale annota, per ogni operazione
di rifornimento a mezzo bettolina, la data in cui avviene il
riempimento della stessa, la quantita' di GNL caricata per conto di
ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta
nonche' gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso
in cui venga caricata un'autocisterna, nella medesima contabilita'
sono annotati la data in cui e' effettuato il carico, la quantita' di
GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione
del relativo codice ditta nonche' gli estremi identificativi
dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate entro la
fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente
comma.
2. Qualora il rifornimento venga effettuato mediante
strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza avvalersi di altri
mezzi, nella contabilita' ivi indicata sono annotati, oltre alla data
in cui avviene il rifornimento e alla quantita' di GNL rifornita per
conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo
codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite.
3. La contabilita' di cui al comma 1 e' tenuta con le
modalita' previste dall'articolo 5, commi 3 e 4.
4. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL trasmette
all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui
all'articolo 26, comma 14, del TUA.
Art. 5-quater (Adempimenti relativi ai rifornimenti
effettuati dal venditore di GNL). - 1. Il venditore di GNL annota nel
registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella parte dello
scarico, anche le singole quantita' di GNL rifornite alle
imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi
del relativo memorandum di cui all'articolo 7 e dei dati
identificativi dell'impianto da cui il GNL rifornito e' stato
prelevato.
2. Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il venditore di
GNL provvede ad annotare, nella relativa fattura, l'ammontare
dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero ad apporre sulla
medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la navigazione,
la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella A
allegata al decreto legislativo n. 504/7995».
3. Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita sono
conservati a corredo della contabilita' di cui al comma 1, da tenersi
con le modalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
4. Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di GNL
alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina o
di un altro mezzo di rifornimento navale per il trasporto di GNL,
anche proveniente da un impianto non situato nel territorio
nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove
saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro
ore prima che le stesse abbiano inizio, i dati identificativi
dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti
per le medesime operazioni di rifornimento nonche' gli estremi
identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL.
5. Il venditore di GNL e' tenuto agli adempimenti di cui
all'articolo 26, comma 13, del TUA.»;
h) all'articolo 6:
1) nel comma 2:
1.1) nell'alinea, le parole «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti «di controllo»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis, nella seconda parte sono
annotate, a cura dell'esercente ovvero del gestore del punto di
rifornimento di GNL, le quantita' di carburanti esenti per la
navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del
memorandum di cui all'articolo 7, nonche' le quantita' degli oli
lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di distribuzione o
il punto di rifornimento;»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Per
i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di
stoccaggio di GNL o da un impianto non situato nel territorio
nazionale, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono
effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di
GNL o da un suo delegato.»;
i) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 6-bis (Disposizioni specifiche per alcune tipologie di
soggetti beneficiari) - 1. Il soggetto che intende utilizzare in via
esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo anche limitato
nell'anno solare e comunque non inferiore a 15 giorni consecutivi,
impiegando carburanti esenti per la navigazione oppure oli
lubrificanti esenti allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una
prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto
regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attivita' indicate
all'articolo 1, commi 4 e 5, trasmette all'Ufficio competente,
mediante posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima
dell'inizio delle operazioni di navigazione, apposita istanza,
contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta
e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della
partita IVA e le generalita' del rappresentante legale, ai fini del
rilascio del codice identificativo di cui al comma 3. Alla predetta
istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, riportante la descrizione della specifica attivita', ricompresa
nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi
identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni
necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attivita', la
quantita' media giornaliera di carburante esente per la navigazione o
di olio lubrificante esente che si intende impiegare nel periodo di
tempo di cui al comma 2 nonche' gli estremi delle specifiche
autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio
dell'attivita' svolta.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono altresi'
indicati la data di inizio delle operazioni di navigazione e il
periodo di tempo in cui l'imbarcazione sara' utilizzata
esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo
oneroso.
3. L'Ufficio competente, riscontrata la regolarita' dei dati
comunicati, rilascia al soggetto interessato, entro trenta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice
identificativo, avente una validita' limitata al periodo di cui al
comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui all'articolo
6, comma 2.
4. Il soggetto identificato ai sensi del comma 3 comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati ai sensi
del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si
verifica.
5. Prima di ogni rifornimento di carburanti esenti per la
navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di cui al
comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica
certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente
compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del possesso del
codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo. Il
rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli
lubrificanti esenti e' effettuato previa esibizione del predetto
modello su cui e' riportato il numero di protocollo.
6. Nel libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2,
oltre ai dati ivi previsti, e' altresi' annotato, in relazione ad
ogni rifornimento, il numero di protocollo di cui al comma 5. Il
medesimo libretto e' conservato per i cinque anni successivi alla
scadenza del periodo di validita' del codice identificativo di cui al
comma 3, unitamente ai contratti stipulati per l'esecuzione delle
prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1.
7. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva
un'imbarcazione, per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni
consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione
di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di
passeggeri e di merci e dalle altre attivita' indicate all'articolo
1, commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni
prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza di cui
al comma 1, con le modalita' ivi indicate, ai fini del rilascio, da
parte dell'ufficio competente, di un apposito codice identificativo.
Alla medesima istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica
attivita', ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere,
gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle
registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima
attivita', la data di inizio delle operazioni di navigazione, il
periodo di tempo in cui l'imbarcazione sara' utilizzata
esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo
oneroso, la quantita' media giornaliera di carburante o di olio
lubrificante che si intende impiegare nel suddetto periodo di tempo e
per la quale si intende ottenere il rimborso dell'accisa o
dell'imposta di consumo ai sensi del comma 8 nonche' gli estremi
delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini
dell'esercizio dell'attivita' svolta. Il codice identificativo di cui
al presente comma, rilasciato dall'ufficio competente entro trenta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ha validita'
limitata al periodo di tempo indicato nella predetta dichiarazione.
Il soggetto identificato ai sensi del presente comma comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati entro il
giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica.
8. Nei casi di cui al comma 7, l'esenzione di cui
all'articolo 1, comma 2, e' accordata mediante restituzione
dell'accisa e dell'imposta di consumo versate; in tal caso, i
carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa assolta e gli
oli lubrificanti sono riforniti ad imposta di consumo assolta. Il
rimborso dell'accisa sui quantitativi di carburante acquistati dal
soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo
stesso per fornire la prestazione di servizi ivi indicata, e'
effettuato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del
regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12
dicembre 1996, n. 689; l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e'
rimborsata, con le medesime modalita', in relazione ai quantitativi
di olio lubrificante consumato nel periodo di cui al comma 7 per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2 e sulla
base dei parametri stabiliti nella determinazione di cui al comma 12.
Ai fini del rimborso delle imposte di cui al presente comma il
predetto soggetto presenta all'ufficio competente, entro la fine del
mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, una domanda
di rimborso riepilogativa dei quantitativi di carburante e di olio
lubrificante impiegati nel medesimo semestre in relazione alle
prestazioni di servizi fornite e dei dati delle fatture dei relativi
rifornimenti. Alla medesima domanda e' allegata una dichiarazione,
redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto istante
attesta che i quantitativi di carburante e di olio lubrificante per i
quali chiede il rimborso dell'accisa e dell'imposta di consumo sono
stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni di
servizi a titolo oneroso indicate nell'istanza presentata ai sensi
del comma 7; sono altresi' allegate le fatture di acquisto dei
predetti carburanti e di oli lubrificanti nelle quali e' evidenziata
l'accisa o l'imposta di consumo applicata ai relativi quantitativi.
9. L'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, non e'
applicata ai carburanti o agli oli lubrificanti impiegati in
imbarcazioni, incluse quelle private da diporto, usate dal
proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in virtu'
di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi altro titolo,
che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione di
servizi a titolo oneroso.
10. Nel caso in cui al termine di validita' del codice
identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti per la
navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure oli lubrificanti
esenti, su tali prodotti sono dovute rispettivamente l'accisa e
l'imposta di consumo.
11. I militari della Guardia di finanza accedono alle
informazioni di cui al presente articolo ai fini dello svolgimento
dei controlli di competenza.
12. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti i dati da riportare nella
domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare per
il calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti effettivamente
consumati nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le modalita'
tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti
dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui ai
commi 1 e 7, del modello di cui al comma 5 e della domanda di
rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui al comma 7, non
sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo previsto
dall'articolo 6, comma 2, con determinazione del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere specificati,
i dati del consumo medio orario di carburante e di olio lubrificante
in rapporto alla potenzialita' del motore dell'imbarcazione.»;
l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Compilazione del memorandum). - 1. Fatto salvo
quanto indicato ai commi 3 e 4, per ciascun rifornimento effettuato
dai soggetti beneficiari e' compilato un memorandum, numerato
progressivamente, datato e firmato, in relazione alla singola
fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto di rifornimento
di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo
delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati:
a) le generalita' dell'esercente o del gestore del punto di
rifornimento di GNL;
b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita;
c) le numerazioni iniziale e finale dei sistemi di
misurazione dei carburanti atti a determinare il quantitativo
rifornito alle imbarcazioni nonche' il quantitativo di prodotto
rifornito espresso:
1) in litri, con indicazione delle relative densita' e
temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C, per
i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL;
2) in chilogrammi, per i GPL;
3) in standard metri cubi per il GNL;
c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti espressi
in chilogrammi;
d) la dichiarazione di avere effettuato le prescritte
annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione;
e) per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo previsti
dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 6-bis.
2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati
membri, il rifornimento e' effettuato previa esibizione della
documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati identificativi
sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonche' dei documenti utili
a comprovare l'utilizzo diretto dell'imbarcazione medesima per lo
svolgimento di una delle attivita' indicate all'articolo 1, comma 2,
per le quali e' concessa l'esenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di
cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo
delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma
1 sono indicati altresi' i dati identificativi del deposito fiscale
mittente e la targa dell'autocisterna o l'identificativo della
bettolina utilizzata; al memorandum e' allegato lo scontrino
rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' per i rifornimenti di GNL effettuati mediante
un'autocisterna, una bettolina o un altro mezzo di rifornimento
navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di
GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per
tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati
dal venditore di GNL o da un suo delegato. Per i medesimi
rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 e' indicata altresi'
la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina o del
mezzo di rifornimento navale utilizzato nonche' gli estremi
identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o degli impianti
di GNL non situati nel territorio nazionale da cui il medesimo
prodotto proviene; al memorandum e' allegato lo scontrino rilasciato
dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina o
altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.»;
m) all'articolo 8:
1) nel comma 1, dopo la parola: «energetici» sono inserite le
seguenti: «diversi dal GNL»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I controlli
qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono
effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in
applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e
successive modificazioni.»;
n) all'articolo 9:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per i prodotti
di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati
membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di
circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi di
rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti
esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale e'
apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante
dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficolta'
di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo'
autorizzare il rifornimento diretto effettuato da depositi di
commercializzazione di oli lubrificanti detenuti, in quanto non
immessi in consumo, in distinti reparti, previa prestazione della
cauzione di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuta del registro
previsto dall'articolo 5.»;
o) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni transitorie per i GPL). - 1. Fino
all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3-bis,
possono essere effettuati rifornimenti di GPL non denaturati in
esenzione dall'accisa ai sensi del presente regolamento con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL
esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere i prodotti
ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante
sugli stessi. Il suddetto esercente provvede altresi' a indicare,
nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato
al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonche' a
riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum
di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito
registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul
medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione.
3. Per i rifornimenti di GPL esenti per la navigazione
effettuati ai sensi del comma 2 si procede al rimborso dell'accisa
versata sui GPL ceduti ai soggetti beneficiari, con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il decreto
del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. A tal fine,
l'esercente presenta all'ufficio competente, entro il mese successivo
a ciascun bimestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei
rifornimenti effettuati ai sensi del comma 2 del presente articolo
con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e
della data del rifornimento. Alla domanda e' allegata:
a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7;
b) copia delle fatture di vendita dei GPL esenti per la
navigazione, nelle quali e' evidenziato l'ammontare dell'accisa non
addebitata al soggetto beneficiario.
4. I rifornimenti diretti di GPL esenti per la navigazione
non denaturati possono essere effettuati previa autorizzazione
rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le modalita' per
la loro esecuzione.
5. Sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e
amministrativi previsti dal presente regolamento.»;
p) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore convenzionale
medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle
condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar e' determinato in misura
pari a 600.».
q) l'allegato e' sostituito dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
(l'allegato è disponibile in fondo alla pagina)
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. I soggetti titolari di una infrastruttura per lo stoccaggio di
GNL, che sono gia' in possesso di un codice ditta rilasciato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che intendono effettuare
l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del
regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato dal presente
regolamento, integrano la documentazione prevista dall'articolo
3-ter, commi 1, 2 e in particolare quella inerente agli strumenti di
misura di cui al medesimo articolo 3-ter, comma 5 del regolamento n.
225 del 2015, come novellato dal presente regolamento, qualora la
stessa documentazione non sia gia' in possesso della medesima
Agenzia.
2. I soggetti gia' muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo
26, comma 10, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, che intendono effettuare l'attivita' di cui
all'articolo 3-quater, comma 1, del regolamento adottato con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015,
n. 225, come novellato dal presente regolamento, integrano la
documentazione prevista dall'articolo 3-quater, comma 2, del
regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento,
qualora la stessa non sia gia' in possesso della medesima Agenzia.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a
decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.