Plastica degli attrezzi da pesca dismessi: il tasso minimo di raccolta è l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 ottobre 2023 (Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2023, n. 286).
Il provvedimento, che risponde alle esigenze di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (Ue) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, tiene conto anche dei rifiuti di attrezzi da pesca conferiti dal detentore, suddivisi per determinate tipologie.
La percentuale minima è fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15%.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 ottobre 2023.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 ottobre 2023
Definizione del tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli
attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.
(23A06579)
(Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2023, n. 286)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della
transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in
materia ambientale;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226
dell'11 settembre 2020, con il quale sono state apportate
integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva 2019/883/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
Vista la direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per il
recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la
promozione dell'economia circolare» - (legge «SalvaMare»);
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante
«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2019, recante «Aggiornamento
della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e
definizione dei traguardi ambientali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
luglio 2022, recante «Approvazione del programma di misure per il
conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
Visto in particolare, l'articolo 8, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2021, il quale prevede che il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica fissi con decreto di
natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta
annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il
riciclaggio;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione,
del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione
dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul
mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati
membri e il formato per la relazione di controllo della qualita'
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e
all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/958
della Commissione, del 31 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, L 211 del 15 giugno 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati
prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, nonche' al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla
decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31
maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati
e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e
sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il
formato per la relazione di controllo della qualita' conformemente
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio (di seguito «decisione»), il presente decreto definisce
il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca
dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le
definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 196, nonche' le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
b) «attrezzi da pesca dismessi»: rifiuti di attrezzi da pesca
cosi' come definiti all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 196 del 2021;
c) «rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati»:
frazione dei rifiuti accidentalmente pescati, cosi' come definiti
all'articolo 183, comma 1, lettera d-ter, costituita esclusivamente
dai rifiuti di attrezzi da pesca;
d) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata
all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei
fiumi e delle lagune, cosi' come definita all'articolo 1, comma 2,
lettera c) della legge 17 maggio 2022, n. 60;
e) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di
raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia
in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi,
cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197;
f) «monofilamento»: tipo di filato a filo singolo, in materiale
plastico, tipicamente usato per reti da posta nella piccola pesca;
g) «filo ritorto»: tutti i tipi di spago, filo e corda leggera e
simili costituiti da un solo filamento (monofilamento) o da piu'
filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare un'unica treccia
multifilo.
Art. 3
Tasso minimo di raccolta
1. La percentuale minima di raccolta nazionale annuale dei rifiuti
di attrezzi da pesca contenenti plastica per il riciclaggio, e'
fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15 % in peso degli attrezzi
da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nazionale durante le
singole annualita' di riferimento.
2. Sono computati nel tasso minimo nazionale di raccolta i rifiuti
di attrezzi da pesca, conferiti dal detentore, cosi' come individuati
nella decisione e di seguito elencati:
a) pezze di rete in filo ritorto spesso (Ø > 1 mm);
b) pezze di rete in filo ritorto sottile (Ø ≤ 1 mm);
c) altri attrezzi a base di plastica o loro parti;
d) parti non di plastica di un attrezzo, che possono includere
pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi o griglie di fuga;
e) boe, galleggianti e corde, che possono essere in materiale
plastico o metallico.
3. Nel computo del tasso minimo di raccolta sono inclusi, altresi',
i rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica e tutti i singoli
componenti, sostanze o materiali facenti parte o collegati a tali
attrezzi da pesca gettati, abbandonati o persi in mare,
accidentalmente pescati o raccolti attraverso apposite campagne di
pulizia.
4. Il tasso di cui al comma 1 puo' essere modificato con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica ai fini dell'adeguamento della percentuale in
aumento o in diminuzione non oltre il 10%, se i risultati, ottenuti
dal monitoraggio dei dati di raccolta di cui al successivo articolo
4, lo giustificano.
5. Per le finalita' di cui all'articolo 1, i produttori, anche
attraverso i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva
istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006, comunicano all'Istituto superiore per la protezione e
ricerca ambientale (di seguito ISPRA), entro il 30 aprile di ogni
anno, i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica
immessi sul mercato nell'anno solare precedente.
Art. 4
Vigilanza, monitoraggio e controllo
1. Al fine di garantire gli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196
del 2021, il Ministero, per il tramite di ISPRA, raccoglie, elabora e
trasmette i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica
immessi sul mercato e ai rifiuti di attrezzi da pesca, di cui
all'articolo 3, raccolti ogni anno sul territorio nazionale e
identificabili con il codice EER 02.01.04 «rifiuti plastici (ad
esclusione degli imballaggi)», riferibile al capitolo denominato
«rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti»
e afferente ai codici Ateco dell'attivita' di pesca e acquacoltura,
nonche' ai rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, ai fini di cui al comma 1, i
dati relativi alla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca
effettuata nel corso dell'anno precedente sono forniti a ISPRA, dai
seguenti soggetti, in relazione alle differenti modalita' di
conferimento e alla effettiva gestione degli stessi:
a) sistemi di gestione in forma individuale o collettiva
istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006;
b) Autorita' di sistema portuale, ove istituite, o Autorita'
marittime di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio
1994, n. 84;
c) gestori degli impianti portuali di raccolta rifiuti;
d) gestori del servizio di raccolta rifiuti;
e) comuni ed enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti.
3. A decorrere dal 2024, ai fini dell'adempimento previsto al comma
2, e' utilizzato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD),
modificato ed integrato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, della
legge 25 gennaio 1994, n. 70.
4. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione europea
per via elettronica secondo le modalita' stabilite nella decisione. I
dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo
della qualita' sulle fonti, la metodologia utilizzata,
l'organizzazione, la completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli
stessi.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.