Fondo per il sostegno alle imprese energivore nelle regioni insulari.
Con il decreto 8 novembre 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023 - il ministero delle Imprese e del made in Italy ha rese note le modalità di utilizzo del fondo per il sostegno alle imprese energivore nelle zone insulari (Sardegna e Sicilia).
Le caratteristiche dei soggetti che possono accedere al fondo per il sostegno alle imprese energivore nelle zone insulari sono delineate all'articolo 3 del decreto ministeriale.
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Per accedere al fondo le imprese in possesso dei requisiti sono tenute a presentare al ministero un'apposita domanda di agevolazione, redatta secondo gli schemi che saranno resi disponibili con successivo provvedimento. Sempre con questo provvedimento saranno anche indicati i termini iniziale e finale per la presentazione della domanda nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al quale dovrà essere trasmessa la domanda e l'ulteriore documentazione di cui al comma 2.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento sul fondo per il sostegno alle imprese energivore nelle zone insulari.
Ministero delle imprese e del made in Italy
Decreto 8 novembre 2023
Modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle
imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle
regioni insulari. (23A07038)
(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2023 e convertito in legge n.
56 del 26 maggio 2023 e, in particolare, l'art. 24, comma 5, che
dispone l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di
euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte
consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari e per
le quali e' istituito un tavolo di crisi nazionale presso il
Ministero delle imprese e del made in Italy;
Considerato che il richiamato art. 24, comma 5, prevede che con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la
compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta norme in materia di contabilita' e finanza
pubblica e, in particolare, l'art. 34, recante la disciplina di
impegno e ordine di spesa delle risorse assegnate in bilancio;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01,
concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711
final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a
decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro
temporaneo di crisi;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita
del Paese» e, in particolare, l'art. 39, inerente «Criteri di
revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui prodotti
energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese
a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi
consumatori industriali di energia elettrica» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a
copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle
imprese», che dispone la pubblicazione dell'elenco degli oneri
informativi e dei provvedimenti nei siti istituzionali delle
amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «imprese a forte consumo di energia elettrica»: le imprese
che, alla data del 31 marzo 2023 di entrata in vigore del
decreto-legge, risultavano inserite nell'elenco pubblicato dalla
Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;
b) «Regioni insulari»: la Regione Sardegna e la Regione
Siciliana;
c) «decreto-legge»: il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 30 marzo 2023, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 2023, n. 124;
d) «Fondo»: il Fondo istituito dall'art. 24, comma 5, del
decreto-legge;
e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
f) «Quadro temporaneo»: la comunicazione della Commissione
europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce
il precedente Quadro temporaneo di crisi di cui alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 131/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Finalita' e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni previste
dall'art. 24, comma 5, del decreto-legge, definisce le modalita' di
utilizzo delle risorse del Fondo, destinato a sostenere le imprese a
forte consumo di energia elettrica di cui all'art. 3, le modalita' e
i termini per la presentazione delle domande di accesso da parte
delle imprese, nonche' la disciplina unionale in materia di aiuti di
Stato applicabile.
2. All'attuazione dell'intervento disciplinato dal presente decreto
sono destinate le risorse di cui all'art. 24, comma 5, del
decreto-legge.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 24, comma 5,
del decreto-legge, possono accedere alle risorse del Fondo le imprese
che risultano classificabili quali imprese a forte consumo di energia
elettrica e:
a) per le quali e' attivo, presso il Ministero, un tavolo di
crisi nazionale presso la struttura per la crisi d'impresa del
medesimo Ministero;
b) dispongono di unita' produttive nel territorio delle Regioni
insulari.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono altresi', alla data di
presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 6, comma
1:
a) essere costituite, regolarmente iscritte e «attive» nel
Registro delle imprese;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o
comunque a cio' ostative.
4. In conformita' con quanto previsto dal Quadro temporaneo sono
altresi' escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma
non solo:
a) persone, entita' o organismi specificamente indicati negli
atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b) imprese possedute o controllate da persone, entita' o
organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle
sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe
pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Art. 4
Costi ammissibili
1. Al fine di sostenere le imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui all'art. 3, attenuando le conseguenze degli aumenti
particolarmente marcati dei prezzi dell'energia elettrica causati
dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, sono considerati
costi ammissibili alle agevolazioni i costi supplementari sostenuti
dalle medesime imprese per la fornitura di energia elettrica,
determinati secondo le disposizioni di cui al comma 2.
2. I costi supplementari di cui al comma 1 sono calcolati sulla
base dei consumi storici registrati dall'impresa richiedente nelle
unita' produttive localizzate nel territorio delle Regioni insulari,
applicando la seguente formula:
[p(t) - (p(ref) * 1.5)] * q
dove:
p(t) rappresenta il prezzo medio per unita' di elettricita'
consumata dall'impresa richiedente nel periodo 1º febbraio 2022 - 31
dicembre 2022, espresso in EUR/MWh;
p(ref) rappresenta il prezzo medio per unita' di elettricita'
consumata dall'impresa richiedente nel periodo 1º gennaio 2021 - 31
dicembre 2021, espresso in EUR/MWh;
q e' il quantitativo di elettricita' acquistato da fornitori
esterni e consumato dall'impresa richiedente in qualita' di
consumatore finale nel periodo 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.
3. Ai fini della determinazione dei costi supplementari di cui al
comma precedente, si terra' conto del prezzo medio per unita'
elettrica consumata depurato da eventuali aiuti, di qualsiasi forma,
ottenuti per compensare le maggiori spese sostenute per l'energia
nello stesso periodo di riferimento.
Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo,
l'agevolazione e' riconosciuta, nella forma del contributo a Fondo
perduto e nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 2,
nella misura del 50% (cinquanta per cento) dei costi ammissibili,
determinati ai sensi del precedente art. 4.
Art. 6
Termini e modalita' di presentazione delle domande
1. Ai fini dell'accesso al Fondo, le imprese in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 sono tenute a presentare al Ministero
un'apposita domanda di agevolazione, redatta secondo gli schemi che
saranno resi disponibili con successivo provvedimento del Ministero;
con il medesimo provvedimento saranno altresi' indicati i termini
iniziale e finale per la presentazione della domanda nonche'
l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) al quale dovra'
essere trasmessa la predetta domanda e l'ulteriore documentazione di
cui al comma 2.
2. All'istanza di cui al comma 1, deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa, in merito ai requisiti di
ammissibilita' previsti dal presente decreto;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal
presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel
caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, concernente:
i. il quantitativo di elettricita' (espresso in MWh) acquistato
da fornitori esterni e consumato dall'impresa richiedente nei periodi
di cui all'art. 4, comma 2, e i relativi costi sostenuti;
ii. il prezzo medio per MWh ottenuto nei medesimi periodi di
cui al romanino i.;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa richiedente, in ottemperanza alle
disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni
attuative;
d) qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di
importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00),
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa richiedente, in merito ai dati necessari
per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti
sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
3. Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma
2, lettera b), deve essere allegato l'elenco dei titoli di spesa
relativi agli acquisti di prodotti energetici effettuati nei periodi
di riferimento.
4. Ciascuna impresa puo' presentare una sola domanda di
agevolazione.
5. Nella domanda di cui al comma 1, l'impresa e' tenuta a riportare
l'IBAN relativo al conto corrente, intestato all'impresa medesima, su
cui si richiede l'accreditamento dell'agevolazione.
Art. 7
Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione
1. Il Ministero, decorso il termine finale per la presentazione
delle domande, verifica la completezza e la regolarita' delle stesse
nonche' la sussistenza in capo alle imprese richiedenti dei requisiti
di ammissibilita' di cui all'art. 3, anche sulla base delle
dichiarazioni rese dalle imprese stesse.
2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si
concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero
procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento, come
previsto all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si
concludono positivamente, il Ministero procede a determinare
l'agevolazione concedibile, nei limiti previsti dall'art. 6 del
presente decreto. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle
agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 2. Qualora le risorse disponibili non
risultino sufficienti a soddisfare la richiesta agevolativa riferita
a tutte le domande ammissibili, il Ministero provvede a riparametrare
il contributo, in misura proporzionale, sulla base delle risorse
finanziare disponibili e delle richieste agevolative relative alle
istanze ammissibili.
4. In esito alle attivita' di cui al comma 3, il Ministero, entro
il 15 dicembre 2023 adotta il provvedimento di concessione e
contestuale erogazione delle agevolazioni e lo trasmette all'impresa.
5. Preordinatamente alla concessione del contributo, il Ministero
provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile.
6. Qualora, nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, risulti necessario acquisire ulteriori
informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle
imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli alle
imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non
prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni.
Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro
il predetto termine, la domanda di agevolazione decade.
Art. 8
Erogazione dell'agevolazione
1. Il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti
sul conto corrente indicato dall'impresa nel modulo di domanda,
previa positiva verifica della sussistenza di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di
contributi pubblici.
2. Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarita'
nell'ambito delle attivita' di verifica in relazione alla regolarita'
contributiva dell'impresa beneficiaria, provvede all'erogazione delle
agevolazioni secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure
per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 9
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con
altri aiuti nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo.
Art. 10
Controlli
1. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche
attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei
pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e
dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' presentate dalle imprese beneficiarie durante il
procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a favorire, in ogni fase del
procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni
disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, al
fine di verificare le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. In esito alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il Ministero, in
caso di esito negativo, adotta il provvedimento di revoca delle
agevolazioni.
Art. 11
Revoca dell'agevolazione
1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero, in misura
totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso da parte dell'impresa
beneficiaria di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al
presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione
prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e
sottoscritte dall'impresa nell'ambito del procedimento;
c) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle
agevolazioni di cui all'art. 9;
d) l'impresa beneficiaria cessi l'attivita' nell'ambito
dell'unita' produttiva oggetto del presente decreto, prima che siano
decorsi tre anni dall'erogazione dell'agevolazione.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al
recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente
percepito per il successivo versamento all'Entrata del bilancio dello
Stato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
Art. 12
Disposizioni finali
1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e'
subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di
aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione
medesima.
2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati o «GDPR») e nel rispetto del decreto
legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del
presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e
dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul
trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del
sito internet del Ministero.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, e' pubblicato
l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente
decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre
2011, n. 180.
5. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le
informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il
presente provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nel sito internet del
Ministero www.mimit.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
(Fondo per il sostegno alle imprese energivore nelle zone insulari. Fonte: Gazzetta Ufficiale)