Energie rinnovabili: modifiche al regolamento 2022/2577 sono state introdotte con la pubblicazione sulla G.U.C.E. L del 10 gennaio 2024 del regolamento (Ue) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023.
In particolare:
- all’articolo 1, è stato sostituito il comma 2;
- all’articolo 3, è stato sostituito il paragrafo 2;
- è stato inserito l'articolo 3 bis «Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti»;
- sono stato modificati il titolo e la frase introduttiva dell'art. 8, ora rubricato «Termini relativi alla procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile in zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete a norma dell’articolo 6».
Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023.
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Regolamento (Ue) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
(G.U.C.E. L del 10 gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio[1]Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36). introduce misure urgenti e mirate per accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. La diffusione di energia rinnovabile nell’Unione può contribuire in maniera significativa a mitigare gli effetti della crisi energetica, rafforzando la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, riducendo la volatilità del mercato e i prezzi dell’energia. Poiché la durata e la complessità delle procedure autorizzative hanno gravato pesantemente sulla rapidità e l’entità degli investimenti nelle rinnovabili e relative infrastrutture, il regolamento (UE) 2022/2577 aveva l’obiettivo di introdurre ulteriori misure urgenti e mirate ad accelerare immediatamente alcune delle procedure autorizzative applicabili a particolari tecnologie per le energie rinnovabili e a tipi di progetti specifici con il maggiore potenziale di diffusione rapida al fine di attenuare gli effetti della crisi energetica. Il regolamento (UE) 2022/2577 si applicherà fino al 30 giugno 2024.
(2) La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj), che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82). ed è in vigore dal 20 novembre 2023, ha introdotto modifiche del quadro legislativo che disciplina le energie rinnovabili fino al 2030 e oltre, comprese disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile. Alcune misure introdotte dal regolamento (UE) 2022/2577 sono state incluse anche nella direttiva (UE) 2018/2001 mediante la direttiva (UE) 2023/2413. Tuttavia la direttiva (UE) 2023/2413 non ha ripreso alcune delle misure più eccezionali contenute nel regolamento (UE) 2022/2577, delimitando così il carattere straordinario e temporaneo di tali misure. Tale direttiva ha invece introdotto un regime permanente stabile e a lungo termine teso ad accelerare le procedure autorizzative, che prevede fasi e modalità specifiche caratterizzate da tempi di attuazione più lunghi. Gli Stati membri hanno l’obbligo di recepire la direttiva (UE) 2023/2413 nel diritto nazionale entro il 21 maggio 2025, ad eccezione di alcune disposizioni relative alle procedure autorizzative, che presentano una data di recepimento anteriore, vale a dire al 1o luglio 2024, che cade immediatamente dopo la data del termine di validità del regolamento (UE) 2022/2577. A seguito del recepimento della direttiva (UE) 2023/2413, i progetti di energia rinnovabile beneficeranno delle disposizioni da essa introdotte per razionalizzare le procedure autorizzative.
(3) A norma del regolamento (UE) 2022/2577, la Commissione ha riesaminato tale regolamento entro il 31 dicembre 2023, in vista dell’evoluzione della sicurezza dell’approvvigionamento e dei prezzi dell’energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili, e ha presentato al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame. La Commissione, in base a tale riesame, ha proposto di prorogare la validità di alcune disposizioni di tale regolamento.
(4) Nella relazione del 28 novembre 2023 relativa al riesame del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per una proroga della validità del regolamento (UE) 2022/2577 e ha proposto di prorogare determinate misure che presentano il potenziale maggiore in termini di accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, che differiscono dalle misure incluse nella direttiva (UE) 2018/2001, e che risultano imprimere un’accelerazione significativa alla procedura autorizzativa delle energie rinnovabili e dei relativi progetti di infrastruttura di rete o che hanno il potenziale notevole in tal senso. Si è tenuto conto del fatto che la direttiva (UE) 2023/2413 ha introdotto nella direttiva (UE) 2018/2001 alcune disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile, comprese norme su tematiche identiche o analoghe a quelle contemplate dal regolamento (UE) 2022/2577. Si è tenuto conto anche del fatto che le norme autorizzative introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2413, ad eccezione di quelle relative alle zone di accelerazione per le energie rinnovabili in applicazione degli articoli 15 quater e 16 bis della medesima direttiva, devono essere recepite entro il 1o luglio 2024, immediatamente dopo la data del termine di validità del regolamento (UE) 2022/2577.
(5) Da quando il regolamento (UE) 2022/2577 è entrato in vigore, il livello di preparazione nel mercato dell’energia elettrica e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione sono migliorati. Permangono tuttavia gravi rischi in termini di sicurezza dell’approvvigionamento energetico unionale. La situazione globale del mercato del gas rimane molto difficile. I prezzi del gas sono ancora notevolmente più elevati rispetto al periodo precedente la crisi, con inevitabili conseguenze sul potere d’acquisto dei cittadini dell’Unione e sulla competitività delle imprese dell’Unione. Ciò è aggravato dalla forte volatilità dei mercati, derivante, tra l’altro, dalle tensioni del contesto geopolitico. I recenti episodi di marcata volatilità dei prezzi nell’estate e nell’autunno 2023, con aumenti di oltre il 50 % in poche settimane, causati da eventi come lo sciopero negli impianti australiani di gas naturale liquefatto (GNL), la crisi in Medio Oriente o l’interruzione del Balticconnector, indicano che i mercati sono ancora fragili e vulnerabili a shock anche relativamente modesti sul versante della domanda e dell’offerta. In tali condizioni il timore della scarsità, anche se causata da un evento isolato, può innescare reazioni sistemiche negative in tutta l’Unione, con pesanti ripercussioni sui prezzi dell’energia. Oltretutto, a causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l’Unione si è notevolmente ridotta rispetto alle condizioni precedenti alla crisi. Con il livello attuale di importazioni via gasdotto si prevede che l’Unione riceverà circa 20 miliardi di metri cubi di gas russo, ossia circa 110 miliardi di metri cubi in meno rispetto al 2021. Permane pertanto un grave rischio che si verifichino carenze di gas nell’Unione.
(6) I mercati mondiali del gas continuano ad essere in condizioni difficili e si prevede che rimarranno tali per un certo periodo di tempo. Come osservato dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) nella relazione sul gas a medio termine, l’offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta nel 2022 (del 4 %) e nel 2023 (del 3 %). Nel «World Energy Outlook 2023», l’AIE prevede che gli equilibri di mercato rimarranno precari nell’immediato futuro, nonostante il fatto che nuove capacità di GNL dovrebbero entrare in servizio a partire dal 2025.
(7) Vari rischi aggiuntivi vengono ad acuire le gravi difficoltà menzionate: ripresa della domanda asiatica di GNL che potrebbe ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale, un inverno freddo, che potrebbe portare un aumento della domanda di gas fino a 30 miliardi di m cubi, condizioni meteorologiche estreme con potenziali ripercussioni sullo stoccaggio di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli idrici, che porterebbero al conseguente aumento della domanda di generazione di energia elettrica alimentata a gas, a ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, come gli atti di sabotaggio a danno dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 o l’interruzione del gasdotto Balticconnector nell’ottobre 2023, e a un deterioramento del contesto geopolitico, in particolare in paesi e regioni importanti per l’approvvigionamento energetico dell’Unione, come l’Ucraina, l’Azerbaigian e il Medio Oriente.
(8) Stante l’attuale equilibrio ristretto tra domanda e offerta, anche una minima interruzione della fornitura di energia potrebbe incidere fortemente sui prezzi del gas e dell’energia elettrica, e potrebbe causare gravi danni a lungo termine all’economia europea, minandone la competitività, e causando danni a lungo termine anche ai cittadini dell’Unione. La situazione attuale espone pertanto tutta l’Unione a rischi di penuria energetica e di rialzo dei prezzi dell’energia.
(9) La diffusione accelerata delle energie rinnovabili ha svolto un ruolo essenziale nella strategia adottata dall’Unione per far fronte alla crisi energetica ed è stata determinante nell’aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento e proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi attraverso la riduzione della domanda complessiva di gas dell’Unione. Nel «Renewable Energy Market Update» del giugno 2023, dal titolo «How much money are European consumers saving thanks to renewables?» (Quanto risparmiano i consumatori europei grazie alle energie rinnovabili?), l’AIE ha stimato che, senza le capacità aggiuntive di energia rinnovabile, nel 2022 i prezzi medi all’ingrosso dell’energia elettrica sarebbero stati più alti dell’8 % in tutti i mercati europei. Nel 2022 l’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha sostituito la generazione di circa 107 TWh di energia elettrica da fonti fossili, equivalenti a circa 10 miliardi di metri cubi di gas, assicurando risparmi stimati in oltre 10 miliardi di EUR.
(10) Sebbene il regolamento (UE) 2022/2577 sia in vigore per un periodo limitato, la relazione della Commissione ne ha evidenziato il valido contribuito ad accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nell’Unione, in particolare razionalizzando le procedure applicabili a procedure autorizzative specifiche e sensibilizzando l’opinione politica sull’importanza di accelerare il procedura autorizzativa delle energie rinnovabili. Anche se per vedere la maggior parte degli effetti di tale regolamento occorrerà attendere i prossimi mesi, un segnale di accelerazione è già ravvisabile, almeno in alcuni Stati membri, nei primi dati disponibili sulla produzione, la diffusione e la procedura autorizzativa delle energie rinnovabili e dei relativi progetti infrastrutturali per il periodo successivo all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2577. Secondo Eurostat nella prima metà del 2023 la produzione di energia rinnovabile nell’Unione ha raggiunto livelli record nel sostituire ulteriori volumi di gas. La relazione della Commissione pone inoltre l’accento sugli sviluppi positivi registrati nell’aumento della diffusione di energia rinnovabile nei mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2577. Stando ai primi dati di settore, in tre trimestri del 2023 l’Unione ha installato più capacità solari fotovoltaiche che in tutto il 2022. Anche la capacità eolica è notevolmente aumentata in vari Stati membri. I dati disponibili raccolti nella relazione indicano che dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2577 vari Stati membri hanno registrato aumenti a due cifre delle autorizzazioni rilasciate per progetti di energia rinnovabile. In più, almeno in uno Stato membro, tra i beneficiari dell’accelerazione della procedura autorizzativavi sono anche progetti di rete rilevanti nel favorire la penetrazione delle rinnovabili, che coprono un totale di oltre 2 000 km.
(11) Considerato il persistere dei rischi per l’approvvigionamento e i prezzi dell’energia, l’obbligo di accelerare la diffusione dei progetti di energia rinnovabile proseguirebbe per un certo periodo di tempo anche dopo la fine di giugno 2024, allo scopo di eliminare gradualmente le rimanenti importazioni di gas russo. È indubbio che quote più elevate di energia da fonti rinnovabili rafforzerebbero ulteriormente la resilienza dell’Unione. Quanto più rapida la diffusione delle energie rinnovabili, tanto maggiore l’impatto positivo sulla resilienza dell’Unione, sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, sui prezzi dell’energia e sull’indipendenza dai combustibili fossili russi.
(12) A causa della situazione energetica urgente e tuttora instabile cui fa fronte l’Unione, è necessario prorogare l’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577, in particolare quelle che hanno dimostrato il potenziale maggiore di accelerazione immediata delle fonti energetiche rinnovabili e che differiscono dalle misure incluse nella direttiva (UE) 2018/2001, assicurando in tal modo che la proroga dell’applicazione del regolamento (UE) 2022/277 non si sovrapponga a tale direttiva. Tali misure comprendono inoltre garanzie adeguate di tutela dell’ambiente in forma di condizioni di applicazione specifiche. Le misure incluse nella direttiva (UE) 2018/2001 si applicano parallelamente al presente regolamento e la integrano con ulteriori misure di emergenza temporanee per un periodo di tempo limitato. La mancata proroga dell’applicazione del regolamento (UE) 2022/2577 rischierebbe di rallentare il ritmo del rilascio delle autorizzazioni e della diffusione delle energie rinnovabili e relative infrastrutture, in particolare negli Stati membri che vi hanno fatto ampio ricorso. Ad esempio, secondo la Germania, la mancata proroga dell’applicazione del regolamento (UE) 2022/2577, in particolare per quanto riguarda l’accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, potrebbe ritardare di circa due anni l’installazione di circa 41 GW di energia eolica a terra o, in alcuni casi, arrestarla completamente. Il rallentamento si ripercuoterebbe anche sulla procedura autorizzativa di alcuni grandi progetti di reti di trasmissione estesi su migliaia di chilometri di lunghezza, con ritardi stimati da uno a tre anni.
(13) Una delle misure temporanee del regolamento (UE) 2022/2577 che ha mostrato effetti positivi e che presenta un potenziale di accelerazione notevole per il futuro è l’introduzione, all’articolo 3, paragrafo 1, di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini delle deroghe specifiche previste dalla pertinente legislazione ambientale dell’Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull’ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Mediante l’articolo 16 septies, la direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, con una formulazione pressoché identica rispetto a quella dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. Non è pertanto necessario prorogare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577 in quanto una presunzione relativa si applicherà in virtù dell’articolo 16 septies della direttiva (UE) 2018/2001.
(14) Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2577 prevede un obbligo di priorità ai progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e nei casi in cui tali progetti introducano altri obblighi di compensazione pecuniaria per la protezione delle specie. Una disposizione analoga non è presente nella direttiva (UE) 2018/2001. Nell’attuale situazione energetica urgente e tuttora instabile sul mercato dell’energia cui fa fronte l’Unione l’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) 2022/2577 potrebbe accelerare ulteriormente i progetti di energia rinnovabile, nella misura in cui impone agli Stati membri di promuoverli accordando loro priorità in presenza di diversi beni in conflitto al di là delle questioni ambientali nel contesto della procedura di pianificazione e autorizzazione degli Stati membri. La relazione della Commissione ha dimostrato il valore dell’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, che riconosce l’importanza relativa della diffusione delle energie rinnovabili nel difficile contesto energetico attuale, al di là degli obiettivi specifici delle deroghe previste dalle direttive di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. Tenuto conto della situazione particolarmente grave dell’approvvigionamento energetico cui fa fronte l’Unione, è pertanto opportuno prorogare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2577 al fine di riconoscere adeguatamente il ruolo cruciale che gli impianti di produzione di energia rinnovabile svolgono nel contrastare i cambiamenti climatici e l’inquinamento, ridurre i prezzi dell’energia e la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell’approvvigionamento nella ponderazione degli interessi giuridici da parte delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o degli organi giurisdizionali nazionali. Al tempo stesso, è altresì opportuno mantenere la garanzia ambientale che, per i progetti riconosciuti come di interesse pubblico prevalente, siano adottate adeguate misure di conservazione delle specie, sostenute da risorse finanziarie sufficienti.
(15) Come emerge dalla relazione della Commissione, l’applicazione di un’altra condizione pone difficoltà: le deroghe specifiche previste dal diritto ambientale dell’Unione, in particolare il requisito relativo all’ assenza di soluzioni alternative. Tali difficoltà limitano l’utilità pratica della presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio, sono d’interesse pubblico prevalente, in quanto dimostrare che un progetto non possa essere realizzato altrove rappresenta un forte ostacolo se si deve prendere in considerazione il territorio di un intero paese e, a maggior ragione, se si devono considerare altre tecnologie per le energie rinnovabili. Per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e la costruzione della infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, obiettivo chiave riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 28 novembre 2023 dal titolo «Grids, the missing link - An EU Action Plan for Grids» (Infrastrutture di rete: il collegamento mancante - Un piano d’azione dell’UE per le infrastrutture di rete), è opportuno quindi specificare, ai fini del presente regolamento, in che modo si possono realizzare le condizioni per far valere le deroghe specifiche previste dal diritto ambientale dell’Unione per quanto riguarda la portata delle condizioni alternative da considerare. In particolare, ai fini del diritto ambientale dell’Unione, nelle valutazioni caso per caso intese ad accertare l’esistenza di soluzioni alternative soddisfacenti al progetto specifico di energia rinnovabile, o al progetto di infrastruttura di rete necessario per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, è necessario specificare che la portata della valutazionedi soluzioni alternative può coprire soluzioni che consentono di conseguire gli stessi obiettivi del progetto in questione,in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare tempi e costi delle soluzioni alternative soddisfacenti, gli Stati membri dovrebbero considerare la necessità di diffondere l’energia rinnovabile e l’infrastruttura di rete necessaria per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico in modo accelerato ed efficace sotto il profilo dei costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima, e relativi aggiornamenti, presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). e alla velocità prevista per conseguire tali priorità. Tale specificazione temporanea è giustificata alla luce dell’attuale situazione dei mercati dell’energia al fine di agevolare la diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e della relativa infrastruttura di rete, riconoscendone in tal modo il ruolo nel contrastare i cambiamenti climatici e l’inquinamento, ridurre i prezzi dell’energia, diminiuire la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell’approvvigionamento.
(16) Nell’applicare la pertinente deroga prevista dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio[5]Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)., gli Stati membri si trovano ad affrontare sfide supplementari per quanto riguarda l’obbligo di adottare misure compensative relative all’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili o la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico. Tali sfide supplementari possono causare notevoli ritardi. Pertanto, al fine di accelerare tali progetti, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione ambientale, è opportuno specificare, ai fini del presente regolamento, che le misure compensative possono essere attuate parallelamente all’attuazione del progetto a condizioni rigorose. Le condizioni seguenti, vale a dire che i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito non siano pregiudicati in modo irreversibile prima dell’adozione delle misure compensative e che la coerenza globale della rete Natura 2000 non sia compromessa, garantiscono che sia preservata l’integrità ambientale del sito e che sia assicurato un elevato livello di protezione dei siti Natura 2000. Tale specificazione temporanea è giustificata alla luce dell’attuale situazione dei mercati dell’energia al fine di agevolare la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e della relativa infrastruttura di rete.
(17) Un’altra disposizione che potrebbe accelerare sensibilmente il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili è l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. Tale articolo impone un termine massimo di sei mesi per la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile. La revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile offre notevoli possibilità di aumentare rapidamente la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo così la riduzione del consumo di gas. È infatti possibile continuare a usare i siti aventi un potenziale significativo di energia rinnovabile, da cui una minore necessità di designare nuovi siti per progetti in questo settore. Rivedere la potenza di una centrale eolica dotandola di turbine più efficienti permette generalmente di mantenere o aumentare la capacità esistente usando meno turbine, ma più grandi e più efficienti. La revisione della potenza presenta anche altri vantaggi: sfrutta la connessione alla rete esistente, ha maggiori probabilità di essere accettata dal pubblico e il suo impatto ambientale è noto.
(18) Nel riesame a norma del regolamento (UE) 2022/2577, la Commissione ha riscontrato che vi era margine per razionalizzare ulteriormente la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile, in particolare negli Stati membri con un potenziale maggiore di revisione della potenza. La direttiva (UE) 2023/2413 introduce varie disposizioni al riguardo nella direttiva (UE) 2018/2001, tra cui termini massimi relativi all’autorizzazione. L’articolo 16 ter della direttiva (UE) 2018/2001 introduce un termine massimo di un anno per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile situati fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, mentre l’articolo 16 bis della medesima direttiva prevede un termine di sei mesi per i progetti di energia rinnovabile nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Dato che la scadenza di esecuzione per la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili è di 27 mesi dall’entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/2001 (in altre parole, le zone di accelerazione per le energie rinnovabili dovrebbero essere designate entro il 20 febbraio 2026), e anche se fosse possibile designare tali zone di accelerazione per le energie rinnovabili prima, è opportuno prorogare l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. Tale proroga comprende una modifica mirata dell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577 per limitarne la portata alle zone individuate a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577. Prorogare l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, insieme all’applicazione dell’articolo 6, di tale regolamento, assicurerebbe l’applicazione immediata di un termine di autorizzazione ambizioso per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile situati nelle zone specifiche individuate su base volontaria dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2022/2577, mentre i termini massimi di revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 si applicherebbero al resto del territorio. Ciò è coerente con la distinzione introdotta dalla direttiva (UE) 2023/2413 tra zone di accelerazione per le energie rinnovabili e zone prive di tale status.
(19) L’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 consente agli Stati membri, a determinate condizioni per garantire la tutela dell’ambiente, di introdurre deroghe a determinati obblighi di valutazione ambientale stabiliti dalla normativa ambientale dell’Unione per i progetti di energia rinnovabile nonché per i progetti di stoccaggio dell’energia e per i progetti di rete elettrica necessari per l’integrazione dell’energia rinnovabile nel sistema elettrico. L’applicazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 è facoltativa per gli Stati membri. Tale articolo fornisce loro uno strumento efficace per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dei relativi progetti infrastrutturali, garantendo un attento equilibrio tra l’esigenza di diffondere le rinnovabili a una velocità nettamente superiore e la necessità di proteggere le aree sensibili dal punto di vista ambientale. Come spiegato nella relazione della Commissione, l’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 ha dato risultati positivi tangibili sia in termini di numero di progetti di energie rinnovabili e di rete eletttrica attuati in modo efficace, sia in termini di potenziale di accelerazione e di riduzione dei tempi di procedura autorizzativa negli Stati membri che se ne sono avvalsi. Stando ai risultati della relazione basata sulle stime fornite dagli Stati membri e dai portatori di interessi, l’accelerazione spazia tra vari mesi e tre anni per i progetti offshore.
(20) Sulla base degli elementi di prova raccolti nella relazione della Commissione, la proroga dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 risulta necessaria in considerazione della situazione particolarmente tesa dell’approvigionamento sui mercati dell’energia ai fini di un’accelerazione forte e immediata dei progetti di energia rinnovabile. Tale articolo può e dovrebbe coesistere, per un periodo limitato di tempo, con le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alla designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico e non impedisce in alcun modo la designazione di tali zone.
(21) La direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri l’obbligo di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili per una o più tecnologie energetiche rinnovabili entro un termine di 27 mesi dall’entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/2413. Anche se gli Stati membri potrebbero designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili a partire dall’entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/2413, senza attendere il termine di recepimento, tale designazione richiede tempo e dovrebbe durare più a lungo di quanto necessario per designare le zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577. Ciò si deve al fatto che tale articolo non impone di stabilire in anticipo norme adeguate nell’ambito del piano che designa le zone di accelerazione delle energie rinnovabili, norme adeguate per tali zone su misure di mitigazione efficaci da adottare per l’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati in dette zone né introduce procedure specifiche da seguire nelle stesse. Pertanto, onde agevolare ulteriormente la realizzazione di progetti di energia rinnovabile entro un periodo limitato, l’applicazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 dovrebbe essere prorogata per permettere agli Stati membri di razionalizzare la designazione delle zone specifiche, fatta salva la possibilità di designare parallelamente zone di accelerazione per le energie rinnovabili in applicazione della direttiva (UE) 2018/2001 affinché le zone siano istituite entro il termine prescritto da tale direttiva.
(22) La direttiva (UE) 2018/2001 contiene una disposizione che permette agli Stati membri di designare, a determinate condizioni, zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico. Data la natura facoltativa dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 e dell’articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, non vi è rischio giuridico di contraddizione in quanto gli Stati membri possono decidere quale disposizione applicare o addirittura applicarle entrambe durante il periodo di applicazione del suddetto regolamento al fine di individuare in parallelo più zone di rete, in base alle diverse condizioni stabilite rispettivamente nei due atti giuridici.
(23) Restano applicabili le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus») per quanto riguarda l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, e in particolare gli obblighi degli Stati membri relativi alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia.
(24) Quello della solidarietà energetica è un principio generale del diritto dell’Unione che si applica a tutti gli Stati membri. Attuando il principio della solidarietà energetica, le misure proposte permettono di distribuire oltre frontiera gli effetti di una diffusione più rapida dei progetti di energia rinnovabile. Le misure si applicano agli impianti di produzione di energia rinnovabile situati negli Stati membri e riguardano un’ampia gamma di progetti. Dato il grado di integrazione dei mercati dell’energia dell’Unione, qualsiasi aumento della diffusione di energia rinnovabile in uno Stato membro dovrebbe anche andare a beneficio di altri Stati membri in termini di sicurezza dell’approvvigionamento e abbassamento dei prezzi. Ciò dovrebbe concorrere a far fluire l’energia elettrica rinnovabile oltre le frontiere laddove è più necessaria e assicurare che l’energia elettrica prodotta a basso costo da fonti rinnovabili sia esportata verso gli Stati membri in cui la produzione è più costosa. Le capacità di energia rinnovabile di nuova installazione negli Stati membri incideranno inoltre sulla riduzione complessiva della domanda di gas in tutta l’Unione.
(25) In virtù dell’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia. Alla luce di tali considerazioni, la situazione energetica urgente e tuttora instabile e la pressante necessità di dare pronta accelerazione della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili per attenuare i rischi di approvvigionamento energetico e di volatilità dei prezzi dell’energia per la sicurezza dell’Unione configurano la situazione descritta all’articolo 122. paragrafo 1, TFUE. Occorre tenere conto dell’imminente fine della legislatura del Parlamento europeo, del tempo necessario per adottare la legislazione con procedura legislativa ordinaria e del fatto che gli Stati membri e gli investitori necessitano di prevedibilità e certezza del diritto in merito al quadro giuridico. La proroga di un anno dell’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 e l’aggiunta di una nuova disposizione sono necessarie per rispondere alla situazione attuale ed è pertanto giustificato basare il presente regolamento sull’articolo 122, paragrafo 1, TFUE.
(26) È necessario intervenire con urgenza in quanto il regolamento (UE) 2022/2577 cesserà di applicarsi il 30 giugno 2024 e gli investitori e le autorità dovranno avere quanto prima una visione chiara del quadro giuridico successivamente applicabile, al fine di assicurare le decisioni di investimento e pianificare di conseguenza i progetti. È pertanto opportuno adottare un atto giuridico che proroghi l’applicazione di tale regolamento alcuni mesi prima della fine della sua applicazione. Inoltre, data l’introduzione di una nuova disposizione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(27) L’applicazione delle disposizioni pertinenti dovrebbe essere prorogata temporaneamente e, insieme alla nuova disposizione, dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 giugno 2025.
(28) Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in question, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2577,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2022/2577
Il regolamento (UE) 2022/2577 è così modificato:
1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1.»;
2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente.
Per quanto riguarda la protezione delle specie, il primo comma si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.»;
3) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 bis
Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti
1. Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa connessione alla rete ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in particolare in termini di sviluppo della stessa capacità di energia rinnovabile attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati.
2. Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di infrastruttura di rete necessario per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati.
3. Nell’attuare le misure compensative per un progetto relativo a un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono consentire che tali misure compensative siano attuate parallelamente all’attuazione del progetto, a meno che non vi siano prove evidenti che un progetto specifico pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell’introduzione di misure compensative. Gli Stati membri possono consentire che tali misure compensative siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.»;
4) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile ubicati nella zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete di cui all’articolo 6, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.»;
5) all’articolo 8, il titolo e la frase introduttiva sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 8
Termini relativi alla procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile in zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete a norma dell’articolo 6
Nell’applicare i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 1, i periodi seguenti non sono conteggiati in tali termini, tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa:
a) il periodo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l’affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta; e
b) il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l’affidabilità e la sicurezza della rete.»;
6) all’articolo 10 è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia l’articolo 1, l’articolo 2, punto 1, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 3 bis, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6 e l’articolo 8 si applicano fino al 30 giugno 2025.».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.
Tuttavia l’articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Note
1. | ↑ | Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36). |
2. | ↑ | Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj) |
3. | ↑ | Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82). |
4. | ↑ | Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). |
5. | ↑ | Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). |