Emissioni inquinanti: novità per le comunicazione delle proiezioni

Pubblicata la direttiva delegata (Ue) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023 sulla G.U.U.E. L del 17 gennaio 2024

Emissioni inquinanti: novità per le comunicazione delle proiezioni. In particolare, con la pubblicazione della direttiva delegata (Ue) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023 sulla G.U.U.E. L del 17 gennaio 2024 è stata modificata la direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici.

Di seguito il testo della direttiva delegata (Ue) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Direttiva delegata (Ue) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici

(G.U.U.E. L del 17 gennaio 2024)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE[1]GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1., in particolare l’articolo 8, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284 impone agli Stati membri di elaborare e aggiornare ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C dell’allegato I, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva stessa.
(2) L’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2284 prevede che le proiezioni nazionali delle emissioni siano elaborate e aggiornate in linea con i requisiti di cui all’allegato IV di tale direttiva e siano stimate e aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti.
(3) Le proiezioni delle emissioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284. La comunicazione deve essere coerente con le norme in materia di comunicazione previste dalla convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979[2]Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 13).(convenzione LRTAP).
(4) Gli obblighi di comunicazione ai sensi della convenzione LRTAP sono stabiliti negli orientamenti sulla comunicazione dei dati relativi alle emissioni e alle proiezioni nell’ambito della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (orientamenti sulla comunicazione). Nella 42a sessione, tenutasi nel dicembre 2022[3] Orientamenti per la comunicazione dei dati relativi alle emissioni e alle proiezioni, a cura dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (ECE/EB.AIR/125, decisioni dell’organo esecutivo 2013/3 e 2013/4), modificati nella 42a sessione nel dicembre 2022., l’organo esecutivo della convenzione ha riveduto gli orientamenti modificando i requisiti di comunicazione delle proiezioni delle emissioni. Ai sensi del punto 27, del punto 41, lettera b), e del punto 46 degli orientamenti sulla comunicazione riveduti, le proiezioni delle emissioni dovrebbero essere comunicate mediante il modello di cui all’allegato IV dei medesimi orientamenti. Il modello riprende la struttura del modello di comunicazione degli inventari delle emissioni. Ne consegue che le proiezioni delle emissioni dovrebbero essere comunicate secondo le singole categorie di fonti della nomenclatura (nomenclature for reporting, NFR) di cui alla convenzione LRTAP.
(5) In seguito alla revisione del 2022, il livello di aggregazione delle proiezioni delle emissioni previsto dalla direttiva (UE) 2016/2284 non è più in linea con gli obblighi di comunicazione stabiliti nella convenzione LRTAP. Il modello di cui all’allegato IV degli orientamenti riveduti sulla comunicazione prescrive un livello di dettaglio più alto, corrispondente al livello di comunicazione degli inventari delle emissioni di cui all’allegato I degli orientamenti riveduti sulla comunicazione e all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284. Per migliorare la comparabilità e la coerenza, è opportuno adeguare la comunicazione delle proiezioni delle emissioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284 alla comunicazione degli inventari delle emissioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284.
(6)
Gli allegati I e IV del regolamento (UE) 2016/2284 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e IV della direttiva (UE) 2016/2284 sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Gli allegati I e IV della direttiva (UE) 2016/2284 sono così modificati:

(1)

nell’allegato I, la tabella C è sostituita dalla seguente:

«Tabella C

Obblighi di comunicazione delle emissioni e delle proiezioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2

Elemento

Sostanze inquinanti

Serie temporale/anni-obiettivo

Date della comunicazione

Dati nazionali delle emissioni su griglia per categoria di fonti (GNFR)

SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5

metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)

POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani)

BC (se disponibile)

Comunicazione quadriennale per l’anno di comunicazione meno 2 (X-2)

dal 2017

1° maggio[4] In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di quattro settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate.»;

Grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR)

SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5

metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)

POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani)

BC (se disponibile)

Comunicazione quadriennale per l’anno di comunicazione meno 2 (X-2)

dal 2017

1° maggio[5] In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di quattro settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate.»;

Proiezioni delle emissioni per categoria di fonti NFR

SO2, NOx, NH3, COVNM, PM2,5 e, se disponibile, BC

Comunicazione biennale che copra gli anni delle proiezioni 2020, 2025, 2030 e, se disponibili, 2040 e 2050

dal 2017

15 marzo

(2)

nell’allegato IV, parte 2 («Proiezioni nazionali delle emissioni»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le proiezioni delle emissioni sono stimate e comunicate per categoria di fonti NFR. Ove ciò non sia possibile per mancanza di dati sufficientemente precisi, nella relazione d’inventario è inclusa la giustificazione della comunicazione a un maggiore livello di aggregazione. Gli Stati membri forniscono una proiezione “con misure” (misure adottate) e, se del caso, una proiezione “con misure aggiuntive” (misure previste) per ogni inquinante conformemente agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.».

 

Note   [ + ]

1. GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.
2. Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 13).
3.  Orientamenti per la comunicazione dei dati relativi alle emissioni e alle proiezioni, a cura dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (ECE/EB.AIR/125, decisioni dell’organo esecutivo 2013/3 e 2013/4), modificati nella 42a sessione nel dicembre 2022.
4, 5.  In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di quattro settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate.»;

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome