Disciplina Rohs: modificato l’allegato IV al D.Lgs. n. 27/2014

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 dicembre 2023

Disciplina Rohs: modificato l'allegato IV al D.Lgs. n. 27/2014. È quanto ha stabilito il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 dicembre 2023 pubblicato sullaGazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2024, n.19.

Le modifiche riguardano piombo e mercurio in apparecchiature ospedaliere.

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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 dicembre 2023.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 dicembre 2023

 

Attuazione delle direttive delegate della Commissione (UE)  2023/1437
e (UE) 2023/1526, mediante  modifiche  all'allegato  IV  del  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n.  27  sulla  restrizione  di  determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(24A00302)
(Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2024, n.19)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione

ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204   e,   in

particolare, l'articolo 4 che ha  ridenominato  il  «Ministero  della

transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica»;

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 27, ai sensi del quale  all'aggiornamento  e  alla  modifica

delle  disposizioni  degli  allegati   al   decreto,   derivanti   da

aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del  4

maggio 2023 che modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di  fusione  per  i

reometri capillari a determinate condizioni;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16

maggio 2023 che  modifica  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa  al

piombo  come  stabilizzatore  termico  del  cloruro   di   polivinile

impiegato  come  materiale  di  base  nei  sensori   utilizzati   nei

dispositivi medico-diagnostici in vitro;

Vista  la  rettifica  della  suddetta   direttiva   delegata   (UE)

2023/1526, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  L

185 del 24 luglio 2023;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)

2023/1437 e (UE) 2023/1526, provvedendo, a  tal  fine,  a  modificare

l'allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                      Modifiche all'allegato IV

             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 41 e' inserito il seguente:

 

+-------+------------------------------+----------------------------+

|       |Piombo come stabilizzatore    |                            |

|       |termico del cloruro di        |                            |

|       |polivinile (PVC) impiegato    |                            |

|       |come materiale di base nei    |                            |

|       |sensori elettrochimici        |                            |

|       |amperometrici, potenziometrici|                            |

|       |e conduttimetrici utilizzati  |                            |

|       |nei dispositivi               |                            |

|       |medico-diagnostici in vitro   |                            |

|       |per l'analisi della creatinina|Si applica alla categoria 8 |

|       |e dell'azoto ureico ematico   |e scade il 31 dicembre      |

|«41-bis|nel sangue intero             |2023.»                      |

+-------+------------------------------+----------------------------+




    b) e' aggiunto in fine il seguente punto:




+---+-------------------------------------+-------------------------+

|   |Mercurio nei trasduttori di pressione|                         |

|   |di fusione per reometri capillari a  |Si applica alla categoria|

|   |temperature superiori a 300 °C e     |9 e scade il 31 dicembre |

|«49|pressioni superiori a 1000 bar.      |2025.».                  |

+---+-------------------------------------+-------------------------+


 

                               Art. 2

                      Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a  decorrere  dal

1° febbraio 2024.

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,

nonche' comunicato alla Commissione europea.

 

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