Ruoli specialistici dei Vvf: indennità armonizzate con quelle della polizia di Stato

D.P.R 1° dicembre 2023, n. 228

(Ruoli specialistici dei Vvf)

Con il D.P.R. 1° dicembre 2023, n. 228 è stato recepito l'accordo sindacale in merito a quanto spetta al personale con funzioni specialistiche che ricopre ruoli non direttivi e non dirigenti in seno al corpo dei vigili del fuoco. L'accordo prevede che le indennità per i ruoli specialistici dei Vff siano armonizzate con quelle della polizia di Stato.

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Fra i ruoli specialistici: specialità nautiche e subacquee (navigazione,
immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo); specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione).

Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento anche con i riferimenti economici previsti dal decreto.

 

Decreto del presidente della Repubblica 1° dicembre 2023, n. 228 

Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del
sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non
direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle
Forze di polizia. (24G00020)

(Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2024)
Vigente al: 21 febbraio 2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante:
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 136, 137 e 139 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della
Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Viste in particolare le disposizioni dell'articolo 137 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di
costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione
sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante:
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante:
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per
l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed
ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;
Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in
data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
21 dicembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.
121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per il triennio 2019-2021»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione
del sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non
direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle
Forze di polizia sottoscritta, in data 16 giugno 2023, dalla
delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni
sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, CO.NA.PO.,
UIL PA VV.F., CONFSAL VV.F. e USB PI VV.F. L'organizzazione sindacale
FP CGIL VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha
inviato le proprie osservazioni di dissenso ai sensi dell'articolo
139, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale» nonche' l'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia
di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2023, con la quale e' stata approvata, ai
sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, l'ipotesi di accordo sindacale relativa
all'armonizzazione del sistema delle indennita' spettanti al
personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta
funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con
quello del personale delle Forze di polizia e il relativo schema di
decreto del Presidente della Repubblica, previa verifica delle
compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al
comma 3 del medesimo articolo 139;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle
indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non
dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta
funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto
legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuita'
del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita,
nonche' la previsione di benefici economici finalizzati al
mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di
indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o
permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza
del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato
abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico
specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina
del sistema delle indennita', di cui agli articoli 3 e 4, spettanti
al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta
funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative
nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le diverse
decorrenze previste dal presente decreto.

 

Art. 2

Indennita' specialistiche

 

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo
e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta
funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialita'
aeronaviganti e ai ruoli delle specialita' nautiche e dei
sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in
corso di validita' e assegnato presso strutture o sedi centrali e
territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute
indennita' mensili per lo svolgimento delle particolari suddette
funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare
la presenza in servizio, la gestione e l'operativita' del settore di
appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. Le indennita' di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto
sono corrisposte per dodici mensilita' quali emolumenti accessori
secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente
al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che
istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale
e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59,
commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni
autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo
del 26 maggio 2004.
4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.

Art. 3

Indennita' delle specialita' aeronaviganti (aeronavigazione, volo,
elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche,
appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla
disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il
diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per
l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e'
attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della
medesima indennita' nella misura mensile di 90,00 euro ed e'
corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi
gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

10. La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato,
necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di
appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento
delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita'
minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non
imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite
previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di
servizio, sentito il responsabile del reparto volo.
11. L'indennita' di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove,
per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o
equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:
a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della
normativa vigente;
b) assenza dal servizio per infermita' e inidoneita'
all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto;
c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi
all'esercizio dell'attivita' specialistica;
d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:
a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo
compensativo;
b) nei casi di attivita' di volo per soccorso pubblico aereo in
almeno uno dei giorni di effettiva presenza.
12. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai
competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del
grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata,
l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto
dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle
funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza,
ai collaudi, all'attivita' istruzionale, compresi i casi in cui il
capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e
quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.
13. Le indennita' di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo,
sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le specifiche
indennita' di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4

Indennita' delle specialita' nautiche e subacquee (navigazione,
immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche,
appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di
macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre
2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica
previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso
tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e
2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di
45,37 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio
degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori
mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

7. La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato,
necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di
appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento
delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita'
minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per
motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono
attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede
di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.
8. Le indennita' di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per
frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente
numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:
a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della
normativa vigente;
b) assenza dal servizio per infermita' e inidoneita'
all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto;
c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi
all'esercizio dell'attivita' specialistica;
d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:
a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo
compensativo;
b) nei casi di attivita' di navigazione o di immersione per
soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.
9. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai
competenti organi di controllo, possono definire in funzione del
grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata,
l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto
dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle
funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza,
ai collaudi, all'attivita' istruzionale, al servizio antincendi
lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante
dell'unita' navale, di direttore di macchina e di direttore di
immersione.
10. Le indennita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,
sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le specifiche
indennita' di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 5

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si
determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale
specialista delle indennita' di cui all'articolo 2, sono destinati,
con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20,
comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 6

Salvaguardia delle indennita' specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilita' dal
servizio per infermita' temporanea, verificatasi a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero
per inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle attivita' di
soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 2
del presente decreto, e' attribuita un'indennita' il cui valore
economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita'
specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di
servizio effettivamente prestato con percezione delle relative
indennita' e fino a un massimo di venti anni.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente quale
emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilita' dal
servizio per infermita' permanente, verificatasi a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonche'
nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo
comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di
soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da
cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale
tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale di cui
all'articolo 2 del presente decreto e' attribuita un'indennita' il
cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle
indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per
ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle
relative indennita' e fino a un massimo di venti anni.
4. Il beneficio di cui al comma 3 e' corrisposto quale emolumento
fondamentale, rapportato a tredici mensilita', a titolo di assegno
personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermita', i benefici di cui al comma 1
possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile,
sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della
competente sede di servizio, che l'indisponibilita' sia conseguenza
di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di
accertamento negativo. Il beneficio e' sempre anticipato nei casi di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e
3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.
7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilita'
temporanea dal servizio derivi da infermita' precedentemente
riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennita' di cui
all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando
l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo
comma 1.
8. Al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto che, a
decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre
2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2022, si sia trovato nei casi di
cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di
cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1°
gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la
successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo
gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto
degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla
disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a
percepire l'indennita' specialistica di settore per aver comunque
svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operativita'
secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
euro 28.485.891 per l'anno 2023, a euro 11.303.504 per l'anno 2024, a
euro 11.333.719 per l'anno 2025, a euro 11.363.935 per l'anno 2026, a
euro 11.394.151 per l'anno 2027, a euro 11.424.366 per l'anno 2028, a
euro 11.454.582 per l'anno 2029, a euro 11.484.797 per l'anno 2030, a
euro 11.515.013 per l'anno 2031, a euro 11.545.229 a decorrere
dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a euro 28.455.675 per l'anno 2023 ed euro 11.243.072 a
decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di
amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 novembre 2007;
b) quanto a euro 30.216 per l'anno 2023, a euro 60.432 per l'anno
2024, a euro 90.647 per l'anno 2025, a euro 120.863 per l'anno 2026,
a euro 151.079 per l'anno 2027, a euro 181.294 per l'anno 2028, a
euro 211.510 per l'anno 2029, a euro 241.725 per l'anno 2030, a euro
271.941 per l'anno 2031, a euro 302.157 a decorrere dall'anno 2032,
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di
amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 novembre 2007.
2. Il Ministero dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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