Convertito il D.L. 181/2023: non solo rinnovabili con la legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31, ma anche disposizioni in materia di ambiente.
Le misure sull'energia...
Nel testo sono presenti disposizioni in materia di:
- autoproduzione di energia rinnovabile;
- approvvigionamenti di gas naturale;
- concessioni geotermoelettriche;
- incentivi alle regioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- bioliquidi sostenibili;
- biometano;
- condensatori ad aria;
- impianti eolici galleggianti in mare;
- infrastrutture di rete elettrica;
- teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- smaltimento dei pannelli fotovoltaici.
...e quelle sull'ambiente
Altre misure riguardano:
- la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas;
- la semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
- le aste Ets per la compensazione dei costi indiretti;
- lo stoccaggio geologico di CO2;
- la gestione dei rifiuti radioattivi;
- il fondo italiano per il clima;
- il commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane;
- le modifiche all'articolo 8 del D.Lgs. n. 152/2006, concernente i lavori della Commissione tecnica Pnrr-Pniec.
Di seguito il testo coordinato delle misure elencate sopra contenute nel D.L. n. 181/2023 con la legge n. 11/2024.
(Convertito il D.L. 181/2023)
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Testo del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2023), coordinato
con la legge di conversione (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per
la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle
fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte
consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori
colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023.». (24A00786)
(Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31)
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei
settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione
attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai
clienti finali energivori
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli
investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori
a forte consumo di energia elettrica, in conformita' al Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31
dicembre 2030, nel caso di piu' istanze concorrenti per la
concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti
concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario,
attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o
eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti
iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia
elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA).
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo
per lo sviluppo di nuova capacita' di generazione di energia
elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte
nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la nuova capacita' di generazione e' realizzata dalle imprese
iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso
aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime
sottoscrivono, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento
a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari
ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della
lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacita' di cui al
primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta
nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a
restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici -
GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);
b) la nuova capacita' di generazione e' realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di
potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di
potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di
potenza pari almeno a 200 kW;
c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b),
numero 1), o l'entrata in operativita' degli interventi di cui alla
medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla
data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di
forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti
amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacita' di
generazione, sempreche' il ritardo non sia imputabile o ascrivibile
all'impresa;
d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacita' di
generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese
iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facolta' di richiedere
al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una
quota parte delle quantita' di energia elettrica rinnovabile e delle
relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per
differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata
ai sensi della presente lettera e' definito dal GSE almeno trenta
giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di
anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di
produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala
efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
e) la quantita' di energia elettrica rinnovabile resa disponibile
dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della
lettera d), e' pari all'energia nella disponibilita' del GSE medesimo
derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe
onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di
cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;
f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di
anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore dei mercati
energetici - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;
g) per ciascuna impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1,
la quantita' di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di
anticipazione ai sensi della lettera d) non puo' essere superiore, su
base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1;
h) la quantita' di energia elettrica di cui alla lettera e) e'
assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in
relazione alla quantita' richiesta ai sensi della lettera d) del
presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia
elettrica richiesto ecceda la quantita' nella disponibilita' del GSE,
lo stesso provvede a riproporzionare le quantita' in base alle
richieste di anticipazione presentate;
i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle
relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della
lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati
tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una
molteplicita' di impianti, dei contratti e' tale per cui, sulla base
delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e
differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli
impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al
termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di
anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota
parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE e'
determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo
rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di
anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione e' pari al prezzo
dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione
per l'inflazione. E' fatta salva la previsione relativa
all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di
restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati
dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
3) la durata del periodo di restituzione e' pari a venti anni a
decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
4) la produzione attesa e' resa disponibile sul mercato
elettrico gestito dal GME;
5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4),
si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto
alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano
tecnologie mature;
l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le
imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea
garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle
obbligazioni assunte;
m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l)
puo' essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non
superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro
per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del
premio della garanzia puo' essere riconosciuto attraverso la
variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui
alla lettera d);
n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia
rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al
comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente
comma, e' promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME
di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199.
3. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
con uno o piu' provvedimenti, stabilisce le modalita' per la
copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del
comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilita' del GSE,
nonche' le modalita' di riconoscimento e di copertura degli eventuali
oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla
componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facolta' di
accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII)
istituito presso la societa' Acquirente Unico S.p.A. ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti
per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro
della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione
dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34
(cosiddetto Electricity release), di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, che non
implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare
la facolta' di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di
penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di
allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del
predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza
contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
anche in caso di recesso gia' esercitato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2
Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti
di gas naturale e la relativa flessibilita'
1. L'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di
approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli) - 1. Al fine
di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione
delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei
servizi energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate (di
seguito denominati: «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione
nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di
cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di
concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale
sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili
nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle
aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione
ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di
concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria
delle attivita' e considerando, anche ai fini dell'attivita' di
ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli
vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e gia'
costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, nonche' garantendo, per quanto ivi non previsto, il
rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi
internazionali.
3. E' consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in
deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di
concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi
del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il
45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40
chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di
costa, a condizione che:
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas
per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500
milioni di metri cubi;
b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti
nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento
di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi
tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e
verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle
linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto
previsto dal comma 5.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' consentita, per
la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas
naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del
comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro
costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere
protette, a condizione che:
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas
per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri
cubi;
b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma
1.
5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE
la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al
comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas
naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di
possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas
naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso
di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione
di interesse reca inoltre:
a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione
dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;
b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed
eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da
costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al
punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo
GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi
produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di
cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo
precedente e' messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1°
ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10,
lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal
primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto
medesimo.
6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle
concessioni esistenti, nonche' le autorizzazioni delle opere
necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui
al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento
unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo
periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di
presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno
manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita' istruttoria
per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, e' svolta
dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di
cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato,
anche ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia
degli atti di cui al primo periodo e' condizionata alla stipula dei
contratti ai sensi del comma 10, lettera a).
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con
esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari
degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di
decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei
programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di
coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla
sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione
del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo e'
asseverata da una primaria societa' di revisione contabile di livello
internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.
8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di allocazione gestite
dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul
gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria
ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano
anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste
dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre
2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE.
Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:
a) i diritti sono offerti per quantita' distinte per campo di
coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano
crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di
produzione;
b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti e' pari
al costo di cui al comma 7;
c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo
all'esito di una o piu' aste che prevedono:
1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a
forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantita'
pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il
maggiore fra
1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensita' di
utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto
all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del
gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del
suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel
medesimo periodo espressi in MWh;
2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del
numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a
tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di
gas per quantita' comunque non superiori al relativo consumo medio
degli ultimi tre anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo
di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantita'
ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantita' di
diritti richiedibili dai clienti
4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per
procedura;
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del
Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del
comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per
livello di produzione.
9. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' con le
quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di
allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il
relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE e' destinata alla
riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione
a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel
determinare l'entita' della riduzione delle tariffe per il servizio
di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota
tra i clienti finali in ragione delle quantita' offerte dagli stessi
nell'ambito della specifica procedura.
10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il
Gruppo GSE:
a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano
ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di
lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti
finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore
dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e
al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;
b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto
finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del
Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti
aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al
comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi
della lettera a) del presente comma.
11. La quantita' di diritti oggetto dei contratti di cui al comma
10, lettere a) e b), e' rideterminata al 31 gennaio di ogni anno
sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.
12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti
stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui
al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma
aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano
trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. E' fatto divieto di
cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
13. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie a
beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai
contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE
acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una
corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi
del comma 10, lettera b).».
2. In considerazione della necessita' di incrementare la
flessibilita' delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e
delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono
interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti
le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonche' le
connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di
autorizzazione.
2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi
strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili
provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al
comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo e'
destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione
svolto attraverso le unita' di cui al comma 1, compresi i costi di
capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra
richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione
del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente
regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas
naturale liquefatto definita dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo e'
destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio
di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a
beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le
modalita' di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del
fondo e' affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali,
che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle
relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di
cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di un apposito conto
corrente».
2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118,
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che
prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza
energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di
riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali
rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli
interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di
risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate
in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali
appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo
tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti
attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di
penale, commisurata alla quantita' di energia non risparmiata per
singola annualita', tenuto conto del momento di effettiva
disponibilita', da parte del gestore stesso, dei beni su cui
realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui
al secondo periodo e' altresi' versato agli enti locali appartenenti
all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione
degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della
definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la
certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le
modalita' per la definizione delle procedure operative di cui al
terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del
comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226».
Art. 3
Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche
1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1:
1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio
dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di
ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto
conto dei risultati sperimentali»;
2) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per
uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il
rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la
coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei
risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che
dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica
tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati
dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di
qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo»;
0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente:
«e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento
del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di
ricerca»;
0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento
del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione
di coltivazione»;
a) all'articolo 16:
1) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione
della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due
anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»;
2) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Piano pluriennale per la promozione degli
investimenti) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia
energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di
decarbonizzazione, l'autorita' competente puo' chiedere al
concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito
dall'autorita' medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024,
un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico
degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle
emissioni;
b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del
campo geotermico;
c) interventi per la sostenibilita' ambientale, comprensivi
di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori
interessati dalla concessione di coltivazione;
d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di
produzione e le attivita' minerarie a essi connesse ovvero per il
potenziamento degli impianti esistenti;
e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei
territori interessati dalla concessione di coltivazione.
2. L'autorita' competente procede alla valutazione del piano di
investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalita' dello
stesso in rapporto alle finalita' di cui al medesimo comma 1 e della
sua fattibilita' tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data
di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorita' competente
ha la facolta' di richiedere al concessionario interessato modifiche
o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva,
da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del
piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di
presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo
periodo del presente comma, l'autorita' competente rimodula le
condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa
agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo
della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto
previsto nel piano valutato positivamente.
3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai
sensi del comma 1 o l'autorita' competente non lo valuti
positivamente ai sensi del comma 2, l'autorita' medesima procede alla
riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi
dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso di
spese per le attivita' connesse alla predisposizione della proposta.
L'autorita' competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da
svolgersi secondo le modalita' disciplinate dall'autorita' medesima,
l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli
interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo dei
relativi tempi, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento
stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di
coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.».
1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti
geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e'
prorogato al 31 dicembre 2027.
Art. 4
Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Per finalita' di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di
emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e' destinata
ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la
decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del
territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter
autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.
2. (soppresso)
3. Le attivita' necessarie all'operativita' delle misure di cui al
presente articolo sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante
apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica nel proprio
sito internet istituzionale i flussi informativi che la societa'
Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di
Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione
(GAUDI'), e' tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione
agli impianti di produzione. Alla copertura dei costi derivanti dalle
attivita' di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni
di euro per il 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di riparto tra le regioni delle
risorse di cui al comma 1, tenendo conto, in via prioritaria, del
livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata,
determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonche' dell'impatto ambientale
e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente
articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo
stabilisce le modalita' di riparto dello stanziamento di cui al comma
1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione
delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il
termine del 31 dicembre 2024.
5. (soppresso)
Art. 4 bis
Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto
ambientale
1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di
conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e
di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del
presente decreto,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli
interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di
energia da fonti eoliche o solari,».
Art. 4 ter
Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da
apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione
dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e
collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il GSE svolge un'attivita' di monitoraggio relativa alle
adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di
pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai
consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi collettivi di
gestione dei RAEE riconosciuti»;
b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,»
sono inserite le parole: «pari al doppio di quella».
2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «previsti
esclusivamente dal».
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente:
«e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli
incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti
fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la
realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto,
separatamente misurabili, sulla medesima area e a parita' della
superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento
della potenza complessiva»;
b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata;
c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
«18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e
calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui
all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando
quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo
aggiornamento».
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA,
su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la graduale uscita
dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in
esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti
principi:
a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore
potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di
quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di
cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un
periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima
sottoscrizione delle convenzioni medesime;
b) applicazione delle modalita' di ritiro dell'energia di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di
esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di
valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.
5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e semplificare la
gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro
dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con
potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE
eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di
prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali
dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte
di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei
differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli
impianti.
6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le
modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di
cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base
volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al
servizio.
7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi
del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si
applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di
cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della
parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 4 quater
Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata
1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di trenta mesi»;
b) alle lettere a) e b), le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
Art. 4 quinquies
Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi
di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area
dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016
1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di
incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche,
ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la
ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto
decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la
scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo
unitamente al progetto esecutivo degli interventi.
3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1
decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro
diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non
hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei
lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione
dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima
data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei
lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.
Art. 4 sexies
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di
potenziare la capacita' operativa delle strutture ministeriali
competenti in materia di valutazione di impatto ambientale,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla
seguente: «settanta»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000
euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui
all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalita' la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri
enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
b) al comma 5, le parole da: «, in misura complessivamente» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Alla copertura
dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle
tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di
cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo
scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi
dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a
regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244
del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del
bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato
articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota
riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente
acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti
proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del
parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento
economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a
carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno
2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione
della specificita' dei compiti attribuiti alle medesime commissioni,
della peculiare disciplina prevista e della necessita' di accelerare
l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere
dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al
trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo».
Art. 4 septies
Modalita' innovative per il supporto alla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo
7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in
capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) -
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definite le modalita' per l'istituzione di un meccanismo,
alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del
presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in
capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti
rinnovabili;
b) e' prevista la stipulazione di contratti per differenza a due
vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato
selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera
h)
c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai
seguenti elementi:
1) il prezzo di riferimento e' definito in funzione del valore
dell'energia elettrica nei mercati a pronti;
2) il prezzo di esercizio e' definito in esito alle procedure
competitive di cui alla lettera h);
3) e' previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al
GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il
prezzo di esercizio;
4) e' previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il
differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo
di esercizio;
5) e' prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del
sistema elettrico, di uno o piu' profili contrattuali standard. La
quantita' di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei
pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun
periodo rilevante dell'anno di riferimento e' coerentemente
determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un
moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;
6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione
del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli
obblighi di cui ai numeri 3) e 4) e' definito convenzionalmente,
anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti
funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);
d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono
obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un
quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota
percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale
standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposto albo
istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto
alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla
presente lettera, l'operatore e' tenuto a consegnare al GSE, per il
relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente
all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della
lettera e);
e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione
dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui
alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente
lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito
di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati
energetici - GME Spa;
f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d),
e' possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
g) la quota percentuale di cui alla lettera d) e' definita anche
tenendo conto della capacita' di stoccaggio elettrico sviluppata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210;
h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei contratti di cui
alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da
svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la
minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresi' segnali
per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi
attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio elettrico;
i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h),
i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che
caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare
l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto
conto del profilo contrattuale standard;
l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate
con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure
competitive di cui alla lettera h):
1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza
alcuna distinzione per tecnologia;
2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la
disponibilita', nei diversi periodi futuri, di predefinite quantita'
di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di
decarbonizzazione, la disponibilita' attesa di risorse di
flessibilita' e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo
per il consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo alla
realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di
altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati
periodicamente secondo modalita' disciplinate con i decreti di cui
all'alinea del presente comma;
o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d),
l'operatore obbligato e' tenuto a versare al GSE un importo pari al
prodotto tra:
1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b),
definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non
mature e tempi di realizzazione contenuti;
2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e
il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della
lettera d)».
Art. 4 octies
Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle
aste ETS per la compensazione dei costi indiretti
1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, le parole: «e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale,».
Art. 5
Misure per il contributo alla flessibilita' del sistema elettrico da
parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi
sostenibili
1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale
integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, e' istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di
capacita' produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che
rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti
siano gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra
l'altro, delle specificita', anche in termini di numero minimo di ore
di funzionamento degli impianti, della logistica,
dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione
dell'energia primaria, delle esigenze di continuita' di produzione
degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di
autoproduzione, nonche' delle esigenze di mantenimento efficiente
degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il
contributo dei medesimi alla flessibilita' del sistema elettrico.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalita' e le
condizioni per l'attuazione, da parte della societa' Terna S.p.A.,
del meccanismo di cui al primo periodo, nonche' definiti i relativi
schemi di contratto tipo.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino alla data di entrata in operativita' del meccanismo di cui al
comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti a
bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di
cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si
applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di
cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari
all'attuazione del primo periodo.
3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il
Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle
seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste,»;
b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«La commissione e' composta da due rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del
Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
nonche' da un rappresentante del Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui
al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide
classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale
tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai
sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.
28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta
dalla combustione delle biomasse.
3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali
al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di
produzione di biometano, alle procedure competitive di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica
15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono
partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di
biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti
organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la
tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da
rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce
nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo
specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione
degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti
necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali
impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.
3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del
decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il
gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27
ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi
ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui
al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio
della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e
la durata del predetto programma e' di sei anni decorrenti dalla
medesima data di autorizzazione.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis».
3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, e' inserito il seguente:
«5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere altresi' le
attivita' di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un
sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a
idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal
fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma,
prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera
distinta e separata dalle altre attivita' da essa svolte».
Art. 5 bis
Misure volte a garantire la piena operativita' degli impianti per la
produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione
1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli
incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2018, per i quali il biometano prodotto non puo' essere immesso nella
rete con obbligo di connessione di terzi ed e' oggetto di contratti
di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede
all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti
finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente
o indirettamente, i suddetti contratti».
2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati
di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere
dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC
attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano
degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
19 marzo 2018, e' utilizzato il riferimento al potere calorifico
superiore del biometano prodotto.
3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano,
per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto
qualificato non imputabili a responsabilita' del produttore ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione
ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi
all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla
rete del gas naturale nonche' i ritardi nel rilascio di verifiche o
attestazioni da parte delle autorita' e degli enti di controllo. I
medesimi principi trovano applicazione anche in relazione a impianti
incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione
ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
251 del 26 ottobre 2022.
Art. 6
Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori
ad aria presso centrali esistenti
1. Al fine di garantire la continuita' della produzione di energia
elettrica e il pieno utilizzo della capacita' installata, anche in
funzione del piu' efficiente impiego della risorsa idrica, nelle
centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la
realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento
del fluido del circuito di condensazione in impianti gia' dotati di
sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della
potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle
centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi
dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, ed e' subordinata a comunicazione preventiva al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La
comunicazione di cui al primo periodo e' effettuata almeno sessanta
giorni prima della data di avvio dei lavori.
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6,
comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in
sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale
termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con
oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla
comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un
tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla
volumetria esistente.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 :
stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo
limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di
idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito
della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «autorizzare i
titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 , ai sensi
delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in
quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare
licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi
sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo
stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»;
2) al comma 4, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le
seguenti «, primo periodo,»;
3) al comma 8, dopo le parole: «stoccaggio di CO2 » sono
inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »;
4) ai commi 9 e 10, dopo le parole: «stoccaggio di CO2 » sono
inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga
nell'ambito di programmi sperimentali,»;
c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole: «una
proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite
dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata
non superiore a due anni ciascuna»;
d) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi
sperimentali di stoccaggio di CO2 ). - 1. Le autorizzazioni allo
svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2
sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con
procedimento unico nel cui ambito e' acquisito ogni atto di assenso
delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali
di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n.
152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del
presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini
sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione
ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al
medesimo periodo e' rilasciata previa intesa della regione
territorialmente interessata.
2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso
delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo
svolgimento delle attivita' del programma sperimentale, secondo
quanto previsto all'allegato III.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di
tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato puo'
richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non
superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le
motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei
tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un
risultato positivo della sperimentazione, nonche' il tempo
ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa.
Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione non sono
consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili
con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio
geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali
di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n.
152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo e' rilasciata a condizione che:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo,
coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni
minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la
prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprieta' delle
persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per
la protezione dei beni ambientali e, qualora cio' non sia possibile,
sia garantito il ripristino dei beni stessi;
e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e
l'efficienza del traffico marittimo;
f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi
sottomarini e condotte, nonche' l'effettuazione di ricerche
oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la
pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera
impropria;
g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia
finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25,
prima che abbiano inizio le attivita' di sperimentazione, fatta
eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che
interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2
inferiore a 100.000 tonnellate.
5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi
sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli
14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33.
L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo
svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume
complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000
tonnellate.
6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio
geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa
approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su parere del Comitato.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su
segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravita' delle
infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea
dell'attivita' di sperimentazione, del soggetto interessato,
assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le
irregolarita'.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca
dell'autorizzazione di cui al presente articolo:
a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto
della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per
l'ambiente;
b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui
all'articolo 20;
c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle
ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato
rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di
fuoriuscite o di irregolarita' significative;
d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.
9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8,
si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo.
Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento
delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto
terzo, il sito di stoccaggio e' messo a disposizione di altri
concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2
nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il
trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilita'
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi
sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p),
q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e l'indicazione delle
finalita' delle attivita' oggetto dei programmi stessi. Il primo
periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che
interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2
inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13,
comma 1, lettera r).
12. Per ciascuna unita' idraulica e' rilasciata un'unica
autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente articolo, nel caso di piu' siti di stoccaggio insistenti
nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione
debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le
prescrizioni del presente decreto.
13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i
seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di
stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonche' i dati sulle unita'
idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio,
il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio
geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e
le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di
valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai sensi dell'articolo
18;
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere
in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19,
nonche' le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi
dell'articolo 20;
f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di
qualunque irregolarita' o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli
opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura
di cui all'articolo 23;
h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi
sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio
geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di
presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia
finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le
attivita' di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.
Art. 11-ter (Norme procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di
stoccaggio di CO2 ). - 1. La domanda per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di
stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 11-bis e' redatta in forma
cartacea e su supporto informatico ed e' trasmessa al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonche',
nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla
regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il
soggetto interessato garantisce la conformita' della domanda redatta
in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e
sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato,
rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. La domanda e' pubblicata sul sito web del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni
sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori
istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai
fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis,
convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del
periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui,
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3, pervengano
richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte
di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria
competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le
integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta
giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo
periodo. Ciascuna amministrazione puo' formulare la richiesta di cui
al secondo periodo una sola volta.
5. Nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo
periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni
dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis comprende ogni
altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attivita'
previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono
compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti
necessari alla realizzazione delle relative attivita', quali giudizio
di compatibilita' ambientale, varianti agli strumenti urbanistici,
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di
stoccaggio, nonche' l'intesa con la regione interessata nei casi di
cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.
7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2,
l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis e' rilasciata sulla base
della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonche'
tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto
richiedente, del grado di compatibilita' con le eventuali attivita'
minerarie gia' in atto nella medesima area, delle modalita' di
svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento
alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati
e dei costi.»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al
programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di
cui al presente articolo per un determinato sito, e' data precedenza
al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di
stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai
sensi dell'articolo 11-bis, a condizione che il programma
sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di
autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a
concorrenza, sia presentata durante il periodo di validita'
dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»;
2) il comma 8 e' abrogato;
f) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato;
g) all'articolo 16:
1) al comma 2, dopo le parole: «per le quali non sia stata
rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione» sono inserite
le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali
di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
secondo periodo»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2,
l'autorizzazione di cui all'articolo 12 e' rilasciata sulla base
della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonche'
tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto
richiedente, del grado di compatibilita' con le eventuali attivita'
minerarie gia' in atto nella medesima area, delle modalita' di
svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento
alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati
e dei costi.»;
3) il comma 12 e' abrogato;
h) all'articolo 25, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2, l'entita' della garanzia finanziaria e' stabilita, previo
parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle
autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere
per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla
licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e
post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o
irregolarita' ai sensi dell'articolo 22, nonche' delle capacita'
tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato,
incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche
sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»;
i) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis . Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2, gli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi degli
articoli 4 e 6, comma 1, nonche' dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione,
autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a
svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai
sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori
interessati dalle attivita' medesime mediante il versamento di un
contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere
da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai
procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, si sia gia' conclusa l'istruttoria.»;
l) all'articolo 31:
1) al comma 1, dopo le parole: «geologico di CO2 » sono
inserite le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi
sperimentali,»;
2) il comma 2 e' abrogato.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per
l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di
autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di
stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo
stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, anche avvalendosi di societa' aventi comprovata
esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 ,
anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica,
predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, uno studio propedeutico a:
a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa
alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon
Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un
quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo
della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e
internazionali in materia;
b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi
di trasporto e stoccaggio di CO2 ;
c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la
costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle
infrastrutture e dei servizi di trasporto, ivi incluse le reti per il
trasporto di CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle
stazioni di pompaggio;
d) effettuare analisi di fattibilita' e di sostenibilita', anche
sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le
diverse tipologie di utenza;
e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di
trasporto e stoccaggio di CO2 nell'ambito dei settori industriali
piu' inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e
termoelettrico;
f) definire le modalita' per la remunerazione ed eventuali
meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della
cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 .
4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 162 del 2011 e' adottato entro centottanta giorni
dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del
presente articolo.
4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministero della salute, e' adottata la regola
tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo,
l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al
primo periodo nonche' per la valutazione delle istanze di
autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti
climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.
41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche
chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e
delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.
5. All'articolo 52-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, dopo le parole: «ivi incluse le opere, gli impianti e i
servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi,»
sono inserite le seguenti: «le condotte necessarie per il trasporto e
funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio,».
Art. 8
Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici
galleggianti in mare
1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento
dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti
nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo
strategico nazionale nel settore della progettazione, della
produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle
infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della
cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di
manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno due
porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorita' di sistema portuale
di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o in aree
portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione
graduale dell'uso del carbone, di aree demaniali marittime con
relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n.
84 del 1994, da destinare, attraverso gli strumenti di pianificazione
in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a
garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della
cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di
piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali
allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia
eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo
periodo sono presentate dalle Autorita' di sistema portuale, anche
congiuntamente, sentite le Autorita' marittime competenti per i
profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.
2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per
gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare e le regioni
territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali
marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo
periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle
suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilita'
tecnico-economica e dei tempi di realizzazione degli interventi
medesimi nonche' le modalita' di finanziamento degli interventi
individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
2-bis. Per l'attivita' di regolamentazione dei movimenti delle
unita' in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali
e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle
aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici
galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera.
2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta
e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i
soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni
minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per
l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo».
Art. 9
Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica
1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle
infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in
coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la societa' Terna Spa, in qualita' di gestore della rete
elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati
e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli
interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale, nonche' delle richieste di connessione alla medesima rete
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei
sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle
relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti
di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in
prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione
al 2030 e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al portale di cui
al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, il Ministero della cultura, l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA), le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli operatori economici
interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo
e degli impianti di consumo.
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono
affidati alla societa' Terna Spa.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ARERA, su proposta della societa' Terna S.p.A.,
disciplina le modalita' di funzionamento del portale di cui al comma
1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e
del comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso ai
contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2.
5. Fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli previsti
dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre
2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli
elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista
nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui
all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle
opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi,
si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle
aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione
europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio
lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome
interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori. La DIL e' corredata del progetto definitivo e di una
relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo,
la conformita' e la compatibilita' delle opere e delle infrastrutture
da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e l'assenza
di contrasto con quelli adottati nonche' la conformita' delle opere e
delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi vigenti e, ove
occorrente, il rispetto della normativa in materia di
elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di
gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione,
costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme
tecniche per le costruzioni. Nei casi in cui la DIL e' corredata da
una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un
professionista abilitato, che asseveri sotto la propria
responsabilita' che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e
le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova
edificazione o scavi in quote diverse da quelle gia' impegnate da
manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi,
non e' richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2,
dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite
di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per
gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio
archeologico.
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici,
culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero
occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilita' o
l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui
al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o
provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo,
l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, con le seguenti variazioni:
a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione
europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di
competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza
che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende
rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della
legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro
quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio
delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai
sensi della lettera a) del presente comma, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990,
una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella
quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione
telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva
della conferenza di servizi.
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende
accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di
diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente
motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al
primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti
dell'accoglimento, l'amministrazione procedente e' tenuta, su
richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica,
un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione
unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al
secondo periodo, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione
del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso
congruamente motivato da parte di una o piu' delle amministrazioni
coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di
cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata,
su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione
motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il termine di
quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente
o mediante un commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto
interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio
delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la
costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica
di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione
all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei
gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di
trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete
elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime
opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una
lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti
chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono
individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione
nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella
soluzione tecnica minima generale per la connessione.
9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi
del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale
(VIA) o di verifica di assoggettabilita' a VIA da svolgere, ove
occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie
nonche' delle relative opere connesse e infrastrutture
indispensabili, sono di competenza regionale.
9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al
comma 9-bis, l'autorizzazione e' rilasciata sia in favore del gestore
della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di
trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le
cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformita' al
progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione
di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a
quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e, in caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha
altresi' effetto di variante urbanistica.
9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «e fino al 30 giugno 2024» sono
inserite le seguenti: «ovvero fino al termine successivo stabilito
per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del
medesimo regolamento».
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, le parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite
dalle seguenti: «25 MW e 12 MW».
9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: «di autorizzazione» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «fino a 10 MW» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a 12 MW»;
3) alla lettera c), le parole: «superiore a 10 MW» sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: «di
potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza
fino a 12 MW».
9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e 9-septies si
applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti
unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli
impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad
autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12
del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al
comma 9-sexies del presente articolo si applicano alle procedure di
valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199».
9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi
degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi
di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse,
l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo
procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle
opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di
rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di
cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza
con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete
e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di
conformita' tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di
rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che e'
comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai
fini dell'adozione del provvedimento finale.
Art. 10
Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento
e teleraffrescamento
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di
teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o
l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200
euro per l'anno 2023 e' destinato all'attuazione dei progetti di cui
all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a
valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2,
Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota
parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022
di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, gia' versati all'entrata del bilancio dello Stato e che
restano acquisiti definitivamente all'erario.
2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati
nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo
n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del
medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il
50 per cento dei proventi medesimi e' assegnato complessivamente ai
Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese
e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al
Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 11
Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e
la gestione dei rifiuti radioattivi
1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2:
1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;
2) dopo la parola: «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti:
«o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione
di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;
b) all'articolo 26:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:
«e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli
interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure
premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il Parco
tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta
giorni.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure
premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1,
lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 5, dopo la parola «idonee» e' inserita la seguente:
«(CNAI)»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco
delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le
cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonche' il
Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro
novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo
periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul
proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di
avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di
verificarne l'eventuale idoneita'. Possono altresi' presentare la
propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti
territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.
5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto,
di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle
autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i
trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di
competenza e trasmette le relative risultanze all'autorita' di
regolamentazione competente. In particolare, la Sogin S.p.A. accerta
che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI
possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel
frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni
tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare
del Parco Tecnologico. Entro trenta giorni dalla ricezione delle
risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita' di regolamentazione
competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin
S.p.A.
5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di
cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere
medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree
autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi
incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della
proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la
proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il
termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco
tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso,
avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.
5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi
alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA
o di CNAI e il relativo ordine di idoneita', tenendo conto delle
risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere
tecnico all'autorita' di regolamentazione competente.
5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente, entro
trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il
proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al
comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.»;
3) al comma 6:
3.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio
decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di
idoneita'.»;
3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta e' pubblicata»
sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI e' pubblicata»;
4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la
Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree
incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in
relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate
all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di
accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo
periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di
incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che
beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni
economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A
conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui
territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della
difesa in relazione alle strutture militari.
6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai
sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 6 e
fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco
tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal
perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle
modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione
delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere
vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini
tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
5) al comma 7:
5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o
nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del
comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la
Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio
ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a
comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a
ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al
suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto
nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati
gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui
all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure
premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al
comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di
interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli
enti locali.»;
5.2) al quarto periodo, le parole: «il livello di priorita'»
sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneita'»;
6) al comma 8, primo periodo, le parole: «e dalla Regione» sono
sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;
d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole: «all'Agenzia»
sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al
Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' da
intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica.».
Art. 12
Registro delle tecnologie per il fotovoltaico
1. Al fine di predisporre una piu' completa mappatura dei prodotti
europei di qualita' in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un
registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza
del produttore o del distributore interessato, i prodotti che
rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e
qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione
europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per
cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari
al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea
composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem
prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari
al 24,0 per cento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in
Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalita' di
invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui
al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco
dei prodotti, nonche' dei produttori e distributori che hanno
ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita' di procedere a controlli documentali e prestazionali sui
prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre
sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti
l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 12 bis
Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli
fotovoltaici
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero una quota almeno pari all'1 per cento
degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale
garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
1»;
b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono
inseriti i seguenti: «La documentazione di cui al quarto periodo deve
comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici
installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di
matricola registrati nella propria banca di dati con quello
presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema
collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei
citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo
restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE
gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei
moduli fotovoltaici».
2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio,
ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro
nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
25 settembre 2007, n. 185, con le modalita' di cui al medesimo
regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che
hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1
del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al
Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del
medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i
produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno
prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui
all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti
fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.
Art. 12 ter
Individuazione della societa' Sogesid Spa quale societa' in house
delle amministrazioni centrali dello Stato
1. La societa' Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del
tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' individuata quale societa' in
house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di
garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli
interventi pubblici per la piena attuazione della transizione
ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi
compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza. La societa' Sogesid Spa, fermo restando il carattere
prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, puo' stipulare convenzioni con le pubbliche
amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attivita'
tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione
degli interventi di cui sono titolari.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1,
comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 14
Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela
dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia
elettrica
1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e
alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in
esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche'
assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi
quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine
alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior
tutela e dall'avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, promuove per il tramite della societa' Acquirente unico
Spa, e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche
campagne informative. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e
delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio
idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del
decreto-legge n. 35 del 2005, le parole «Ministro dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica». La disposizione di cui al secondo
periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di
maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto
2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a
essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di
vulnerabilita' di cui al presente comma, secondo le condizioni
disciplinate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia
elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita'
di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base
di criteri di mercato. La societa' Acquirente unico Spa svolge,
secondo modalita' stabilite dall'ARERA e basate su criteri di
mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia
elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il
servizio di vulnerabilita'. Il servizio di vulnerabilita' e' esercito
da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita
di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro
della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati
mediante procedure competitive svolte dalla societa' Acquirente unico
Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilita', prevedendo, in
particolare:
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia
elettrica;
b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore
a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree
territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione;
c) l'entita' del corrispettivo massimo di assegnazione del
servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis);
d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attivita'
relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a
ogni altra attivita';
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio di
vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato;
2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del
servizio di vulnerabilita' per attivita' diverse da quella di
commercializzazione del servizio stesso;
3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilita', lo
stesso marchio con cui svolge attivita' al di fuori del servizio
medesimo;
e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di
partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati
possano manifestare la volonta' di avvalersi dell'azienda o del ramo
d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di
subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari
al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo
stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda,
al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a
disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo
rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del
presente comma, secondo modalita', anche in relazione alla
rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di
criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione
di volonta' di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del
conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti
il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 125;
e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di
volonta' prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare
offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello
stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione
stessa.
2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di
vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate ai
sensi del comma 2-bis, la societa' Acquirente unico Spa provvede a
indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della
precedente.».
4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure
competitive di cui all'articolo 16 -ter, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, nonche' evitare incrementi dei costi per
l'utenza, all'articolo 36 -ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di
contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli
stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure
di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilita'
secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza
naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se
anteriore.».
4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei
clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele
graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei
punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di
cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli
esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione
che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023,
direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili.
L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, disciplina i termini e le modalita' per la
presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di
cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale,
anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione
commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2,
del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto
di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva
apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in
modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per
l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma
e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al
primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla
presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del
sistema elettrico.
5. Al fine di garantire la continuita' della fornitura elettrica,
l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla
fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a
tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di
cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, o da parte dell'esercente il servizio di vulnerabilita' di
cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del
2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonche' la
regolarita' dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito
diretto sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento,
rilasciata dal cliente domestico per il pagamento delle fatture per
la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si
intende automaticamente rinnovata, fatta salva la facolta' di revoca
dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il
pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele
graduali o dall'esercente il servizio di vulnerabilita'. Entro
sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui
all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del
2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce con
proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e
sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le
condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al
primo periodo.
5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione
all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio
di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli
esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il
servizio di vulnerabilita' ogni informazione necessaria per procedere
all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di
pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli
esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il
servizio di vulnerabilita' informano i rispettivi clienti in merito
al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato
all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della
prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di
revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione
all'addebito diretto di cui al predetto comma 5, trovano applicazione
le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza
necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive
di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021,
coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre
il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli
operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione
preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne
informative di cui al comma 1, nonche' la piu' ampia partecipazione
degli operatori economici alle predette procedure.
7. Per le finalita' di cui al comma 1, per assicurare un efficace
coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti
domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonche' per garantire
la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, la
societa' Acquirente unico Spa effettua, secondo criteri e modalita'
definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attivita'
di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia
elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici
successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui
agli articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11,
comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonche'
alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte
degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure
competitive. Gli esiti delle attivita' di cui al primo periodo sono
contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni
parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e,
successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.
7-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di
assicurare maggiore tempestivita' nell'adozione di misure di
salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla
cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas,
all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «sono tenuti a
trasmettere» e' inserita la seguente: «tempestivamente»;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso
l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni
di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di
interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i
contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico»;
c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Il comitato
e' convocato senza indugio dall'Autorita' su istanza motivata di
almeno uno dei suoi componenti».
(omissis)
Art. 14 ter
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la
realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane
1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli
interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento
delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo
del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni
dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;
b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di
impatto ambientale o di verifica di assoggettabilita' e' competente
la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi
procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e
accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006
per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.
11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che
costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza e'
conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata
conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al
primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il
Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorita'
competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il Consiglio
dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in
via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti
necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Puo' essere nominato commissario ad acta il Commissario
unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni
di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 puo'
applicarsi, in quanto rispondenti a finalita' imperative di rilevante
interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4,
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992».
2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con
il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per il riutilizzo
delle acque reflue».
(omissis)
Capo II
MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI
ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO
2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023
Art. 14 quinquies
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC
1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti:
«La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi
istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in
relazione alle singole adunanze, e' definita dal presidente della
Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei
carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei
lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni».
(omissis)
Art. 16
Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a
seguito di alluvione
1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del
caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi
rispetto alle attivita' di ripristino e riparazione dei danni.
Art. 17
Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole
che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di
eccezionale intensita' verificatesi nei mesi di ottobre e di
novembre 2023
1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui
all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che
svolgono l'attivita' di produzione agricola, ubicate nella regione
Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in
conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensita',
verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere
agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'
economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a
valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti
assegnazione, nel limite di 6 milioni di euro.
2. La regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, puo' deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita'
degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(omissis)
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 19
Abrogazioni
1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori
specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del
presente articolo» sono soppresse;
b) il comma 5-ter e' abrogato.
2. L'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
abrogato.
3. L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
abrogato.
4. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il
comma 1-ter e' abrogato.
4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e' abrogato.
4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri
per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio
2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato
all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte
dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i
clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e
all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della
concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale
tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in
continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 20
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(Convertito il D.L. 181/2023)