Impianti fotovoltaici per le comunità energetiche: al via le domande

Impianti fotovoltaici per le comunità energetiche
La misura rientra nell’ambito della missione 2, componente 2, investimento 1.2 del Pnrr. Sul piatto 2.200.000.000 euro

Impianti fotovoltaici per le comunità energetiche: al via le domande per accedere ai contributi del Pnrr. Ad annunciarlo il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica tramite un avviso, la cui pubblicazione è stata resa nota tramite il decreto del direttore del dipartimento incentivi energia 5 aprile 2024, n. 141.

La misura rientra nell’ambito della missione 2, componente 2, investimento 1.2 del Pnrr e riguarda le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

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La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 2.200.000.000 euro.

Lo sportello è stato aperto il giorno 8 aprile 2024 e sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025 alle ore 18:00.

Definite anche le modalità di invio delle domande, come saranno valutate, gli obblighi previsti per i soggetti beneficiari e i meccanismi sanzionatori.

Di seguito il testo del bando del Mase.

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Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR

Sezione 1 - Finalità e ambito di applicazione

Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto), disciplina l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con il presente Avviso, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 199/2021, di quanto disciplinato al Titolo III del Decreto e dalle proprie “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito, Regole operative), si rendono noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici PNRR (anche detti “contributi PNRR”) per l’attuazione della Misura.

Le finalità generali alle quali il presente Avviso si ispira sono quelle dei principi DNSH, Tagging climatico, parità di genere, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative di riferimento del presente avviso sono:

-  Gli artt. 8, 14, 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021

-  Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414
Inoltre:

-  il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

-  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

-  la Missione 2, Componente 2 Investimento 1.2 del PNRR che prevede l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia;

-  il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

-  il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

-  il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

-  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

-  la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

-  il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

-  l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

-  l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

-  l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

-  i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

Sezione 3 – Definizioni

Si rimanda, per quanto applicabile, alle definizioni riportate nelle Regole Operative.

Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell’avviso

Fatte salve eventuali modifiche decise in sede Europea, la dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 2.200.000.000 Euro, mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.

Sezione 5 – Soggetti Beneficiari ammissibili

I soggetti Beneficiari sono i soggetti che sostengono l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.
I soggetti Beneficiari devono trovarsi nelle condizioni e rispettare i requisiti riportati in dettaglio nelle Regole Operative.

 

Sezione 6 – Interventi finanziabili

Sono finanziabili gli interventi di nuova costruzione o di potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, inseriti all’interno di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili o di sistemi di autoconsumo collettivo.

Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

L’impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

  • essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
  • avere potenza non superiore a 1 MW;
  • disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  • disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
  • essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
  • essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
  • avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
  • rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
  • essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B delle Regole Operative.

Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.

Sezione 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Alla copertura dei contributi di cui al presente Avviso si provvede mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR pari a 2.200.000.000 Euro.

Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Sezione 9 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal soggetto Beneficiario per la realizzazione del progetto.

Una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall’intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l’Investimento PNRR di riferimento.

Sono ammissibili, ai sensi del Decreto, le seguenti spese:

i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);

ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;

v. connessione alla rete elettrica nazionale;

vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;

vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la
definizione progettuale dell’opera;

viii. direzioni lavori, sicurezza;

ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a: - 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW; - 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; - 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; - 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario avente i requisiti previsti nelle Regole Operative esclusivamente per via telematica tramite il Portale informatico del GSE.

Lo sportello sarà aperto il giorno 8 aprile 2024 alle ore 17:00 e sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025 alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramiti appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

Il soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere la richiesta per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC”, accessibile previa autenticazione dal Portale informatico dei clienti GSE (https://areaclienti.gse.it/), e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”.

L’applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

I soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Tali importi, maggiorati dell’IVA ove prevista, dovranno essere versati secondo le modalità indicate dal GSE.

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista nell’Allegato 3 delle Regole Operative, secondo le specifiche ivi contenute.

Il soggetto Beneficiario, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell’assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Sezione 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:

  • un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata;
  • l’invio di una comunicazione al Soggetto beneficiario recante le risultanze dell’istruttoria.

In particolare, il GSE comunica al Soggetto beneficiario, in alternativa:

  • risultanza dell’istruttoria. Nel caso in cui dalle risultanze dell’istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il GSE comunica l’ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell’impianto/UP (potenza, POD, etc.) nonché il codice CUP assegnato al progetto;
  • la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta rispetto a quanto previsto dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative.

Il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario. Il GSE trasferisce al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione di ammissione al contributo che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Dopo la registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.
Il GSE, attraverso il Portale, con modalità operative che renderà note, metterà a disposizione l’atto d’obbligo che il Soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere.

Sezione 12 - Obblighi del soggetto Beneficiario

Il soggetto Beneficiario è tenuto a:

-  concludere gli interventi entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;

-  comunicare la data di avvio lavori del progetto;

-  adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

-  adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

-  avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;

-  effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all’Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

-  rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all’agevolazione di cui al presente Avviso;

-  assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

-  presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

-  assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;

-  garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, ovvero il GSE, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

-  corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;

-  consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e
monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;

-  rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;

-  rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea.

Sezione 13 - Modalità di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell’intervento si rinvia alle Regole operative, pubblicate sul sito web GSE.

Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile. Il contributo in conto capitale spettante al Soggetto beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sezione 15 - Modifiche dell’avviso

Le modifiche del presente avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell’avviso stesso.
Il MASE curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web e quello del GSE, eventuali modifiche del presente Avviso.

Sezione 16 - Responsabile dell’avviso

Il Responsabile del presente avviso è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (PIF), interna al Dipartimento energia.

Sezione 17 - Tutela della privacy

Trattamento dei dati personali

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per ogni questione afferente alla protezione dei dati, contattabile ai seguenti indirizzi e-mail PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art 28 del GDPR.

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al Decreto di riferimento e alle connesse Regole Operative, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel Decreto 7 dicembre 2023 n. 414.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto Referente/Cliente finale/Produttore), nonché dai dati tecnici degli impianti o dei punti di connessione.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall’esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all’uopo nominati.

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il GSE si riserva di trasmettere i suoi dati personali, ove occorra, a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l’Agenzia delle Entrate, l’Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori).

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Qualora non fornisca i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste.

Va da sé che l’eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

-chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

-esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta del RPD sopra riportati con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;

-proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale del Garante per la protezione dati personali.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Sezione 18 - Meccanismi sanzionatori

La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi:

  • perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2 del Decreto;
  • dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;
  • mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1;
  • violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
  • mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 7, comma 3 del Decreto;
  • assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
  • artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi;
  • violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
  • comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione.

È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell’impianto di produzione nell’ambito della configurazione per almeno 5 anni.

Sezione 19 - Potere sostitutivo

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Sezione 20 - Controversie e foro competente

Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

Sezione 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del Decreto e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del GSE.

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