Organismo di vigilanza dei consorzi rifiuti: obiettivi e funzionamento sono al centro del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2024, n. 97.
Di cosa si tratta
L'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi è istituito presso il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Obiettivi del consorzio sono:
- rafforzare il sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- garantire il corretto impiego del contributo ambientale;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti.
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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 dicembre 2023.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 dicembre 2023
Obiettivi specifici e modalita' di funzionamento dell'organismo di
vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. (24A02073)
(Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2024, n.97)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;
Visto l'articolo 206-bis, il comma 4-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che istituisce presso il Ministero della
transizione ecologica, dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei
sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggi;
Considerato che il citato comma 4-bis prevede l'adozione di un
decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di
concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy per la
definizione delle modalita' di funzionamento dell'organismo di
vigilanza e dei suoi obiettivi specifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on. Gilberto Pichetto
Fratin e' stato nominato Ministro della transizione ecologica e il
sen. Adolfo Urso, Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. e, in
particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero
dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in
Italy e, l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero
della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022
con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il sen. Adolfo Urso,
Ministro delle imprese e del made in Italy;
Decreta:
Art. 1
Organismo di vigilanza
1. Con il presente decreto sono stabiliti gli obiettivi specifici e
le modalita' di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei
consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di seguito denominato
organismo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 206-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2
Obiettivi dell'organismo
1. Obiettivo generale dell'organismo e' il rafforzamento del
sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la
gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e
all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente.
2. L'organismo persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) garantire il corretto impiego del contributo ambientale, anche
al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull'intero territorio
nazionale e prevenire situazioni di mercato discriminatorie e
distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione di proposte
tecniche e normative ai Ministeri competenti;
b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei consorzi
e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo
svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, finalizzati
anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri
competenti;
c) supportare i Ministeri competenti nello svolgimento delle
attivita' di vigilanza riguardanti:
1) la coerenza degli statuti dei sistemi di gestione
individuali e collettivi ai principi della responsabilita' estesa del
produttore di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006;
2) l'attuazione del Programma generale di prevenzione e di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di cui
all'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli
articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006,
per promuovere l'incremento delle attivita' di riutilizzo,
prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
4) il riconoscimento da parte dei Ministeri competenti dei
consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;
5) le funzioni e le azioni di cui alle lettere a), b), d) ed e)
del comma 6 dell'articolo 178-ter, comma 6 e all'articolo 206-bis,
comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
6) la corretta quantificazione del contributo ambientale
nonche' la sua determinazione, nel caso previsto dall'articolo 237,
comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3. Qualora ne ravvisi l'esigenza, l'organismo puo' fare ricorso
alle competenze tecniche dell'ISPRA e di altre amministrazioni
competenti.
4. Non rientrano tra gli obiettivi dell'organismo le finalita'
perseguite dall'ISPRA nell'espletamento delle attivita' svolte a
supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai
sensi dell'articolo 206-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 152
del 2006.
Art. 3
Modalita' di funzionamento dell'organismo
1. L'organismo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e, per
specifiche esigenze, possono essere invitati a partecipare alle
sedute dell'organismo esperti qualificati di altre amministrazioni.
2. Il presidente dell'organismo ha la rappresentanza del medesimo
e, per il tramite della segreteria di cui al comma 8 convoca le
sedute dell'organismo medesimo trasmettendo ai componenti l'ordine
del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni.
3. Il presidente dell'organismo designa il proprio sostituto, che
svolge le medesime funzioni del presidente, in caso assenza dello
stesso.
4. La convocazione puo' essere richiesta al presidente da un terzo
dei componenti dell'organismo, per argomenti di particolare
rilevanza, specificamente indicati nella richiesta medesima.
5. Le sedute dell'organismo sono considerate valide con la presenza
di almeno quattro componenti e le decisioni dell'organismo sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', il
voto del presidente determina la decisione da assumere.
6. L'assenza non giustificata e consecutiva di un componente ad
almeno tre sedute ne determina la decadenza.
7. Le dimissioni di uno dei componenti dell'organismo sono
comunicate direttamente al presidente in forma scritta.
8. Le funzioni di segreteria dell'organismo sono assicurate da una
segreteria composta da cinque componenti, di cui tre designati dalla
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e due dalla competente Direzione generale del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
9. La segreteria dell'organismo e' nominata con decreto del Capo
Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e opera presso la competente Direzione generale
dello stesso Ministero.
10. Le risultanze delle attivita' svolte dall'organismo sono
pubblicate su apposita pagina web del sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero
delle imprese e del made in Italy, entro il 30 aprile di ogni anno, a
cura della segreteria di cui al comma 8. L'organismo puo' proporre ai
Ministeri competenti l'organizzazione di specifici eventi pubblici,
ai fini della divulgazione delle suddette risultanze.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Per il funzionamento dell'organismo di cui al presente decreto
sono assegnate le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 4124 PG
01 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
2. Ai componenti dell'organismo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Ad ogni componente della segreteria, di cui al comma 9
dell'articolo 3, spetta un compenso annuo lordo pari a euro
cinquemila, a valere sulle risorse di cui al comma 1.
4. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica puo' stipulare, su proposta
dell'organismo, appositi accordi di collaborazione ai sensi
dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, per le finalita' previste
dall'articolo 2, anche al fine di garantire la partecipazione di
esperti qualificati di altre amministrazioni. Agli oneri derivanti
dai predetti accordi si provvede con le risorse di cui al comma 1.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione di eventi
pubblici, di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 3,
gravano sulle risorse di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.