Idrogeno: gli elettrolizzatori rientrano tra gli impianti chimici integrati? La domanda è stata posta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia al ministero dell'Ambiente tramite un interpello ambientale.
In particolare, la richiesta è finalizzata a capire se un «progetto di un elettrolizzatore alimentato da più fonti energetiche rinnovabili indipendenti, costituito da un elettrolizzatore da 2,5 MW che potrà essere alimentato sia da un impianto fotovoltaico da 4,5 MW sia da energia elettrica rinnovabile prelevata dalla rete, con relativa attestazione di garanzia d’origine» possa rientrare tra i progetti di competenza statale da assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale (Via).
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Di seguito i testi dell'interpello ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia e del successivo parere del Mase.
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Interpello ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 giugno 2023, n. 106404
Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 in ordine alla corretta interpretazione dell’applicabilità del punto 6-bis dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 concernente i "Progetti di competenza statale" da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
PREMESSA
Questa Amministrazione Regionale, in qualità di ente finanziatore, con Decreto n.13503/GRFVG del 28/03/2023, ha approvato la proposta di graduatoria della Commissione di ammissione e valutazione di progetti PNRR, che ha indicato come destinatario del finanziamento una società di Trieste per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde da realizzarsi in Comune di Trieste nella Zona Industriale "Valle delle Noghere".
Il presente interpello concerne l’applicabilità del punto 6-bis dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 concernente i "Progetti di competenza statale" da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per il progetto di un elettrolizzatore alimentato da più fonti energetiche rinnovabili indipendenti, costituito da un elettrolizzatore da 2,5 MW che potrà essere alimentato sia da un impianto fotovoltaico da 4,5 MW sia da energia elettrica rinnovabile prelevata dalla rete, con relativa attestazione di Garanzia D’Origine.
INTERPELLO
Fatta la necessaria premessa tecnica, per un puntuale inquadramento del progetto, si perviene all'oggetto del presente interpello.
Nell’art. 41, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, è stato inserito il punto 6-bis all'Allegato II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 concernente l'elenco dei progetti di competenza statale per i quali è previsto l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Per maggiore chiarezza espositiva, si riporta il testo integrale del sopra citato punto 6-bis:
Oggetto dell’esposizione che segue è analizzare se l'impianto in parola possa essere ricompreso nella fattispecie "impianti chimici integrati” di cui al sopra citato punto 6-bis).
A tal fine, giova rifarsi al documento EU “Interpretation of definitions of project categories of annex I a nd II of the EIA Directive” che meglio chiarisce cosa si debba intendere per impianto chimico integrato. Più in dettaglio, è stata fornita la prima guida sulla definizione di “integrato, giustapposto e funzionalmente collegato” da una azione legale (v. causa C-133/94, Commissione/Belgio). La Corte ha stabilito che "l'integrazione di un impianto chimico non dipende dalla sua capacità di trasformazione o dal tipo di sostanza chimica in esso trattata, ma dall'esistenza di unità di produzione interconnesse che costituiscono in esse un'unica unità di produzione". Va osservato che tale definizione era applicata prima che l’allegato I fosse modificata dalla direttiva 97/11/CE.
6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.
Pertanto, la base per l'interpretazione di "integrazione" sarebbe che 1) l’impianto chimico si compone di varie unità e 2) esiste un collegamento tra varie parti dell'impianto stesso. Il collegamento funzionale avverrà principalmente attraverso un percorso di processo, vale a dire che le varie unità dell'impianto hanno uno scopo comune producendo intermedi o materiale in entrata (precursori, agenti ausiliari, ecc.) per le unità. I vari elementi dell'impianto contribuiranno quindi alla produzione di un prodotto finito (o di prodotti), anche se è possibile che parte dei materiali intermedi o imputati prodotti nell'impianto vengano immessi sul mercato. Inoltre, ci può essere un collegamento infrastrutturale (ad esempio, per scopi energetici), ma questo da solo non costituisce un collegamento funzionale.
Posto che l'elettrolizzatore per la produzione dell'idrogeno è costituito da:
- un nucleo in cui avviene la reazione di elettrolisi (costituito dagli stack), a cui si aggiungono
- una serie di sezioni ausiliarie (demineralizzazione dell’acqua, raffreddamento, essiccazione);
Alla luce delle previsioni del prima citato punto 6-bis) sembra di poter affermare che:
- non vi sono più “processi di trasformazione chimica (...), in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”; l’unico processo previsto è quello di elettrolisi;
- nessuna delle sezioni di impianto ausiliarie sembra essere qualificabile come “unità produttive funzionalmente connesse tra loro”, trattandosi invece di processi di supporto alle unità produttive propriamente intese.
L’impianto di elettrolisi di cui trattasi non sembra quindi rientrare nella fattispecie ricadente nella definizione data al punto 6-bis dell'Allegato II, non essendo configurabile come impianto chimico integrato.
Tutto quanto sopra premesso, questa Amministrazione ritiene, per la tipologia di impianto in parola, che non sussistano le condizioni di applicabilità del punto 6-bis dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 concernente i "Progetti di competenza statale" e pertanto, di conseguenza, lo stesso non sia da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale né di competenza statale né di competenza regionale.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 aprile 2024, n. 74281
Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in ordine alla corretta interpretazione dell’applicabilità del punto 6-bis dell'Allegato II alla Parte II del D.lgs. 152/2006 concernente i "Progetti di competenza statale" da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Rif. vs nota prot. 8407 del 27.06.2023
Codesta Amministrazione, con la nota in oggetto, acquisita con prot. MASE/106404 del 30.06.2023, ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D. Lgs 152/2006 in merito all’applicabilità del punto 6-bis dell’Allegato II del citato decreto, concernente i "Progetti di competenza statale" da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Nell’istanza, in particolare, con riferimento ad un “progetto di un elettrolizzatore alimentato da più fonti energetiche rinnovabili indipendenti, costituito da un elettrolizzatore da 2,5 MW che potrà essere alimentato sia da un impianto fotovoltaico da 4,5 MW sia da energia elettrica rinnovabile prelevata dalla rete, con relativa attestazione di Garanzia D’Origine”, si interroga se lo stesso possa essere ricompreso nella fattispecie “impianti chimici integrati “di cui al citato punto 6-bis.
Considerato che il tema in oggetto è stato esaminato dalla scrivente Direzione in altro interpello, in riscontro al quesito posto si rinvia alla nota consultabile al seguente link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risp_124801_28.07.2023.pdf