Spedizioni di rifiuti: cambia la disciplina per effetto della pubblicazione del regolamento (Ue) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1257/2013 e (Ue) 2020/1056 e abroga il regolamento (Ce) n. 1013/2006 (in G.U.U.E. L del 30 aprile 2024).
Le finalità
Scopo del provvedimento è stabilire «le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione».
L'ambito di applicazione
Il regolamento si applica:
a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
I temi
Messi a punto, tra gli altri:
- la notifica che lo speditore deve inviare a tutte le autorità competenti interessate;
- il contratto tra il notificatore e il destinatario;
- la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente da stipulare;
- le richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate;
- l'autorizzazione a cura delle autorità competenti e termini per la spedizione, il recupero o lo smaltimento;
- le condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento;
- le obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero;
- la richiesta per gli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva;
- le disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio;
- gli obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione;
- le modifiche apportate dopo il rilascio dell’autorizzazione;
- le misure in materia di miscelazione di rifiuti, documenti e accesso alle informazioni;
- le procedure e gli obblighi relativi alla ripresa dei rifiuti in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione autorizzata.
Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2024/1157; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Regolamento (Ue) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006
(in G.U.U.E. L del 30 aprile 2024)
(omissis)
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:
a) i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116)., dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;
b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio[2]Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).;
d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
e) le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio[3]Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).o da altra legislazione dell’Unione pertinente;
f) le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1). e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;
g) le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico[5] Protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico del 1991.;
h) le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6] Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).;
i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:
i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o
ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.
3. Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’articolo 51, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 53, paragrafo 5.
4. Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano gli articoli 39 e 59.
5. Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica soltanto l’articolo 36.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria, affinché non siano più separati, di due o più tipi di rifiuti diversi:
a) che sono elencati sotto voci diverse negli allegati III, III A, III B e IV o, se del caso, sotto trattini o sottotrattini diversi di tali voci; o
b) che non sono classificati sotto una voce specifica negli allegati III, III A, III B o IV;
I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;
2) «smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento elencate alle voci D 8, D 9, D 13, D 14 o D 15 dell’allegato I della direttiva 2008/98/CE;
3) «recupero intermedio»: le operazioni di recupero elencate alla voce R-12 o R-13 dell’allegato II della direttiva 2008/98/CE;
4) «gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura sostenibile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;
5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
6) «notificatore»:
a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3, o che fa effettuare o pianifica di far effettuare tale spedizione, a cui spetta l’obbligo della notifica:
i) il produttore iniziale di rifiuti;
ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località notificata;
iv) il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;
b) nel caso di importazione o transito nel territorio dell’Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che effettua o pianifica di effettuare, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione:
i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;
ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore di rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l’esportazione;
7) «persona che organizza la spedizione»: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione:
i) il produttore iniziale di rifiuti;
ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località;
iv) il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore di rifiuti;
8) «raccoglitore»: la persona fisica o giuridica che effettua la raccolta di rifiuti, quale definita all’articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98/CE;
9) «autorità competente»:
a) nel caso di uno Stato membro, l’organismo designato dallo Stato membro a norma dell’articolo 75;
b) nel caso di un paese terzo che è parte della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea»), l’organismo designato dal paese terzo autorità competente ai fini della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 5 della stessa;
c) nel caso di un paese non menzionato alle lettere a) e b), l’organismo che è stato designato autorità competente dal paese o dalla regione o, in assenza di tale designazione, l’autorità di regolamentazione del paese o della regione che abbia giurisdizione su una spedizione;
10) «autorità competente di spedizione»: l’autorità competente per la zona dalla quale la spedizione ha inizio o dalla quale è pianificato che la spedizione abbia inizio;
11) «autorità competente di destinazione»: l’autorità competente per la zona verso la quale è effettuata o è pianificata la spedizione, o nella quale i rifiuti sono caricati a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
12) «autorità competente di transito»: l’autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizione o dell’autorità competente di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti;
13) «paese di spedizione»: il paese dal quale la spedizione ha inizio o dal quale è pianificato che essa abbia inizio;
14) «paese di destinazione»: il paese verso il quale è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese;
15) «paese di transito»: il paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti;
16) «zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: il territorio o la zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell’ambiente;
17) «paesi e territori d’oltremare»: i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE;
18) «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale di esportazione definito all’articolo 1, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione[7]Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).;
19) «ufficio doganale di uscita»: l’ufficio doganale di uscita determinato conformemente all’articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione[8]Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).;
20) «ufficio doganale di entrata»: l’ufficio doganale di prima entrata definito all’articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
21) «importazione»: l’introduzione di rifiuti nell’Unione, escluso il transito nel territorio dell’Unione;
22) «esportazione»: l’uscita di rifiuti dall’Unione, escluso il transito nel territorio dell’Unione;
23) «transito»: la spedizione attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;
24) «trasporto di rifiuti»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;
25) «spedizione»: il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dalla località in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel paese di destinazione:
a) tra un paese e un altro paese;
b) tra un paese e un paese o territorio d’oltremare o un’altra zona, sotto la protezione del paese;
c) tra un paese e una zona geografica che non fa parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale;
d) tra un paese e l’Antartico;
e) da un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d);
f) all’interno di un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d) e che ha origine e fine nello stesso paese; o
g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese, verso un paese;
26) «spedizione illegale»: la spedizione effettuata:
a) senza notifica alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
b) senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
c) con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento;
e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell’Unione o internazionale;
f) in contrasto con l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52;
g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, non è conforme agli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all’allegato VII, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all’allegato VII;
27) «ispezione»: qualsiasi azione intrapresa da un’autorità al fine di verificare la conformità agli obblighi di cui al presente regolamento;
28) «gerarchia dei rifiuti»: la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;
29) «tragitto»: i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione;
30) «itinerario»: l’itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all’impianto di trattamento nel paese di destinazione.
Si applicano inoltre le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «commerciante», «intermediario», «gestione dei rifiuti», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», e «smaltimento» di cui all’articolo 3, punti 1, 2, da a 9, da 13 a 15, 16, 17 e 19, rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.
TITOLO II
SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELL’UNIONE CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
Articolo 4
Quadro procedurale generale
1. Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11. Al fine di ottenere l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11 per una spedizione destinata allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1.
2. Le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1:
a) i rifiuti elencati nell’allegato IV;
b) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV;
c) le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell’allegato III A;
d) i rifiuti classificati come pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
e) i rifiuti inseriti nell’allegato III o nell’allegato III B e le miscele di rifiuti inserite nell’allegato III A contaminate da altri materiali in misura tale da:
i) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenendo conto dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o
ii) impedire il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto;
f) i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021 in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV di tale regolamento, che non sono classificati come rifiuti pericolosi.
3. Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati, qualora tali rifiuti siano destinati al recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate.
4. Se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18:
a) i rifiuti elencati nell’allegato III o III B;
b) le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell’allegato III A.
5. In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l’analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione;
b) qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le informazioni di cui all’allegato VII, nella misura del possibile, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione assieme a una spiegazione motivata della necessità di tale maggiore quantitativo per eseguire l’analisi o la prova.
CAPO 1
Notifica e autorizzazione scritte preventive
Articolo 5
Notifica
1. Un notificatore che intende spedire i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, trasmette una notifica preventiva scritta («notifica») a tutte le autorità competenti interessate.
Un notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), può trasmettere una notifica solamente quando ha ottenuto un’autorizzazione o è registrato in conformità del capo IV della direttiva 2008/98/CE.
Un notificatore che trasmette una notifica generale per più di una spedizione di cui all’articolo 13 si conforma anche agli obblighi di detto articolo.
Se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 14, si applicano gli obblighi procedurali di cui ai paragrafi 12, 14, 15 e 16 di tale articolo.
Se la spedizione è destinata a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, si applica anche l’articolo 15.
2. La notifica consiste nei documenti seguenti:
a) il documento di notifica che figura nell’allegato I A («documento di notifica»);
b) il documento di movimento che figura nell’allegato I B («documento di movimento»).
Il notificatore fornisce le informazioni indicate nel documento di notifica e, se del caso, le informazioni indicate nel documento di movimento.
Il notificatore, se non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), se possibile, firmi il documento di notifica. Un commerciante o un intermediario garantisce di essere in possesso di un’autorizzazione scritta da parte di una delle persone di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), ad agire per suo conto, e che tale autorizzazione scritta sia inclusa nella notifica.
3. Il documento di notifica o un suo allegato contiene le informazioni e la documentazione di cui alla parte 1 dell’allegato II. Il documento di movimento o un suo allegato contiene le informazioni e la documentazione di cui all’allegato II, parte 2, nella misura del possibile al momento della notifica.
4. Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce a tutte le autorità competenti interessate le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 3 e le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’allegato II, parte 3. L’autorità competente che ha fatto la richiesta informa le altre autorità competenti interessate della richiesta.
5. La notifica si considera debitamente compilata quando l’autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma dei paragrafi 3 e 4.
6. La notifica si considera debitamente completata quando tutte le autorità competenti interessate hanno accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati completati in conformità dei paragrafi 3 e 4, o quando tutte le informazioni e la documentazione richieste da esse in conformità del paragrafo 4 sono pervenute.
7. Al momento della notifica il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una copia del contratto concluso in conformità dell’articolo 6 e una dichiarazione che ne attesti l’esistenza in conformità dell’allegato I A.
8. Il notificatore fornisce una dichiarazione di costituzione di una garanzia finanziaria o di un’assicurazione equivalente in conformità dell’articolo 7 compilando l’apposita parte del documento di notifica.
La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7 o, se le autorità competenti interessate lo consentono, la dichiarazione che ne attesti l’esistenza conformemente al modulo di cui all’allegato I A è fornita alle autorità competenti interessate come elemento del documento di notifica al momento della notifica.
In deroga al secondo comma, se le autorità competenti interessate lo consentono, la documentazione di cui al medesimo comma \può essere fornita dopo la trasmissione della notifica, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2.
9. La notifica copre la spedizione dalla località in cui la spedizione inizia e copre qualsiasi recupero intermedio o non intermedio o smaltimento intermedio o non intermedio.
Se il successivo recupero intermedio o non intermedio o smaltimento intermedio o non intermedio è effettuato in un paese diverso dal primo paese di destinazione, il recupero non intermedio o lo smaltimento non intermedio e la località di tale recupero o smaltimento’ sono indicati nella notifica e si applica l’articolo 15, paragrafo 7.
10. Nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti come indicato nell’allegato III, III A, III B o IV. Nei casi in cui i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, fatta eccezione per:
a) i rifiuti che non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti; o
b) le miscele di rifiuti che non sono classificate sotto una voce specifica nell’allegato III, III A, III B o IV, per le quali il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e il codice di identificazione dei rifiuti di cui all’allegato III, III B o IV di ciascuna frazione di rifiuti devono essere specificati in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento o per le quali, qualora tali codici di identificazione non siano disponibili per tutte le frazioni, il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE per la miscela nonché per ciascuna frazione di rifiuti deve essere specificato in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento.
11. I rifiuti o le miscele di rifiuti specificati in conformità del paragrafo 10 del presente articolo, possono essere ulteriormente specificati indicando il relativo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e altri codici di identificazione pertinenti.
Articolo 6
Contratto
1. Per le spedizioni di rifiuti soggette a un obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto.
2. Il contratto di cui al paragrafo 1 è stipulato e diviene efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, all’articolo 15, paragrafo 4.
Il contratto è coerente con il documento di notifica e il documento di movimento corrispondenti e contiene almeno informazioni sul notificatore, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sul numero di notifica, sulla denominazione e composizione dei rifiuti, sui codici di identificazione dei rifiuti, sulla quantità di rifiuti oggetto del contratto, sulle operazioni di recupero o smaltimento e sul periodo di validità del contratto.
3. Il contratto include obblighi:
a) per il notificatore, di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurarne il recupero o lo smaltimento in modo alternativo, a norma dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafo 2 o 3, se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale;
b) per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 8, se si tratta di una spedizione illegale;
c) per l’impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente all’autorizzazione rilasciata per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento.
4. Se i rifiuti sono destinati a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, nel contratto figurano gli obblighi supplementari seguenti:
a) per l’impianto, di fornire, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4 e, se del caso, dell’articolo 15, paragrafo 5, il certificato o i certificati dell’impianto o degli impianti che effettuano le operazioni non intermedie di recupero o non intermedie di smaltimento attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alle autorizzazioni rilasciate per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento sono stati recuperati o smaltiti, specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato;
b) per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell’articolo 15, paragrafo 8.
5. Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 1 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 3.
Articolo 7
Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente
1. Per le spedizioni soggette a un obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente che copra quanto segue:
a) le spese di trasporto dei rifiuti;
b) le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;
c) le spese di deposito per 90 giorni.
2. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre le spese risultanti nel contesto di tutti i casi seguenti:
a) quando la spedizione o il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell’articolo 22;
b) in caso di spedizione o recupero o smaltimento illegali di cui all’articolo 25.
3. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un’altra persona fisica o giuridica che agisce per conto del notificatore ed è efficace al momento della notifica o, se l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente lo consente, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione.
4. L’autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l’importo della copertura.
5. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre ed è valida per la spedizione e il completamento del recupero o dello smaltimento.
La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 5, per quanto attiene al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio.
6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti sono destinati al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio e il recupero successivo o lo smaltimento successivo ha luogo nel paese di destinazione, le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono convenire che la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente debba essere svincolata dopo che l’autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4. In tal caso, l’autorità competente che decide di svincolare la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente informa immediatamente le altre autorità competenti interessate della loro decisione e qualsiasi spedizione successiva verso un impianto di recupero o smaltimento è coperta da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l’autorità competente di destinazione non ritenga che tale nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente non sia necessaria. In tali circostanze, se la spedizione, il recupero successivo o lo smaltimento successivo non possono essere portati a termine come previsto, conformemente all’articolo 22, o in caso di spedizione illegale, conformemente all’articolo 25, l’autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti dalla ripresa.
7. L’autorità competente nell’Unione che ha approvato la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente ha accesso alla stessa e ne usa il fondo, anche per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate, in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 24 e 26.
8. In caso di notifica generale a norma dell’articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché l’intera notifica generale. In tali casi la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alle parti di spedizione notificata da essa coperta al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2.
9. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui al paragrafo 8 del presente articolo è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata riceve il certificato di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, all’articolo 15, paragrafo 5, per quanto riguarda il recupero intermedio o lo smaltimento intermedio dei rifiuti. Il paragrafo 6 del presente articolo si applica mutatis mutandis.
10. La Commissione valuta la fattibilità relativa alla costruzione di un metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato per determinare l’importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
Nell’effettuare la valutazione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto, tra l’altro, delle norme pertinenti degli Stati membri relative al calcolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente di cui al presente articolo.
Articolo 8
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate
1. Se si ritiene che la notifica non è debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, l’autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3 e, se del caso, all’articolo 5, paragrafo 4.
2. La richiesta di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1 è trasmessa al notificatore quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica.
3. Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1 quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente di spedizione. Su richiesta del notificatore, l’autorità competente di spedizione può prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste.
4. Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, l’autorità competente di spedizione continua a ritenere che la notifica non sia ancora stata debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, o che le informazioni e la documentazione supplementari di cui all’articolo 5, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 2. Il paragrafo 3 si applica a ogni richiesta di questo tipo mutatis mutandis.
5. L’autorità competente di spedizione può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 3, o se è stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 4 entro il termine stabilito in tale paragrafo.
L’autorità competente di spedizione decide che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 4 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 4.
L’autorità competente di spedizione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la sua decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.
6. Se l’autorità competente di spedizione ritiene che la notifica sia stata debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, ne informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica debitamente compilata, o entro sette giorni lavorativi dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.
7. Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che siano necessari informazioni e documenti conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, o informazioni e documenti aggiuntivi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, richiede tali informazioni e documenti al notificatore il prima possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, e informa le altre autorità competenti di tale richiesta.
8. Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 7 quanto prima, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente.
Su richiesta del notificatore, l’autorità competente interessata può prorogare il termine di cui al primo comma per un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste.
9. Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che le informazioni e la documentazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, o le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’articolo 5, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 7. Il paragrafo 8 si applica mutatis mutandis a qualsiasi richiesta.
10. L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 8 o, nel caso in cui sia stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 9, entro il termine stabilito in tale paragrafo.
L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito decide che la notifica non è valida e non sarà ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 8 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 8.
L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8 o, se del caso, al paragrafo 9.
11. L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate che ritiene la notifica debitamente compilata quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, o che ritiene le informazioni e la documentazione debitamente presentate quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore ha fornito le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 8 e, se del caso, del paragrafo 9.
12. Se la notifica è stata debitamente completata conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 11, l’autorità competente di destinazione ne informa immediatamente il notificatore, l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito interessata.
13. Se entro 30 giorni lavorativi dal giorno successivo alla presentazione della notifica o dalla fornitura delle informazioni e della documentazione conformemente al paragrafo 3 o 4 non ha agito conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 5 o al paragrafo 6, l’autorità competente di spedizione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.
Se entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, o dopo che le informazioni e la documentazione sono state fornite a norma dei paragrafi 8 o 9, non ha agito conformemente al paragrafo 7 o al paragrafo 9, 10, 11 o 12, l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.
Articolo 9
Autorizzazione a cura delle autorità competenti e termini per la spedizione, il recupero o lo smaltimento
1. Entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata, le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito prendono una delle decisioni seguenti, che devono essere debitamente motivate, in merito alla spedizione:
a) di autorizzare senza condizioni;
b) di autorizzare alle condizioni di cui all’articolo 10;
c) di sollevare un’obiezione ai sensi dell’articolo 12;
d) di non autorizzare, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11.
In deroga al primo comma, l’autorità competente di spedizione può adottare una decisione conformemente al primo comma, lettere c) o d), dopo aver ricevuto la notifica e prima di averla considerata debitamente compilata, se è evidente che le condizioni di cui all’articolo 11 non sono soddisfatte o che vi sono motivi per sollevare un’obiezione a norma dell’articolo 12.
In deroga al primo comma, un’autorità competente interessata può adottare una decisione conformemente al primo comma, lettere c) o d), prima della data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, dopo che la notifica è stata debitamente compilata, come indicato all’articolo 5, paragrafo 5.
Se nel termine di 30 giorni di cui al primo comma non è sollevata alcuna obiezione, si presume che vi sia l’autorizzazione tacita delle autorità competenti di transito.
2. Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito informano il notificatore della loro decisione e delle relative motivazioni nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, primo comma, e informano le altre autorità competenti interessate di tale decisione. L’autorità competente informa immediatamente il notificatore e le altre autorità competenti interessate delle decisioni adottate a norma del paragrafo 1, secondo e terzo comma.
Le autorizzazioni tacite di cui al paragrafo 1, quarto comma, sono valide per il periodo indicato nell’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di destinazione a norma del primo comma.
Se, entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore, l’autorità competente di spedizione o un’autorità competente di transito interessata sono stati informati in conformità dell’articolo 8, paragrafo 12, nessuna delle autorità competenti interessate ha adottato una decisione in conformità del paragrafo 1, primo comma, essa fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.
3. Se un notificatore presenta una notifica a norma dell’articolo 5 e, se del caso, dell’articolo 13, al fine di spedire, rispetto a una notifica autorizzata, lo stesso tipo di rifiuti, dallo stesso luogo del paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e se i paesi di transito, se del caso, sono i medesimi, le autorità competenti interessate prendono in considerazione tutte le informazioni precedentemente trasmesse a norma dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, o dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e adottano quanto prima una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. L’autorizzazione scritta a una spedizione scade alla prima data della fine dei periodi di validità indicati dalle autorità competenti interessate. Essa non copre un periodo superiore a un anno.
5. La spedizione è effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, e durante il periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. I rifiuti sono ricevuti nell’impianto per il recupero o lo smaltimento prima della fine del periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate.
6. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione è completato entro un anno dalla data in cui l’impianto che recupera o smaltisce i rifiuti li riceve, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve nella loro decisione.
7. Le autorità competenti interessate revocano la loro autorizzazione tacita o scritta su richiesta del notificatore o se sono a conoscenza di quanto segue:
a) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata;
b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate;
c) i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all’impianto che effettua il recupero o lo smaltimento;
d) i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
e) la cessazione della garanzia finanziaria;
f) la risoluzione del contratto.
8. L’autorità competente interessata informa il notificatore, le altre autorità competenti interessate e il destinatario di qualsiasi revoca dell’autorizzazione, compresi i motivi di tale revoca.
9. Se l’autorizzazione di una delle autorità competenti interessate è revocata a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la prosecuzione della spedizione o del trattamento dei rifiuti non è, se del caso, consentita e si applica l’articolo 22 o 25, a seconda dei casi.
Articolo 10
Condizioni per l’autorizzazione alla spedizione
1. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni sono debitamente motivate e possono fondarsi su una o più delle condizioni di cui all’articolo 11 o dei motivi di cui all’articolo 12.
2. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per i trasporti di rifiuti effettuati interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.
3. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l’autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente non è applicabile al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 3.
4. Le condizioni sono specificate nel documento di notifica, o allegate allo stesso, dall’autorità competente che le stabilisce.
5. L’autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l’impianto che riceve i rifiuti registri sistematicamente, per il periodo di validità della notifica, i flussi in entrata, in uscita e/o i bilanci dei rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento che figurano nella notifica. Le registrazioni sono firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell’impianto e sono presentate all’autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell’operazione di recupero o di smaltimento notificata.
Articolo 11
Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
1. In caso di notifica della spedizione destinata allo smaltimento a norma dell’articolo 5, le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l’autorizzazione, entro il termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il notificatore dimostra che:
i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale;
ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;
iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell’articolo 59;
b) le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o il destinatario ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti l’invio della notifica;
c) le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o l’impianto, nei 5 anni precedenti l’invio della notifica, ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;
d) lo Stato membro di destinazione non ha esercitato il suo diritto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l’importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell’allegato II di detta convenzione;
e) la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l’autorità competente;
f) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall’Unione;
g) i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite a protezione dell’ambiente in relazione allo smaltimento a norma del diritto dell’Unione o nei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, e l’impianto che rientri nel campo d’applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva conformemente alla licenza rilasciatagli;
h) i rifiuti non sono rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera (a), se il notificatore dimostra che i rifiuti in questione sono prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantità complessive annue talmente ridotte che la messa a disposizione di nuovi impianti specializzati di smaltimento all’interno di tale Stato membro non sarebbe economicamente sostenibile, non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii).
3. Se un’autorità competente di transito dà la sua autorizzazione a una spedizione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, sono considerate soltanto le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), del presente articolo.
4. Le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1 sono menzionate nella relazione di cui all’articolo 73. La Commissione informa tutti gli Stati membri delle autorizzazioni rilasciate nell’anno civile precedente.
5. Entro il 21 maggio 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica di cui alla lettera a), punti i) e ii), di tale paragrafo debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
Articolo 12
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
1. In caso di notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero a norma dell’articolo 5, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro il termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi seguenti:
a) la spedizione o il recupero non è conforme alla direttiva 2008/98/CE;
b) i rifiuti in questione non saranno trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti o ai programmi di prevenzione dei rifiuti redatti, rispettivamente, dai paesi di spedizione o di destinazione in applicazione degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;
c) la spedizione o il recupero non è conforme alla normativa nazionale relativo alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni intraprese nel paese dell’autorità competente che solleva obiezioni;
d) la spedizione o il recupero non è conforme alla normativa nazionale del paese di spedizione relativo al recupero dei rifiuti e al recupero o allo smaltimento dei rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione, anche quando la spedizione riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme tecniche di trattamento meno severe per tali particolari rifiuti rispetto a quelle del paese di spedizione, tenendo conto dell’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, fatto salvo il caso in cui:
i) esista una corrispondente normativa dell’Unione, in particolare in materia di rifiuti, e siano state introdotte, nel diritto nazionale che ha attuato tali atti, prescrizioni almeno rigorose quanto quelle previste da tale normativa dell’Unione;
ii) il recupero e il recupero o smaltimento dei rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione nel paese di destinazione sia effettuato con modalità considerate equivalenti a quelle previste dalla normativa nazionale del paese di spedizione;
iii) la normativa nazionale del paese di spedizione, diverso da quello di cui al punto i), non è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1)., ove prescritto dalla medesima direttiva;
e) è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero diverse dal riciclaggio e dalla preparazione per il riutilizzo qualora sia previsto, sulla base delle informazioni disponibili, che tali spedizioni comportino la necessità di smaltire o trattare i rifiuti domestici in modo non conforme ai propri piani di gestione dei rifiuti;
f) le autorità competenti interessate non hanno informazioni circa il fatto che il notificatore o il destinatario abbia subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti la presentazione della notifica;
g) le autorità competenti interessate non hanno informazioni circa il fatto che il notificatore o l’impianto, nei 5 anni precedenti la presentazione della notifica, si sia reso ripetutamente responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;
h) la spedizione o il recupero è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall’Unione;
i) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della frazione non recuperabile dei rifiuti non giustificano il recupero sul piano economico o ambientale;
j) i rifiuti sono destinati allo smaltimento e non al recupero;
k) i rifiuti non saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite negli atti legislativi dell’Unione a protezione dell’ambiente in relazione alle operazioni di recupero o agli obblighi di recupero o riciclaggio stabiliti negli atti legislativi dell’Unione, oppure i rifiuti saranno trattati presso un impianto che rientra nel campo d’applicazione della direttiva 2010/75/UE ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva.
2. Le autorità competenti di transito possono, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate rispetto alla spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tali obiezioni sono fondate esclusivamente sui motivi di cui al paragrafo 1, lettere c), f), g) e h).
3. Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, ritengono che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, ne informano immediatamente il notificatore.
4. Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
5. Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, e i motivi di tali obiezioni sono comunicati alla Commissione in conformità dell’articolo 73.
6. In conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, le autorità competenti informano il notificatore dei motivi delle loro obiezioni a una spedizione.
7. Gli Stati membri di spedizione informano la Commissione e gli altri Stati membri della normativa nazionale sulla quale si possono basare le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera d), e specificano a quali rifiuti e operazioni di recupero nonché operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione si applicano, prima che tale normativa nazionale sia invocata come motivo per sollevare obiezioni motivate.
Gli Stati membri di destinazione informano la Commissione e gli altri Stati membri delle decisioni o normative nazionali sulle quali si possono basare le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera e), e specificano a quali rifiuti e operazioni di recupero si applicano, prima che tali decisioni o normative nazionali siano invocate come motivi per sollevare obiezioni motivate.
Articolo 13
Notifica generale
1. Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni, quali identificate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 10, hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
b) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto;
c) gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto delle diverse spedizioni è indicato nel documento di notifica o allegato a tale documento e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso.
2. Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento compilato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica.
3. Le autorità competenti interessate possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafi da 3 a 6.
Articolo 14
Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
1. La persona fisica o giuridica che possiede un impianto di recupero o esercita un controllo su di esso può presentare una richiesta di autorizzazione preventiva per l’impianto all’autorità competente che ha competenza giurisdizionale sull’impianto, designata in applicazione dell’articolo 75.
Gli impianti che effettuano solo l’operazione di tipo R13 non sono ammessi a presentare una richiesta di cui al primo comma.
2. Nella richiesta di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti:
a) il nome, il numero di registrazione e l’indirizzo dell’impianto di recupero;
b) copie delle autorizzazioni rilasciate all’impianto di recupero per lo svolgimento del trattamento di rifiuti a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, nonché, se del caso, delle norme tecniche o delle certificazioni rispetto alle quali l’impianto è conforme;
c) la descrizione della tecnologia impiegata per garantire il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti nell’impianto di recupero, per la quale si richiede l’autorizzazione preventiva, compresa la tecnologia concepita per risparmiare energia o limitare le emissioni di gas a effetto serra connesse alle attività dell’impianto;
d) il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE per l’operazione o le operazioni di recupero per le quali si richiede l’autorizzazione preventiva;
e) la denominazione e composizione dei rifiuti, le caratteristiche fisiche e il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali si richiede l’autorizzazione preventiva, elencati nell’allegato IV del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
f) il quantitativo totale di ciascun tipo di rifiuto per il quale si richiede l’autorizzazione preventiva, rispetto alla capacità di trattamento per la quale l’impianto è autorizzato a svolgere il trattamento di rifiuti a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE;
g) la quantità di rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti rispetto alla quantità di materiale recuperato e il metodo previsto di recupero o smaltimento dei rifiuti residui;
h) registrazioni delle attività dell’impianto legate al recupero di rifiuti, comprendenti in particolare la quantità e i tipi di rifiuti trattati negli ultimi tre anni, se del caso;
i) una prova o un’attestazione del fatto che la persona fisica o giuridica che possiede l’impianto o esercita un controllo su di esso non ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla gestione dei rifiuti nei 5 anni precedenti alla richiesta, in particolare in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 80, che modificano il paragrafo 2 del presente articolo per quanto concerne le informazioni da includere nella richiesta.
4. La procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica all’autorizzazione preventiva di un impianto per il quale è stata presentata una richiesta a norma del paragrafo 1.
5. Entro 55 giorni dalla data di ricevimento di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1 e contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità competente la valuta e decide se approvarla.
6. Se la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 ha fornito tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità competente approva la richiesta e rilascia un’autorizzazione preventiva per l’impianto. L’autorizzazione preventiva può contenere condizioni relative alla sua durata, ai tipi e ai quantitativi di rifiuti oggetto della stessa, alla tecnologia utilizzata o ad altre condizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto.
7. In deroga al paragrafo 6, l’autorità competente può respingere la richiesta di autorizzazione preventiva se non ritiene che il suo rilascio assicurerà che i rifiuti saranno gestiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti e ad altri requisiti di cui alla direttiva 2008/98/CE o, se del caso, che le migliori tecniche disponibili saranno applicate conformemente alle conclusioni di cui alla direttiva 2010/75/UE.
8. La decisione di approvare o respingere la richiesta di autorizzazione preventiva è comunicata alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta non appena è presa dall’autorità competente ed è debitamente motivata.
9. L’autorizzazione preventiva dell’impianto di recupero è valida per dieci anni, salvo diversa indicazione nella decisione di approvazione della richiesta di autorizzazione preventiva. Durante tale periodo l’autorità competente effettua almeno un’ispezione conformemente all’articolo 60. Se necessario, sono effettuate ispezioni supplementari sulla base dell’approccio di valutazione basato sul rischio di cui all’articolo 62.
10. L’autorizzazione preventiva dell’impianto di recupero può essere revocata in qualsiasi momento dall’autorità competente se si rendono disponibili informazioni che dimostrano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 2 sono false o che le condizioni di cui al paragrafo 6 non sono più soddisfatte. La decisione di revocare l’autorizzazione preventiva è debitamente motivata e comunicata all’impianto.
11. La persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 informa immediatamente l’autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 2. L’autorità competente valuta debitamente tali modifiche e, se necessario, aggiorna o revoca l’autorizzazione preventiva.
12. Nel caso di una notifica generale trasmessa a norma dell’articolo 13 relativa a spedizioni destinate a un impianto titolare di autorizzazione preventiva, il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, è esteso a tre anni.
In deroga al primo comma, le autorità competenti interessate possono decidere, in casi debitamente giustificati, di prorogare il periodo di validità per un periodo inferiore a 3 anni.
13. Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione preventiva a un impianto in conformità del presente articolo comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell’OCSE le informazioni seguenti a mezzo del modulo di cui all’allegato VI:
a) il nome, il numero di registrazione e l’indirizzo dell’impianto di recupero;
b) la descrizione della tecnologia impiegata, e il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE;
c) il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali si applica l’autorizzazione preventiva;
d) il quantitativo globale oggetto dell’autorizzazione preventiva;
e) il periodo di validità dell’autorizzazione preventiva;
f) qualunque modifica intervenuta nell’autorizzazione preventiva;
g) qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate;
h) qualunque revoca dell’autorizzazione preventiva.
14. In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le condizioni imposte a norma dell’articolo 10 o le obiezioni sollevate a norma dell’articolo 12 da tutte le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di una spedizione verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva sono soggette a un termine di sette giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata.
15. Se una o più autorità competenti intendono esigere informazioni aggiuntive a norma dell’articolo 8, paragrafi 2, 4, 7 o 9, in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i periodi di cui a tali paragrafi, nonché all’articolo 8, paragrafi 3 e 8, sono ridotti rispettivamente a:
a) cinque giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 2, 3, 7 e 8; e
b) tre giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 4 e 9.
16. Fermo restando il paragrafo 14, un’autorità competente interessata può decidere che sia necessario più tempo per ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.
In tal caso, l’autorità competente informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate entro sette giorni lavorativi dal giorno in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata.
Il tempo totale necessario per prendere una delle decisioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, non supera i 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente compilata.
Articolo 15
Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio
1. Se la spedizione è destinata al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio, tutti gli impianti in cui sono previsti il recupero successivo intermedio o non intermedio, o lo smaltimento successivo intermedio o non intermedio sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta al recupero intermedio iniziale o allo smaltimento intermedio iniziale.
2. Le autorità competenti di spedizione e destinazione autorizzano la spedizione di rifiuti destinati a un’operazione intermedia di recupero o a un’operazione intermedia di smaltimento soltanto se ritengono che le condizioni di cui all’articolo 11 siano soddisfatte o non hanno motivi per sollevare obiezioni, a norma dell’articolo 12, riguardo alla spedizione o le spedizioni agli impianti che effettuano qualsiasi recupero successivo intermedio o non intermedio o successivo smaltimento intermedio o non intermedio.
3. L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento conferma al notificatore e alla autorità competenti interessate di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata
4. Quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione intermedia di recupero o dall’operazione intermedia di smaltimento, e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, l’impianto che effettua l’operazione fornisce un certificato al notificatore e all’autorità competenti interessate, sotto la propria responsabilità, attestante l’avvenuta operazione. Tale certificato è fornito nel documento di movimento o è allegato ad esso.
5. Quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento.
L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento di cui al paragrafo 3 trasmette prontamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono.
6. Per garantire la coerenza del contenuto del certificato di cui al paragrafo 5, primo comma, in tutta l’Unione, la Commissione, in tempo utile prima dell’adozione dell’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, e al più tardi entro il 21 maggio 2025, adotta un atto delegato che integra il presente articolo e stabilisce le informazioni da fornire in tale certificato. Tale atto delegato è adottato in conformità all’articolo 80.
7. Se la consegna di cui al paragrafo 5 del presente articolo è effettuata a un impianto situato nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro e riguarda le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento.
8. Se la consegna di cui al paragrafo 5 del presente articolo è effettuata a un impianto in un paese terzo e riguarda le spedizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento e le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano anche all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.
Articolo 16
Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione
1. Dopo che le autorità competenti interessate hanno dato l’autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese coinvolte compilano il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento nei punti indicati. Esse assicurano che le informazioni contenute nel documento di movimento siano rese disponibili per via elettronica attraverso un sistema di cui all’articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni.
2. Una volta che ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o può presumere l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di transito, il notificatore fornisce la data effettiva della spedizione e compila il documento di movimento nella misura possibile, secondo le istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento di cui agli allegati I A e I B conformemente all’allegato IC, e lo presenta alle autorità competenti interessate e alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione almeno due giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell’inizio della spedizione.
3. Il notificatore provvede affinché, oltre a rendere disponibile il documento di movimento in conformità del paragrafo 1, il documento di notifica contenente le autorizzazioni e le condizioni imposte dalle autorità competenti interessate sia messo a disposizione per via elettronica, anche durante il trasporto dei rifiuti, delle autorità competenti interessate e delle autorità coinvolte nelle ispezioni.
4. Qualora i documenti di cui ai paragrafi 1 e 3 non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all’articolo 27.
5. L’impianto conferma al notificatore e alle autorità competenti interessate di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o è allegata ad esso.
6. L’impianto che effettua l’operazione non intermedia di recupero o non intermedia di smaltimento fornisce la certificazione quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione e non oltre un anno dalla ricezione dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, sotto la propria responsabilità, relativa all’avvenuto recupero non intermedio o smaltimento non intermedio dei rifiuti.
7. Il certificato di cui al paragrafo 6 è trasmesso al notificatore e alle autorità competenti interessate.
Articolo 17
Modifiche apportate dopo il rilascio dell’autorizzazione
1. Se intervengono modifiche essenziali delle modalità o condizioni dell’autorizzazione, il notificatore ne informa le autorità competenti interessate e il destinatario, se possibile prima che abbia inizio una spedizione. Per modifiche essenziali si intendono, tra l’altro, le modifiche rispetto a quelle indicate nella notifica del quantitativo di rifiuti, del tragitto, compresi eventuali tragitti alternativi, della data o delle date di spedizione o del vettore o dei vettori, o modifiche della durata della spedizione dovute a circostanze impreviste che si verificano dopo l’inizio della spedizione, che ne determinano il superamento del periodo di validità.
2. Nel caso di una modifica essenziale di cui al paragrafo 1, è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate ritengano che non sia necessaria una nuova notifica e ne informino il notificatore. Le autorità competenti informano il notificatore quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. Una spedizione prevista non ha luogo prima che il notificatore sia stato informato dalle autorità competenti interessate. Se una spedizione è già iniziata, il notificatore provvede affinché la sua consegna sia interrotta non appena possibile fino a quando le autorità competenti interessate non gli avranno comunicato se è necessaria una nuova notifica.
3. Se le modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale è trasmessa una nuova notifica.
CAPO 2
Obblighi generali di informazione
Articolo 18
Obblighi generali di informazione
1. Le spedizioni dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5 sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Una spedizione di cui al paragrafo 1 può essere organizzata dalla persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punti ii), iii) e iv), solo se tale persona ha ottenuto un’autorizzazione o è registrata a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE.
3. La persona che organizza la spedizione spedisce i rifiuti solo a un impianto di recupero dei rifiuti che ha ottenuto un’autorizzazione o una registrazione a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE. L’impianto presenta l’autorizzazione o la prova della registrazione alla persona che organizza la spedizione prima che la spedizione abbia luogo.
4. Tutte le imprese coinvolte nella spedizione completano il modulo di cui all’allegato VII con le informazioni pertinenti nei punti indicati e garantiscono che le informazioni siano rese disponibili per via elettronica in conformità dell’articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni.
Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 7, punto i), la persona che organizza la spedizione provvede affinché il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’articolo 3, punto 7, punto ii), iii) o v), se possibile, firmi anche il documento dell’allegato VII.
5. La persona che organizza la spedizione compila il modulo di cui all’allegato VII con le informazioni pertinenti, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima che la spedizione inizi. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell’inizio della spedizione.
6. Se le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 non possono essere rese disponibili online durante il trasporto di rifiuti, la persona che organizza la spedizione e il vettore o i vettori assicurano che le informazioni siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto, a condizione che le informazioni siano coerenti con quelle rese disponibili per via elettronica conformemente ai paragrafi 4 e 5. In tali casi, la persona che organizza la spedizione provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all’articolo 27.
7. Se una spedizione è destinata al recupero intermedio, nel documento di cui all’Allegato VII devono essere altresì indicati, oltre al recupero intermedio iniziale, l’impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale e i codici R di tali operazioni, nonché, se possibile, gli impianti in cui è previsto il recupero successivo intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni.
8. L’impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall’averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII. Se l’impianto di recupero o il laboratorio non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, esso fornisce la conferma tramite la persona che organizza la spedizione.
9. L’impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, fornisce la certificazione, sotto la propria responsabilità, dell’avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII. Se l’impianto di recupero non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, esso fornisce il certificato tramite la persona che organizza la spedizione.
10. Tutte le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, sono soggette all’obbligo di stipula di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto.
Il contratto di cui al primo comma è stipulato e diventa efficace al più tardi quando il documento di cui all’allegato VII è compilato conformemente al paragrafo 5 e rimane efficace per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato a norma del paragrafo 9.
Il contratto è coerente con i corrispondenti documenti di cui all’allegato VII e contiene almeno informazioni sulla persona che organizza la spedizione, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sulla descrizione dei rifiuti, sui codici identificativi dei rifiuti, sul quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto, sull’operazione di recupero e sul periodo di validità del contratto.
Il contratto prevede che, se la spedizione di rifiuti o il loro recupero non possono essere portati a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale, la persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, il destinatario, abbia l’obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonché, se necessario, che siano stoccati nel frattempo.
11. La persona che organizza la spedizione o il destinatario fornisce alle autorità coinvolte nelle ispezioni, su loro richiesta, copia del contratto di cui al paragrafo 10 e di qualsiasi accordo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5.
12. Le informazioni prescritte nell’allegato VII sono messe a disposizione dagli Stati membri e dalla Commissione per fini di ispezione, applicazione delle norme, pianificazione e analisi statistiche, conformemente all’articolo 27 e alla legislazione nazionale.
13. Le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla legislazione dell’Unione e nazionale.
14. Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 10 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione copre mutatis mutandis gli obblighi di cui al paragrafo 10.
15. Entro il 21 maggio 2026, la Commissione adotta un atto delegato in conformità all’articolo 80 per integrare il presente regolamento stabilendo le istruzioni per la compilazione del documento di cui all’allegato VII.
CAPO 3
Miscelazione di rifiuti, documenti e accesso alle informazioni
Articolo 19
Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
Dall’inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nella notifica o di cui all’articolo 18 non sono mescolati ad altri rifiuti o altre sostanze o oggetti.
Articolo 20
Conservazione dei documenti e delle informazioni
1. Le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni notificate per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 6.
In caso di notifiche generali in conformità dell’articolo 13, l’obbligo di cui al primo comma si applica a partire dalla data in cui è stato fornito l’ultimo certificato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 6.
2. Le informazioni fornite a norma dell’articolo 18 sono conservate nell’Unione dalla persona che organizza la spedizione, dal destinatario e dall’impianto che riceve i rifiuti per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 9.
3. Le autorità competenti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni illegali per almeno cinque anni dalla data di completamento della ripresa oppure del recupero o dello smaltimento alternativo.
Articolo 21
Pubblicazione di informazioni di spedizioni
La Commissione pubblica le informazioni sulle notifiche delle spedizioni e sulle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’allegato XII tramite il proprio sito web e le aggiorna mensilmente. A tal fine la Commissione estrae i dati pertinenti dal sistema centrale di cui all’articolo 27.
CAPO 4
Procedure e obblighi relativi alla ripresa
Articolo 22
Ripresa in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione autorizzata come previsto
1. Se una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che la spedizione di rifiuti, oppure il suo recupero o smaltimento, che ha ricevuto l’autorizzazione delle autorità competenti interessate non possono essere portati a termine come previsto dalle clausole dei documenti di notifica e di movimento o del contratto di cui all’articolo 6, e se tale spedizione non è una spedizione illegale, tale autorità ne informa immediatamente l’autorità competente di spedizione. Se l’impianto di recupero o smaltimento rifiuta la spedizione, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione.
2. L’autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano riportati nella zona posta sotto la propria giurisdizione o altrove nel paese di spedizione dal notificatore, o, se del caso, dalla persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, al fine di organizzarne lo smaltimento o il recupero. Se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto si conforma al presente articolo.
L’obbligo di ripresa di cui al primo comma è assolto entro 90 giorni, o entro il periodo eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, da quando l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, il suo recupero o smaltimento non può essere portata/o a termine come previsto e informata dei motivi di tale impossibilità. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, anche da altre autorità competenti.
3. L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità di spedizione, transito e destinazione interessate ritengono che i rifiuti possano essere recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove dal notificatore, o, se del caso, da una persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l’operazione nell’impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti, tanto da averne mutato la composizione o la natura o da renderne impossibile la separazione, prima che un’autorità competente venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele di rifiuti sono recuperate o smaltite in modo alternativo in conformità del primo comma del presente paragrafo.
4. In caso di soluzioni alternative di cui al paragrafo 3, il notificatore o, se del caso, la persona considerata il notificatore a norma dei paragrafi 11 o 12 o, se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente di spedizione o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, provvede affinché i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell’articolo 59.
5. In caso di ripresa di cui al paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale.
Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine come previsto o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.
6. In caso di soluzioni alternative fuori dal paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, una nuova notifica, se del caso, è trasmessa dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Nel caso sia il notificatore a trasmettere la nuova notifica, la trasmette anche all’autorità competente del paese di spedizione iniziale.
7. In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta debitamente motivata, volta a ottenere l’approvazione della soluzione alternativa, è presentata alle autorità competenti di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, se ciò è irrealizzabile, è presentata all’autorità competente di destinazione dall’autorità competente di spedizione iniziale.
8. Se non deve essere trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 5 o 7, è compilato un nuovo documento di movimento in conformità dell’articolo 15 o dell’articolo 16 dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Se la nuova notifica è trasmessa dall’autorità competente di spedizione iniziale a norma del paragrafo 5 o 6, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente.
9. L’obbligo del notificatore e, se del caso, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l’impianto rilascia il certificato di recupero non intermedio o di smaltimento non intermedio di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, di cui all’articolo 15, paragrafo 5. In caso di recupero intermedio o smaltimento intermedio di cui all’articolo 7, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l’articolo 25, paragrafo 8, e l’articolo 26, paragrafo 2.
10. Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine come previsto, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero non intermedio o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.
11. Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottemperi a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
12. Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il detentore di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto v), è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
Articolo 23
Ripresa quando una spedizione soggetta agli obblighi generali di informazione non può essere portata a termine come previsto
1. Qualora una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 o 5, o il suo recupero, non possa essere portata a termine come previsto, conformemente al documento di cui all’allegato VII o nel contratto di cui all’articolo 18, paragrafo 10, e qualora non si tratti di una spedizione illegale, la persona che ha organizzato la spedizione a norma dell’articolo 18 ne dà immediatamente informazione all’autorità competente. In tal caso, la persona che organizza la spedizione o il destinatario, conformemente agli obblighi previsti dal contratto di cui all’articolo 18, paragrafo 10, riporta i rifiuti nel paese di spedizione o ne assicura il recupero in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove e provvede, se necessario, affinché siano prese disposizioni per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro restituzione o del loro recupero non intermedio o smaltimento non intermedio in modo alternativo.
La ripresa o il recupero dei rifiuti in modo alternativo ha luogo entro 90 giorni, o entro qualsiasi altro termine concordato tra le autorità competenti interessate, dopo la data in cui la persona che organizza la spedizione ha informato l’autorità competente di spedizione conformemente al primo comma.
2. In caso di soluzioni alternative di cui al paragrafo 1, la persona che organizza la spedizione o il destinatario, a seconda dei casi, garantisce che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto e conforme all’articolo 59.
3. In caso di ripresa o di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale, come previsto al paragrafo 1, il documento di cui all’allegato VII è completato e presentato dalla persona che ha inizialmente organizzato la spedizione conformemente all’articolo 18. Se la spedizione a fini di ripresa o destinata a soluzioni alternative è soggetta all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 si applica, mutatis mutandis, l’articolo 22.
4. Se l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4 o 5, o il suo recupero, non è stata portata a termine come previsto e che non sono stati rispettati gli obblighi di riprendere i rifiuti o di organizzarne il recupero alternativo a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di spedizione adotta tutte le misure necessarie affinché la persona che ha organizzato la spedizione riprenda i rifiuti o ne organizzi il recupero in modo alternativo e assicuri, se necessario, che siano prese disposizioni per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione o del loro recupero non intermedio o smaltimento non intermedio in modo alternativo. Qualora per la persona che ha organizzato la spedizione sia irrealizzabile adempiere agli obblighi di ripresa, tali obblighi sono adempiuti da una persona considerata la persona che organizza la spedizione in conformità dei paragrafi 5 o 6, se del caso.
5. Se la persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 7, punti i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
6. Se la persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punto i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’articolo 24, il detentore di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 7, punto v), è considerato la persona che organizza la spedizione ai fini di tali obblighi di ripresa.
7. Qualora sia irrealizzabile per la persona che organizza la spedizione o per una persona considerata responsabile ai sensi dei paragrafi 5 o 6 adempiere gli obblighi di ripresa di cui al paragrafo 4, l’autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto è considerata responsabile degli obblighi ai sensi del presente articolo.
Articolo 24
Spese di ripresa quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
1. Le spese risultanti dalla reintroduzione o il recupero o lo smaltimento in modo alternativo dei rifiuti di una spedizione che non può essere portata a termine come previsto, comprese le spese di trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l’autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti, lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine come previsto, le spese del deposito ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 10, sono addebitate secondo l’ordine seguente:
a) al notificatore iniziale o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b) alla persona fisica o giuridica considerata il notificatore a norma dell’articolo 22, paragrafo 11 o 12, se del caso o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c) alle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera d);
d) all’autorità competente di spedizione; o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera e);
e) secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.
2. Prima di addebitare spese a una persona diversa dal notificatore iniziale, viene utilizzata la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7. Se non esiste una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente o se le spese superano l’importo della copertura della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, le spese sono addebitate secondo l’ordine di cui al paragrafo 1.
3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle spese derivanti dalla ripresa o dal recupero alternativo di rifiuti a norma dell’articolo 23.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.
Articolo 25
Ripresa in caso di spedizione illegale
1. Se un’autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.
2. Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano ripresi:
a) dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b) del presente paragrafo;
b) da una persona considerata il notificatore a norma dell’articolo 3, punto 6), o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo;
c) dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero;
3. L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione interessate e, se del caso, il notificatore o la persona considerata il notificatore concordano e hanno accertato che i rifiuti possano essere:
a) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione, transito o spedizione dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, o, se ciò è irrealizzabile, dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un altro paese dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, a condizione che tutte le autorità competenti interessate siano d’accordo.
In caso di esportazione o importazione, il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo concordato a norma del primo comma ha luogo solo se la ripresa in conformità del paragrafo 2 è irrealizzabile.
4. In caso di recupero o smaltimento in modo alternativo di cui al paragrafo 3, il notificatore o, se del caso, la persona considerata il notificatore a norma dei paragrafi 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente di spedizione o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, provvede affinché i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto, conformemente all’articolo 59.
5. L’obbligo di ripresa, recupero o smaltimento di cui ai paragrafi 2 e 3 è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, da altre autorità competenti.
In caso di ripresa di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale.
Se è richiesta una nuova notifica, questa è trasmessa dalla persona o autorità determinata conformemente al paragrafo 2.
Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita. In caso di recupero o smaltimento in un modo alternativo di cui al paragrafo 3, effettuato al di fuori del paese in cui è stata scoperta la spedizione illecita, l’autorità o la persona elencata in tale paragrafo trasmette una nuova notifica secondo l’ordine ivi indicato.
Le autorità competenti interessate cooperano, se necessario, per garantire che i rifiuti siano ripresi, recuperati o smaltiti nel modo alternativo di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’articolo 26, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
7. Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’articolo 26, il detentore di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto v), è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
8. Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al destinatario, l’autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti siano recuperati o smaltiti in modo ecologicamente corretto dai soggetti seguenti:
a) dal destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b) dall’autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
L’obbligo di recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di spedizione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, tra l’altro, da altre autorità competenti.
Le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti conformemente al presente paragrafo.
9. Se non è richiesta una nuova notifica è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell’articolo 15 o 16, dalla persona responsabile della ripresa, o se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale.
Se l’autorità competente di spedizione iniziale che effettua la ripresa in conformità al paragrafo 2, lettera c), trasmette una nuova notifica non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente.
10. Nei casi in cui la responsabilità della spedizione illegale non possa essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti.
11. Se è rilevata una spedizione illegale dopo un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento di cui all’articolo 7, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzare il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, si applicano il paragrafo 8 del presente articolo e l’articolo 26, paragrafo 2.
12. Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero non intermedio o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.
13. Gli articoli 37, 39 e 40 ed eventuali divieti di esportazione previsti in un atto delegato di cui all’articolo 45, paragrafo 4, non si applicano se le spedizioni illegali sono reintrodotte nel paese di spedizione e questo è un paese cui si applicano i divieti di cui a tali disposizioni.
14. Se una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4 o 5, è considerata una spedizione illegale, il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla persona che organizza la spedizione e alle autorità competenti interessate.
15. Il presente articolo lascia impregiudicati il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.
Articolo 26
Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale
1. Le spese risultanti dalla ripresa o dal recupero o dallo smaltimento in modo alternativo di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto dei rifiuti, recupero o smaltimento, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2 o 3, e, dal giorno in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico:
a) del notificatore o di una persona considerata il notificatore di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a); o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c); o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b);
b) della persona considerata il notificatore, di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), o di altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c) dell’autorità competente di spedizione.
2. Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 8, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico del destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, dell’autorità competente di destinazione.
3. Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 10, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico:
a) del notificatore o della persona considerata il notificatore secondo l’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 25, paragrafo 6 o 7, o del destinatario, o di entrambi, in funzione della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b) delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c) delle autorità competenti di spedizione e destinazione.
4. Nei casi in cui sia stata presentata una notifica e il notificatore non adempia alle proprie responsabilità per le spese addebitate, prima di addebitare le spese a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 a una persona diversa rispettivamente dal notificatore o dal destinatario, è utilizzata la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7. Se le spese superano l’importo della copertura della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, le spese sono addebitate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Se una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4 o 5, è considerata illegale, il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla persona che organizza la spedizione e alle autorità competenti interessate.
6. Il presente articolo si applica lasciando impregiudicato il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.
CAPO 5
Disposizioni generali
Articolo 27
Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica
1. Le informazioni e la documentazione seguenti sono trasmesse e scambiate per via elettronica, tramite la piattaforma del sistema centrale di cui al paragrafo 3 o tramite altri sistemi o software interoperabili disponibili conformemente al paragrafo 4:
a) per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3:
i) la notifica di una spedizione a norma degli articoli 5 e 13;
ii) le richieste di informazioni e di documenti a norma degli articoli 5 e 8;
iii) le informazioni e la documentazione a norma degli articoli 5 e 8;
iv) le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 8;
v) le decisioni riguardo alla spedizione notificata e, se del caso, la revoca di un’autorizzazione a norma dell’articolo 9;
vi) le informazioni e le condizioni cui è subordinata la spedizione a norma dell’articolo 10;
vii) le informazioni a norma dell’articolo 11;
viii) le informazioni e le obiezioni alla spedizione a norma dell’articolo 12;
ix) le informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell’articolo 14, paragrafi 8 e 10;
x) le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 14, paragrafi 12 e 15;
xi) le conferme del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
xii) i certificati di recupero o smaltimento a norma degli articoli 15 e 16;
xiii) l’informazione preventiva in merito all’inizio di una spedizione a norma dell’articolo 16;
xiv) i documenti che devono essere resi disponibili conformemente all’articolo 16;
xv) le informazioni a norma dell’articolo 17;
b) per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, le informazioni e la documentazione, le conferme e i certificati a norma dell’articolo 18;
c) le informazioni e i documenti relativi alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e agli obblighi generali di informazione di cui agli articoli 34 e 35 e ai titoli IV, V e VI, se del caso.
2. Al fine di tenere aggiornato l’elenco delle informazioni e della documentazione previsto ai sensi del paragrafo 1 con le modifiche ai sistemi per lo scambio e la trasmissione per via elettronica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 al fine di modificare il paragrafo 1 per modificare l’elenco delle informazioni e della documentazione.
3. La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 tra i sistemi o i software disponibili per l’interscambio elettronico dei dati.
La piattaforma di cui al primo comma è utilizzata anche per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione, qualora le autorità competenti, gli uffici doganali di esportazione, di uscita e di entrata, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori economici dei paesi terzi si colleghino con tale piattaforma tramite un sistema o un software disponibile, nel qual caso si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, o tramite il sito web di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Il sistema centrale fornisce inoltre un sito web per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione, per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione. Tale sito web può essere utilizzato dalle autorità competenti e dalle autorità coinvolte nelle ispezioni e dagli operatori economici degli Stati membri e dei paesi terzi che non utilizzano sistemi o software per l’interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via elettronica, le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1.
Il software di cui al primo, secondo e terzo comma è interoperabile con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, scambia informazioni e documenti tramite tale sistema centrale in tempo reale e funziona conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 5.
Il sistema centrale agevola la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.
È anche previsto che il sistema centrale sia interoperabile con l’ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056.
È previsto che, entro quattro anni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione garantisca l’interconnessione di tale sistema centrale con lo sportello unico ambientale dell’Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.
4. Gli Stati membri possono gestire i propri sistemi o software disponibili per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti, delle autorità coinvolte nelle ispezioni e, se del caso, degli operatori economici degli Stati membri, nonché per la presentazione e lo scambio elettronici delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri fanno in modo che tali sistemi e software siano interoperabili con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, siano gestiti conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5 e consentano lo scambio delle informazioni e della documentazione tramite la piattaforma del sistema centrale in tempo reale.
I sistemi di cui al primo comma agevolano la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.
5. Entro il 21 maggio 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
a) i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di cui al paragrafo 3 e altri sistemi o software di cui al paragrafo 4, ivi compresi un protocollo per lo scambio di dati e un modello di dati per lo scambio di dati di cui agli allegati I A, I B e VII, nonché il certificato di cui all’articolo 15;
b) qualsiasi altro requisito tecnico e organizzativo, anche sugli aspetti della sicurezza, della governance dei dati e della riservatezza dei dati, necessario per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1, tenendo conto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)..
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
6. La funzionalità del sistema centrale è riesaminata dalla Commissione ogni due anni. I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri. Il riesame tiene inoltre conto del riscontro degli utenti come le autorità competenti e i notificatori.
Articolo 28
Lingua
1. Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse in applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.
2. Il notificatore e il destinatario o, se pertinente, la persona che organizza la spedizione forniscono alle autorità competenti interessate, su loro richiesta, traduzioni autenticate delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile.
3. Entro il 21 maggio 2028, la Commissione incorpora nel sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, una funzione che fornisce traduzioni di cortesia delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 29
Questioni relative alla classificazione
1. Nel decidere se considerare rifiuto un oggetto o una sostanza risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione dell’oggetto o della sostanza, gli Stati membri applicano l’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.
Nel decidere se bisogna considerare rifiuti che hanno cessato di essere tali quelli sottoposti a un’operazione di riciclaggio o altra operazione di recupero, gli Stati membri applicano l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE.
Nel decidere se considerare bene usato e non rifiuto un oggetto o una sostanza, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte almeno le condizioni seguenti:
a) è certo che l’oggetto o la sostanza saranno ulteriormente utilizzati o riutilizzati;
b) l’oggetto o la sostanza può svolgere la funzione prevista senza pretrattamento significativo;
c) se del caso, l’oggetto o la sostanza è sottoposto a prove per garantirne la piena funzionalità;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia l’oggetto o la sostanza soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione dell’ambiente e della salute, e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana;
e) l’oggetto o la sostanza è adeguatamente conservato e protetto contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano fatti salvi l’articolo 23, paragrafo 2, e l’allegato VI della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[11]Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38)., nonché l’articolo 72, paragrafo 2, e l’allegato XIV del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1)..
2. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 e delle condizioni o decisioni adottate a livello dell’Unione o dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 o 6 della direttiva 2008/98/CE, l’oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme al diritto dell’Unione o internazionale.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, a sostanze od oggetti specifici per i quali la distinzione tra beni usati e rifiuti è di particolare importanza per l’esportazione di rifiuti dall’Unione.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
4. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un rifiuto destinato al recupero come rifiuto che figura negli allegati III, III A, III B o IV oppure che non figura in nessuno di tali allegati, la spedizione del rifiuto è soggetta all’articolo 4, paragrafo 2.
5. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di smaltimento.
6. Al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti che figurano negli allegati III, III A, III B o IV nell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV.
7. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti come operazione intermedia o non intermedia, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di operazioni intermedie.
Articolo 30
Spese amministrative
Le autorità competenti interessate o le autorità coinvolte nelle ispezioni possono porre a carico del notificatore e, se del caso, della persona che organizza la spedizione spese amministrative congrue e proporzionate per l’espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese abituali per opportune analisi e ispezioni. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni applicate a livello nazionale in relazione a tali costi. La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.
Articolo 31
Accordi per le zone di confine
1. In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere la procedura di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolante nell’ambito di spedizioni transfrontaliere verso l’impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.
2. Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano attraverso un altro Stato membro.
3. Gli Stati membri possono altresì concludere gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono membri dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio).
Gli accordi conclusi a norma del primo comma prevedono che i rifiuti siano gestiti nel paese EFTA interessato in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
4. Gli accordi conclusi nel quadro del presente articolo sono notificati alla Commissione prima che acquisiscano efficacia.
Articolo 32
Spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui fa parte
In deroga all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, per quanto concerne le spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui essa fa parte che richiedono il transito attraverso un altro Stato membro, l’autorizzazione tacita da parte dell’autorità competente di transito può essere presunta se non viene sollevata alcuna obiezione entro sette giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata. L’autorizzazione tacita è valida per lo stesso periodo indicato nell’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di destinazione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 33
Spedizioni dalle Isole Fær Øer alla Danimarca
La Danimarca può adottare una decisione per trattare le importazioni nel suo territorio di rifiuti provenienti dalle Isole Fær Øer che non siano transitati attraverso nessun altro paese, a norma dell’articolo 36 del presente regolamento. Se la Danimarca adotta una decisione di questo tipo, essa è notificata alla Commissione.
CAPO 6
Spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi
Articolo 34
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione e transita attraverso uno o più paesi terzi, e i rifiuti sono destinati allo smaltimento, gli articoli da 4 a 17 e agli articoli da 19 a 30 si applicano mutatis mutandis, fatti salvi gli adattamenti e gli obblighi aggiuntivi seguenti:
a) l’articolo 38, paragrafo 2, lettere (a), (c), (d) e (g), e l’articolo 38, paragrafo 3, lettera (a), si applicano mutatis mutandis;
b) se il paese terzo è parte della convenzione di Basilea e se il paese interessato ha deciso di non richiedere l’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, con o senza condizioni; o
c) se il paese terzo non è parte della convenzione di Basilea, l’autorità competente di spedizione chiede all’autorità competente di transito di tale paese terzo se desidera trasmettere la sua autorizzazione scritta alla spedizione entro un termine convenuto tra le autorità competenti.
Articolo 35
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
1. Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione e transita attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE del Consiglio relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero[13]OCSE/LEGAL/0266.(«decisione OCSE»), e i rifiuti sono destinati al recupero, si applica l’articolo 34.
2. Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione, ivi compresa la spedizione fra luoghi situati nello stesso Stato membro, e transita attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, e i rifiuti sono destinati al recupero, si applicano gli articoli da 4 a 30, fatti salvi gli adattamenti e gli obblighi aggiuntivi seguenti:
a) l’articolo 51, paragrafo 2, lettere c) e d), si applica mutatis mutandis;
b) l’autorizzazione tacita da parte dell’autorità competente di transito esterna all’Unione può essere presunta se non sono sollevate obiezioni e, purché siano state soddisfatte le condizioni stabilite, la spedizione può iniziare 30 giorni dopo la data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata, come previsto all’articolo 9, paragrafo 1.
TITOLO III
TRASPORTO DI RIFIUTI ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 36
Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno dello Stato membro
1. Ciascuno Stato membro istituisce un regime appropriato di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti che ha luogo esclusivamente all’interno della sua giurisdizione nazionale. Il regime tiene conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema dell’Unione istituito dai titoli II e VII.
2. Lo Stato membro informa la Commissione del proprio regime di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
TITOLO IV
ESPORTAZIONI DALL’UNIONE VERSO PAESI TERZI
CAPO 1
Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 37
Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento
1. L’esportazione dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento è vietata.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
3. In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:
a) se il paese EFTA proibisce l’importazione di tali rifiuti;
b) se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
c) se l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
4. Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all’obbligo di ripresa a norma dell’articolo 22 o 25.
Articolo 38
Procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA
1. Se i rifiuti sono esportati dall’Unione verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea per esservi smaltiti, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano gli adattamenti seguenti:
a) il notificatore trasmette conformemente all’articolo 27 la notifica e le informazioni e la documentazione aggiuntive richieste, e allo stesso tempo trasmette tale notifica e informazioni e documentazione aggiuntive a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3; in caso di utilizzo di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale;
b) il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’articolo 46, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’articolo 46, paragrafo 11;
c) l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione comunicano all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e la loro decisione e le eventuali condizioni in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità competenti siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
d) le informazioni da fornire all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli articoli 7, 8, 16 e 17 sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
e) il notificatore provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’articolo 15, paragrafi da 3 a 5, e dell’articolo 16, paragrafi 5 e 6, siano incluse in un sistema di cui all’articolo 27, fatto salvo il caso in cui tali impianti siano collegati al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
f) qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione, o di fornire un’autorizzazione scritta con o senza condizioni;
g) l’autorità competente di spedizione nell’Unione prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all’articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’autorità competente di destinazione e, se del caso, l’autorizzazione tacita o scritta di un’autorità competente di transito esterna all’Unione e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata di un’autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente di spedizione disponga dell’autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti interessate, nel qual caso può prendere la decisione di cui all’articolo 9 prima di tale termine.
3. Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:
a) qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione fornisce al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata con copia alle altre autorità competenti interessate qualora non abbiano accesso a un sistema di cui all’articolo 27;
b) l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita sono informati della loro decisione di autorizzare la spedizione;
c) una copia del documento di movimento è fornita dal vettore all’ufficio doganale di esportazione e all’ufficio doganale di uscita a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale oppure, laddove l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita vi abbiano accesso, tramite il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
d) non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa l’autorità competente di spedizione nell’Unione;
e) se 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato l’Unione l’autorità competente di spedizione nell’Unione non ha ricevuto dall’impianto alcuna informazione circa la ricezione dei rifiuti, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione tramite il sistema di cui all’articolo 27 e in conformità dell’articolo 72;
f) il contratto di cui all’articolo 6 che contiene i termini e condizioni seguenti:
i) se l’impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto che ha come conseguenza lo svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario sostiene le spese che derivano dall’obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell’autorità competente di spedizione e le spese di recupero o smaltimento in modo alternativo ed ecologicamente corretto;
ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l’impianto trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii);
iii) non appena possibile, ma comunque non oltre 30 giorni dall’avvenuto smaltimento e in nessun caso oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto certifica, sotto la propria responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente la certificazione;
g) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle copie di cui alla lettera f), punti ii) e iii), il notificatore rende disponibili le informazioni ivi contenute per via elettronica in conformità dell’articolo 27.
4. La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito esterne all’Unione e sono state osservate tutte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati;
b) è garantita la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di cui all’articolo 59.
5. I rifiuti che sono esportati sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
6. Se l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l’autorità competente del paese dell’ufficio doganale. L’autorità competente:
a) informa immediatamente della spedizione illegale l’autorità competente di spedizione nell’Unione;
b) garantisce la detenzione dei i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e
c)
comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di esportazione o all’ufficio doganale di uscita che ha rilevato la spedizione illegale.
CAPO 2
Esportazioni di rifiuti destinati al recupero
Sezione 1
Esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
Articolo 39
Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti
1. Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
a) rifiuti pericolosi che figurano nell’allegato V, parte 1;
b) rifiuti pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
c) rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3) e rifiuti che figurano nell’allegato V, parte 2, del presente regolamento;
d) rifiuti di plastica classificati alla voce B3011;
e) i rifiuti elencati nell’allegato III o III B e le miscele di rifiuti elencati nell’allegato III A contaminati da altri materiali in maniera da aumentare i rischi associati ai rifiuti così da rendere opportuno il loro rinvio alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenuto conto delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, o da impedire il recupero dei rifiuti in un modo ecologicamente corretto;
f) i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021;
g) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
h) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
i) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 3 della convenzione di Basilea;
j) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;
k) rifiuti per i quali l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto come disposto all’articolo 59;
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai rifiuti soggetti all’obbligo di ripresa a norma dell’articolo 22 o 25.
3. In casi eccezionali gli Stati membri possono disporre, sulla base di prove documentali fornite dal notificatore, che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE è escluso dal divieto di esportazione di cui al paragrafo 1, se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi specificati in detto allegato. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova, sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
4. Il fatto che un rifiuto non figuri tra quelli pericolosi dell’allegato V o dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, o che figuri nell’allegato V, parte 1, elenco B, non osta, in casi eccezionali, a che sia considerato pericoloso e quindi sia soggetto al divieto di esportazione se presenta una delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi, ivi specificati. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, l’autorità competente interessata informa la prevista autorità competente di destinazione prima di prendere la decisione di autorizzare le spedizioni pianificate verso tale paese. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri, al segretariato della convenzione di Basilea se le informazioni si riferiscono a una voce elencata nella convenzione di Basilea e al segretariato dell’OCSE se le informazioni si riferiscono a una voce elencata nella decisione OCSE. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione può formulare osservazioni e le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato V.
Sezione 2
Esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
Articolo 40
Divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi
1. Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
a) rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III o III B e le miscele di rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III A;
b) rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi inclusi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, se non già elencati nell’allegato III, III A o III B.
c) rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIA i IIIB, oppure nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
d) rifiuti non pericolosi classificati alle voci AB130, AC250, AC260 o AC270.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti o miscele di rifiuti destinati al recupero verso un paese incluso nell’elenco dei paesi definito a norma dell’articolo 41 per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi specificati in detto elenco.
Tale esportazione può avere luogo solo a condizione che i rifiuti siano:
a) destinati a un impianto autorizzato ai sensi della legislazione nazionale del paese interessato a effettuare operazioni di recupero per tali rifiuti;
b) non destinati ad operazioni intermedie, a meno che tutte le successive operazioni di recupero non intermedie o intermedie abbiano luogo nello stesso paese di destinazione o in altri paesi per i quali i relativi rifiuti figurano nell’elenco di cui all’articolo 41.
3. Le esportazioni autorizzate a norma del paragrafo 2:
a) sono soggette, per i rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea diversi dai rifiuti classificati alla voce B3011, agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 o, se il paese lo indica nella richiesta di cui all’articolo 42, alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
b) per i rifiuti classificati alla voce B3011, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
c) per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi non elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
4. In caso di esportazione a norma del paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.
Qualora tali esportazioni siano soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’articolo 18, paragrafi 8 e 9 siano trasmesse tramite un sistema di cui all’articolo 27, a meno che l’impianto non sia collegato a un sistema di cui all’articolo 27.
Se tali esportazioni sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, le procedure di cui all’articolo 38 si applicano con gli adattamenti seguenti:
a) l’articolo 4, paragrafi 5, e l’articolo 14, non si applicano;
b) una volta che è entrata in vigore la rimozione, dall’elenco di cui all’articolo 41, di un paese o di determinati rifiuti o miscele di rifiuti, l’autorità competente di spedizione revoca la sua autorizzazione scritta per qualsiasi notifica relativa a tale paese o a tali rifiuti o miscele di rifiuti.
Articolo 41
Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per integrare il presente regolamento definendo l’elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi dall’Unione destinati al recupero («elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni»). Tale elenco comprende i paesi che hanno presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 42, paragrafo 3, sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, e sono d’accordo nel rispettare l’articolo 42, paragrafo 5.
2. Nell’elenco di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti:
a) il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi destinati al recupero;
b) i rifiuti non pericolosi specifici e le miscele di rifiuti non pericolosi per i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione verso ogni paese di cui alla lettera a);
c) informazioni, quali un indirizzo Internet, che consentono di accedere a un elenco degli impianti abilitati, in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a), a effettuare il recupero dei rifiuti e delle miscele di rifiuti di cui alla lettera b);
d) informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a) all’importazione dei rifiuti di cui alla lettera b), precisando se l’importazione di rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 38.
3. L’elenco di cui al paragrafo 1 è adottato entro il 21 novembre 2026, fatto salvo il caso in cui a tale data nessun paese abbia presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, o nessun paese soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.
Entro il 21 agosto 2024 la Commissione contatta tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE per fornire loro le informazioni necessarie circa la possibilità di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni.
Al fine di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, adottato entro il 21 novembre 2026, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE fanno richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, entro il 21 febbraio 2025.
4. La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la sua istituzione, l’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di:
a) aggiungere un paese che rispetta i requisiti di cui all’articolo 42;
b) eliminare un paese che cessa di rispettare i requisiti di cui all’articolo 42;
c) aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2 sulla base di una richiesta ricevuta dal paese interessato e, se la richiesta riguarda l’aggiunta di nuovi rifiuti o miscele di rifiuti, a condizione che il paese abbia dimostrato di aver soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 42 in relazione ai nuovi rifiuti o miscele di rifiuti;
d) includere o rimuovere qualsiasi altro elemento pertinente affinché l’elenco contenga informazioni accurate e aggiornate.
5. Dopo aver ricevuto le informazioni e le prove di cui all’articolo 42, paragrafo 5, la Commissione può esigere che il paese fornisca informazioni aggiuntive per dimostrare che continua a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.
6. Qualora si rendano disponibili informazioni che dimostrino in modo plausibile che gli obblighi di cui all’articolo 42 non sono più soddisfatti per un paese già incluso nell’elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese a esprimere il proprio parere su tali informazioni, entro un termine massimo di due mesi dall’invito, unitamente a pertinenti elementi di prova che dimostrino il continuo rispetto di tali obblighi. Tale periodo può essere prorogato di altri due mesi se il paese presenta una richiesta motivata di proroga.
7. Se il paese non fornisce il proprio parere e gli elementi di prova richiesti entro il termine di cui al paragrafo 6, o se le prove fornite non sono sufficienti a dimostrare il continuo rispetto degli obblighi di cui all’articolo 42, la Commissione elimina il paese dall’elenco senza indebito ritardo.
8. La Commissione può rivolgersi in qualsiasi momento a un paese che figura nell’elenco di cui al paragrafo 1 per ottenere informazioni utili a garantire che esso continui a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 42.
Articolo 42
Obblighi per l’inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni
1. I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione determinati rifiuti o miscele di rifiuti di cui all’articolo 40, paragrafo 1, a fini di recupero, presentano una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti o miscele di rifiuti specifici e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII e contiene tutte le informazioni ivi specificate.
3. Il paese che presenta la richiesta dimostra di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
A tal fine il paese richiedente dimostra che:
a) ha una strategia di gestione dei rifiuti o un piano globale che copre tutto il suo territorio e mostra la sua capacità e disponibilità ad assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. Nella strategia o nel piano sono indicati almeno gli elementi seguenti:
i) la quantità annuale di rifiuti totali prodotti nel paese, nonché la quantità annuale di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente richiesta («rifiuti interessati dalla richiesta») prodotti nel paese e le stime in merito al modo in cui tali quantitativi si svilupperanno nei prossimi dieci anni;
ii) la stima dell’attuale capacità di trattamento dei rifiuti in generale e la stima della capacità di trattamento dei rifiuti interessati dalla richiesta, nonché la stima dell’evoluzione di queste capacità nei 10 anni successivi;
iii) la quota di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale quota in futuro;
iv) un’indicazione della quota di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro;
v) un’indicazione della quota di rifiuti domestici riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro;
vi) informazioni in merito alla quantità di rifiuti dispersi e alle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccoglierli;
vii) una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto di tali importazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;
viii) informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui ai punti da i) a vi);
b) ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:
i) sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze o di registrazione per gli impianti di trattamento di rifiuti;
ii) sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni, di concessione o di registrazione di licenze per il trasporto di rifiuti;
iii) disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui generati dall’operazione di recupero dei rifiuti interessati dalla richiesta sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59;
iv) controlli adeguati dell’inquinamento applicati alle operazioni di gestione dei rifiuti, compresi limiti di emissioni per la protezione dell’aria, del suolo e dell’acqua e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;
v) disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione degli obblighi nazionali e internazionali relativi alla gestione e spedizione di rifiuti, nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
c) è parte degli accordi ambientali multilaterali di cui all’allegato VIII e ha adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti da tali accordi;
d) ha una strategia intesa a garantire l’osservanza della legislazione nazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla spedizione dei rifiuti, che comprende misure di controllo e monitoraggio, incluse informazioni sul numero di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e degli impianti di gestione dei rifiuti e sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti.
4. Non prima del 21 maggio 2029, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione rifiuti di plastica di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), a fini di riciclaggio, possono presentare una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.
Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il paese che presenta la richiesta dimostra anche che:
a) dispone di un sistema globale di gestione dei rifiuti che copre l’intero territorio e garantisce efficacemente la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica;
b) ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:
i) divieto di combustione all’aria aperta e di discarica incontrollata dei rifiuti;
ii) divieto di incenerimento e di discarica dei rifiuti di plastica raccolti separatamente;
iii) disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione delle lettere a) e b), punti i) e ii), nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
c) le importazioni dei rifiuti di plastica dall’Unione non hanno alcun effetto negativo sulla gestione dei rifiuti di plastica prodotti nel paese;
5. In caso di modifica delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, i paesi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41 forniscono senza ritardo un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova. Il quinto anno successivo alla loro inclusione iniziale i paesi che figurano nell’elenco di cui al articolo 41 forniscono in ogni caso alla Commissione un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova.
Articolo 43
Valutazione della richiesta di inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni
1. La Commissione valuta senza ritardo le richieste presentate a norma dell’articolo 42 e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e determina se il paese richiedente rispetta tutti gli obblighi di cui all’articolo 42 e se, fra l’altro, ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti e le miscele di rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59, e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici nel paese interessato a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX.
2. Se nel corso della valutazione la Commissione ritiene che le informazioni fornite dal paese richiedente siano incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità agli obblighi di cui all’articolo 42, essa dà al paese richiedente la possibilità di fornire informazioni aggiuntive entro un termine massimo di tre mesi. Tale termine può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di tre mesi se il paese richiedente presenta una richiesta motivata di proroga.
3. Se il paese richiedente non fornisce le informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 2 o se le informazioni aggiuntive fornite sono ancora considerate incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 42, la Commissione informa senza indebito ritardo il paese richiedente in merito al fatto che non può essere incluso nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni e che la sua richiesta non sarà più trattata. In tal caso la Commissione informa anche il paese richiedente dei motivi per cui è giunta a tale conclusione. Il paese richiedente può presentare una nuova richiesta ai sensi dell’articolo 42.
4. La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, e, se ritiene che gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 4, siano soddisfatti, le è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per includere il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX.
Sezione 3
Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE
Articolo 44
Regime generale per le esportazioni di rifiuti
1. Se i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, sono esportati dall’Unione e destinati a essere recuperati in paesi ai quali si applica la decisione OCSE, con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 6.
2. Si applicano gli adattamenti seguenti:
a) il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’articolo 46, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’articolo 46, paragrafo 11;
b) le miscele di rifiuti di cui all’allegato III A destinate a operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione successiva intermedia o successiva non intermedia di recupero o smaltimento non intermedia avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;
c) i rifiuti classificati alla voce B3011 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
d) i rifiuti elencati nell’allegato III B e le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
e) le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’articolo 18;
f) l’esportazione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è vietata;
g) l’autorizzazione prescritta dall’articolo 9 può essere data tacitamente dall’autorità competente di destinazione esterna all’Unione;
h) l’autorizzazione alla spedizione di determinati rifiuti a norma dell’articolo 9 è revocata dall’autorità competente di spedizione qualora sia entrato in vigore un atto delegato a norma dell’articolo 45, paragrafo 6, che vieta l’esportazione di tali rifiuti verso il paese interessato;
i) l’impianto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti.
3. Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all’articolo 38, paragrafo 3, lettere da b) a g).
4. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire in conformità dell’articolo 18, paragrafi 8 e 9, siano incluse in un sistema di cui all’articolo 27, a meno che tali impianti non siano collegati a un sistema di cui all’articolo 27.
5. La spedizione di rifiuti soggetti alla notifica e autorizzazione preventive scritte può avere luogo soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito oppure le autorità competenti di destinazione e transito esterne all’Unione hanno rilasciato un’autorizzazione tacita o l’autorizzazione tacita può essere presunta e le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati sono state soddisfatte;
b) è rispettato l’articolo 38, paragrafo 4, lettera b).
6. Se un’esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano gli adattamenti seguenti:
a) l’autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente compilata per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non esigere l’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, o per rilasciare l’autorizzazione scritta, con o senza condizioni;
b) l’autorità competente di spedizione nell’Unione decide di autorizzare la spedizione, come disposto dall’articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione tacita o scritta dall’autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di ricevimento di una notifica debitamente compilata dall’autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente di spedizione abbia ricevuto l’autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti interessate, nel qual caso può prendere la decisione di cui all’articolo 9 prima di tale termine.
7. I rifiuti esportati sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, operano o sono autorizzati a operare nel paese di destinazione.
8. Si applica l’articolo 38, paragrafo 6.
Articolo 45
Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia
1. La Commissione monitora le esportazioni di rifiuti dall’Unione verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che le esportazioni non provochino un danno significativo all’ambiente o alla salute umana nel paese di destinazione o che i rifiuti importati dall’Unione non siano poi trasferiti a paesi terzi. Nell’ambito del suo monitoraggio, la Commissione valuta le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche che sono corredate di informazioni e dati indicanti che la gestione dei rifiuti esportati dall’Unione non soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’articolo 59 in un paese terzo a cui si applica la decisione OCSE, o che tali esportazioni provocano gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti nel paese in questione.
2. Nei casi in cui:
a) non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che un paese a cui si applica la decisione OCSE ha la capacità di recuperare determinati rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59, anche a causa dell’esportazione di tali rifiuti dall’Unione nel paese interessato, oppure
b) qualora sia dimostrato che il paese interessato non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 59 per tali rifiuti, oppure
c) vi sono prove dell’esistenza di gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese a causa dell’esportazione di rifiuti dall’Unione,
la Commissione impone alle autorità competenti del paese interessato di fornire, entro 60 giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti, sull’effetto dell’esportazione dei rifiuti dall’Unione sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese e sulla capacità del paese di gestirli in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 è intesa a verificare che il paese abbia:
a) predisposto e attuato un quadro giuridico adeguato per l’importazione e la gestione dei rifiuti in questione, sia quelli importati che quelli prodotti nel paese interessato, in modo ecologicamente corretto, nonché misure adeguate per assicurare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti residui generati dal recupero dei rifiuti in questione;
b) predisposto relazioni separate sulla quantità di rifiuti prodotti nel paese interessato e di rifiuti importati in tale paese;
c) la capacità sufficiente nel suo territorio per poter gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto, tenendo conto del volume dei rifiuti importati nel suo territorio;
d) predisposto una strategia adeguata, fra cui misure volte ad assicurare che l’importazione dei rifiuti in questione non abbia alcun sostanziale effetto negativo sulla raccolta e sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;
e) predisposto e attuato misure adeguate di contrasto per assicurare che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto e affrontare possibili spedizioni o trattamenti illegali dei suddetti rifiuti;
f) attuato, nel caso dell’esportazione di rifiuti di plastica, obblighi volti a garantire che i rifiuti di plastica saranno riciclati in modo ecologicamente corretto e che i rifiuti residui generati dal processo di riciclaggio saranno gestiti in modo ecologicamente corretto, anche vietando la combustione all’aperto o lo scarico di tali rifiuti. La richiesta mira inoltre a verificare che siano attuate misure intese a evitare che l’importazione di rifiuti di plastica dall’Unione comprometta la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica prodotti a livello nazionale e che siano state inoltre adottate misure per impedire che i rifiuti di plastica importati siano spediti in altri paesi. Sono inoltre fornite informazioni indicanti che l’applicazione e le ispezioni specifiche delle spedizioni di rifiuti di plastica e degli impianti che gestiscono tali rifiuti sono effettuate a intervalli regolari per attuare tali obblighi e mitigare l’inquinamento dell’aria, del suolo, dell’acqua o dell’ambiente marino dovuto alla cattiva gestione dei rifiuti di plastica.
4. Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 3, la Commissione consulta, se del caso, i portatori di interessi.
5. La Commissione esercita un controllo specifico per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi a cui si applica la decisione OCSE. Entro il 21 maggio 2026 la Commissione valuta se i paesi a cui si applica la decisione OCSE e che importano volumi significativi di rifiuti di plastica dall’Unione sono conformi al presente articolo.
6. Se, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, il paese non fornisce le prove sufficienti di cui al paragrafo 3 attestanti che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell’articolo 59, o che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti nel paese interessato a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per integrare il presente regolamento vietando l’esportazione dei rifiuti in questione verso tale paese.
La Commissione revoca un divieto solo se dispone di prove sufficienti attestanti che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione.
CAPO 3
Obblighi supplementari
Articolo 46
Obblighi degli esportatori
1. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione esporta rifiuti dall’Unione soltanto se può dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
2. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione non esporta rifiuti verso un impianto che non soddisfa i criteri di cui all’allegato X, parte B.
3. Al fine di soddisfare l’obbligo di cui al paragrafo 1, il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti dall’Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit.
Tale audit è effettuato da un terzo, che è indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, nonché dall’impianto sottoposto ad audit, e che possiede qualifiche adeguate in materia di audit e trattamento dei rifiuti.
Quando commissiona un audit, il notificatore o la persona che organizza la spedizione verifica che il terzo soddisfi i requisiti di cui all’allegato X, parte A, e che sia stato autorizzato o accreditato da un organismo ufficiale nazionale a svolgere gli audit di cui al presente articolo.
4. L’audit di cui al paragrafo 3 comprende controlli sia fisici che documentali e verifica la conformità dell’impianto in questione ai criteri di cui all’allegato X, parte B.
5. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti, prima di esportare rifiuti, assicura che l’impianto che li gestirà nel paese di destinazione è stato sottoposto a un audit di cui al paragrafo 3 che sia stato condotto non oltre due anni prima dell’esportazione verso l’impianto e che dimostri la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B.
Al fine di adempiere a tale obbligo, il notificatore o la persona che organizza la spedizione attua una delle opzioni seguenti:
a) commissiona un audit a norma del presente articolo;
b) acquisisce la relazione di un audit commissionato, a norma del presente articolo, da un altro notificatore o da un’altra persona che organizza la spedizione e messo a disposizione a norma del paragrafo 6, dopo aver verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B; oppure
c) acquisisce la relazione di un audit commissionato a norma del presente articolo dall’impianto stesso, notificato al registro di cui al paragrafo 8 conformemente al paragrafo 7, secondo comma, dopo aver verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B.
Il notificatore o la persona che organizza la spedizione commissiona inoltre senza indugio un audit ad hoc qualora riceva informazioni attendibili secondo le quali l’impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B. Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione sospende immediatamente l’esportazione di rifiuti verso tale impianto e ne informa le autorità competenti di spedizione interessate.
6. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione che ha commissionato o condotto un audit per un determinato impianto a norma del paragrafo 3 assicura che l’audit è messo a disposizione, a condizioni commerciali eque, di altri notificatori o persone che organizzano spedizioni che intendono esportare rifiuti verso l’impianto.
7. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione notificano alla Commissione gli audit che hanno commissionato a norma dei paragrafi 3 e 5 e che hanno dimostrato la conformità di un impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. La notifica contiene le informazioni seguenti:
a) nome e dati di contatto dell’impianto che è stato sottoposto all’audit;
b) nome e dati di contatto del notificatore o della persona che organizza la spedizione, che ha commissionato l’audit;
c) nome e dati di contatto del terzo che ha effettuato l’audit;
d) la data dell’audit;
e) i tipi di rifiuti quali elencati negli allegati III, III A, III B o IV o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
f) le operazioni di recupero (codici «R») di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE.
Un notificatore o una persona che organizza la spedizione può notificare alla Commissione un audit commissionato dallo stesso impianto sottoposto ad audit, a condizione che il notificatore o la persona che organizza la spedizione abbia verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Tale notifica contiene le informazioni in conformità del primo comma, lettere a) e da c) a f).
8. La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro contenente le informazioni ricevute a norma del paragrafo 7. La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni contenute nel registro.
9. Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità coinvolta nelle ispezioni, il notificatore o la persona che organizza la spedizione fornisce prove documentali attestanti che gli audit di cui al paragrafo 3 sono stati effettuati presso tutti gli impianti verso i quali esporta i rifiuti. Le prove documentali sono fornite in una lingua accettabile per le autorità interessate.
10. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione che esporta rifiuti al di fuori dell’Unione rende annualmente disponibili al pubblico, per via elettronica, informazioni sul modo in cui ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo.
11. Se un accordo internazionale concluso tra l’Unione e un paese terzo al quale si applica la decisione OCSE riconosce che gli impianti del paese terzo gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, a norma dell’articolo 59 e conformemente ai criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza una spedizione che intende esportare rifiuti verso quel paese terzo sono esonerati dagli obblighi previsti ai paragrafi da 3 a 7 e al paragrafo 9.
Il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che esporta rifiuti dall’Unione verso un impianto situato in un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale effettua senza indugio un audit ad hoc nel caso in cui riceva informazioni attendibili secondo le quali l’impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B. In tal caso, il notificatore o la persona che organizza la spedizione notifica alle autorità competenti di spedizione tali informazioni attendibili, nonché la sua intenzione di effettuare un audit ad hoc.
Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione sospende immediatamente l’esportazione di rifiuti verso tale impianto e ne informa le autorità competenti di spedizione interessate.
12. La Commissione rende accessibile al pubblico sul proprio sito web i pertinenti accordi internazionali di cui al paragrafo 11.
13. La Commissione può adottare orientamenti relativi all’applicazione del presente articolo.
Articolo 47
Obblighi degli Stati membri di esportazione
1. Nei casi di esportazione dall’Unione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportino rifiuti qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 39 a 46 per tale esportazione, o qualora i rifiuti esportati non siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
2. Se dispongono di informazioni attendibili indicanti che le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione non ottemperano ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 46, gli Stati membri svolgono le verifiche necessarie.
CAPO 4
Disposizioni generali
Articolo 48
Esportazioni verso l’Antartico
Sono vietate le esportazioni di rifiuti dall’Unione verso l’Antartico.
Articolo 49
Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare
1. Sono vietate le esportazioni dall’Unione verso i paesi o territori d’oltremare di rifiuti destinati a essere ivi smaltiti.
2. Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all’articolo 39.
3. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare non soggetti al divieto di cui all’articolo 39, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.
TITOLO V
IMPORTAZIONI NELL’UNIONE DA PAESI TERZI
CAPO 1
Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 50
Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento
1. Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da:
a) paesi che sono parti della convenzione di Basilea;
b) altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;
c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
d) altri territori se, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera b) o c), o se l’autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire.
2. In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.
Tali accordi e intese:
a) sono compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;
b) garantiscono che le operazioni di smaltimento saranno effettuate in un impianto autorizzato e soddisferanno i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, all’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e ad altro diritto dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1;
c) garantiscono che i rifiuti sono prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l’accordo o l’intesa; e
d) sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione o, in situazioni di emergenza, al più tardi un mese dopo la loro conclusione.
3. Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all’articolo 51.
4. I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione una richiesta preventiva debitamente motivata basata sul fatto che non possiedono né possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
Articolo 51
Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
1. Ai rifiuti importati nell’Unione destinati allo smaltimento e provenienti da paesi che sono parti della convenzione di Basilea o ai casi di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano gli adattamenti seguenti:
a) il notificatore che non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27 può presentare la notifica e qualsiasi informazione e documento supplementare richiesti alle autorità competenti interessate a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale; nel caso della posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale;
b) il notificatore o, se non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, l’autorità competente di destinazione nell’Unione, provvede affinché tutte le informazioni pertinenti, o almeno i documenti di notifica e di movimento corredati di eventuali allegati, le autorizzazioni scritte, le informazioni riguardanti le autorizzazioni tacite e le condizioni, siano inserite in tale sistema;
c) le autorità competenti di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano le autorità competenti di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito esterne all’Unione in merito a qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e della loro decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, salvo che tali autorità competenti nei paesi interessati abbiano accesso al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
d) le informazioni da fornire all’autorità competente di spedizione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli articoli 7, 8, 16 e 17 sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema di cui all’articolo 27;
e) un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione;
f) nelle situazioni di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
3. Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:
a) l’autorità competente di destinazione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore;
b) un’autorità competente di transito nell’Unione invia al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata, con copia alle autorità competenti interessate qualora queste ultime non abbiano accesso a un sistema di cui all’articolo 27;
c) l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di entrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
d) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all’ufficio doganale di entrata a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale oppure, se l’ufficio doganale di entrata vi ha accesso, tramite il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3; e
e) non appena le autorità doganali all’entrata abbiano svincolato i rifiuti per un regime doganale, l’ufficio doganale di entrata informa l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione che i rifiuti sono entrati nell’Unione.
4. La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito e sono state soddisfatte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati;
b) è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all’articolo 6;
c) è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7; e
d) è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all’articolo 59.
5. L’ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l’autorità competente del proprio paese. L’autorità competente:
a) informa immediatamente l’autorità competente di destinazione nell’Unione in merito alla spedizione illegale, dopodiché tale autorità competente informa l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;
b) immobilizza i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e
c) comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di entrata che ha rilevato la spedizione illegale.
6. In caso di importazione di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, ad opera di tali forze armate od organizzazioni umanitarie o da una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto, tali entità informano qualsiasi autorità competente di transito e l’autorità competente di destinazione nell’Unione o, in casi urgenti in cui l’impianto di smaltimento o recupero non sia noto al momento della spedizione, informano l’autorità competente responsabile del territorio in cui si trova il primo luogo di destinazione, in anticipo riguardo alla spedizione e alla sua destinazione.
Le informazioni fornite a norma del primo comma accompagnano la spedizione, a meno che non siano fornite tramite un sistema a norma dell’articolo 27.
7. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 6, primo comma, e le relative tempistiche.
Tali informazioni sono sufficienti per consentire alle autorità di effettuare ispezioni e fornire informazioni dettagliate riguardo alle persone coinvolte nelle spedizioni, la data della spedizione, la quantità di rifiuti, l’identificazione dei rifiuti, la designazione e la composizione dei rifiuti, l’impianto di recupero o di smaltimento, il codice dell’operazione di recupero o di smaltimento e i paesi interessati.
L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
CAPO 2
Importazioni di rifiuti destinati al recupero
Articolo 52
Divieto di importazione di rifiuti destinati al recupero
1. Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelle provenienti da:
a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE;
b) altri paesi che sono parti della convenzione di Basilea;
c) altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;
d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.
2. In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.
In tal caso si applica l’articolo 50, paragrafo 2, secondo comma.
3. Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all’articolo 51, se pertinenti.
Articolo 53
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
1. Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE o ai casi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera e), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano gli adattamenti seguenti:
a) l’autorizzazione prescritta dall’articolo 9 può essere data tacitamente dall’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;
b) le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
c) le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’articolo 18;
d) si applicano le disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 2, lettere da a) a e);
e) l’impianto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti.
3. Si applica altresì l’articolo 51, paragrafo 3.
4. La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di spedizione esterna all’Unione è accordata o può essere presunta, e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni;
b) sono soddisfatte le condizioni specificate all’articolo 51, paragrafo 4, lettere b), c) e d.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, paragrafi 5 e 6.
Articolo 54
Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE
Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE o transitanti da qualsiasi paese a cui non si applica la decisione OCSE e che è anche parte della convenzione di Basilea si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51.
CAPO 3
Obblighi supplementari
Articolo 55
Obblighi delle autorità competenti di destinazione nell’Unione
1. In caso di importazioni nell’Unione, l’autorità competente di destinazione nell’Unione impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59 del presente regolamento, nonché a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e altro diritto dell’Unione sui rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1, per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione.
2. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 vieta inoltre le importazioni di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 1.
CAPO 4
Importazioni da paesi o territori d’oltremare
Articolo 56
Importazioni da paesi o territori d’oltremare
1. In caso di importazione nell’Unione di rifiuti provenienti da paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.
2. Il paese o territorio d’oltremare e lo Stato membro a cui è legato possono applicare le procedure nazionali dello Stato membro alle spedizioni dal paese o territorio d’oltremare verso lo Stato membro se nessun altro paese è coinvolto nella spedizione in veste di paese di transito. Qualora applichi procedure nazionali a tali spedizioni, uno Stato membro lo notifica alla Commissione.
TITOLO VI
TRANSITO NELL’UNIONE DA E VERSO PAESI TERZI
Articolo 57
Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento
Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, provenienti da e diretti verso paesi terzi, in transito attraverso Stati membri si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:
a) la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, lettera b);
b) non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa la o le autorità competenti di transito nell’Unione;
c) un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore.
Articolo 58
Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero
1. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui non si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 57.
2. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 53, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:
a) la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, lettera b);
b) non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa le autorità competenti di transito nell’Unione;
c) un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore.
3. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero provenienti da un paese cui non si applica la decisione OCSE e dirette verso un paese cui tale decisione si applica o viceversa, in transito attraverso Stati membri, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale si applica la decisione.
TITOLO VII
GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA E GARANZIA DELL’OSSERVANZA DELLE NORME
CAPO 1
Gestione ecologicamente corretta
Articolo 59
Gestione ecologicamente corretta
1. Il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell’Unione. Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione e gli orientamenti internazionali di cui all’allegato IX sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell’equivalenza.
CAPO 2
Garanzia dell’osservanza delle norme
Sezione 1
Ispezioni degli Stati membri e sanzioni
Articolo 60
Ispezioni
1. Gli Stati membri, per garantire l’osservanza del presente regolamento, assicurano lo svolgimento di ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
2. Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo almeno in uno dei punti seguenti:
a) nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il raccoglitore, il detentore dei rifiuti, il notificatore o la persona che organizza la spedizione;
b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero intermedio e non intermedio o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l’impianto;
c) alle frontiere dell’Unione;
d) durante la spedizione all’interno dell’Unione.
Articolo 61
Documenti e prove
1. Le ispezioni sulle spedizioni comprendono quanto meno la verifica dei documenti, l’accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.
2. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono imporre alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare prove documentali:
a) riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto; e
b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.
Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.
Per distinguere tra beni usati e rifiuti, ai fini dell’ispezione, si applicano le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, nonché i criteri stabiliti a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, se del caso.
Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, e dell’allegato VI della direttiva 2012/19/UE, nonché l’applicazione dell’articolo 72, paragrafo 2, e dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2023/1542.
3. Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto costituisce un rifiuto se:
a) le prove di cui al paragrafo 2 o imposte ai sensi di altra legislazione dell’Unione al fine di accertare che una sostanza o un oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il termine da esse specificato; o
b) considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano insufficiente la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 2, secondo comma.
Se le autorità hanno concluso che una sostanza o un oggetto è un rifiuto a norma del primo comma, il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione dei rifiuti è considerato/a una spedizione illegale. Di conseguenza la spedizione è trattata conformemente agli articoli 25 e 26 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.
4. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono imporre al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un termine da esse specificato e possono trattenere i rifiuti di una spedizione e, se necessario, il mezzo di trasporto contenente i rifiuti, nonché sospenderne il trasporto dei rifiuti fino a quando non viene fornita tale documentazione.
5. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetta agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 59, possono imporre alla persona che organizza la spedizione e al destinatario di presentare prove documentali utili fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione. In caso di esportazione dall’Unione, le autorità coinvolte nelle ispezioni richiedono prove documentali dell’audit effettuato a norma dell’articolo 46.
6. Se le prove di cui al paragrafo 4 o 5 non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da esse specificato oppure se esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per giungere a una conclusione, la spedizione è considerata illegale ed è trattata conformemente agli articoli 25 e 26. Le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.
7. La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, e le voci dei rifiuti di cui agli allegati III, III A, III B, IV e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tali atti per tenere conto delle modifiche della nomenclatura e delle voci elencate nei suddetti allegati, nonché per inserire nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione[14]Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 11) resta in vigore fino a quando la Commissione non avrà esercitato il potere di cui al presente articolo.
Articolo 62
Piani di ispezione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, delle ispezioni da eseguire a norma dell’articolo 60, paragrafo 1 («piano di ispezione»).
I piani di ispezione si basano sulla valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali nonché sui risultati di ispezioni precedenti, tenendo conto, ove opportuno, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, e analisi delle attività criminali, nonché di informazioni affidabili provenienti da persone fisiche o giuridiche su eventuali spedizioni illegali, di informazioni pertinenti relative alla gestione dei rifiuti spediti e di informazioni che dimostrano che una spedizione presenta analogie con le spedizioni precedentemente identificate come spedizioni illegali. Tale valutazione dei rischi tiene conto, in particolare, della necessità di verificare se le persone fisiche e giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione rispettano gli obblighi stabiliti all’articolo 46. La valutazione dei rischi mira, tra l’altro, a individuare il numero minimo di ispezioni necessarie e la loro frequenza, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.
2. I piani di ispezione contengono almeno gli elementi seguenti:
a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa la spiegazione di come tali obiettivi e priorità sono stati individuati;
b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione;
c) informazioni sulle ispezioni pianificate, compreso un numero minimo di ispezioni e di controlli fisici da effettuare ogni anno civile su stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento, individuato in base alla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1;
d) i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;
e) gli accordi di cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;
f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e
g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione del piano di ispezione.
3. Il piano di ispezione è riesaminato almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornato. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione.
4. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza applicabili, gli Stati membri notificano alla Commissione i piani di ispezione di cui al paragrafo 1 ed eventuali revisioni sostanziali degli stessi ogni tre anni e per la prima volta un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. La Commissione esamina i piani di ispezione notificati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4 e, se del caso, redige relazioni sull’attuazione del presente articolo, sulla base dell’esame dei piani. Le relazioni possono comprendere, tra l’altro, raccomandazioni sulle priorità delle ispezioni e sulla cooperazione e sul coordinamento tra le autorità pertinenti coinvolte nelle ispezioni per garantire l’osservanza delle norme. Le relazioni possono anche essere presentate, se del caso, in occasione delle riunioni del gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’articolo 66 e sono rese disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 63
Sanzioni
1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:
a) la natura, la gravità e l’entità della violazione;
b) se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
d) i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
e) il danno ambientale causato dalla violazione;
f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;
g) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;
h) qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.
3. Gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazione del presente regolamento, se pertinenti:
a) sanzioni pecuniarie;
b) la revoca o la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
c) l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 ed eventuali modifiche successive.
Sezione 2
Cooperazione per garantire l’osservanza del regolamento
Articolo 64
Cooperazione a livello nazionale per garantire l’osservanza del regolamento
Gli Stati membri mantengono o istituiscono meccanismi efficaci che consentono a tutte le autorità coinvolte nelle attività di controllo dell’osservanza del regolamento nel loro territorio, comprese le autorità competenti e le autorità coinvolte nelle ispezioni, di cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l’attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l’istituzione e l’attuazione dei piani di ispezione.
Articolo 65
Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento
1. Gli Stati membri cooperano, a livello sia bilaterale che multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative a tale prevenzione e individuazione, anche sulle spedizioni di rifiuti, sui flussi di rifiuti, sugli operatori e sugli impianti, e condividono esperienze e conoscenze sulle misure che garantiscono l’osservanza delle norme, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’articolo 66.
2. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità e i membri del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 1 ed individuano altresì una o più autorità e membri del loro personale permanente quali punti di contatto incaricati dei controlli fisici di cui all’articolo 61, paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, che le raccoglie e le mette a disposizione delle autorità e dei membri del loro personale di ruolo designati.
3. Un’autorità di uno Stato membro, su richiesta di un’autorità di un altro Stato membro, può adottare misure coercitive nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nel proprio territorio.
Articolo 66
Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti
1. È istituito un gruppo incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali («gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti»).
2. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti è composto da un massimo di tre rappresentanti per Stato membro, selezionati tra il personale di ruolo designato competente per la cooperazione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, o il personale permanente di altre autorità pertinenti di ciascuno Stato membro coinvolte nelle attività di contrasto, che saranno designati dagli Stati membri, i quali ne informeranno la Commissione. Tale gruppo è copresieduto dal rappresentante o dai rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di uno Stato membro eletto dal gruppo.
3. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti è un consesso di condivisione di informazioni pertinenti per la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti, inclusi informazioni e dati investigativi sulle tendenze generali delle spedizioni illegali di rifiuti, sulle valutazioni basate sul rischio effettuate dalle autorità degli Stati membri e sulle esperienze e conoscenze sulle misure per il controllo dell’osservanza delle norme, nonché la sede per lo scambio di pareri sulle migliori pratiche e per facilitare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità pertinenti. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti può esaminare qualsiasi questione tecnica relativa al controllo dell’osservanza del presente regolamento sollevata dai presidenti, di propria iniziativa o su richiesta dei membri del gruppo o del comitato di cui all’articolo 81.
4. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti si riunisce regolarmente, almeno una volta l’anno. Oltre ai membri di cui al paragrafo 2, i presidenti può invitare alle riunioni o a parti di esse, se del caso, rappresentanti di ulteriori istituzioni, organi, uffici, agenzie, reti o altri portatori di interessi pertinenti.
5. La Commissione trasmette al comitato di cui all’articolo 81 i pareri espressi dal gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti.
Sezione 3
Azioni intraprese dalla Commissione
Articolo 67
Disposizioni generali
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 515/97, la Commissione esercita i poteri che le sono conferiti dagli articoli da 67 a 71 al fine di sostenere e integrare le attività degli Stati membri e di contribuire all’esecuzione uniforme del presente regolamento in tutta l’Unione.
2. La Commissione può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, che sono di natura complessa e potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull’ambiente, e quando le azioni investigative necessarie hanno una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due paesi. La Commissione può intraprendere azioni in base a tali poteri di propria iniziativa, su richiesta delle autorità di uno o più Stati membri o in seguito a una denuncia, se sussistono sufficienti sospetti che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale. La Commissione può inoltre trasmettere tali denunce alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Se decide di non agire, la Commissione risponde all’autorità degli Stati membri o alle persone che hanno inviato la denuncia entro un termine ragionevole, indicando i motivi per cui ritiene che i sospetti siano insufficienti, a meno che sussistano motivi di interesse pubblico, quali la tutela della riservatezza dei procedimenti amministrativi o penali, a non farlo.
La Commissione fornisce inoltre assistenza agli Stati membri nell’organizzazione di una stretta e regolare cooperazione tra le rispettive autorità competenti a norma dell’articolo 71.
3. Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto delle ispezioni e dei procedimenti penali, legali o amministrativi in corso o già effettuati per le stesse spedizioni dalle autorità di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento e non interferisce con i suddetti procedimenti. Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto di eventuali richieste di rinvio presentate da un’autorità di uno Stato membro tramite il suo personale di ruolo responsabile della cooperazione o tramite i punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
4. Al termine delle azioni intraprese la Commissione redige una relazione. Se conclude che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale, la Commissione ne informa le autorità competenti del o dei paesi interessati e raccomanda che la spedizione illegale sia trattata conformemente agli articoli 25 e 26. La Commissione può altresì raccomandare alle autorità pertinenti degli Stati membri di dare un seguito e, se necessario, informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione interessati.
5. Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 4, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili:
a) nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri;
b) nei procedimenti penali dello Stato membro nei quali risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e sono soggette alle medesime norme di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria;
c) nei procedimenti giudiziari dinanzi la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Corte di giustizia dell’Unione europea, degli organi giurisdizionali nazionali e delle autorità competenti di valutare liberamente il valore probatorio delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma del paragrafo 4.
Articolo 68
Ispezioni a cura della Commissione
1. La Commissione può, in conformità all’articolo 67, svolgere ispezioni sulle spedizioni a norma dell’articolo 60, paragrafi 1e 2.
2. La Commissione svolge un’ispezione solo se sussistono sufficienti sospetti di una spedizione illegale di rifiuti.
3. La Commissione prepara ed effettua le ispezioni in stretta collaborazione con le autorità pertinenti dello Stato membro. Tale collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di opinioni sulla pianificazione delle ispezioni e sulle misure da adottare. La Commissione tiene conto di eventuali ispezioni e procedimenti penali, legali o amministrativi effettuati dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro.
La Commissione notifica con 15 giorni di anticipo l’oggetto, la finalità e la base giuridica delle ispezioni al personale di ruolo responsabile della cooperazione o ai punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione, affinché le autorità pertinenti possano fornire l’assistenza necessaria. A tal fine i funzionari delle autorità pertinenti dello Stato membro hanno la possibilità di partecipare alle ispezioni. In casi urgenti, se non è possibile rispettare il preavviso di 15 giorni, la Commissione ne dà comunicazione al primo momento utile.
Inoltre, su richiesta delle autorità pertinenti dello Stato membro, le ispezioni sono effettuate congiuntamente dalla Commissione e dalle autorità pertinenti dello Stato membro medesimo.
4. Il personale e le altre persone che lo accompagnano autorizzati dalla Commissione a effettuare un’ispezione esercitano i loro poteri dietro presentazione di un’autorizzazione scritta che specifica l’oggetto e la finalità dell’ispezione.
5. Il personale della Commissione che conduce un’ispezione è autorizzato a:
a) avere accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore dei rifiuti, del detentore dei rifiuti, del vettore, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti;
b) esaminare tutti i documenti utili relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni, indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, nonché effettuare od ottenere in qualsiasi forma copie o estratti di tali documenti;
c) chiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al produttore dei rifiuti, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario o all’impianto che riceve i rifiuti spiegazioni in merito a fatti o documenti relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni e registrare le risposte;
d) ricevere e registrare dichiarazioni rilasciate dal notificatore, dalla persona che organizza la spedizione, dal produttore dei rifiuti, dal detentore dei rifiuti, dal vettore, dal destinatario o dall’impianto che riceve i rifiuti in merito all’oggetto e alla finalità delle ispezioni;
e) verificare fisicamente i rifiuti e prelevarne dei campioni per prove di laboratorio, se necessario.
6. Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti cooperano con la Commissione nel corso delle sue ispezioni.
7. Le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni sulle spedizioni di rifiuti nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione della Commissione forniscono, su richiesta di quest’ultima, l’assistenza necessaria al personale della Commissione.
8. Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti sono tenuti ad assoggettarsi alle ispezioni della Commissione.
9. Se la Commissione constata che il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti si oppone ad un’ispezione, le autorità pertinenti dello Stato membro prestano alla Commissione l’assistenza necessaria, esigendo se del caso l’assistenza delle autorità di contrasto al fine di consentire alla Commissione di effettuare l’ispezione. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente alle norme nazionali, ne è fatta richiesta.
Articolo 69
Richieste di informazioni
1. La Commissione può tenere colloqui con qualsiasi persona fisica o giuridica consenziente ai fini della raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla spedizione di rifiuti.
2. Se il colloquio si svolge presso i locali di uno stabilimento, di un’impresa, di un intermediario o di un commerciante, la Commissione informa il personale di ruolo responsabile della cooperazione o i punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. Se l’autorità di tale Stato membro lo esige, i suoi funzionari possono assistere il personale della Commissione nella conduzione del colloquio.
L’invito a un colloquio è inviato alla persona in questione con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’ispezione.
Nel secondo caso, il termine di preavviso non è inferiore a 24 ore. L’invito comprende un elenco dei diritti della persona interessata, in particolare il diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.
3. La Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche responsabili per uno stabilimento o un’impresa, o a qualsiasi intermediario e commerciante di fornire tutte le informazioni necessarie relative alla spedizione di rifiuti. La Commissione indica la base giuridica e la finalità della richiesta, specifica quali informazioni sono richieste e fissa il termine entro il quale devono essere fornite.
4. La Commissione mette senza indugio la richiesta a disposizione delle autorità pertinenti dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede dello stabilimento, dell’impresa, dell’intermediario o del commerciante e alle autorità dello Stato membro il cui territorio è interessato.
5. Se lo stabilimento, l’impresa, l’intermediario o il commerciante non fornisce le informazioni richieste o la Commissione ritiene che le informazioni ricevute non siano sufficienti per giungere a una conclusione, si applica, mutatis mutandis, la seconda frase dell’articolo 61, paragrafo 6.
Articolo 70
Garanzie procedurali
1. La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni conformemente alle garanzie procedurali del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti di cui al presente articolo.
2. Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore di rifiuti, il detentore di rifiuti, il vettore di rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti hanno:
a) il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;
b) il diritto di essere assistiti da una persona di sua scelta;
c) il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione;
d) il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano, una volta completata l’ispezione e prima dell’adozione di una relazione di cui all’articolo 67, paragrafo 4. L’invito a presentare osservazioni contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente giustificati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell’ispezione o di un’indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un’autorità nazionale, la Commissione può decidere di rinviare l’invito a presentare osservazioni;
e) il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni;
f) qualora la Commissione abbia formulato raccomandazioni giudiziarie a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, fatti salvi i diritti di riservatezza degli informatori e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati, la persona in questione può chiedere alla Commissione di fornire la relazione redatta a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, nella misura in cui la riguarda. La Commissione concede l’accesso solo con il consenso esplicito di tutti i destinatari della relazione.
La Commissione raccoglie elementi a favore e a carico del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti, svolge le ispezioni e richiede le informazioni in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.
3. La Commissione garantisce la riservatezza delle ispezioni, del colloquio e della richiesta effettuati a norma della presente sezione. Le informazioni trasmesse o ottenute nel corso delle ispezioni, dei colloqui e delle richieste a norma della presente sezione sono soggette alle norme in materia di protezione dei dati.
Articolo 71
Assistenza reciproca
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e fatti salvi gli articoli 64 e 65 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 515/97, ad eccezione dell’articolo 2 bis, degli articoli da 18 bis a 18 sexies, dei titoli da IV a VII e dell’allegato, si applica mutatis mutandis alla cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione che attuano le disposizioni della presente sezione.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 72
Formato delle comunicazioni
Laddove non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 27 o gli attori esterni all’Unione non siano collegati al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, i soggetti interessati possono trasmettere e scambiare le informazioni e la documentazione di cui al presente regolamento per posta ordinaria, fax, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da invio postale o, se concordato tra i soggetti interessati, per posta elettronica senza firma digitale. In caso di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale.
Articolo 73
Rendicontazione
1. Prima della fine di ogni anno civile, ogni Stato membro presenta alla Commissione copia della relazione redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale convenzione per l’anno civile precedente.
2. Prima della fine di ogni anno civile, lo Stato membro redige anche una relazione relativa all’anno civile precedente sulla base del questionario di cui all’allegato XI e la trasmette alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, lo Stato membro rende altresì disponibile al pubblico, per via elettronica tramite Internet, la sezione della relazione relativa all’articolo 25, all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 63, paragrafo 1, compresa la tabella 7 dell’allegato XI, assieme agli eventuali chiarimenti da esso ritenuti opportuni, e informa la Commissione dei relativi collegamenti ipertestuali. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
3. Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione elettronicamente.
4. La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito dell’esame.
In tale relazione la Commissione tratta inoltre gli elementi seguenti:
a) l’andamento delle spedizioni illegali e le migliori pratiche per contrastarle, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di controllo della conformità della legalità delle spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 66;
b) l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche, segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo, sulla base dei dati conservati nei sistemi di cui all’articolo 27;
c) il contributo del presente regolamento alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione.
L’Agenzia europea dell’ambiente coadiuva la Commissione nel compito di monitorare l’attuazione del presente regolamento stilando, ove opportuno, le relazioni che contengono l’analisi delle spedizioni di flussi specifici di rifiuti e dei relativi effetti sull’ambiente.
La relazione di cui al primo comma è redatta per la prima volta entro il 31 decembre 2029 e successivamente ogni tre anni.
5. Dopo il 21 maggio 2029, la Commissione elabora una relazione in cui valuta se l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 39 a 46 ha garantito una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica, sia nell’UE che nei paesi in cui tali rifiuti sono stati esportati dall’Unione, nonché non ha comportato effetti negativi significativi sul trattamento dei rifiuti nazionali nei paesi importatori. Essa tiene conto delle informazioni e degli elementi forniti dagli Stati membri coinvolti nell’esportazione di rifiuti di plastica, dalle autorità competenti dei paesi di importazione, nonché dagli operatori economici e dalle organizzazioni della società civile.
La relazione fornisce inoltre informazioni sull’evoluzione della capacità degli operatori dei rifiuti nell’Unione di gestire in maniera ecologicamente corretta i rifiuti di plastica prodotti negli Stati membri e importati nell’Unione.
La relazione valuta inoltre se le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri abbiano contribuito a migliorare la gestione dei rifiuti di plastica, in particolare con riguardo alla classificazione dei rifiuti di plastica di cui alla voce EU3011.
La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento, che potrebbe includere condizioni più rigorose per l’esportazione di rifiuti di plastica verso paesi terzi, compresi i divieti di esportazione.
Articolo 74
Cooperazione internazionale
Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l’altro attraverso lo scambio o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l’elaborazione di adeguati codici di buona prassi.
Articolo 75
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili per l’attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.
Articolo 76
Designazione dei corrispondenti
Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni sull’attuazione del presente regolamento. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi quesito che gli sia posto e che riguardi questi ultimi, e viceversa.
Articolo 77
Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita
Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti che entrano nell’Unione e ne escono. Se uno Stato membro decide di designare tali uffici doganali, nessun altro valico di frontiera all’interno di tale Stato membro è utilizzato per le spedizioni in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione.
Articolo 74
Notifica e informazione riguardo alle designazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
a) delle autorità competenti a norma dell’articolo 75;
b) dei corrispondenti a norma dell’articolo 76;
c) se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell’articolo 77.
2. In relazione alle designazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:
a) nomi;
b) indirizzi postali;
c) indirizzi di posta elettronica;
d) numeri telefonici;
e) lingue accettabili dalle autorità competenti.
3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute nelle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative modifiche sono trasmesse alla Commissione per via elettronica.
5. La Commissione pubblica nel suo sito web gli elenchi delle autorità competenti, dei corrispondenti e, se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, designati e li aggiorna ove opportuno.
Articolo 79
Modifiche degli allegati da I a X e XII
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII al fine di tenere conto delle modifiche concordate nel contesto della convenzione di Basilea e della decisione OCSE.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato IC, al fine di adattarlo all’attuazione dell’articolo 27 dopo il 21 maggio 2026.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato III A al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le miscele di due o più rifiuti di cui all’allegato III, sempreché la composizione di tali miscele di rifiuti non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e, qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione sarà gestita in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione e al fine di disporre che una o più voci dell’allegato III A si applichino unicamente alle spedizioni tra Stati membri qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione non sarà gestita in modo ecologicamente corretto nei paesi ai quali si applica la decisione OCSE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato III B al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, i rifiuti non pericolosi non elencati negli allegati III, IV o V, qualora si dimostri che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato VIII per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni di cui al suddetto allegato, sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare il modulo e le informazioni di cui a tale allegato riguardanti la legislazione dell’Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato IX, al fine di aggiornare gli elenchi della legislazione dell’Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta sulla base degli sviluppi intervenuti a livello dell’Unione o nei pertinenti consessi internazionali.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato X per quanto riguarda i criteri che vi figurano, sulla base delle esperienze acquisite durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare le informazioni contenute in tale allegato in merito alla normativa dell’Unione e agli orientamenti internazionali sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione per quanto riguarda una gestione ecologicamente corretta e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato XII per quanto riguarda le informazioni che vi figurano, sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione del presente regolamento.
Articolo 80
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’articolo 18, paragrafo 15, dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’articolo 29, paragrafo 6, dell’articolo 39, paragrafo 5, dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’articolo 45, paragrafo 6, e dell’articolo 79 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 81
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 82
Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013
Il regolamento (UE) n. 1257/2013 è così modificato:
1) all’articolo 3, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e degli articoli 13, 15 e 16 si intende per:»;
2) all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea;».
Articolo 83
Modifica del regolamento (UE) 2020/1056
Il regolamento (UE) 2020/1056 è così modificato:
1) all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv) all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione;
(*1) Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj»;"
2) all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari, incluse le informazioni aggiuntive, in conformità del regolamento (UE) 2024/1157 a partire dal 21 maggio 2026.»;
3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;
4) all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi ai requisiti di informazione stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
5) all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico all’accesso e al trattamento da parte delle autorità delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), inclusa la comunicazione con gli operatori economici in relazione a tali informazioni, sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
6)
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico al trattamento delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
Articolo 84
Riesame
Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’articolo 73 e dell’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa.
Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta in particolare:
a) l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche di cui agli articoli 8, 14, 15 e 16, segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo. La Commissione può utilizzare a tal fine i dati conservati nei sistemi di cui all’articolo 27;
b) se la pubblicazione dei dati sulle spedizioni di rifiuti in conformità dell’articolo 21 assicura una trasparenza adeguata, segnatamente analizzando se e per quale motivo i nomi degli impianti a destinazione sono stati considerati riservati a norma della legislazione dell’Unione e nazionale dalle autorità competenti o dalle persone che organizzano le spedizioni;
c) se il presente regolamento ha contribuito in misura sufficiente alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione.
Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta inoltre se il principio di uguaglianza nel diritto dell’Unione è stato rispettato, valuta in tale contesto il possibile impatto sulla competitività degli Stati membri e adotta misure correttive qualora ciò sia ritenuto necessario.
Articolo 85
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024.
2. Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:
a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.
3. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.
4. Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione[15] Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.
5. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026.
6. Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026.
7. L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.
8. I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1013/2006 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.
Articolo 86
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.
3. Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti:
a) l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;
b) l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;
c) l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;
d) gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.
e) l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Allegati
Note
1. | ↑ | Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116). |
2. | ↑ | Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21). |
3. | ↑ | Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40). |
4. | ↑ | Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1). |
5. | ↑ | Protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico del 1991. |
6. | ↑ | Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114). |
7. | ↑ | Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1). |
8. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). |
9. | ↑ | Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). |
10. | ↑ | Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
11. | ↑ | Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38). |
12. | ↑ | Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1). |
13. | ↑ | OCSE/LEGAL/0266. |
14. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 11) |
15. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6). |