Sfalci e potature: rifiuti o sottoprodotti?

Sfalci e potature rifiuti o sottoprodotti
Il tema al centro di un interpello ambientale del Mase alla Commissione europea

Sfalci e potature: rifiuti o sottoprodotti? Questo, in estrema sintesi, il quesito che il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha posto alla direzione ambiente della Commissione europea.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

  1. possano essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;
  2. possano essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce, art 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
  3. possano essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.
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Di seguito il testo dell'interpello del Mase e del parere della Commissione.

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Interpello ambientale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2024, n. 31612

Oggetto: Gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde – Quesito

 

Giungono, da numerose amministrazioni e da diversi settori produttivi, quesiti in merito alla qualificazione dei materiali provenienti da sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

Nello specifico viene richiesto:

1. se l’esclusione dalla applicazione della disciplina in materia di rifiuti sia applicabile ai residui della manutenzione del verde pubblico e privato;

2. in quali condizioni i residui di manutenzione del verde pubblico e privato siano qualificabili come sottoprodotti;

3. se i residui della manutenzione del verde utilizzati in impianti per la produzione di biogas o per il compostaggio possono essere direttamente qualificati come sottoprodotti, esonerando il produttore e l’utilizzatore dall’onere di attestare in ogni fase della gestione del residuo, il rispetto delle condizioni per la qualifica di sottoprodotto.

Il quadro normativo nazionale sul tema può essere così rappresentato:

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e, in particolare:

- l’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 che stabilisce le condizioni da dimostrare per classificare un residuo di produzione come sottoprodotto e nello specifico:

“1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.

- l’art. 185 del d.lgs. 152/2006 che definisce le esclusioni dall’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti e nello specifico:

-  “1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

-  .....f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

  • Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 recante disposizioni relative a “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse da fotovoltaico”
  • Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 recante “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”
  • Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” e, nello specifico l’Allegato 1, lettera E (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico) - lettera c) (Clausole contrattuali), punto 8 (Reimpiego di materiali organici residuali).
  • Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 51657 del 14 maggio 2021, reperibile al seguente link:

    https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_14mag_nota_chiarimenti.pdf

  • Risposta all’interpello promosso dalla Regione del Veneto con nota prot. 146294 del 22.11.2022, reperibile al seguente link: 2023_08_08_all_2_Riscontro_DGEC_a_interpello_Regione_Veneto.pdf (mase.gov.it)

La Direttiva 2008/98/EC stabilisce:

  • All’Art.2, lettera f) che sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva “ le materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  • All’art. 3 (Definizioni): 4) «rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare
  • All’art. 5 (Sottoprodotti) 1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Al fine di fornire indicazioni coerenti con la disciplina comunitaria, si ritiene pertanto necessario sottoporre alle strutture della Commissione il seguente quesito:

se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

a-  possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;

b-  possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;

c-  possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.

***

Parere della Commissione europea - direzione generale ambiente conformità, governance e sostegno agli stati membri conformità ambientale - attuazione

Con lettera n° 0031612 del 20 febbraio 2024, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Nello specifico viene richiesto:

se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

a-  possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;

b-  possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;

c-  possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.

Con riserva dell’interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l’unica a poter fornire un’interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

a) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni?

La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti[1]Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, (OJ L 312 22.11.2008, p. 3). (la Direttiva) definisce al suo articolo 3 intitolato “Definizioni” il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

L'articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Pertanto, i servizi della Commissione considerano che questo tipo di rifiuti sia soggetto agli obblighi della Direttiva.

b) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, articolo 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione?

L’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti’ recita quanto segue:

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

I servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.

Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.

c) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas?

Per lo stesso motivo indicato nella risposta alla seconda domanda, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.

Note   [ + ]

1. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, (OJ L 312 22.11.2008, p. 3).

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