Comunità energetiche: le ultime novità normative

(Comunità energetiche: le ultime novità normative)

Il 23 gennaio 2024 è stato pubblicato il nuovo decreto per l’incentivazione dei sistemi di autoconsumo diffuso (decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414) e, in attuazione dello stesso, da ultimo con decreto direttoriale n. 22/2024, sono state approvate le regole operative del Gse (ovvero, le “regole operative”).

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Comunità energetiche, le ultime novità: l'autoconsumo

L’autoconsumo diffuso garantisce benefici quando nel perimetro della medesima cabina primaria (e quindi all’interno della rete di distribuzione) si produce energia verde, consumata, nello stesso intervallo orario, da unità di consumo convenzionate con il produttore, senza passare dalla rete di trasmissione nazionale. Se si intende godere degli incentivi specificamente previsti per quesiti sistemi, l’energia deve essere pro- dotta da impianti di potenza non superiore a 1 MW. La normativa sull’autoconsumo diffuso consente di estendere i benefici sull’autoconsumo di energia elettrica rinnovabile anche a coloro che non possono realizzare impianti di produzione di energia nello stesso sito di consumo. L’autoconsumo diffuso, tuttavia, offre vantaggi diversi rispetto all’autoconsumo in sito.
Quest’ultimo permette di ridurre la quantità di energia da acquistare e, quindi, riduce gli importi da pagare per l’energia e gli oneri fiscali e parafiscali connessi, con un risparmio complessivo che varia fra i 50 e gli 80 euro a MWh circa a seconda delle annualità. L’autoconsumo diffuso, invece, non garantisce attualmente alcun risparmio nella bolletta. Nei sistemi di autoconsumo diffuso, il produttore di energia percepirà il valore commerciale dell’energia; in più, sarà garantito un incentivo e un contributo di importo variabile sulla sola energia oggetto di condivisione, vale a dire l’energia prodotta e consumata nel- lo stesso intervallo orario, nell’ambito della medesima cabina primaria, fra i soggetti convenzionati.

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