Si tratta della direttiva (Ue) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, e della direttiva (Ue) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024
Ambienti di lavoro e parità di trattamento: pubblicate due direttive sulla G.U.U.E. L del 29 maggio 2024. In particolare, si tratta della:
- direttiva (Ue) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/Ce e 2004/113/Ce;
- direttiva (Ue) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/Ce e 2010/41/Ue.
I due provvedimenti hanno strutture analoghe riportando entrambe misure su:
- designazione degli organismi per la parità e disposizioni per la loro indipendenza;
- risorse da mettere a disposizione;
- azioni di sensibilizzazione, prevenzione e promozione;
- assistenza alle vittime;
- risoluzione alternativa delle controversie;
- accertamenti delle violazioni;
- pareri e decisioni degli organismi per la parità;
- contenziosi;
- garanzie procedurali;
- parità di accesso;
- accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità;
- cooperazione tra comitati e altri organismi per la parità nello stesso Stato membro;
- consultazioni tra governo, autorità pubbliche competenti e organismi per la parità;
- raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità;
- relazioni e pianificazione strategica;
- monitoraggio e relazione;
- dialogo sul funzionamento degli organismi per la parità;
- la facoltà per gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla direttiva;
- trattamento dei dati personali;
- modifiche delle direttive indicate ai titoli.
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