Biomasse a uso combustibile: novità per i gliceridi

Le misure del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 marzo 2024, n. 74 riguardano i gliceridi di origine sia vegetale sia animale

Biomasse a uso combustibile: novità per i gliceridi. In particolare, con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 marzo 2024, n. 74 è stato ufficializzato il «regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale».

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 marzo 2024, n. 74.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 marzo 2024, n. 74

Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine  animale
(Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024, n. 132)

 

Vigente al: 22-6-2024

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 281, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, che recita:  «Le  integrazioni  e  le  modifiche  degli

allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della  riduzione

delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono  adottate  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministro della salute, con  il  Ministro

dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.

281»;

Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del

2006, il quale  dispone  che,  negli  impianti  produttivi  e  civili

previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono

essere utilizzati come combustibili  soltanto  i  materiali  elencati

nell'allegato X a tale parte quinta;

Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n.  152  del

2006, secondo cui alla modifica e  all'integrazione  dell'allegato  X

alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le

modalita' previste dall'articolo  281,  commi  5  e  6  dello  stesso

decreto legislativo;

Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo  n.  152

del  2006,  che  prevede  l'istituzione,  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  dello

sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali,

di una commissione per l'esame delle proposte di  integrazione  e  di

aggiornamento  dell'allegato  X  alla  parte  quinta   del   decreto,

presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni;

Visto l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152

del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione  4,  che  elenca  le

biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche

e le condizioni di utilizzo;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri»  e,  in  particolare,  l'articolo  2,  che  ridenomina  il

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in

«Ministero della transizione ecologica», e attribuisce  al  Ministero

della transizione ecologica le funzioni e i  compiti  spettanti  allo

Stato  relativi  allo  sviluppo  sostenibile  con  riferimento,   tra

l'altro, all'adozione di piani e misure in  materia  di  combustibili

alternativi e relative reti  e  strutture  di  distribuzione  per  la

ricarica di veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche  per  il

contrasto dei cambiamenti climatici e  per  la  finanza  climatica  e

sostenibile e il risparmio ambientale,  anche  attraverso  tecnologie

per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   e,   in

particolare,  l'articolo  4,  che  ridenomina  il  «Ministero   della

transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 19 maggio 2016, n.  123,  recante  «Regolamento

recante  inserimento  di  prodotti  greggi  o  raffinati   costituiti

prevalentemente da gliceridi  di  origine  animale  nell'allegato  X,

parte II, sezione 4, paragrafo  1,  alla  parte  quinta  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per  estratto  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  147  del  25  giugno

2016, che ha istituito la  Commissione  prevista  dall'articolo  298,

comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del  2006  (nel  seguito:

«la Commissione»);

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264,  recante  «Regolamento

recante criteri  indicativi  per  agevolare  la  dimostrazione  della

sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di  produzione

come sottoprodotti e non come rifiuti»;

Considerato che e' stata  piu'  volte  rappresentata  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, da  enti  pubblici  e  da

operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei  prodotti

greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine

vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra

le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione  4,  alla

parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali  tra

le biomasse combustibili sottoposta  dal  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela  del  territorio  e  del  mare  alla  Commissione  nelle

riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017;

Considerato che, nell'ambito  dell'istruttoria  della  Commissione,

sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie  di

soggetti pubblici e  privati  e  sono  state  commissionate  apposite

prove;

Considerato  che,  mediante  l'esame  e  lo  sviluppo  di  tutti  i

contributi prodotti nell'ambito della Commissione, e' stato possibile

individuare,  per  i  materiali  oggetto  del  presente  regolamento,

caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad  assicurare  che

l'utilizzo come prodotti  combustibili  avvenga  nel  rispetto  delle

esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie;

Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione

UNI/TS  11163:2009  del  2009  e  il  relativo  aggiornamento  UNI/TS

11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili  liquidi.  Oli  e

grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione

e specifiche  ai  fini  dell'impiego  energetico»,  che  permette  di

individuare   elementi   utili   a   definire   le    caratteristiche

merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi  vegetali,

loro  intermedi  e  derivati,  destinati  alla  combustione  a   fini

energetici;

Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un  valido

riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela

del  territorio  e  del   mare   n.   123   del   2016,   finalizzato

all'inserimento  dei   prodotti   greggi   o   raffinati   costituiti

prevalentemente da gliceridi  di  origine  animale  tra  le  biomasse

combustibili,  e  che,  vista  l'uniformita'  dei   materiali,   puo'

rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o  raffinati

costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale;

Considerato che la ridetta norma tecnica  e'  stata  aggiornata  in

relazione al parametro «Stabilita' all'ossidazione 110° C»;

Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4,  alla

parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006  per  aggiornare

il  predetto  valore  anche  in  riferimento  ai  prodotti  greggi  o

raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale;

Considerato che, ai sensi dell'allegato X,  parte  II,  sezione  4,

punto 1-bis, alla parte quinta del decreto  legislativo  n.  152  del

2006, l'utilizzo, come biomassa combustibile,  di  un  materiale  che

deriva in via residuale da un processo produttivo e' subordinato alla

sussistenza dei requisiti previsti per i  sottoprodotti  dalla  parte

quarta di tale decreto;

Considerato che i processi  di  estrazione  attraverso  n-esano,  i

trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici,  lavaggio  con

acqua o essiccazione,  effettuati  su  prodotti  greggi  o  raffinati

costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale,  possono

costituire  normali  pratiche  industriali  ai  sensi   dell'articolo

184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006

e dell'articolo 6 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016;

Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella

seduta del 21 ottobre 2021;

Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso  con  nota

del 12 luglio 2023;

Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento

europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una

procedura di informazione alla Commissione europea nel settore  delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,

effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del

1988 con nota del 1° marzo 2024;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3,  alla

  parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Alla sezione 4, della  parte  II,  dell'allegato  X  alla  parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 1:

1) alla lettera h), il nono rigo della  tabella  e'  sostituito

dal seguente:

«

 

+------------------------------------------+---+--------+-----------+

|Stabilita' all'ossidazione 110 °C         |(h)| Min. 2 | ISO 6886  |

+------------------------------------------+---+--------+-----------+

 

»;

2) dopo la lettera h-ter) e' aggiunta la seguente:

«h-quater)   prodotti   greggi   o    raffinati    costituiti

prevalentemente  da  gliceridi  di  origine   vegetale,   aventi   le

caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti  attraverso

processi  di  estrazione  con  n-esano,  eventuali   trattamenti   di

raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o

essiccazione:

 

=====================================================================

|                       |  Unita' di   |  Valori   |                |

|      Proprieta'       |   misura     |  limite   |Metodo di prova |

+=======================+==============+===========+================+

|Densita' a 15 °C       |   (kg/m³)    |  850-970  |    ISO 6883    |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Densita' a 60 °C       |   (kg/m³)    |  820-940  |UNI EN ISO 3675 |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Viscosita' a 50 °C     |    (cST)     | Max. 100  |UNI EN ISO 3104 |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Contenuto di acqua     |    (%m/m)    |  Max. 1   |UNI EN ISO 12937|

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Ceneri                 |    (%m/m)    | Max. 0.05 |    ISO 6884    |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Sedimenti totali       |   (mg/kg)    |Max. 1.500 |  ISO 10307-1   |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Potere Calorifico      |              |           |                |

|Inferiore              |   (MJ/kg)    |  Min. 33  |  ASTDM D 240   |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Punto di               |              |           |                |

|infiammabilita'        |     °C       | Min. 120  |   ISO 15267    |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Stabilita'             |              |           |                |

|all'ossidazione 110°C  |     (h)      |  Min. 2   |    ISO 6886    |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Residuo carbonioso     |    (%m/m)    | Max. 1,5  |UNI EN ISO 10370|

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Acidita' forte (SAN)   |  (mgKOH/g)   |    LR     |  ASTDM-D-664   |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Zolfo                  |    mg/kg     | Max. 200  |UNI EN ISO 20884|

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Solventi organici      |              |           |                |

|clorurati              |    mg/kg     |    LR     |  EN ISO 16035  |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+

|Solventi idrocarburici |              |           |                |

|(Esano)                |    mg/kg     | Max. 300  |UNI EN ISO 9832 |

+-----------------------+--------------+-----------+----------------+


»;

b) al paragrafo 3:

1) le parole «e lettera h-bis)» sono sostituite dalle seguenti:

«, lettera h-bis) e lettera h-quater)»;

2) al punto 3.1, dopo le parole «la  denominazione  "farina  di

vinaccioli  disoleata"»,   sono   inserite   le   seguenti:   «o   la

denominazione "oli e grassi vegetali"».

2. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

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