Biomasse a uso combustibile: novità per i gliceridi. In particolare, con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 marzo 2024, n. 74 è stato ufficializzato il «regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale».
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 marzo 2024, n. 74.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 marzo 2024, n. 74
Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale
(Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024, n. 132)
Vigente al: 22-6-2024
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli
allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro
dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281»;
Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006, il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili
previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono
essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati
nell'allegato X a tale parte quinta;
Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006, secondo cui alla modifica e all'integrazione dell'allegato X
alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le
modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso
decreto legislativo;
Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152
del 2006, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, dello
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali,
di una commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di
aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto,
presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni;
Visto l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152
del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le
biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche
e le condizioni di utilizzo;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», e attribuisce al Ministero
della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato relativi allo sviluppo sostenibile con riferimento, tra
l'altro, all'adozione di piani e misure in materia di combustibili
alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la
ricarica di veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il
contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie
per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in
particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, recante «Regolamento
recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti
prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X,
parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno
2016, che ha istituito la Commissione prevista dall'articolo 298,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (nel seguito:
«la Commissione»);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Regolamento
recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della
sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione
come sottoprodotti e non come rifiuti»;
Considerato che e' stata piu' volte rappresentata al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da enti pubblici e da
operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei prodotti
greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine
vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra
le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione 4, alla
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra
le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare alla Commissione nelle
riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017;
Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione,
sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di
soggetti pubblici e privati e sono state commissionate apposite
prove;
Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i
contributi prodotti nell'ambito della Commissione, e' stato possibile
individuare, per i materiali oggetto del presente regolamento,
caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che
l'utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle
esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie;
Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione
UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS
11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e
grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione
e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di
individuare elementi utili a definire le caratteristiche
merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi vegetali,
loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini
energetici;
Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un valido
riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare n. 123 del 2016, finalizzato
all'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti
prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse
combustibili, e che, vista l'uniformita' dei materiali, puo'
rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati
costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale;
Considerato che la ridetta norma tecnica e' stata aggiornata in
relazione al parametro «Stabilita' all'ossidazione 110° C»;
Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4, alla
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per aggiornare
il predetto valore anche in riferimento ai prodotti greggi o
raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale;
Considerato che, ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4,
punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del
2006, l'utilizzo, come biomassa combustibile, di un materiale che
deriva in via residuale da un processo produttivo e' subordinato alla
sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte
quarta di tale decreto;
Considerato che i processi di estrazione attraverso n-esano, i
trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con
acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati
costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono
costituire normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo
184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006
e dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella
seduta del 21 ottobre 2021;
Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso con nota
del 12 luglio 2023;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988 con nota del 1° marzo 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Alla sezione 4, della parte II, dell'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1:
1) alla lettera h), il nono rigo della tabella e' sostituito
dal seguente:
«
+------------------------------------------+---+--------+-----------+ |Stabilita' all'ossidazione 110 °C |(h)| Min. 2 | ISO 6886 | +------------------------------------------+---+--------+-----------+
»;
2) dopo la lettera h-ter) e' aggiunta la seguente:
«h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti
prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le
caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso
processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di
raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o
essiccazione:
===================================================================== | | Unita' di | Valori | | | Proprieta' | misura | limite |Metodo di prova | +=======================+==============+===========+================+ |Densita' a 15 °C | (kg/m³) | 850-970 | ISO 6883 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Densita' a 60 °C | (kg/m³) | 820-940 |UNI EN ISO 3675 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Viscosita' a 50 °C | (cST) | Max. 100 |UNI EN ISO 3104 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Contenuto di acqua | (%m/m) | Max. 1 |UNI EN ISO 12937| +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Ceneri | (%m/m) | Max. 0.05 | ISO 6884 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Sedimenti totali | (mg/kg) |Max. 1.500 | ISO 10307-1 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Potere Calorifico | | | | |Inferiore | (MJ/kg) | Min. 33 | ASTDM D 240 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Punto di | | | | |infiammabilita' | °C | Min. 120 | ISO 15267 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Stabilita' | | | | |all'ossidazione 110°C | (h) | Min. 2 | ISO 6886 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Residuo carbonioso | (%m/m) | Max. 1,5 |UNI EN ISO 10370| +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Acidita' forte (SAN) | (mgKOH/g) | LR | ASTDM-D-664 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Zolfo | mg/kg | Max. 200 |UNI EN ISO 20884| +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Solventi organici | | | | |clorurati | mg/kg | LR | EN ISO 16035 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Solventi idrocarburici | | | | |(Esano) | mg/kg | Max. 300 |UNI EN ISO 9832 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+
»;
b) al paragrafo 3:
1) le parole «e lettera h-bis)» sono sostituite dalle seguenti:
«, lettera h-bis) e lettera h-quater)»;
2) al punto 3.1, dopo le parole «la denominazione "farina di
vinaccioli disoleata"», sono inserite le seguenti: «o la
denominazione "oli e grassi vegetali"».
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.