Politiche di coesione e ambiente: convertito, con modifiche, il D.L. n. 60/2024 con la pubblicazione della legge 4 luglio 2024, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157).
Settori strategici delle politiche di coesione sono:
- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattiva delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Tra gli altri temi affrontati dal provvedimento:
- procedure di valutazione di impatto ambientale (Via) e valutazione ambientale strategica (Vas);
- pagamento della Tari.
Di seguito il testo delle misure ambientali del D.L. n. 60/2024, come convertito, con modifiche, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Testo coordinato del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
Testo del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 105 del 7 maggio 2024), coordinato con la legge
di conversione 4 luglio 2024, n. 95 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di politiche di coesione.». (24A03521)
(Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n.157)
Vigente al: 6-7-2024
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Art. 1
Principi, finalita' e definizioni
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN
dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro
normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad
incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo
di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui
all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con
l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli
interventi prioritari cofinanziati.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume
preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale
realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere
sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di
programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione
degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni
abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse
idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e
all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto
dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del
regolamento (UE) 2021/1060.
2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a
VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le
procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti
specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea,
con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilita' al
finanziamento e di selezione degli interventi, nonche' ai compiti e
alle funzioni dell'Autorita' di gestione di cui al comma 4, lettera
i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun
programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE)
2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti
dei programmi ove necessari.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto
direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza
legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione
europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) (soppressa)
b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
d) « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti
dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il
Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;
g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni
centrali, le regioni e le province autonome responsabili
dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di
coesione europea 2021-2027;
h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) 2021/1060;
i) « Autorita' di gestione »: l'autorita' responsabile della
gestione del programma, conformemente alle funzioni definite
all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui
all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE)
2021/1060 al cui soddisfacimento e' condizionato il rimborso dei
fondi della politica di coesione europea;
m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di
monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di
politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Art. 2
Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni
contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e
regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito
dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra la Commissione europea e
l'Italia, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022, con l'obiettivo
prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi
ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche;
infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e
per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilita'
sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e
all'attrattivita' delle imprese, anche per le transizioni digitale e
verde.
Art. 3
Cabina di regia
1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del
comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di confronto tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione
europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:
a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere
sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento
tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello
nazionale in raccordo con le attivita' del Comitato con funzioni di
sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi,
previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative
articolazioni;
b) promuove la complementarita' e la sinergia tra gli interventi
finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli
investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
c) verifica i risultati dell'attivita' di monitoraggio effettuata
dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento
degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui
all'articolo 4; i risultati di tale verifica sono comunicati dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;
d) definisce le priorita' della piattaforma per le tecnologie
strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei
programmi della politica di coesione europea 2021-2027.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la
composizione della Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 e'
integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri
competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi
interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui
all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' dal presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal
presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le
funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle
attivita' della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4
Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici
della politica di coesione europea
1. Al fine di garantire un piu' efficiente utilizzo delle risorse
della politica di coesione europea relative al periodo di
programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli
interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito
degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province
autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea
relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un
elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei
programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove
compatibili, gia' selezionati per il finanziamento o in fase di
pianificazione. Per i suddetti interventi e' specificata la
rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti
obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli
obiettivi specifici di riferimento.
2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai
regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con
particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilita' al
finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun
programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del
regolamento (UE) 2021/1060, l'individuazione degli interventi
prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:
a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle
pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare
riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle
condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e
nel settore dei trasporti;
b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui
all'articolo 2 gia' oggetto di valutazione e non finanziabili, anche
per esaurimento delle risorse, con priorita' per le opere strategiche
e di pubblica utilita', a valere su altri strumenti di intervento
europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di
coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti
regolamenti;
c) complementarita' degli interventi con quelli finanziati a
valere sulle risorse del FSC, con particolare riguardo a quelli
definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse del
PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC);
d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di
servizio a livello nazionale, regionale o locale;
e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale
(SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare
l'erogazione del servizio;
f) attuazione delle operazioni di importanza strategica
identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021;
g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto
conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del
regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2023;
h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020
e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in
applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118 bis del
regolamento (UE) 2021/1060;
i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano
strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162;
l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano
strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo
7, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023;
m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla
situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti
dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del
regolamento (UE) 2021/1060.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le
province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per
ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi
prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale
fine utilizzati. Gli interventi prioritari gia' selezionati
nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di
progetto (CUP) e sono corredati di dettagliati cronoprogrammi
procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi
iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti
principali fasi di realizzazione degli investimenti:
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e
di individuazione dei beneficiari;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) completamento dell'intervento.
4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della
coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3 con i settori
di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 del
presente articolo, nonche' al monitoraggio degli interventi inseriti
in detti elenchi secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e
provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per
l'approvazione di essi. In relazione agli elenchi trasmessi dalle
regioni e delle province autonome, l'attivita' di verifica di cui al
primo periodo e' effettuata unitamente alle amministrazioni centrali
competenti per materia.
5. E' ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi
inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilita' di
rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non
imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al
soggetto attuatore dell'intervento.
6. Le amministrazioni titolari di programmi che non hanno
soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le
condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti
trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le
politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da
intraprendere per il relativo soddisfacimento.
7. All'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del
2023, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 1,» sono inserite le
seguenti: «da adottare entro il 31 luglio 2024,» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il Piano strategico e' aggiornato secondo
le medesime modalita' di cui al primo periodo.».
7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per
gli interventi del Piano « Italia 5G » di realizzazione di nuove
infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con
velocita' di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30
Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche
oggetto dell'intervento e' disposta, anche in deroga ai regolamenti
comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio
2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio
nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
Art. 5
Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi
prioritari
1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di
monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma
trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun
anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e
finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei
programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico
di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio -
30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.
2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica
dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare
riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonche'
l'applicazione del meccanismo di premialita' di cui all'articolo 7.
In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei
suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi
comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri le
ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per
porre rimedio a criticita' e ritardi, anche ai fini
dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le
informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette
relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative
informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.
3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e
regionali che intervengono sulla medesima priorita' di intervento e
sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento
per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri promuove nell'ambito del Comitato con funzioni
di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi,
previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative
articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il
coinvolgimento delle Autorita' di Gestione dei suddetti programmi.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 6
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa
1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari
di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle
amministrazioni centrali, regionali e locali interessate il
Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni
del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la
coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili
da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al
rafforzamento della capacita' amministrativa e al supporto
tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e
coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a
quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al
conseguimento delle condizioni abilitanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per l'attivazione
ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di
digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il
Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad utilizzare le
risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo
nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020, di cui alla
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario
dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle finalita'
di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle
risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni
beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione
dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette
disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di
ammissibilita' del predetto Programma operativo complementare.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di
accelerare la selezione delle unita' di personale di cui all'articolo
31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti
beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo
articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni
rilevati, alla selezione, con le modalita' e le procedure di cui
all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, ed alla contrattualizzazione delle unita' di personale sulla
base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis,
comma 8. All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione dei
relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento
per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le
risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto
delle procedure e dei criteri di ammissibilita' del Programma
operativo complementare di cui al comma 2.
4. I contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai
sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del
citato decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza
successiva al 31 dicembre 2026.
5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di
rafforzamento della capacita' amministrativa finalizzati ad
accrescere la qualita' e i livelli di spesa dei programmi regionali
della politica di coesione europea relativi al periodo di
programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri
stipula apposite convenzioni con la societa' in house Eutalia s.r.l.
per l'attuazione di specifiche progettualita', ivi compreso lo
svolgimento di attivita' di informazione, di accompagnamento, di
supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di
rafforzamento della capacita' amministrativa dei soggetti di cui
all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/ 1060, destinatari delle
risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni
meno sviluppate, in raccordo con le Autorita' di gestione dei
predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a valere sulle
risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per
la coesione 2021-2027 a titolarita' del citato Dipartimento, nel
rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa
previste in relazione al predetto Programma.
6. All'espletamento delle attivita' di cui al comma 5 la societa'
in house Eutalia S.r.l. puo' provvedere con le risorse interne, ivi
compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonche' con
il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili
sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo
15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate
per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle
risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della
spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un
progressivo efficientamento del processo di programmazione delle
risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte
allocative, nonche' al fine di garantire gli adempimenti relativi
alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali
gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto
attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere
100 unita' di personale, da inquadrare con contratto a tempo
indeterminato nell'area delle elevate professionalita', di cui 70
nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie
professionali amministrativo-giuridico-legale,
economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit,
in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro
7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-ter, al fine
di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo
necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie
capacita', il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, e' altresi' autorizzato a bandire direttamente concorsi
pubblici per l'assunzione di 300 unita' di personale dell'area dei
funzionari e di 150 unita' di personale dell'area degli assistenti da
destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare
prevalentemente agli uffici periferici.
6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste
dal comma 6-ter e' autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad
euro 300.000 e per le maggioriv spese di funzionamento indotte dal
reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter e' altresi'
autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro
116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari
a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-septies. Per il coordinamento delle attivita' inerenti alle
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di
revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo
efficientamento del processo di programmazione delle risorse
finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative
e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito
dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare
l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in
materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da
tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale indicato dalle
articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione
della spesa, nonche' da esperti in materia di analisi, valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso
convenzioni con universita' e istituti di formazione, mediante
utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma
891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' e nei
limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b),
della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica
del predetto Ministero e' incrementata di quattro posti di funzione
dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non
generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 325.824 per
l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per
gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro
5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla
corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal
presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidita'
degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di
normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge,»
sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: stabiliti per
legge o» sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa
solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)».
Art. 6-bis
Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali
1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari
comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra
professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il
rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti locali ai
fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalita'
connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata
all'assunzione di 245 unita' di segretari comunali e provinciali,
autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 2024, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro
1.330.000.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
Art. 7
Misure di premialita' per le regioni e le province autonome al fine
di favorire l'attuazione della politica di coesione
1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della
politica di coesione europea, anche mediante una piu' efficiente e
tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a
finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli
elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base
delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle
relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi
e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere
b) e c), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province
autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalita' di
cui al comma 2 del presente articolo e fino a concorrenza dell'intera
quota regionale di cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai
fondi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse del FSC
maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la
coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema
nazionale di monitoraggio. L'entita' delle premialita' riconoscibili
ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di
cui al comma 2, nonche' le modalita' e i termini di utilizzo da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle
risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette
premialita' sono definiti con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS),
adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle nuove regole
europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri
apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in
ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei
limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei
presupposti necessari per il riconoscimento delle premialita' sulla
base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle
relazioni di cui al comma 1.
3. Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorita' di gestione, in
caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli
interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi
trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e,
comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno
automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per
le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio
dei ministri assegna, sentita l'Autorita' di gestione, al soggetto
attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia di
cui all'articolo 3 richiede al Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei
ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le
modalita' previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo
articolo 12.
4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a
precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento
prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di
superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti
disposizioni, la Cabina di regia di cui all'articolo 3, sulla base
dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione
e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente
all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del
dissenso previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 77 del
2021.
Art. 8
Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie
strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione
giusta - JTF
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE)
2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio
2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per
l'Europa (STEP), nonche' per sostenere i programmi di investimento
produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi
imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese,
la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti
nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE)
2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione
europea, al fine di:
a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie
critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore
nei seguenti ambiti:
1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep
tech»;
2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle
risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite
nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco
dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali
a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i programmi nazionali e
regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere
riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025,
nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al
regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti
all'ammissibilita' al finanziamento di cui al regolamento (UE)
2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e
Competitivita' per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la
somma di 300 milioni di euro e' destinata, nel rispetto della
pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di
investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a
20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi
dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonche'
rispondenti alle finalita' e agli ambiti tecnologici di cui al comma
1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro puo' essere
incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della
riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonche' degli
effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo
periodo del presente comma.
3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione
giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE)
2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia
pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti
industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al
perseguimento delle priorita' di cui al regolamento (UE) 2024/795
come indicate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle
procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle
procedure e delle regole di ammissibilita' previste in relazione al
predetto Programma.
4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti
dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica
di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei
tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in
coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del
regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi
programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di
approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle
Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi
di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.
5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorita' dedicate
agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della
politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le
modalita' di cui all'articolo 5.
6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2024/795, le priorita' individuate per le finalita' di cui al comma
1, lettere a) e b), del presente articolo possono essere sostenute
anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.
(omissis)
Art. 14
Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio
del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo
1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi
inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione
urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33,
comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario
di Governo di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 33
sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante
l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui
al comma 2 del presente articolo e dei relativi cronoprogrammi
procedurali e finanziari.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a
complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28
milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025,
100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno
2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si
provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania
dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si
provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del
programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al
presente comma e' data evidenza nell'Accordo per la coesione da
definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della
morfologia naturale della costa in conformita' allo strumento
urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;
b) dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente:
« 14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis,
del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione
agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento
ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del
presente articolo, per i quali sono in corso le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei
profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di
singoli interventi gia' assoggettati a valutazione ambientale
strategica (VAS), puo' procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS.
In tal caso, la valutazione integrata e' effettuata dall'Autorita'
competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un
provvedimento unico.».
3-bis. Al fine di consentire all'Autorita' competente per la VIA di
provvedere ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera b),
del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « valutazione
ambientale » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le
valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,
».
3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito
della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma
2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituita la
Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche
integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di
competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il
funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa
vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
4. All'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.
11, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
« 6-bis Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto
tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti
anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai
soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del
Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al
lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui
al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli
14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
».
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al quarto periodo, le parole: « cinque unita' » sono sostituite
dalle seguenti: « dieci unita' » e le parole: « una unita' » sono
sostituite dalle seguenti: « due unita' »;
c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo' altresi'
nominare, per il biennio 2024-2025, non piu' di due subcommissari ai
quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti tra soggetti di
propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai
compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico
entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro
annui lordi onnicomprensivi »;
d) al tredicesimo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono
sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri relativi
alle spese di personale della struttura commissariale e dei
subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di
272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
(omissis)
Art. 15-ter
Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla
tariffa corrispettiva
1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo
3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
e' differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento
delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso
valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3,
comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute
tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, e' abrogato
(omissis)
Art. 21
Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di
nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone
disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di eta' e che
avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e
fino al 31 dicembre 2025, un'attivita' imprenditoriale avente le
caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante
nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove
tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere,
per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre
2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio
2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno
compiuto il trentacinquesimo anno di eta', l'esonero dal versamento
del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a
800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti
della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e
lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro
domestico e ai rapporti di apprendistato, non e' cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la
maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216.
3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti
della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono
richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo per l'attivita' pari a 500 euro mensili per la durata
massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il
contributo di cui al presente comma e' erogato dall'INPS
anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento
dell'attivita' imprenditoriale e liquidato annualmente in forma
anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i
contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani,
donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa
che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie
e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalita' di
accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonche' i termini e le
modalita' di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai
citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui
al comma 7.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al
presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel
limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni
di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di
53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per
l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 e' riconosciuto nel
limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1
milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno
2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di
euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
dei limiti di spesa di cui al primo e al secondo periodo fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via
prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS
non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per
l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere
derivante dal primo e dal secondo periodo, pari a 6,8 milioni di euro
per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni
di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2
milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sul Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle
procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita'
allo stesso applicabili.
(omissis)
Art. 28
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro
sommerso
1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i
commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
« 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di
realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale
dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e
il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del
direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruita'
dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e
secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di
responsabilita' amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del
saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di
esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della
posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, e'
considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della
performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione
di cui al primo periodo e' comunicato all'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad
essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore
a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del
committente e' subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore
dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di
nomina, dell'attestazione di congruita'. Il versamento del saldo
finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa
regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria
dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro
5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in
mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».
(omissis)
Art. 30
Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati
1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai
seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via
prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche
attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai
sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei
progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura
attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente
collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello
stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero
4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui
al primo periodo possono essere altresi' utilizzate, nei limiti della
dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli
ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura
attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo
l'ordine della relativa graduatoria. Le modalita' di controllo, di
monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al
terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la data
del 7 luglio 2024 ».
Art. 31
Misure per il potenziamento dell'attivita' di ricerca
1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacita' di ricerca e di
innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza
con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca, innovazione e
competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN
RIC 2021-2027), di favorire la mobilita', anche dall'estero, verso le
aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo
sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di
promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree
del Mezzogiorno, nonche' di favorire lo sviluppo di competenze
specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialita' e la
collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, in
coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027,
nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del PN RIC
2021-2027 e con i criteri di ammissibilita' della spesa del predetto
Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano
nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».
2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la
missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e
dei programmi di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca, le seguenti risorse:
a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e
competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN
RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di
ammissibilita', limitatamente alle aree territoriali di afferenza e
laddove in coerenza con le priorita' e gli obiettivi specifici del
Programma nazionale, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;
b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della
delibera CIPESS n. 48/2021 del 27 luglio 2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno
degli « Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione
complessiva di 150.000.000 di euro, nonche' eventuali economie
derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.
3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di
cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al
comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali
variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi
specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori
meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto
dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021.
4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b),
possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari
previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento
del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del
Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle
fonti di finanziamento di cui al comma 2. I criteri di selezione e
valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere
punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori
dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.
Art. 32
Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di
contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio
abitativo
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per
il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti
i Comuni capoluogo delle Citta' metropolitane, all'individuazione di
iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere
la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a
contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie,
nonche' a promuovere la mobilita' « green », l'inclusione e
l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative
complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2,
investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.
2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1,
sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere
sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Citta' medie sud
2021-2027 » nonche' le modalita' attuative delle stesse, nel rispetto
delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa previste
in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto
dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalita' di cui al
primo periodo, e' attribuita preferenza agli interventi complementari
a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e
Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonche'
agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti
criticita' sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie
istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali
competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi
complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione
dell'abbandono scolastico, la riduzione della poverta' educativa e il
rafforzamento dei servizi sociali.
2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della
mobilita' sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero
dell'approvazione degli strumenti di pianificazione
dell'accessibilita' dei parchi nazionali e regionali attuativi dei
Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla
realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500
posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attivita' di
edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, purche' destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della temporanea necessita' e comunque entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio dei manufatti nonche' di ripristino dello
stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori
all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono
escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono
soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 33
Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la
competitivita' territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti,
nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di
partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi
specifici del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e
competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN
RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la
selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni,
finalizzati:
a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate
nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata
all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di
accumulo di piccola e media taglia;
b) all'incremento del grado di capacita' della rete di
distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di
energia da fonte rinnovabile, nonche' allo sviluppo di sistemi di
stoccaggio intelligenti.
2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si
provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere
sulle risorse della priorita' II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto
delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici
e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonche' dei
criteri di ammissibilita' della spesa del predetto Programma.
3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo,
con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
possono essere assegnate, a valere sul FSC e nei limiti delle
relative disponibilita' annuali, risorse per la realizzazione, nei
territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e
artigianali di cui al comma 1, lettera a), e in coerenza con le
previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo
11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti
finalizzati al miglioramento della viabilita', delle infrastrutture,
nonche' allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della
loro qualita'.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui
ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi
1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. puo' essere individuata quale
soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri
posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati
interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di
ammissibilita' della spesa relative al Programma di cui al comma 2,
in caso di interventi finanziati dal citato Programma, e nel limite
del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma
(omissis)
Art. 34
Programma nazionale cultura
1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di
rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di
promozione della creativita' e della partecipazione culturale, di
rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da
marginalita' sociale ed economica, di riqualificazione energetica e
di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi
della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e
creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di
partenariato 2021- 2027, nonche' con i contenuti e obiettivi
specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di
ammissibilita' della spesa del predetto Programma, con decreto del
Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e'
approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione
della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle
sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma,
privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore
impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In
particolare, il decreto di cui al primo periodo prevede, tra gli
altri: un progetto « identita' », finalizzato al restauro e alla
valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e
dell'identita' dei territori; un progetto « grandi musei del Sud »,
finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo
identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto «
periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di
rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da
marginalita' sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di
ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n.
310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili
under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e
messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da
determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto
finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane
dell'artigianato e della creativita' in ambito culturale; un progetto
finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realta'
culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti
nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede,
nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse
del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle
procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e
finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonche' dei
criteri di ammissibilita' del predetto Programma.
Art. 35
Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della
legalita' e di banche dati
1. Al fine di rafforzare la legalita' nelle regioni meno
sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del
sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorita' di gestione
del Ministero dell'interno nell'ambito del Programma nazionale «
Sicurezza per la legalita' 2021-2027 », e' qualificata di importanza
strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la
competente Autorita' di gestione puo' sviluppare sinergie con altri
programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a
legislazione vigente.
2. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, sono altresi'
qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente
selezionate dall'Autorita' di gestione, a valere sulle risorse del
citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalita' 2021-2027 »,
nei seguenti ambiti:
a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti
l'erogazione di incentivi alle imprese;
b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio
archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della
cultura;
c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei
luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero
della cultura.
Art. 35-bis
Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza
1. Al fine di assicurare il completamento e la continuita' di
funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero
territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle
comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e
l'interoperabilita' tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety,
il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del
24 febbraio 2003, e' autorizzato a procedere alla realizzazione di un
piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma
12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con
prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV
Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacita' di cybersicurezza e delle
tecnologie satellitari e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di
euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia
nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899,
lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 27
milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025;
ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione,
quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e,
quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e,
per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
(omissis)