Politiche di coesione e ambiente: convertito il D.L. n. 60/2024

Politiche di coesione e ambiente
Nel testo coordinato con la legge 4 luglio  2024, n. 95, disposizioni anche su Via-Vas e Tari

Politiche di coesione e ambiente: convertito, con modifiche, il D.L. n. 60/2024 con la pubblicazione della legge 4 luglio  2024, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157).

Settori strategici delle politiche di coesione sono:

  • risorse idriche;
  • infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la  protezione  dell'ambiente;
  • rifiuti;
  • trasporti e mobilità sostenibile;
  • energia;
  • sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattiva delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Tra gli altri temi affrontati dal provvedimento:

  • procedure di valutazione di impatto ambientale (Via) e valutazione ambientale strategica (Vas);
  • pagamento della Tari.

Di seguito il testo delle misure ambientali del D.L. n. 60/2024, come convertito, con modifiche, dalla legge 4 luglio  2024, n. 95.

Politiche di coesione e ambiente

Testo coordinato del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 

 

Testo del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 105 del 7 maggio 2024), coordinato con  la  legge
di conversione 4 luglio  2024,  n.  95  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni  urgenti  in
materia di politiche di coesione.». (24A03521)
(Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n.157)

 

Vigente al: 6-7-2024

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del

Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'

dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di

facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che

di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui

riportati.

 

 

                               Art. 1

                  Principi, finalita' e definizioni

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del

13 luglio 2021, come modificato con decisione  del  Consiglio  ECOFIN

dell'8  dicembre  2023,  il  presente  decreto  definisce  il  quadro

normativo nazionale  finalizzato  ad  accelerare  l'attuazione  e  ad

incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo

di  programmazione  2021-2027,  nei   settori   strategici   di   cui

all'articolo 2 secondo  un  approccio  orientato  al  risultato,  con

l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto  degli

interventi prioritari cofinanziati.

2. Ai fini del presente  decreto  e  della  sua  attuazione  assume

preminente valore l'interesse nazionale  alla  sollecita  e  puntuale

realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento  a  valere

sulle  risorse  della  politica  di  coesione  europea,  periodo   di

programmazione 2021-2027, anche  assicurando  l'effettiva  attuazione

degli  strumenti  di   pianificazione   previsti   dalle   condizioni

abilitanti, con particolare  riferimento  ai  settori  delle  risorse

idriche, dei rifiuti e  dei  trasporti,  di  cui  all'articolo  15  e

all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il  pieno  rispetto

dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105,  106  e  107  del

regolamento (UE) 2021/1060.

2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a

VIII  del  presente  titolo,  restano  ferme  le  disposizioni  e  le

procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e  dai  regolamenti

specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione  europea,

con particolare riguardo a quelle in  materia  di  ammissibilita'  al

finanziamento e di selezione degli interventi, nonche' ai  compiti  e

alle funzioni dell'Autorita' di gestione di cui al comma  4,  lettera

i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza  di  ciascun

programma di  cui  all'articolo  38  del  medesimo  regolamento  (UE)

2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche  e  aggiornamenti

dei programmi ove necessari.

3. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  in  quanto

direttamente attuative  degli  obblighi  assunti  in  esecuzione  del

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 febbraio  2021,  sono  adottate  nell'esercizio  della  competenza

legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione

europea di cui all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  a),  della

Costituzione.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) (soppressa)

b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato

con  decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,   come

modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

c) « interventi  del  PNRR  »:  gli  investimenti  e  le  riforme

previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  periodo  di

programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e)  «  Accordo  per  la  coesione   »:   gli   Accordi   previsti

dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30  dicembre

2020, n. 178;

f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il

Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'articolo  9,  comma

2, del decreto-legge 19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

g) « amministrazione titolare di programma »: le  amministrazioni

centrali,  le   regioni   e   le   province   autonome   responsabili

dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di

coesione europea 2021-2027;

h) « regioni meno sviluppate »: le regioni  italiane  individuate

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del  regolamento

(UE) 2021/1060;

i) « Autorita' di  gestione  »:  l'autorita'  responsabile  della

gestione  del  programma,  conformemente   alle   funzioni   definite

all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti  di  cui

all'articolo 15  e  agli  Allegati  III  e  IV  al  regolamento  (UE)

2021/1060 al cui soddisfacimento  e'  condizionato  il  rimborso  dei

fondi della politica di coesione europea;

m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di

monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in  materia  di

politiche  di  coesione  di  cui  all'articolo  50,  comma  18,   del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le  modalita'

di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre  2023,  n.  124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

                               Art. 2

 Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione

1. In attuazione della riforma  1.9.1  del  PNRR,  le  disposizioni

contenute nel presente capo si applicano  ai  programmi  nazionali  e

regionali della politica di coesione  2021-2027  approvati  ai  sensi

dell'articolo 21, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  2021/1060  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno  2021,  nell'ambito

dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra la Commissione  europea  e

l'Italia, di cui  alla  decisione  di  esecuzione  della  Commissione

europea C(2022) 4787 final,  del  15  luglio  2022,  con  l'obiettivo

prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi

ricadenti  nei  seguenti   settori   strategici:   risorse   idriche;

infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico  e

per la  protezione  dell'ambiente;  rifiuti;  trasporti  e  mobilita'

sostenibile;  energia;   sostegno   allo   sviluppo   sostenibile   e

all'attrattivita' delle imprese, anche per le transizioni digitale  e

verde.

                               Art. 3

                           Cabina di regia

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c),

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come  integrata  ai  sensi  del

comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di  confronto  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e

gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione

europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli  interventi  finanziati  a  valere

sulle risorse della politica di coesione  europea,  il  coordinamento

tra quelli attuati a livello regionale e  quelli  attuati  a  livello

nazionale in raccordo con le attivita' del Comitato con  funzioni  di

sorveglianza  e  accompagnamento   dell'attuazione   dei   programmi,

previsto dall'Accordo di Partenariato  2021-2027,  e  delle  relative

articolazioni;

b) promuove la complementarita' e la sinergia tra gli  interventi

finanziati a valere sulle risorse della politica di  coesione  e  gli

investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

c) verifica i risultati dell'attivita' di monitoraggio effettuata

dal Dipartimento per le politiche di coesione  e  per  il  Sud  della

Presidenza del Consiglio dei  ministri  sullo  stato  di  avanzamento

degli  interventi  prioritari   inseriti   negli   elenchi   di   cui

all'articolo 4; i risultati di  tale  verifica  sono  comunicati  dal

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e

il PNRR, entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  alle  Camere  per  la

trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;

d) definisce le priorita' della  piattaforma  per  le  tecnologie

strategiche per l'Europa (STEP) da  sostenere  con  il  concorso  dei

programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

2. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la

composizione della Cabina di regia di cui  al  medesimo  comma  1  e'

integrata dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  dai  Ministri

competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei  programmi

interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui

all'articolo 4 e  dai  Presidenti  delle  regioni  e  delle  province

autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   nonche'   dal   presidente

dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e   dal

presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud  della

Presidenza del Consiglio dei  ministri  assicura,  nei  limiti  delle

risorse umane e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e

senza nuovi o maggiori oneri a  carico  dalla  finanza  pubblica,  le

funzioni di  supporto  organizzativo  e  tecnico  in  relazione  alle

attivita' della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

 

                               Art. 4

Individuazione degli interventi  prioritari  nei  settori  strategici

                 della politica di coesione europea

1. Al fine di garantire un piu' efficiente utilizzo  delle  risorse

della  politica  di  coesione  europea   relative   al   periodo   di

programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il  coordinamento  con  gli

interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come  definiti  nell'ambito

degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le  province

autonome, titolari di programmi della politica  di  coesione  europea

relativi al  periodo  di  programmazione  2021-2027,  individuano  un

elenco di  interventi  prioritari  nell'ambito  degli  obiettivi  dei

programmi per ciascuno  dei  settori  indicati  all'articolo  2,  ove

compatibili, gia' selezionati per  il  finanziamento  o  in  fase  di

pianificazione.  Per  i  suddetti  interventi   e'   specificata   la

rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti

obiettivi strategici dei  programmi  nazionali  e  regionali  e  agli

obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le  disposizioni  e  le  procedure  previste  dai

regolamenti che disciplinano la politica  di  coesione  europea,  con

particolare  riguardo  a  quelle  in  materia  di  ammissibilita'  al

finanziamento  e  ai  criteri  di  selezione  adottati  per   ciascun

programma dal Comitato di sorveglianza di  cui  all'articolo  38  del

regolamento  (UE)  2021/1060,   l'individuazione   degli   interventi

prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari  delle

pianificazioni di settore  nazionali  e  regionali,  con  particolare

riguardo  agli  investimenti  connessi   al   soddisfacimento   delle

condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei  rifiuti  e

nel settore dei trasporti;

b)  finanziamento  degli  investimenti   nei   settori   di   cui

all'articolo 2 gia' oggetto di valutazione e non finanziabili,  anche

per esaurimento delle risorse, con priorita' per le opere strategiche

e di pubblica utilita', a valere su  altri  strumenti  di  intervento

europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della  politica  di

coesione europea  e  con  le  disposizioni  previste  dai  pertinenti

regolamenti;

c) complementarita' degli  interventi  con  quelli  finanziati  a

valere sulle risorse del  FSC,  con  particolare  riguardo  a  quelli

definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse  del

PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

(PNC);

d) contributo al superamento dei  divari  infrastrutturali  e  di

servizio a livello nazionale, regionale o locale;

e) rafforzamento dei  servizi  di  interesse  economico  generale

(SIEG), al fine  di  sostenere  investimenti  volti  ad  efficientare

l'erogazione del servizio;

f)  attuazione  delle   operazioni   di   importanza   strategica

identificate dai programmi 2021-2027 ai  sensi  dell'articolo  2  del

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 24 giugno 2021;

g) promozione della transizione verde e  digitale,  anche  tenuto

conto  degli  obiettivi  del  Piano  REPowerEU,  in  attuazione   del

regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 febbraio 2023;

h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020

e  da  completare  nell'ambito  della  programmazione  2021-2027,  in

applicazione di quanto previsto dagli articoli  118  e  118  bis  del

regolamento (UE) 2021/1060;

i) coerenza  degli  investimenti  con  le  previsioni  del  Piano

strategico della ZES unica di cui all'articolo 11  del  decreto-legge

19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 novembre 2023, n. 162;

l) coerenza  degli  investimenti  con  le  previsioni  del  Piano

strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui  all'articolo

7, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

m) interventi necessari per fronteggiare le  ripercussioni  sulla

situazione economica e sociale e sulle  finanze  pubbliche  derivanti

dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del

regolamento (UE) 2021/1060.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, i Ministeri,  le  regioni  e  le

province autonome trasmettono al Dipartimento  per  le  politiche  di

coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per

ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli  interventi

prioritari individuati  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del  presente

articolo, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale

fine  utilizzati.  Gli   interventi   prioritari   gia'   selezionati

nell'ambito del programma sono identificati con il  codice  unico  di

progetto  (CUP)  e  sono  corredati  di  dettagliati   cronoprogrammi

procedurali  e  finanziari  recanti  l'indicazione  degli   obiettivi

iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle  seguenti

principali fasi di realizzazione degli investimenti:

a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni  e

di individuazione dei beneficiari;

b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

c) completamento dell'intervento.

4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud  della

Presidenza del Consiglio dei ministri provvede  alla  verifica  della

coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3 con  i  settori

di cui all'articolo 2 e con gli  indici  previsti  dal  comma  2  del

presente articolo, nonche' al monitoraggio degli interventi  inseriti

in detti elenchi secondo le modalita'  previste  dall'articolo  5,  e

provvede a convocare la Cabina di regia di  cui  all'articolo  3  per

l'approvazione di essi. In relazione  agli  elenchi  trasmessi  dalle

regioni e delle province autonome, l'attivita' di verifica di cui  al

primo periodo e' effettuata unitamente alle amministrazioni  centrali

competenti per materia.

5. E' ammessa  la  modifica  dei  cronoprogrammi  degli  interventi

inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilita' di

rispettare le tempistiche indicate per circostanze  oggettive  e  non

imputabili  all'amministrazione  titolare  del  programma  ovvero  al

soggetto attuatore dell'intervento.

6.  Le  amministrazioni  titolari  di  programmi  che   non   hanno

soddisfatto alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  le

condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti

trasmettono,  entro  il  30  giugno  2024,  al  Dipartimento  per  le

politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei

ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese  e  da

intraprendere per il relativo soddisfacimento.

7. All'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge  n.  124  del

2023, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 1,»  sono  inserite  le

seguenti: «da adottare entro il 31 luglio 2024,» ed e'  aggiunto,  in

fine, il seguente periodo: «Il Piano strategico e' aggiornato secondo

le medesime modalita' di cui al primo periodo.».

7-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli

obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio

2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre  2026,  per

gli interventi del Piano « Italia 5G  »  di  realizzazione  di  nuove

infrastrutture di rete  idonee  a  fornire  servizi  radiomobili  con

velocita' di trasmissione di almeno  150  Mbit/s  in  downlink  e  30

Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche

oggetto dell'intervento e' disposta, anche in deroga  ai  regolamenti

comunali di cui all'articolo 8, comma  6,  della  legge  22  febbraio

2001, n. 36, sulla base della  posizione  dei  pixel  sul  territorio

nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

 

                               Art. 5

Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato  degli  interventi

                             prioritari

1. Fermi gli obblighi di alimentazione  del  sistema  nazionale  di

monitoraggio,  ciascuna   Amministrazione   titolare   di   programma

trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per  il  Sud

della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e   al   Ministero

dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale

dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28  febbraio  di  ciascun

anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento  procedurale  e

finanziario degli interventi prioritari individuati  nell'ambito  dei

programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico

di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio -

30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica

dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma  3,  con  particolare

riferimento   alle   fasi   procedurali   ivi    previste,    nonche'

l'applicazione del meccanismo di premialita' di cui  all'articolo  7.

In caso di disallineamenti rispetto  alle  scadenze  individuate  nei

suddetti cronoprogrammi, le  amministrazioni  titolari  di  programmi

comunicano  tempestivamente  al  Dipartimento  per  le  politiche  di

coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri  le

ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o  in  corso  per

porre   rimedio   a   criticita'   e   ritardi,   anche    ai    fini

dell'individuazione  di  eventuali  misure   di   accelerazione.   Le

informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle  suddette

relazioni  devono  essere  coerenti  con  i  dati   e   le   relative

informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire  l'efficace  raccordo  tra  programmi  nazionali  e

regionali che intervengono sulla medesima priorita' di  intervento  e

sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni,  il  Dipartimento

per le politiche di coesione  e  per  il  Sud  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri promuove nell'ambito del Comitato con funzioni

di sorveglianza  e  accompagnamento  dell'attuazione  dei  programmi,

previsto  dall'Accordo   di   Partenariato   2021-2027   e   relative

articolazioni,  una  specifica  azione   di   monitoraggio   con   il

coinvolgimento delle Autorita' di Gestione dei suddetti programmi.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 6

Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'

                           amministrativa

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari

di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati  dalle

amministrazioni  centrali,  regionali   e   locali   interessate   il

Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  e  per  il  Sud  della

Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le  previsioni

del Programma nazionale di assistenza  tecnica  -  Capacita'  per  la

coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili

da detto programma, pone in essere specifiche azioni  finalizzate  al

rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   e   al   supporto

tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione  e

coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a

quelli preposti alla realizzazione degli  investimenti  necessari  al

conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalita' di cui al comma 1,  nonche'  per  l'attivazione

ovvero per l'implementazione di processi di  informatizzazione  e  di

digitalizzazione  nell'ambito  delle  politiche   di   coesione,   il

Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  e  per  il  Sud  della

Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad utilizzare le

risorse del Programma operativo complementare al Programma  operativo

nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020, di cui alla

delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione

economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale 39 del 16 febbraio 2017, integrato  sul  piano  finanziario

dalla delibera del Comitato interministeriale per  la  programmazione

economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle  finalita'

di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge  30  dicembre

2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo  31-bis,  comma  7,

del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle

risorse   che   non   risultino   impegnate   dalle   amministrazioni

beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la  sottoscrizione

dei contratti con il personale selezionato sulla base delle  predette

disposizioni,  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei   criteri   di

ammissibilita' del predetto Programma operativo complementare.

3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  fine  di

accelerare la selezione delle unita' di personale di cui all'articolo

31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021,  gli  enti

beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo

articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei  fabbisogni

rilevati, alla selezione, con le modalita'  e  le  procedure  di  cui

all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno  2021,

n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.

113, ed alla contrattualizzazione delle  unita'  di  personale  sulla

base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis,

comma 8. All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione  dei

relativi contratti di collaborazione professionale,  il  Dipartimento

per le politiche di coesione  e  per  il  Sud  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le

risorse corrispondenti per la copertura  delle  spese,  nel  rispetto

delle  procedure  e  dei  criteri  di  ammissibilita'  del  Programma

operativo complementare di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del  31  luglio  2024  ai

sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge  30  dicembre

2020, n. 178, ovvero ai sensi  dell'articolo  31-bis,  comma  7,  del

citato decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una  scadenza

successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi  di

rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   finalizzati   ad

accrescere la qualita' e i livelli di spesa dei  programmi  regionali

della  politica  di  coesione  europea   relativi   al   periodo   di

programmazione  2021-2027,  il  Dipartimento  per  le  politiche   di

coesione e per il Sud della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

stipula apposite convenzioni con la societa' in house Eutalia  s.r.l.

per  l'attuazione  di  specifiche  progettualita',  ivi  compreso  lo

svolgimento di attivita'  di  informazione,  di  accompagnamento,  di

supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche  iniziative  di

rafforzamento della capacita'  amministrativa  dei  soggetti  di  cui

all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/  1060,  destinatari  delle

risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle  regioni

meno sviluppate,  in  raccordo  con  le  Autorita'  di  gestione  dei

predetti programmi regionali. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione

delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a valere  sulle

risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per

la coesione 2021-2027 a  titolarita'  del  citato  Dipartimento,  nel

rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa

previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attivita' di cui al comma 5  la  societa'

in house Eutalia S.r.l. puo' provvedere con le risorse  interne,  ivi

compreso  il  personale  assunto   mediante   contratti   di   lavoro

subordinato a tempo determinato, con personale esterno,  nonche'  con

il ricorso a competenze di persone fisiche o  giuridiche  disponibili

sul mercato, nel rispetto di quanto  stabilito  dal  testo  unico  in

materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto

legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  e  dal  codice  dei  contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo

15, commi 3 e 3-bis, del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.

267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono  incrementate

per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli  oneri

derivanti dal periodo precedente,  pari  a  5  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2028,  si  provvede  a  valere  sulle

risorse disponibili a legislazione vigente iscritte  nello  stato  di

previsione del Ministero  dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  34,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.

504.

6-ter.  Ai  fini  del  potenziamento  e  del  rafforzamento   delle

competenze del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in

materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della

spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR  e  nell'ottica  di  un

progressivo efficientamento  del  processo  di  programmazione  delle

risorse finanziarie e degli  investimenti  a  supporto  delle  scelte

allocative, nonche' al fine di  garantire  gli  adempimenti  relativi

alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR  per  i  quali

gli uffici centrali e  territoriali  svolgono  funzioni  di  soggetto

attuatore, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'

autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici  e  ad  assumere

100  unita'  di  personale,  da  inquadrare  con  contratto  a  tempo

indeterminato nell'area delle elevate  professionalita',  di  cui  70

nella  famiglia   professionale   tecnica   e   30   nelle   famiglie

professionali  amministrativo-giuridico-legale,

economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit,

in  aggiunta  all'attuale  dotazione  organica.  A   tal   fine,   e'

autorizzata la spesa di euro  615.417  per  l'anno  2024  e  di  euro

7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-ter, al  fine

di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di  ruolo

necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle  proprie

capacita', il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nei

limiti  delle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione

vigente, e' altresi'  autorizzato  a  bandire  direttamente  concorsi

pubblici per l'assunzione di 300 unita' di  personale  dell'area  dei

funzionari e di 150 unita' di personale dell'area degli assistenti da

destinare  a  compiti  tecnici  e  specialistici   e   da   assegnare

prevalentemente agli uffici periferici.

6-quinquies. Per la gestione delle procedure  concorsuali  previste

dal comma 6-ter e' autorizzata, per l'anno 2024, una  spesa  pari  ad

euro 300.000 e per le maggioriv spese di  funzionamento  indotte  dal

reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter e' altresi'

autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad  euro

116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies,  pari

a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere

dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma  «  Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per

l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento

relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-septies. Per  il  coordinamento  delle  attivita'  inerenti  alle

competenze del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in

materia di analisi, di valutazione delle  politiche  pubbliche  e  di

revisione  della  spesa,  in  coerenza  con   gli   obiettivi   delle

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893,  della  legge

29  dicembre  2022,  n.  197,  e  nell'ottica   di   un   progressivo

efficientamento  del  processo  di   programmazione   delle   risorse

finanziarie e degli investimenti a supporto delle  scelte  allocative

e'  istituito,  a  decorrere  dal   1°   luglio   2024,   nell'ambito

dell'ufficio di gabinetto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, un apposito Nucleo al  fine  di  coadiuvare  e  supportare

l'organo politico  nelle  funzioni  strategiche  e  di  indirizzo  in

materia di valutazione delle politiche pubbliche  e  revisione  della

spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da

tre  dirigenti  di  livello  non  generale,  anche  in  deroga   alle

percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto  legislativo

30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  dal  personale  indicato   dalle

articolazioni ministeriali  interessate  dai  processi  di  revisione

della spesa, nonche' da esperti in materia  di  analisi,  valutazione

delle politiche pubbliche e revisione della spesa,  anche  attraverso

convenzioni  con  universita'  e  istituti  di  formazione,  mediante

utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma

891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a  favore  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti,  secondo  le  modalita'  e  nei

limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e  b),

della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la  dotazione  organica

del predetto Ministero e' incrementata di quattro posti  di  funzione

dirigenziale, di cui uno di livello generale e  tre  di  livello  non

generale. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro  325.824  per

l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere  dall'anno  2025  per

gli oneri di personale e di euro 2.966 per  l'anno  2024  e  di  euro

5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per  le  spese  relative  alla

corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti  dal

presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro  657.579

annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti.

6-octies. Al fine di  semplificare  la  gestione  della  liquidita'

degli  enti  locali,  anche  in  considerazione  delle  esigenze   di

normalizzazione dei tempi di pagamento  dei  debiti  commerciali,  al

testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le  parole:  «da  legge,»

sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: stabiliti  per

legge o» sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla  cassa

solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)».

 

                             Art. 6-bis

     Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali

1. Al fine  di  fronteggiare  la  rilevante  carenza  di  segretari

comunali e provinciali e di riequilibrare il  rapporto  numerico  tra

professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche  per  il

rafforzamento della capacita' amministrativa  degli  enti  locali  ai

fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR,  per  le  finalita'

connesse allo svolgimento  della  procedura  concorsuale  finalizzata

all'assunzione di 245 unita' di  segretari  comunali  e  provinciali,

autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  5

gennaio 2024, e' autorizzata, per  l'anno  2024,  la  spesa  di  euro

1.330.000.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per  l'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per  l'anno  2024

delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  582,  della  legge  27

dicembre 2017, n. 205.

 

                               Art. 7

Misure di premialita' per le regioni e le province autonome  al  fine

         di favorire l'attuazione della politica di coesione   

1. Al fine di promuovere  il  raggiungimento  dei  risultati  della

politica di coesione europea, anche mediante una  piu'  efficiente  e

tempestiva programmazione e attuazione  degli  interventi  ammessi  a

finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli

elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla  base

delle risultanze  del  sistema  nazionale  di  monitoraggio  e  delle

relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi

e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3,  lettere

b) e c),  nei  cronoprogrammi  inviati,  le  regioni  e  le  province

autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6

novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29

dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo  le  modalita'  di

cui al comma 2 del presente articolo e fino a concorrenza dell'intera

quota regionale di cofinanziamento  dei  programmi  cofinanziati  dai

fondi europei FESR e FSE Plus, le  economie  delle  risorse  del  FSC

maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi  per  la

coesione che risultano conclusi in base alle risultanze  del  Sistema

nazionale di monitoraggio. L'entita' delle premialita'  riconoscibili

ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di

cui al comma 2, nonche' le modalita' e i termini di utilizzo da parte

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  delle

risorse  liberate  a  seguito  del  riconoscimento   delle   predette

premialita' sono definiti con delibera del Comitato interministeriale

per la programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS),

adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud,  le

politiche di  coesione  e  il  PNRR,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle  finanze,  tenendo  conto  delle  nuove  regole

europee relative al coordinamento delle  politiche  economiche  degli

Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e  le

province  autonome  inviano  al  Dipartimento  per  le  politiche  di

coesione e per il Sud della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

apposita istanza per  il  riconoscimento  della  misura  premiale  in

ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al  comma  1  e  nei

limiti delle economie sopra richiamate.  Entro  trenta  giorni  dalla

ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica  dei

presupposti necessari per il riconoscimento delle  premialita'  sulla

base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e  delle

relazioni di cui al comma 1.

3. Fermi i compiti e le funzioni  dell'Autorita'  di  gestione,  in

caso  di  inerzia  o  inadempimento  dei  soggetti  attuatori   degli

interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo  4,  anche  con

riferimento al mancato rispetto  delle  scadenze  dei  cronoprogrammi

trasmessi ai sensi dei commi 3  e  6  del  medesimo  articolo  4,  e,

comunque, ove si renda necessario al fine di  evitare  il  disimpegno

automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per

le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del  Consiglio

dei ministri assegna, sentita l'Autorita' di  gestione,  al  soggetto

attuatore interessato un  termine  per  provvedere  non  superiore  a

quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia di

cui all'articolo 3 richiede al Ministro per gli  affari  europei,  il

Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio  dei

ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di  cui  all'articolo  12

del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  secondo  le

modalita'  previste  dal  comma  1,  secondo  periodo,  del  medesimo

articolo 12.

4.  In  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro   atto

equivalente che,  secondo  la  legislazione  vigente,  sia  idoneo  a

precludere, in tutto o in parte, la realizzazione  di  un  intervento

prioritario  ai  sensi  dell'articolo  4,  ove   un   meccanismo   di

superamento  del  dissenso  non  sia  gia'  previsto  dalle   vigenti

disposizioni, la Cabina di regia di cui all'articolo  3,  sulla  base

dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione

e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei  ministri  unitamente

all'amministrazione   responsabile   dell'intervento,   richiede   al

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e

il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del

dissenso previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 77 del

2021.

 

                               Art. 8

Disposizioni per l'attuazione della  Piattaforma  per  le  tecnologie

  strategiche per l'Europa (STEP) e del  Fondo  per  una  transizione

  giusta - JTF

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal  regolamento  (UE)

2024/795 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  febbraio

2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per

l'Europa (STEP), nonche' per sostenere i  programmi  di  investimento

produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati  da  grandi

imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il  Paese,

la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce  gli  orientamenti

nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del  regolamento  (UE)

2024/795 e  nei  connessi  Orientamenti  adottati  dalla  Commissione

europea, al fine di:

a)  sostenere  lo  sviluppo  o  la  fabbricazione  di  tecnologie

critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore

nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e  innovazione  delle  tecnologie  «deep

tech»;

2) tecnologie pulite  ed  efficienti  sotto  il  profilo  delle

risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite

nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

3) biotecnologie, compresi  i  medicinali  inclusi  nell'elenco

dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali

a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

2. Per le finalita' di cui al comma  1,  i  programmi  nazionali  e

regionali  della  politica  di  coesione  2021-2027  possono   essere

riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo  2025,

nel  rispetto  delle  tempistiche  e  delle  procedure  di   cui   al

regolamento   (UE)   2024/795   e   delle    disposizioni    inerenti

all'ammissibilita'  al  finanziamento  di  cui  al  regolamento  (UE)

2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e

Competitivita' per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la

somma di 300  milioni  di  euro  e'  destinata,  nel  rispetto  della

pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai  programmi  di

investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e  fino  a

20 milioni  di  euro,  realizzati  dalle  imprese,  anche  di  grandi

dimensioni, sulle aree territoriali previste dal  Programma,  nonche'

rispondenti alle finalita' e agli ambiti tecnologici di cui al  comma

1,  lettera  a).  L'importo  di  300  milioni  di  euro  puo'  essere

incrementato  o  ridotto   in   funzione   delle   risultanze   della

riprogrammazione  del  citato  Programma  nazionale,  nonche'   degli

effettivi fabbisogni riscontrati.  Con  decreto  del  Ministro  delle

imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le

modalita' di attuazione operativa dell'intervento di cui  al  secondo

periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo  per  una  transizione

giusta assicura la transizione giusta  di  cui  al  regolamento  (UE)

2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,

favorendo gli investimenti relativi  alle  tecnologie  per  l'energia

pulita,  alla  riduzione  delle  emissioni,  al  recupero  dei   siti

industriali e alla riqualificazione  dei  lavoratori  e  concorre  al

perseguimento delle priorita' di cui  al  regolamento  (UE)  2024/795

come indicate al comma 1 del presente articolo,  nel  rispetto  delle

procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e  delle

procedure e delle regole di ammissibilita' previste in  relazione  al

predetto Programma.

4.   Le   risorse   di   cofinanziamento    nazionale    rivenienti

dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica

di coesione relativi al  periodo  di  programmazione  2021-2027,  dei

tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del  100  per  cento,  in

coerenza  con  quanto  previsto  agli  articoli  10,  11  e  12   del

regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute  nell'ambito  dei  medesimi

programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di

approvazione  della  Commissione  europea,  ovvero  utilizzate  dalle

Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi  obiettivi

di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

5. I progetti cofinanziati  nell'ambito  delle  priorita'  dedicate

agli  obiettivi  STEP  dei  programmi  nazionali  e  regionali  della

politica  di  coesione  sono  oggetto  di  monitoraggio  secondo   le

modalita' di cui all'articolo 5.

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE)

2024/795, le priorita' individuate per le finalita' di cui  al  comma

1, lettere a) e b), del presente articolo  possono  essere  sostenute

anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

(omissis)

                               Art. 14

Disposizioni in materia di interventi da  realizzare  nel  territorio

  del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione  degli  interventi

inseriti nel programma  di  risanamento  ambientale  e  rigenerazione

urbana del comprensorio  Bagnoli-Coroglio  di  cui  all'articolo  33,

comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il

Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario  straordinario

di  Governo  di  cui  al  comma  11-bis  del  medesimo  articolo   33

sottoscrivono    un    apposito    protocollo    d'intesa     recante

l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di  cui

al comma 2  del  presente  articolo  e  dei  relativi  cronoprogrammi

procedurali e finanziari.

2. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a

complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28

milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno  2025,

100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro  per  l'anno

2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028  e  2029,  si

provvede a valere sulle risorse  indicate  per  la  regione  Campania

dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte  nel

Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione

2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre

2020, n.  178.  Con  delibera  del  Comitato  per  la  programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli

affari europei, il Sud,  le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  si

provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del

programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al

presente comma e' data  evidenza  nell'Accordo  per  la  coesione  da

definire tra la  regione  Campania  e  il  Ministro  per  gli  affari

europei, il Sud,  le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,

n. 178.

3. All'articolo 1 del decreto-legge  20  settembre  1996,  n.  486,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.  582,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «  comprensivo  del  ripristino  della

morfologia  naturale  della  costa  in  conformita'  allo   strumento

urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;

b) dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente:

« 14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis,

del  decreto-legge  12  settembre   2014   n.133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164,  in  relazione

agli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  risanamento

ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma  14  del

presente articolo,  per  i  quali  sono  in  corso  le  procedure  di

valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei

profili localizzativi consegua  a  modificazioni  e  integrazioni  di

singoli  interventi  gia'  assoggettati  a   valutazione   ambientale

strategica (VAS), puo' procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS.

In tal caso, la valutazione integrata  e'  effettuata  dall'Autorita'

competente  per  la  VIA  e  si  conclude  con   l'adozione   di   un

provvedimento unico.».

3-bis. Al fine di consentire all'Autorita' competente per la VIA di

provvedere ai sensi del  comma  14-bis  dell'articolo  1  del  citato

decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma  3,  lettera  b),

del presente articolo,  all'articolo  8,  comma  2-bis,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dopo  le  parole:  «  valutazione

ambientale  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  ivi  comprese  le

valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure  di  VIA,

».

3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito

della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all'articolo  8,  comma

2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituita la

Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche

integrate alle procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale  di

competenza della medesima  Commissione.  Per  l'organizzazione  e  il

funzionamento della Sottocommissione  VAS  si  applica  la  normativa

vigente per  le  Sottocommissioni  PNRR  e  PNIEC  nell'ambito  della

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

4. All'articolo 14-quater del decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.

181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.

11, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

« 6-bis Il Commissario straordinario puo' avvalersi del  supporto

tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti,  scelti

anche tra soggetti estranei alla pubblica  amministrazione  anche  in

deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato  dai

soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del

Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al

lordo dei contributi previdenziali e degli  oneri  fiscali  a  carico

dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di  cui

al presente comma sono posti a  carico  dei  quadri  economici  degli

interventi da realizzare. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo

1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli  articoli

14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26.

».

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n.

129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.

171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  terzo  periodo,  le  parole:  «  31  dicembre  2024  »  sono

sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al quarto periodo, le parole: « cinque unita' » sono  sostituite

dalle seguenti: « dieci unita' » e le parole: «  una  unita'  »  sono

sostituite dalle seguenti: « due unita' »;

c)  dopo  l'ottavo  periodo  sono  inseriti  i   seguenti:   «   Il

Commissario, per lo svolgimento del proprio  mandato,  puo'  altresi'

nominare, per il biennio 2024-2025, non piu' di due subcommissari  ai

quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti tra  soggetti  di

propria fiducia e in possesso di specifica esperienza  funzionale  ai

compiti ai quali gli  stessi  sono  preposti.  La  remunerazione  dei

subcommissari e' stabilita nell'atto  di  conferimento  dell'incarico

entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di  75.000  euro

annui lordi onnicomprensivi »;

d) al tredicesimo periodo, le parole: «  per  l'anno  2024  »  sono

sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri relativi

alle  spese  di  personale  della  struttura  commissariale   e   dei

subcommissari di cui al presente comma si  provvede,  nel  limite  di

272.973 euro per l'anno 2024 e  di  545.946  euro  per  l'anno  2025,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

(omissis)

 

                             Art. 15-ter

Proroga del termine per i provvedimenti relativi  alla  TARI  o  alla

                        tariffa corrispettiva

1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo

3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,

e' differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di  pagamento

delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso

valide ed efficaci le deliberazioni di cui al  medesimo  articolo  3,

comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente  intervenute

tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto. Il comma 7-quater  dell'articolo  7

del  decreto-legge  29   marzo   2024,   n.   39,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, e' abrogato

(omissis)

                               Art. 21

Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo  sviluppo  di

  nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

1. Al fine  di  incentivare  l'occupazione  giovanile,  le  persone

disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di eta' e  che

avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1°  luglio  2024  e

fino al 31 dicembre  2025,  un'attivita'  imprenditoriale  avente  le

caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante

nell'ambito  dei  settori  strategici  per  lo  sviluppo   di   nuove

tecnologie e la transizione digitale ed ecologica  possono  chiedere,

per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre

2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato  dal  1°  luglio

2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione  non  hanno

compiuto il trentacinquesimo anno di eta', l'esonero  dal  versamento

del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali  a  carico

dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi  e  contributi

dovuti  all'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli

infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di  importo  pari  a

800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti

della spesa autorizzata a tal  fine  ai  sensi  del  comma  7  e  nel

rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di

ammissibilita' previsti dal  Programma  nazionale  giovani,  donne  e

lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro

domestico e ai rapporti di apprendistato, non e' cumulabile con altri

esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla

normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione,  con  la

maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di  nuove

assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30  dicembre

2023, n. 216.

3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma  1,  nei  limiti

della spesa autorizzata a tal fine ai  sensi  del  comma  7,  possono

richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  un

contributo per l'attivita' pari a 500  euro  mensili  per  la  durata

massima di tre anni e comunque non oltre  il  31  dicembre  2028.  Il

contributo  di  cui  al   presente   comma   e'   erogato   dall'INPS

anticipatamente per il numero di mesi  interessati  allo  svolgimento

dell'attivita'  imprenditoriale  e  liquidato  annualmente  in  forma

anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre  alla

formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto, di concerto  con  il

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e

il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il  Ministro

dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con  quanto

previsto  dall'Accordo  di  partenariato  2021-2027,  nonche'  con  i

contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale  giovani,

donne e lavoro 2021-2027, i criteri  di  qualificazione  dell'impresa

che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove  tecnologie

e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le  modalita'  di

accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonche'  i  termini  e  le

modalita' di  presentazione  delle  comunicazioni  per  l'accesso  ai

citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui

al comma 7.

5.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato

sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della

Commissione europea.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di  cui  al

presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti  per  il

periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2028,  si  assume,  quale

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non

applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti  nel

limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni

di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026,  di

53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni  di  euro  per

l'anno 2028. Il contributo di cui al  comma  3  e'  riconosciuto  nel

limite di spesa di 1,8 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  di  14,1

milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro  per  l'anno

2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  6,9  milioni  di

euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto

dei limiti di spesa di cui al primo e al secondo periodo  fornendo  i

risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via

prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di  spesa,  l'INPS

non  procede  all'accoglimento  delle  ulteriori  comunicazioni   per

l'accesso  ai  benefici  di  cui  al  presente  articolo.   All'onere

derivante dal primo e dal secondo periodo, pari a 6,8 milioni di euro

per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025,  79,8  milioni

di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  26,2

milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere  sul  Programma

nazionale giovani, donne  e  lavoro  2021-2027,  nel  rispetto  delle

procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri  di  ammissibilita'

allo stesso applicabili.

(omissis)

                               Art. 28

Disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  del  lavoro

                              sommerso

1.  All'articolo  29  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.  56,  i

commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«  10.  Nell'ambito  degli  appalti   pubblici   e   privati   di

realizzazione dei lavori edili, prima di procedere  al  saldo  finale

dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti  pubblici,  e

il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina  del

direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruita'

dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva,  nei  casi  e

secondo le modalita' di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e

delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma  10-bis,  del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11.  Negli  appalti  pubblici,  fermi  restando  i   profili   di

responsabilita' amministrativo-contabile, l'avvenuto  versamento  del

saldo finale da parte del responsabile del progetto,  in  assenza  di

esito positivo della verifica  o  di  previa  regolarizzazione  della

posizione  da  parte  dell'impresa   affidataria   dei   lavori,   e'

considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della

performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della  violazione

di  cui  al  primo  periodo  e'  comunicato  all'Autorita'  nazionale

anticorruzione (ANAC), anche ai fini  dell'esercizio  dei  poteri  ad

essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b),  del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o  superiore

a  70.000  euro,  il  versamento  del  saldo  finale  da  parte   del

committente e' subordinato all'acquisizione, da parte  del  Direttore

dei lavori, ove nominato, o del committente stesso,  in  mancanza  di

nomina, dell'attestazione di  congruita'.  Il  versamento  del  saldo

finale, in assenza di esito  positivo  della  verifica  o  di  previa

regolarizzazione della posizione da  parte  dell'impresa  affidataria

dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro

5.000 a carico  del  direttore  dei  lavori  o  del  committente,  in

mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

(omissis)

                               Art. 30

   Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati

1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio  2022,

n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.

91, il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  sono  sostituti  dai

seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via

prioritaria, a dare  esecuzione  a  pronunce  giurisdizionali,  anche

attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente  ai

sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  per

il finanziamento fino al 100 per  cento  dei  costi  ammissibili  dei

progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura

attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed  utilmente

collocatisi  nella  relativa  graduatoria  in  considerazione   dello

stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero

4,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di  cui

al primo periodo possono essere altresi' utilizzate, nei limiti della

dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per  cento  degli

ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito  della  procedura

attuativa del progetto di cui  al  medesimo  primo  periodo,  secondo

l'ordine della relativa graduatoria. Le modalita'  di  controllo,  di

monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al

terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli  affari

europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da  adottare  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la  data

del 7 luglio 2024 ».

 

                               Art. 31

        Misure per il potenziamento dell'attivita' di ricerca

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacita' di ricerca e  di

innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno,  in  coerenza

con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca, innovazione  e

competitivita' per la transizione verde e digitale  2021-2027  »  (PN

RIC 2021-2027), di favorire la mobilita', anche dall'estero, verso le

aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano  dedicato  allo

sviluppo e al  funzionamento  delle  infrastrutture  di  ricerca,  di

promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree

del Mezzogiorno,  nonche'  di  favorire  lo  sviluppo  di  competenze

specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialita' e  la

collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'universita'  e

della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli  affari  europei,  il

Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni  dalla

data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  definisce,  in

coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato  2021-2027,

nonche' con  i  contenuti  e  gli  obiettivi  specifici  del  PN  RIC

2021-2027 e con i criteri di ammissibilita' della spesa del  predetto

Programma, un Piano  di  azione,  denominato  «  RicercaSud  -  Piano

nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

2. Il Piano di azione di  cui  al  comma  1,  in  sinergia  con  la

missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e

dei programmi di competenza del Ministero  dell'universita'  e  della

ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca,  innovazione  e

competitivita' per la transizione verde e digitale  2021-2027  »  (PN

RIC 2021-2027),  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei  criteri  di

ammissibilita', limitatamente alle aree territoriali di  afferenza  e

laddove in coerenza con le priorita' e gli  obiettivi  specifici  del

Programma nazionale, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai  punti  1.1  e  1.2  della

delibera CIPESS n. 48/2021  del  27  luglio  2021,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021,  volta  al  sostegno

degli « Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno »,  la  dotazione

complessiva  di  150.000.000  di  euro,  nonche'  eventuali  economie

derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia  degli  interventi  di

cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al

comma  1,  possono  essere  individuati,  all'esito  delle  eventuali

variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con  i  nuovi  obiettivi

specifici introdotti ai sensi  del  regolamento  (UE)  2024/795,  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio  2024,  ulteriori

meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di  quanto  previsto

dal  regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 24 giugno 2021.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a)  e  b),

possono essere individuati tra i  principali  gruppi  di  destinatari

previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di  riferimento

del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per  lo  sviluppo  del

Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione  territoriale  delle

fonti di finanziamento di cui al comma 2. I criteri  di  selezione  e

valutazione dei progetti di cui al primo  periodo  possono  prevedere

punteggi aggiuntivi al fine di favorire il  rientro  dei  ricercatori

dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

 

                               Art. 32

Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione  urbana  e  di

  contrasto al fenomeno del disagio  socio-economico  e  del  disagio

  abitativo

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e  per

il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede,  sentiti

i Comuni capoluogo delle Citta' metropolitane, all'individuazione  di

iniziative che possono contribuire in modo significativo a  sostenere

la rigenerazione  urbana  evitando  ulteriore  consumo  di  suolo,  a

contrastare il disagio socio-economico e abitativo  nelle  periferie,

nonche'  a  promuovere  la  mobilita'  «  green  »,  l'inclusione   e

l'innovazione  sociale,  con  particolare  riguardo  alle  iniziative

complementari agli interventi di cui alla missione 5,  componente  2,

investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

2. Con decreto del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le

politiche di coesione e il PNRR, da adottare  entro  tre  mesi  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma  1,

sono indicate le iniziative  ammissibili  a  finanziamento  a  valere

sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Citta' medie sud

2021-2027 » nonche' le modalita' attuative delle stesse, nel rispetto

delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa previste

in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto  previsto

dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalita'  di  cui  al

primo periodo, e' attribuita preferenza agli interventi complementari

a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1  e

Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1  nonche'

agli  interventi  riguardanti  aree   caratterizzate   da   rilevanti

criticita' sociali ed economiche, anche al fine di attivare  sinergie

istituzionali  con  le  altre  amministrazioni  centrali   e   locali

competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di  interventi

complessi, anche in linea con le misure  attivate  per  la  riduzione

dell'abbandono scolastico, la riduzione della poverta' educativa e il

rafforzamento dei servizi sociali.

2-bis.  Nelle  more  dell'approvazione  dei  piani   urbani   della

mobilita' sostenibile, ove previsti dalla normativa  vigente,  ovvero

dell'approvazione     degli     strumenti      di      pianificazione

dell'accessibilita' dei parchi nazionali e  regionali  attuativi  dei

Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le  opere  necessarie  alla

realizzazione di parcheggi temporanei ad  uso  pubblico  fino  a  500

posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attivita' di

edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma  1,  lettera  e-bis),

del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n.  380,  purche'  destinate  ad  essere  immediatamente

rimosse al cessare della temporanea necessita' e  comunque  entro  un

termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei  tempi  di

allestimento e smontaggio dei manufatti nonche' di  ripristino  dello

stato  dei  luoghi  e  previa  comunicazione  dell'avvio  dei  lavori

all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo  periodo  sono

escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui  alla  parte

seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  non  sono

soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146  del

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

                               Art. 33

      Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e  la  crescita  economica,  la

competitivita'  territoriale,  l'attrazione  di  nuovi  investimenti,

nelle  regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,   Puglia,

Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto  dall'Accordo  di

partenariato 2021-2027, nonche'  con  i  contenuti  e  gli  obiettivi

specifici  del  Programma  nazionale   «   Ricerca,   innovazione   e

competitivita' per la transizione verde e digitale  2021-2027  »  (PN

RIC 2021-2027),  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di

concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche

di coesione  e  il  PNRR  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la

selezione di investimenti  nel  territorio  delle  predette  regioni,

finalizzati:

a) nelle aree industriali, produttive e  artigianali  localizzate

nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000   abitanti,   alla

produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica,  destinata

all'autoconsumo delle imprese, anche  in  abbinamento  a  sistemi  di

accumulo di piccola e media taglia;

b)  all'incremento  del  grado  di  capacita'   della   rete   di

distribuzione e di trasmissione  di  accogliere  quote  crescenti  di

energia da fonte rinnovabile, nonche' allo  sviluppo  di  sistemi  di

stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento  degli  investimenti  di  cui  al  comma  1  si

provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro,  a  valere

sulle risorse della priorita' II del PN RIC 2021-2027,  nel  rispetto

delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici

e finanziari previsti dalla  programmazione  2021-2027,  nonche'  dei

criteri di ammissibilita' della spesa del predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo,

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del  Ministro  per  gli

affari europei, il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,

possono essere assegnate,  a  valere  sul  FSC  e  nei  limiti  delle

relative disponibilita' annuali, risorse per  la  realizzazione,  nei

territori  ove  sono  ubicate  le  aree  industriali,  produttive   e

artigianali di cui al comma 1, lettera  a),  e  in  coerenza  con  le

previsioni del Piano strategico della ZES unica di  cui  all'articolo

11 del decreto-legge 19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di  investimenti

finalizzati al miglioramento della viabilita', delle  infrastrutture,

nonche' allo sviluppo dei servizi  pubblici  e  all'incremento  della

loro qualita'.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi  di  cui

ai  commi  1  e  3,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche

di coesione e il PNRR possono sottoscrivere  contratti  istituzionali

di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  31  maggio

2011, n. 88, coordinati  dalla  Struttura  di  missione  ZES  di  cui

all'articolo  10  del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162.

Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi

1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo

sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. puo'  essere  individuata  quale

soggetto responsabile per l'attuazione degli  interventi,  con  oneri

posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei  citati

interventi  e  nel  rispetto  delle  procedure  e  delle  regole   di

ammissibilita' della spesa relative al Programma di cui al  comma  2,

in caso di interventi finanziati dal citato Programma, e  nel  limite

del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del  comma

(omissis)

 

                               Art. 34

                     Programma nazionale cultura

1.  Al  fine  di  sviluppare  e   rafforzare   le   iniziative   di

rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura,  di

promozione della creativita' e  della  partecipazione  culturale,  di

rigenerazione  socio-culturale  di  aree  urbane  caratterizzate   da

marginalita' sociale ed economica, di riqualificazione  energetica  e

di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi  naturali  dei  luoghi

della cultura, di promozione delle imprese nei  settori  culturali  e

creative,  in  coerenza   con   quanto   previsto   dall'Accordo   di

partenariato  2021-  2027,  nonche'  con  i  contenuti  e   obiettivi

specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e  i  criteri  di

ammissibilita' della spesa del predetto Programma,  con  decreto  del

Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per  gli

affari europei, il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  e'

approvato uno specifico Piano di azione, contenente  l'individuazione

della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento  nelle

sette   regioni   del   Mezzogiorno   interessate   dal    programma,

privilegiando i progetti  suscettibili  di  determinare  un  maggiore

impatto in termini di valorizzazione dei  territori  interessati.  In

particolare, il decreto di cui al  primo  periodo  prevede,  tra  gli

altri: un progetto « identita' »,  finalizzato  al  restauro  e  alla

valorizzazione dei luoghi e dei  monumenti  simbolo  della  storia  e

dell'identita' dei territori; un progetto « grandi musei del  Sud  »,

finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo

identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto  «

periferie  e  cultura  »,  finalizzato  a  sostenere  interventi   di

rigenerazione  socio-culturale  di  aree  urbane  caratterizzate   da

marginalita' sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi  di

ballo presso  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  di  cui  al  decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003,  n.

310;  la  costituzione  di  nuovi  complessi  orchestrali   giovanili

under-35; interventi di riqualificazione energetica e  prevenzione  e

messa in sicurezza dai rischi naturali in  luoghi  della  cultura  da

determinare con decreto del  Ministero  della  cultura;  un  progetto

finalizzato  a  sostenere  e  valorizzare  le   eccellenze   italiane

dell'artigianato e della creativita' in ambito culturale; un progetto

finalizzato a  sostenere  accordi  di  cooperazione  tra  le  realta'

culturali italiane, istituzionali e non, e quelle  similari  presenti

nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede,

nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse

del  Programma  nazionale  cultura  2021-2027,  nel  rispetto   delle

procedure, dei vincoli territoriali,  dei  principi  programmatici  e

finanziari  previsti  dalla  programmazione  2021-2027,  nonche'  dei

criteri di ammissibilita' del predetto Programma.

 

                               Art. 35

Operazioni  di  importanza  strategica  per  il  rafforzamento  della

                     legalita' e di banche dati

1.  Al  fine  di  rafforzare  la  legalita'  nelle   regioni   meno

sviluppate,  l'operazione  concernente  la  reingegnerizzazione   del

sistema informativo e della  banca  dati  della  Direzione  nazionale

antimafia e antiterrorismo, selezionata  dall'Autorita'  di  gestione

del Ministero dell'interno  nell'ambito  del  Programma  nazionale  «

Sicurezza per la legalita' 2021-2027 », e' qualificata di  importanza

strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo  5,  del  regolamento

(UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la

competente Autorita' di gestione puo' sviluppare sinergie  con  altri

programmi finanziati a valere  su  risorse  nazionali  disponibili  a

legislazione vigente.

2. Per la medesima finalita' di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'

qualificate di importanza  strategica  le  operazioni,  eventualmente

selezionate dall'Autorita' di gestione, a valere  sulle  risorse  del

citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalita' 2021-2027  »,

nei seguenti ambiti:

a)  prevenzione   delle   frodi   nelle   procedure   riguardanti

l'erogazione di incentivi alle imprese;

b) prevenzione di  fenomeni  criminali  a  danno  del  patrimonio

archeologico, terrestre e marino di competenza  del  Ministero  della

cultura;

c) erogazione di servizi atti  ad  assicurare  la  sicurezza  dei

luoghi della cultura  riconducibili  alla  competenza  del  Ministero

della cultura.

                             Art. 35-bis

           Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza

1. Al fine di assicurare  il  completamento  e  la  continuita'  di

funzionamento della  rete  nazionale  standard  Te.T.Ra.  sull'intero

territorio  nazionale,  destinata  a  garantire  la  sicurezza  delle

comunicazioni  ad  uso  esclusivo   delle   Forze   di   polizia,   e

l'interoperabilita' tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE  Public  Safety,

il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa  del

24 febbraio 2003, e' autorizzato a procedere alla realizzazione di un

piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo  3,  comma

12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  con

prioritaria copertura delle aree  territoriali  interessate  dai  XXV

Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

2. Per il potenziamento delle capacita' di cybersicurezza  e  delle

tecnologie satellitari e' istituito, nello stato  di  previsione  del

Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30  milioni  di

euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30  milioni  di  euro

per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di  euro,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione  della  Strategia

nazionale di  cybersicurezza,  di  cui  all'articolo  1,  comma  899,

lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e,  quanto  a  10

milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e

speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 27

milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025;

ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024,  mediante  riduzione,

quanto a 1 milione di  euro,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e,

quanto a 26 milioni di euro,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e,

per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a  12  milioni  di  euro,

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, e,  quanto  a  26  milioni  di  euro,

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  95,  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(omissis)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome