Dalla riparazione dei beni un alleato alla circolarità

riparazione dei beni
Anche la tutela dell'ambiente tra le finalità della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024

Dalla riparazione dei beni un alleato alla circolarità. Non a caso, tra le finalità della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (Ue) 2017/2394 e le direttive (Ue) 2019/771 e (Ue) 2020/1828 (in G.U.U.E. L del 10 luglio 2024), rientra anche il garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente.

Sul tema, la direttiva definisce:

  • un modulo europeo di informazioni sulla riparazione;
  • gli obblighi;
  • una piattaforma online europea per la riparazione;
  • la costituzione di un gruppo di esperti comunitario;
  • i punti di contatto nazionali.

Di seguito il testo della direttiva (Ue) 2024/1799; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

(G.U.U.E. L del 10 luglio 2024) 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(omissis)

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme comuni che rafforzano le disposizioni relative alla riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente.

2.   La presente direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771.

3.   Gli articoli 5 e 6 si applicano solo ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità.

4.   La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2018/958.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) «consumatore»: il consumatore quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2019/771;
2) «riparatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;
3) «riparazione»: la riparazione quale definita all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2024/1781;
4) «venditore»: il venditore quale definito all’articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/771;
5) «fabbricante»: il fabbricante quale definito all’articolo 2, punto 42, del regolamento (UE) 2024/1781;
6) «rappresentante autorizzato»: il rappresentante autorizzato quale definito all’articolo 2, punto 43, del regolamento (UE) 2024/1781;
7) «importatore»: l’importatore quale definito all’articolo 2, punto 44, del regolamento (UE) 2024/1781;
8) «distributore»: il distributore quale definito all’articolo 2, punto 45, del regolamento (UE) 2024/1781;
9) «bene»: il bene quale definito all’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771, esclusi l’acqua, il gas e l’energia elettrica;
10) «ricondizionamento»: il ricondizionamento quale definito all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2024/1781;
11) «specifiche di riparabilità»: le specifiche previste dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l’accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;
12) «supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771.

Articolo 3

Livello di armonizzazione

Gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 4

Modulo europeo di informazioni sulla riparazione

1.   I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all’allegato I. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito su un supporto durevole nonché entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.

2.   Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente.

3.   In deroga al paragrafo 2, qualora sia necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per identificare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio.

Fatta salva la direttiva 2011/83/UE, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.

4.   Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti:

a) l’identità del riparatore;
b) l’indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;
c) il bene da riparare;
d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;
e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;
f) il tempo necessario per completare la riparazione;
g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;
h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;
i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l’installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi;
j) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;
k) se del caso, informazioni supplementari.

5.   Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, il riparatore è tenuto a eseguire il servizio di riparazione a tali condizioni.

6.   Si reputa che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato abbia rispettato quanto segue:

a) gli obblighi di informazione riguardanti le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83/UE e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).;
b) gli obblighi di informazione riguardanti l’identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/83/UE, all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/123/CE e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).;
c) gli obblighi di informazione riguardanti il prezzo, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/83/UE e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/123/CE;
d) gli obblighi di informazioni riguardanti le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/83/UE.

Articolo 5

Obbligo di riparazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il fabbricante può subappaltare la riparazione.

2.   La riparazione di cui al paragrafo 1 è effettuata alle condizioni seguenti:

a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, riceve il bene o ottiene l’accesso al bene da parte del consumatore;
c) il fabbricante può fornire in prestito al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione; e
d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.

3.   Qualora il fabbricante obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell’Unione, all’obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell’Unione. Qualora il fabbricante non abbia un rappresentante autorizzato nell’Unione, all’obbligo adempie l’importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all’obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore possono subappaltare la riparazione.

4.   I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.

5.   I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all’obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II.

6.   I fabbricanti non ricorrono ad alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisca la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell’Unione e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l’uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti di ricambio ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II come anche le disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

7.   I fabbricanti non rifiutano di riparare beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.

8.   Fatto salvo l’obbligo di riparazione di cui al presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per modificare l’allegato II aggiornando l’elenco degli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi normativi. La Commissione adotta tali atti delegati senza indebito ritardo dopo la pubblicazione del rispettivo atto giuridico dell’Unione e al più tardi 12 mesi dopo detta pubblicazione.

Articolo 6

Informazioni sull’obbligo di riparazione

Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore mettano a disposizione in modo gratuito, almeno per l’intera durata del loro obbligo di riparazione a norma dell’articolo 5, informazioni sui loro servizi di riparazione, facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

Articolo 7

Piattaforma online europea per la riparazione

1.   È istituita una piattaforma online europea per la riparazione («piattaforma online europea») per consentire ai consumatori di trovare riparatori e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo. La piattaforma online europea è costituita dalle sezioni nazionali che utilizzano l’interfaccia online comune e comprende link alle piattaforme online nazionali per la riparazione di cui al paragrafo 3 («piattaforme online nazionali»).

2.   Entro 31 luglio 2027, la Commissione sviluppa l’interfaccia online comune per la piattaforma online europea. Tale interfaccia online comune è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6 ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione assicura successivamente la manutenzione tecnica dell’interfaccia online comune.

3.   Gli Stati membri utilizzano l’interfaccia online comune di cui al paragrafo 2 per le rispettive sezioni nazionali. Gli Stati membri che dispongono di almeno una piattaforma online nazionale, pubblica o privata, che copra il loro intero territorio e sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 6 non hanno tuttavia l’obbligo di istituire una sezione nazionale sulla piattaforma online europea. Per contro, la piattaforma online europea contiene i link a dette piattaforme online nazionali. Gli Stati membri assicurano che le rispettive piattaforme online nazionali siano operative entro 31 luglio 2027.

4.   Gli Stati membri possono estendere la portata delle rispettive sezioni nazionali sulla piattaforma online europea o, se del caso, le rispettive piattaforme online nazionali per includere non solo i riparatori, ma anche i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

5.   L’utilizzo delle sezioni nazionali e delle piattaforme online nazionali nella piattaforma online europea è gratuito per i consumatori. La registrazione è volontaria per i riparatori e, se del caso, per i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

6.   Le sezioni nazionali che utilizzano l’interfaccia online comune e le piattaforme online nazionali:

a) includono funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di prestazione dei servizi di riparazione, compresa una funzione basata su mappe, la prestazione di servizi transfrontalieri, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l’installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili in materia di riparazione;
b) se del caso, includono una funzione di ricerca per trovare venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo;
c) consentono ai consumatori di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione ai riparatori che lo offrono;
d) consentono ai riparatori di aggiornare periodicamente le informazioni di contatto e i servizi;
e) consentono ai riparatori di indicare il proprio rispetto delle norme di qualità dell’Unione o nazionali applicabili;
f) sono accessibili attraverso i siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).;
g) sono accessibili alle persone con disabilità; e
h) forniscono agli utenti moduli di contatto per segnalare problemi tecnici connessi al funzionamento della piattaforma online europea come pure inesattezze relativamente alle informazioni fornite dai riparatori e, se del caso, dai venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, dagli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e dalle iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

7.   La piattaforma online europea permette la raccolta di dati non personali relativi al funzionamento delle sezioni nazionali.

8.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure adeguate per informare i consumatori, i pertinenti operatori economici e i venditori in merito alla disponibilità della piattaforma online europea.

Articolo 8

Gruppo di esperti

La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il gruppo di esperti ha il compito di fornire consulenza alla Commissione riguardo alla progettazione e al funzionamento della piattaforma online europea e delle relative sezioni nazionali.

Articolo 9

Punti di contatto nazionali

1.   Entro 31 luglio 2026 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:

a) il punto di contatto nazionale che hanno designato per la piattaforma online europea; o
b) le piattaforme online nazionali che hanno istituito o istituiranno conformemente all’articolo 7, paragrafo 3.

2.   Entro il 31 luglio 2026, gli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma online europea possono adottare condizioni, conformemente al diritto dell’Unione, relative all’accesso alla loro sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, di venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Tali condizioni possono in particolare prevedere la previa approvazione, da parte del punto di contatto nazionale, della registrazione nella sezione nazionale oppure requisiti in materia di qualifiche professionali. Entro tale data, tali Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali condizioni di accesso adottate.

3.   Gli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma online europea e applicano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo provvedono affinché la rispettiva sezione nazionale sia operativa entro sei mesi dalla data in cui la Commissione fornisce l’interfaccia online comune di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

4.   Il punto di contatto nazionale è incaricato dei compiti seguenti:

a) fornire l’accesso alla rispettiva sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo;
b) garantire il rispetto delle eventuali condizioni di accesso stabilite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2; e
c) assistere la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea online.

Articolo 10

Misure per le micro, piccole e medie imprese

Se del caso, la Commissione adotta orientamenti per aiutare in particolare le micro, piccole e medie imprese a conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente direttiva.

Articolo 11

Controllo dell’osservanza

1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti dello Stato membro per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:

a) enti pubblici o loro rappresentanti;
b) organizzazioni aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori o l’ambiente;
c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse ad agire.

Articolo 12

Informazioni al consumatore

Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori, anche sui siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724.

Articolo 13

Misure degli Stati membri volte a promuovere la riparazione

1.   Gli Stati membri adottano almeno una misura volta a promuovere la riparazione.

2.   Entro il 31 luglio 2029, gli Stati membri notificano alla Commissione una o più misure adottate a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni sulle misure notificate dagli Stati membri.

Articolo 14

Imperatività delle norme

1.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti, non vincola il consumatore.

2.   La presente direttiva non impedisce ai riparatori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre le tutele previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 31 luglio 2026 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 16

Modifica della direttiva (UE) 2019/771

La direttiva (UE) 2019/771 è così modificata:

1) all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.»
;
2) l’articolo 10 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Se, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.»

;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 2 bis.»

;
c) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Gli Stati membri che, conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 5, non prevedono termini fissi per la responsabilità del venditore o prevedono solo un termine di prescrizione applicabile ai rimedi, possono derogare al paragrafo 2 bis purché assicurino che la responsabilità del venditore o il termine di prescrizione applicabile ai rimedi in caso di riparazione sia almeno equivalente a tre anni.»

;
3) all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all’eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis.»

;
4) l’articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

a) a titolo gratuito;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene.
Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, in prestito.

Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.».

Articolo 17

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«69) Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).».

Articolo 18

Modifica del regolamento (UE) 2017/2394

All’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

«29. Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1799, 10.7.2024, , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).».

Articolo 19

Relazione della Commissione e riesame

1.   Entro il 31 luglio 2031, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione valuta il contributo della presente direttiva, in particolare quello degli articoli 5 e 16, alla promozione della riparazione nel mercato interno, comprese la riparazione di beni soggetti a specifiche di riparabilità al di fuori della garanzia legale e la scelta, da parte dei consumatori, della riparazione nel quadro della garanzia legale, nonché il suo impatto sulle imprese e sui consumatori.

2.   La relazione valuta inoltre l’efficacia degli incentivi alla scelta della riparazione, compresa l’estensione della garanzia legale, e la necessità di promuovere le garanzie commerciali sui servizi di riparazione e di adottare norme sulla responsabilità dei riparatori in materia di riparazione.

3.   Con riferimento all’articolo 7, la relazione valuta l’efficacia della piattaforma online europea sulla base delle informazioni relative al numero di prestatori di servizi di riparazione attivi e al numero di consumatori che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma online europea.

4.   La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

5.   Il livello di armonizzazione necessario per garantire parità di condizioni alle società nel mercato interno, comprese la convergenza e la divergenza tra le legislazioni nazionali degli Stati membri che recepiscono la presente direttiva, in particolare riguardo ai periodi di responsabilità, è valutato nel contesto del riesame previsto all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/771.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 31 agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

L’articolo 16 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del 31 luglio 2026.

Articolo 22

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 31 luglio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere da 31 luglio 2026.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
2. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
3. Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

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