Cartucce di gas e da bombole non ricaricabili: come si gestiscono?

Cartucce di gas e da bombole
Sul tema è intervenuto il Mase in risposta a un interpello ambientale di Confindustria

Cartucce di gas e da bombole non ricaricabili: come si gestiscono? Sul tema è intervenuto il Mase in risposta a un interpello ambientale di Confindustria.

In particolare, è stato chiesto di:

1. definire se i rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas e da bombole non ricaricabili siano conferibili ai centri di raccolta comunali;

2. specificare se la dizione “limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico”, contenuta nel decreto ministeriale 8 aprile 2008, comprenda anche le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili che potrebbero contenere residui di gas originate dai nuclei domestici.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

Cartucce di gas e da bombole

Interpello ambientale di Confindustria 9 febbraio 2024, n. 25307

Oggetto: Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3 septies D.Lgs. n. 152/2006

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in materia di possibilità di conferimento ai centri di raccolta comunali di determinate tipologie di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici.

Con la presente si formula, in forma di istanza di interpello ai sensi dell’art. 3‐septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti interpretativi in merito alla normativa vigente in materia di conferimento ai centri comunali di raccolta di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas o piccole bombole non ricaricabili per uso domestico.

Per evitare fraintendimenti dovuti all’uso, nella lingua comune, di terminologie non corrette, nell’Allegato a questo documento, sono definite meglio le due tipologie di imballaggi prese in oggetto, le loro similitudini e le loro sostanziali differenze.
Le Associazioni ci hanno informato che, in alcuni casi, i gestori dei centri comunali di raccolta avrebbero rifiutato di prendere in carico da privati cittadini rifiuti urbani di origine domestica costituiti da cartucce di gas o piccole bombole non ricaricabili, che hanno contenuto gas comunemente utilizzati dai nuclei familiari.

La conseguente difficoltà di conferimento ai centri di raccolta comunali dei rifiuti di imballaggio potrebbe causare fenomeni di abbandono o di smaltimento illecito dei medesimi.

Il presente interpello è quindi formulato per ottenere chiarimenti in merito alla corretta ed uniforme interpretazione a livello nazionale delle disposizioni previste in materia dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ‐ Norme in materia ambientale – e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si desidera acquisire indicazioni in merito all’effettiva possibilità di conferire i rifiuti urbani originati dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas o bombole non ricaricabili al Gestore del servizio pubblico presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani istituiti dai Comuni.

Considerato che:

  • -  La Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ha modificato la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti introducendo la seguente definizione di rifiuti urbani:«“rifiuti urbani”:

a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici [...]».

-  Il Decreto Legislativo 116/2020 ha recepito nell’ordinamento nazionale tale nuova nozione, modificando la definizione di rifiuti urbani contenuta nel Decreto legislativo 152/2006. A seguito di tale modifica, la vigente definizione di rifiuti urbani è la seguente:

«Art. 184 – (Classificazione)

1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b‐ter) [...]»

-  L’art. 183, comma 1, lettera b‐ter) definisce i rifiuti urbani nei seguenti termini: «b‐ter) “rifiuti urbani”:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; [...]».

-  Il Titolo II del Decreto legislativo 152/2006 definisce con l’articolo 218 le nozioni di imballaggio, di imballaggio primario e di rifiuto di imballaggio nei termini di seguito riportati:

«1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; [...]

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione».

-  Le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili atte a contenere gas comunemente utilizzati dai nuclei familiari rispondono alla definizione di “imballaggio” e, in particolare, di “imballaggio primario”;

-  Il citato articolo 218 precisa, al comma 2, che: “La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/ CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto”.

-  L’immissione sul mercato delle cartucce di gas e delle bombole non ricaricabili comporta l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale CONAI finalizzato a finanziare la raccolta differenziata e l’avvio al recupero dei rifiuti di imballaggio (mentre le bombole ricaricabili sono esplicitamente esonerate dal contributo CONAI in quanto cespite dell’impresa produttrice che, a fine vita, viene venduto direttamente alle fonderie).

-  Le Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, edizione 2021 approvate con Decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica, precisano che: «Il fatto che vi siano residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificare questi rifiuti come «nominalmente vuoti» e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio».

-  La nozione di “centro di raccolta” è definita dall’articolo 183, comma 1, del Decreto legislativo 152/2006 nei seguenti termini: «area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [...]»

-  La disciplina dei centri di raccolta è dettata dal decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale decreto, all’articolo 1, prescrive che: «I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico».

- L’allegato I, paragrafo 4.2, per quanto di interesse, annovera tra i rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta dai privati cittadini le seguenti tipologie di rifiuti:

• imballaggi in metallo (EER 15 01 04);
• contenitori T/FC (EER 15 01 10* [imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze] e 15 01 11* [imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti]);
• gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) EER 16 05 04* e 16 05 05.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenendo che le norme citate consentano ai privati cittadini di conferire ai centri di raccolta comunali tutte le tipologie di rifiuti urbani di cui all’Allegato I, paragrafo 4.2, del decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,

si chiede di:

-  definire se i rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas e da bombole non ricaricabili siano conferibili ai centri di raccolta comunali;

-  specificare se la dizione “limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico”, contenuta nel decreto ministeriale 8 aprile 2008, comprenda anche le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili che potrebbero contenere residui di gas originate dai nuclei domestici.

Cartucce di gas e da bombole

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 22 luglio 2024, n. 135336

Oggetto: Interpello in materia ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies D.lgs. n. 152 del 2006. Applicazione della disciplina in materia di conferimento ai centri comunali di raccolta di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas o piccole bombole non ricaricabili per uso domestico.

 

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Confindustria ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale relativamente alla possibilità di conferimento ai centri di raccolta comunali di determinate tipologie di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici (in particolare cartucce non ricaricabili contenenti gas GPL e piccole bombole contenenti CO2 non ricaricabili), formulando i seguenti quesiti:

1. definire se i rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas e da bombole non ricaricabili siano conferibili ai centri di raccolta comunali;

2. specificare se la dizione “limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico”, contenuta nel decreto ministeriale 8 aprile 2008, comprenda anche le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili che potrebbero contenere residui di gas originate dai nuclei domestici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il seguente quadro normativo applicabile:

-  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la classificazione dei rifiuti urbani (articolo 184 e articolo 183, comma 1, lettera b-ter) e le definizioni di imballaggio e rifiuto di imballaggio (articolo 218, comma 1);

-  Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla disciplina dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 e il suo allegato I, al paragrafo 4.2, ove si elencano i rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta dai privati cittadini;

-  Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, edizione 2021, approvate con Decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica;

-  Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Europea del 9 aprile 2018, concernente gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti.

 

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di definire la corretta classificazione dei rifiuti oggetto del presente interpello nonché di individuare le modalità di conferimento degli stessi, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, occorre premettere quanto segue.

L’articolo 184, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che ai fini dell’attuazione della Parte Quarta dello stesso decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti

non pericolosi. Il successivo comma 2 dell’articolo 184 rinvia all’articolo 183, comma 1, lettera b- ter) dello stesso decreto legislativo per definire i rifiuti urbani.

Quest’ultima disposizione, così come modificata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ricomprende al punto 1, lettera b-ter), i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.

Con specifico riferimento ai rifiuti di imballaggio, l’articolo 218, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 152 del 2006 l’imballaggio è definito come il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo, mentre la successiva lettera f) definisce “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.

In aggiunta, al fine di identificare un rifiuto quale imballaggio, si ritiene opportuno segnalare che le Linee guida SNPA individuano, tra gli esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti (paragrafo 3.5), gli aspetti da considerare al fine di poter stabilire se il rifiuto in questione possa essere effettivamente classificato come imballaggio o se sia piuttosto da classificare in base al suo contenuto. A tale scopo, è necessario verificare se l’imballaggio o il contenitore sia da ritenersi “nominalmente vuoto” come riportato anche negli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla Comunicazione della Commissione europea. Pertanto, un imballaggio o un contenitore può dichiararsi nominalmente vuoto solo allorquando i contenuti del prodotto siano stati rimossi in maniera efficace, accertandone l’effettivo svuotamento. La presenza di residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificarli come “nominalmente vuoti” e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio. Tuttavia, va verificato che non vi siano eventuali rilasci del contenuto dell’imballaggio/contenitore.

Con riferimento ai prodotti oggetto dell’istanza, considerate le caratteristiche tecniche per come descritte nella medesima, poiché non risulta ispezionabile il contenuto sembrerebbe esclusa la possibilità di accertarne il completo svuotamento.

Conseguentemente, in applicazione del principio di precauzione, in assenza di ulteriori procedure che garantiscano la verifica del completo svuotamento, dovrebbe escludersi la possibilità di classificare i rifiuti derivanti da tali prodotti con uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09.

La semplice presenza, infatti, di un residuo di sostanze pericolose nell’imballaggio (ad esempio un residuo di un prodotto pericoloso) o la sua contaminazione esterna da parte di sostanze pericolose determina un’automatica classificazione dello stesso come rifiuto pericoloso e pertanto classificabile con il codice EER 150110* riferito a “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”. In tale fattispecie sembrerebbero rientrare le cartucce di gas GPL (propano e butano) non ricaricabili, in quanto contenenti una sostanza infiammabile.

Diversamente, sarebbero esclusi da tale classificazione le bombole del gas non ricaricabili ad uso domestico (in genere contenenti CO2 per la gasatura domestica dell’acqua), in quanto non sono contenitori T/FC, vale a dire imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

Infine, si rileva che il decreto ministeriale 8 aprile 2008 consente il conferimento ai centri di raccolta dei gas in contenitori a pressione limitatamente a estintori ed aerosol ad uso domestico,

identificati dai codici EER 160504* o 160505, descrizione che non includerebbe le tipologie di rifiuti oggetto dell’istanza.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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