Materie prime critiche: convertito il DL n. 84/2024

Materie prime critiche
Inserito un articolo sulla corretta gestione  del  fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati

Materie prime critiche: pubblicato il testo del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2024, n. 147), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2024, n. 189), recante: «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

Tra le novità inserite in fase di conversione le norme in materia di corretta gestione  del  fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati.

Di seguito il testo del D.L. n. 84 coordinato con la legge di conversione n. 115/2024.

Materie prime critiche

Testo coordinato del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 

 

Testo del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 147 del 25  giugno  2024),  coordinato  con  la
legge di conversione 8 agosto 2024, n. 115 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti sulle materie
prime critiche di interesse strategico.». (24A04302)

 

(Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2024, n. 189)

 

Vigente al: 13-8-2024

 

Capo I
Progetti strategici e Comitato nazionale

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

 

                               Art. 1

                    Obiettivi generali e principi

1. Il presente decreto definisce,  nelle  more  di  una  disciplina

organica del settore delle materie  prime  critiche,  misure  urgenti

finalizzate   all'attuazione   di   un   sistema   di   governo   per

l'approvvigionamento  sicuro  e  sostenibile  delle   materie   prime

critiche  considerate  «strategiche»  ai  sensi  degli  articoli   3,

paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del ((regolamento (UE) 2024/1252 del))

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,  in  ragione

del  ruolo  fondamentale  delle  stesse  nella  realizzazione   delle

transizioni verde e digitale e nella  salvaguardia  della  resilienza

economica e dell'autonomia strategica.

2.    In    ragione    del    preminente    interesse     nazionale

nell'approvvigionamento delle materie prime critiche  strategiche  di

cui  al  comma  1  e  considerata  la  necessita'  di  garantire  sul

territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi  previsti  dal

regolamento (UE)  2024/1252,  le  disposizioni  di  cui  al  presente

decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva  e

efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di  Bolzano,

compatibilmente con le  disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  le

relative norme di attuazione.

 

                               Art. 2

     Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici

1. Quando e' presentata presso la Commissione europea  una  domanda

di  riconoscimento  del  carattere  strategico  di  un  progetto   di

estrazione,  trasformazione  o  riciclaggio   delle   materie   prime

strategiche,  da  attuare  sul  territorio  nazionale,  il   Comitato

interministeriale  per  la  transizione  ecologica  (CITE)   di   cui

all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,

integrato dal Ministro della difesa((, dall'Autorita' delegata di cui

all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita,))  e

dal Ministro per la protezione civile e le  politiche  del  mare,  si

pronuncia, ai sensi dell'articolo 7,  paragrafo  8,  del  regolamento

(UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile

2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi  entro  sessanta

giorni dalla trasmissione del progetto  da  parte  della  Commissione

europea.

2. Nel caso di progetti sulla  terraferma,  la  determinazione  del

CITE e' adottata sentita la Regione interessata.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui

sono  riconosciuti  come  strategici  dalla  Commissione  europea,  i

progetti di cui al comma  1  assumono  la  qualita'  di  progetti  di

pubblico interesse nazionale e le opere e  gli  interventi  necessari

alla loro realizzazione sono di pubblica utilita',  indifferibili  ed

urgenti.

 

                               Art. 3

Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per  il  rilascio

  dei titoli abilitativi all'estrazione  di  materie  prime  critiche

  strategiche

1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di

progetti  strategici  di  estrazione  di   materie   prime   critiche

strategiche e'  istituito  un  punto  unico  di  contatto  presso  la

direzione generale competente del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica.

2.  L'istanza  per  il  rilascio   di   ogni   titolo   abilitativo

all'estrazione di materie prime critiche strategiche e' presentata al

punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci  giorni  dalla

data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto  trasmette

la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data  di  ricezione  dell'istanza,  il

punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti,

verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente

un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le  eventuali

integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici

giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico  di

contatto,  sentite  le  altre  amministrazioni  interessate,  ha   la

facolta'  di  richiedere  integrazioni   al   proponente   ai   sensi

dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo,))  del

regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non  superiore

a quindici giorni. Dalla data di  effettuazione  delle  verifiche  di

completezza prende avvio  il  procedimento  di  rilascio  dei  titoli

abilitativi, che non supera i diciotto mesi.

4.  Per  i  progetti  riconosciuti   come   strategici   ai   sensi

dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima

del  predetto  riconoscimento,  e  per  l'estensione   dei   progetti

strategici esistenti che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il

termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma  3  non

supera i sedici mesi.

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili  se

non per circostanze eccezionali, e comunque per ((non piu'  di))  sei

mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del

progetto strategico e in ogni caso  previa  acquisizione  del  parere

favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

6. I termini  per  provvedere  sul  rinnovo  della  concessione  di

coltivazione di materie prime strategiche, oggetto  dei  progetti  di

cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area

concessa, sulla domanda di sospensione di lavori,  sulla  domanda  di

trasferimento della concessione, nonche' sulla domanda di  variazione

dei ((programmi dei lavori)) o del piano  di  coltivazione,  previsti

dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica

18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati  e  comunque  non  superano  i

dieci mesi.

7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il

deposito, il trasporto e ((il trattamento))  dei  materiali,  per  la

produzione  e  la  trasmissione  dell'energia  e  comunque   per   la

coltivazione del  giacimento  ovvero  la  sicurezza  ((della  miniera

sono)) considerate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.  La

concessione  comporta,  ove  richiesto   dal   concessionario,   ((il

vincolo)) preordinato all'esproprio in  variante  agli  strumenti  di

programmazione generale urbanistica ai  sensi  dell'articolo  10  del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di espropriazione per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8.  I  titoli  abilitativi  alla  realizzazione  di   progetti   di

estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto  conto

dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10  e

a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria

sull'ambiente marino,  sulla  biodiversita',  sulla  sicurezza  della

navigazione e sulle attivita' umane insistenti sui fondali medesimi.

9. Sono fatte salve le  competenze  delle  regioni  in  materia  di

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle  attivita'  estrattive,

ai sensi ((del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,

n. 128, del  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,  e))

dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81. Sono altresi' fatte salve, in materia di  estrazione,  in  quanto

compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio  1927,

n. 1443, e al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente  della

Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

 

                               Art. 4

Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per  il  rilascio

  dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti  di  riciclaggio

  di materie prime critiche strategiche

1.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  di

progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto  il  riciclaggio,

ai sensi dell'articolo 2, numeri  8)  e  10),  del  regolamento  (UE)

2024/1252 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  aprile

2024, delle materie prime critiche strategiche, e' istituito un punto

unico  di  contatto  presso  la  direzione  generale  competente  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio  di

materie prime critiche strategiche e' presentata al  punto  unico  di

contatto di cui  al  comma  1.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  di

ricezione dell'istanza, il  punto  unico  di  contatto  trasmette  la

stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data  di  ricezione  dell'istanza,  il

punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti,

verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente

un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le  eventuali

integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici

giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico  di

contatto,  sentite  le  altre  amministrazioni  interessate,  ha   la

facolta'  di  richiedere  integrazioni   al   proponente   ai   sensi

dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo,))  del

regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al  medesimo  un  termine  non

superiore a  quindici  giorni.  Dalla  data  di  effettuazione  delle

verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei

titoli abilitativi, ((la cui durata  massima  non  supera))  i  dieci

mesi.

4.  Per  i  progetti  riconosciuti   come   strategici   ai   sensi

dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima

del  predetto  riconoscimento,  e  per  l'estensione   dei   progetti

strategici esistenti gia' autorizzati, il termine di  durata  massima

del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili  se

non per circostanze eccezionali, e comunque per  un  massimo  di  tre

mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del

progetto strategico e in ogni caso  previa  acquisizione  del  parere

favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le  disposizioni

del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto

strategico e'  ((compresa)),  oltre  all'attivita'  di  estrazione  o

riciclaggio, anche quella della trasformazione.

7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di  cui  al

presente articolo e all'articolo 3, fino al  31  dicembre  2027,  gli

incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella

dotazione organica del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica possono essere conferiti in deroga al  limite  percentuale

di cui all'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unita'  ulteriori.

Agli oneri di cui al presente comma si fa  fronte  nei  limiti  delle

facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.

((7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al

presente  decreto,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica e' autorizzato a indire procedure  concorsuali  pubbliche,

anche  tramite  scorrimento  di  vigenti  graduatorie   di   concorsi

pubblici,  e  ad  assumere,  in  deroga   alle   ordinarie   facolta'

assunzionali e nell'ambito  della  vigente  dotazione  organica,  nel

biennio 2024-2025,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo

indeterminato,  un  contingente  di  venti  unita'  di  personale  da

inquadrare  nell'area  dei  funzionari   del   contratto   collettivo

nazionale di lavoro 2019-2021 -  Comparto  funzioni  centrali.  Nelle

more della conclusione delle procedure concorsuali di  cui  al  primo

periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo'

avvalersi di un contingente di venti unita'  di  personale  dell'area

dei  funzionari,  in  posizione  di  comando,  proveniente  da  altre

pubbliche  amministrazioni,  a  esclusione  del  personale   docente,

educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni

scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate  la

spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di  1.008.146  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonche' la  spesa

di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto.  Per  lo  svolgimento

delle procedure concorsuali pubbliche di cui  al  presente  comma  e'

autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le  maggiori

spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale  di  cui

al presente comma e' autorizzata la spesa di 42.600 euro  per  l'anno

2024.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari  a  461.016  euro

per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno  2025,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))

 

                               Art. 5

Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per  il  rilascio

  delle  autorizzazioni  ai  progetti  strategici  che  prevedono  la

  trasformazione di materie prime critiche strategiche

1. L'Unita' di missione attrazione e sblocco  investimenti  di  cui

all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e'  individuata

quale  punto  unico  di  contatto  per  i  progetti   strategici   di

trasformazione delle materie prime  critiche  strategiche.  L'istanza

per l'autorizzazione e' presentata al ((punto  unico  di  contatto)),

che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo

abilitativo, trasmette la stessa, entro  dieci  giorni,  al  Comitato

tecnico di cui all'articolo 6 e alla  competente  direzione  generale

del Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'autorizzazione unica e' rilasciata dalla competente  direzione

generale del Ministero delle imprese e del made  in  Italy  entro  un

termine  che  non  supera  i  dieci  mesi.  Gli  atti  amministrativi

necessari alla realizzazione del progetto strategico sono  rilasciati

nell'ambito  di  un  procedimento  unico.  Nell'autorizzazione  unica

confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,  assenso,

intesa, parere e nulla  osta,  comunque  denominati,  previsti  dalla

vigente legislazione in relazione  alle  opere  da  eseguire  per  la

realizzazione  del  progetto  e  alle  attivita'  da   intraprendere.

L'autorizzazione e' rilasciata in esito  ad  apposita  conferenza  di

servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis  e  seguenti

della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza  di  servizi  sono

convocate tutte le amministrazioni competenti,  ivi  comprese  quelle

per  la  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei   beni

culturali, della salute e della pubblica incolumita'  dei  cittadini.

Si applica l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 10 agosto  2023,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.

136.

3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come  strategici,

per i quali sono pendenti procedimenti  avviati  prima  del  predetto

riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti

che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il termine  di  cui  al

comma 2 e' ridotto a otto mesi.

4. Il termine massimo di cui al comma 2 non e' prorogabile  se  non

per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di  tre  mesi,

in ragione della  natura,  complessita',  ubicazione  o  portata  del

progetto strategico e in ogni caso  previa  acquisizione  del  parere

favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  L'amministrazione

((competente)) provvede alle attivita' previste dal medesimo articolo

mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 6

    Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche

1. Presso il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'

istituito il  Comitato  tecnico  per  le  materie  prime  critiche  e

strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:

a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle  catene  di

approvvigionamento di materie prime critiche e  strategiche  e  delle

esigenze di  approvvigionamento  delle  imprese,  anche  al  fine  di

prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di  approvvigionamento

di materie prime critiche e strategiche;

b) coordinamento  e  monitoraggio  del  livello  delle  eventuali

scorte disponibili per ciascuna materia prima  strategica  a  livello

aggregato e del relativo livello di sicurezza.

2. Il Comitato tecnico  predispone  e  sottopone,  ogni  tre  anni,

all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2,  comma

1, un Piano nazionale delle  materie  prime  critiche,  in  cui  sono

((indicati)), in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti

di finanziamento ((disponibili nonche')) gli obiettivi  attesi  anche

alla luce delle funzioni di cui al comma 3.

3. Ai  fini  dello  svolgimento  del  monitoraggio  strategico,  il

Comitato tecnico:

a) puo' chiedere informazioni alle autorita' nazionali, regionali

e locali competenti  sulla  pianificazione  territoriale,  in  merito

all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni  per  lo

sviluppo di progetti relativi alle  materie  prime  critiche  e  puo'

promuovere le opportune iniziative di  impulso  e  coordinamento  nei

confronti delle suddette autorita';

b) monitora l'andamento del Programma nazionale  di  esplorazione

di  cui  all'articolo  10  dandone  comunicazione  alla   Commissione

europea;

c)  monitora  i  risultati  delle  prove  ((di  vulnerabilita'  e

resilienza, di cui  all'articolo  11,  comma  1,))  delle  catene  di

approvvigionamento  di  materie  prime  critiche  e  strategiche,   a

sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;

d) propone al CITE, sulla base delle prove  di  vulnerabilita'  e

resilienza  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  l'istituzione   di

eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;

e) propone al CITE  l'elaborazione  di  una  lista  nazionale  di

materie prime  critiche  e  strategiche,  aggiornata  a  seguito  dei

risultati delle prove di cui alla lettera c) ((e  del  monitoraggio))

del fabbisogno nazionale di  materie  prime  critiche,  o  a  seguito

dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;

f) integra la lista  nazionale,  in  caso  di  rischio  di  grave

perturbazione dell'approvvigionamento di  materie  prime  critiche  e

strategiche rilevanti  per  le  esigenze  di  approvvigionamento  del

tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione  significativa  e

inaspettata della disponibilita' di una materia prima,  o  a  seguito

dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime  critiche,

((o all'aumento)) significativo del prezzo di una materia prima oltre

la normale volatilita' del prezzo di mercato.

4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare  e  facilitare  i

promotori dei progetti durante  le  attivita'  riguardanti  tutte  le

diverse fasi della catena  del  valore,  ((ossia))  l'estrazione,  la

trasformazione e il riciclo.

5. Il Comitato tecnico e'  composto  da  due  rappresentanti  ((per

ciascuno)) del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui  almeno  uno  di   livello

dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri

che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui

all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo

e del Consiglio, dell'11 aprile  2024.  Fanno,  altresi',  parte  del

Comitato tecnico un rappresentante  dell'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  designato  dal  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  un  rappresentante  dei

soggetti gestori del Fondo di  cui  all'articolo  4  della  legge  27

dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro  delle  imprese  e  del

made in Italy, ((e tre rappresentanti della Conferenza unificata,  di

cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e

di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse)). Il Comitato  tecnico,

a bienni alterni, e' presieduto  da  uno  dei  dirigenti  di  livello

generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  o

del Ministero delle imprese e del made in  Italy  che  compongono  il

Comitato medesimo.

6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1  non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi ((di spese)) o altri

emolumenti comunque denominati.

7. Le funzioni di segreteria  tecnica  del  Comitato  tecnico  sono

svolte dalla Direzione generale del Ministero  delle  imprese  e  del

made in Italy competente per le materie prime critiche. A  tal  fine,

il Ministero delle imprese e del made  in  Italy  e'  autorizzato  ad

indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in  deroga  alle

ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione

organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro  subordinato

a tempo indeterminato, un contingente di dieci unita' di personale da

inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di

lavoro 2019-2021 -  Comparto  Funzioni  Centrali.  Nelle  more  della

conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo,

il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi  di  un

contingente massimo  di  dieci  unita'  di  personale  dell'area  dei

funzionari, in posizione di comando, proveniente da  altre  pubbliche

amministrazioni, ad  esclusione  del  personale  docente,  educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.

Per l'attuazione del presente comma ((sono autorizzate)) una spesa di

personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a  euro  498.116

annui a decorrere dall'anno 2025 ((e una spesa di  euro))  6.417  per

l'anno 2024 ed euro 15.400  annui  a  decorrere  dall'anno  2025  per

l'erogazione dei buoni pasto.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno

2024 e euro 513.516 annui a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

imprese e del made in Italy.

 

Capo II
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche

                               Art. 7

Misure per accelerare e semplificare  la  ricerca  di  materie  prime

                              critiche

1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime  strategiche

e'  esclusa  la  sussistenza  di  potenziali  effetti   significativi

sull'ambiente e, pertanto, non e' richiesta la procedura di  verifica

di assoggettabilita' di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, ne' la valutazione di incidenza nei casi in  cui

la ricerca non eccede il periodo di due anni ed e' effettuata con  le

seguenti modalita':

a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;

b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di

rilevamenti satellitari;

c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie  attraverso

la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;

d)  prelievo  di  campioni  in  ((gallerie  o  aree   minerarie))

preesistenti;

e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni  selezionati

per la definizione delle  associazioni  mineralogiche  e  delle  loro

relazioni;

f) prospezioni  geofisiche  mediante  tecniche  non  invasive  di

analisi;

g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;

h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni);

(( h-bis) campionamento  e  analisi  del  contenuto  minerale  di

fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo

delle migliori tecniche disponibili.))

2. Il permesso  di  ricerca  e'  comunicato  al  ((punto  unico  di

contatto)) di cui all'articolo 3, che provvede a darne  comunicazione

al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attivita' di ricerca non

puo'  essere  iniziata   se   non   decorsi   trenta   giorni   dalla

comunicazione. ((Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti

di ricerca di cui al  comma  1  e  sul  rispetto  dei  requisiti  ivi

previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di

attivita'   estrattive,    dall'ISPRA    e    dalla    Sovrintendenza

territorialmente competente, ciascuno per  i  profili  di  rispettiva

competenza.)) Nel caso di accertate irregolarita' e  ((inosservanze))

relative alla modalita' di cui al comma 1, i predetti enti dispongono

l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono  a  segnalare  al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  al  Ministero

delle imprese e del made in Italy ((l'adozione del  provvedimento  di

decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1)).

3. Gli oneri connessi alle attivita' di verifica e di controllo  di

cui al comma 2 da parte dell'ISPRA  sono  a  carico  del  ricercatore

sulla base di specifiche tariffe definite con  decreto  del  Ministro

((dell'ambiente)) e della sicurezza energetica, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, ((da adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,)) che stabilisce anche le modalita' di riscossione.

La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione  vigente.  ((Gli  enti  territorialmente  competenti  in

materia di attivita' estrattive svolgono le funzioni di cui al  comma

2 con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.))

 

                               Art. 8

Istituzione di  aliquote  di  produzione  in  materia  di  giacimenti

                              minerari

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle

regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del  decreto  legislativo

31 marzo 1998, n.  112,  per  le  concessioni  minerarie  relative  a

progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il  titolare

della concessione corrisponde annualmente il  valore  di  un'aliquota

del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il

7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo  Stato,

ai sensi del comma 2, sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato per essere riassegnate al Fondo di  cui  all'articolo  4  della

legge 27 dicembre 2023, n.  206,  per  sostenere  investimenti  nella

filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica e del Ministro  delle  imprese  e  del  made  in

Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da

adottarsi ((previa intesa in sede  di))  Conferenza  unificata,  sono

definite l'entita' della aliquota di cui al comma 1, le modalita'  di

calcolo della stessa, le modalita' di assegnazione allo Stato  per  i

progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui  al  comma  1,

secondo periodo, e le modalita' di riparto degli introiti di  cui  al

comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui  territorio  il  giacimento

insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle

somme assegnate alle regioni per le misure compensative  a  vantaggio

delle  comunita'  e  dei  territori  locali,  nonche'  le   eventuali

esenzioni  riconoscibili  nei  primi  cinque  anni   dall'avvio   del

progetto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  alle

concessioni gia' rilasciate ((alla data)) di entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  ne'  ai  rinnovi   di   dette   concessioni   ove

((previsti))  dall'originario  titolo.  Resta  fermo   l'obbligo   di

munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai  sensi

dell'articolo 36 del  codice  della  navigazione,  di  cui  al  regio

decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei  relativi  canoni

per  l'occupazione  di  aree  del  demanio  marittimo  e   del   mare

territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1,

lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

                               Art. 9

  Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi

1. Considerata la significativa quantita' di rifiuti di  estrazione

in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in  termini

di  materie  prime  critiche  rispetto  agli  obiettivi   posti   dal

((regolamento  (UE)  2024/1252))  del  Parlamento   europeo   e   del

Consiglio,  dell'11  aprile  2024,  per  il   rilascio   dei   titoli

abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle  strutture  di

deposito  di  rifiuti  di  estrazione  chiuse,  ((comprese))   quelle

abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio

2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto  29

luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie  da  strutture

di deposito di rifiuti estrattivi derivanti  da  una  lavorazione  di

miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, puo' attuarsi all'interno  del

relativo programma dei lavori approvato, opportunamente  integrato  e

aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del  medesimo  regio

decreto.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2,  comma  1,  ((le  parole:  «lettera  d)»  sono

sostituite dalle seguenti: «lettere d) e d-bis)» ));

b) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione,

di cui alla lettera  d),  ma  riconducibili  ad  attivita'  minerarie

chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata  in  vigore

((della presente disposizione));

2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate

da  un  deposito  di  origine  antropica,  composto  da  rifiuti   di

estrazione di precedenti attivita' estrattive  di  cui  alla  lettera

d-bis);

f-ter) deposito di rifiuti estrattivi  storici:  deposito  di

elementi minerali, costituito  da  rifiuti  estrattivi  di  cui  alla

lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da  recupero

degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;

c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti  di

estrazione storici). - 1. L'estrazione  di  sostanze  minerali  nelle

strutture di deposito di rifiuti estrattivi,  chiuse  o  abbandonate,

per le quali non e' piu' vigente il  titolo  minerario,  puo'  essere

concessa solo a seguito dell'elaborazione,  da  parte  dell'aspirante

concessionario, di uno specifico "Piano di recupero di materie  prime

dai rifiuti  di  estrazione  storici".  Il  Piano  di  recupero  deve

dimostrare la  sostenibilita'  economica  ed  ambientale  dell'intero

ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di

lavorazione.

2.  Nei  siti  contaminati  gia'  oggetto  di  procedimento  di

bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, il Piano e' valutato coerentemente con le  azioni  previste  dal

progetto di bonifica.

3. In caso di  strutture  di  deposito  censite  dall'autorita'

competente come  potenzialmente  contaminate,  il  Piano  indica  gli

interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici

ambientali di  sostanze  inquinanti,  comprese  quelle  eventualmente

utilizzate nei processi di  lavorazione,  al  fine  di  garantire  un

adeguato livello di  sicurezza  per  le  persone  e  per  l'ambiente,

nonche' le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla

specificita' delle lavorazioni di recupero previste.

4. Per quanto riguarda le strutture  di  deposito  dei  rifiuti

chiuse, ((comprese)) le strutture abbandonate, di  tipo  A,  inserite

nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il  Piano  deve

aggiornare  le  relative  informazioni  di  rischio   strutturale   e

ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di

poter operare  nelle  condizioni  di  sicurezza  per  la  salute  dei

lavoratori e per l'ambiente.».

 

                            ((Art. 9 bis

Norme in materia di corretta gestione  del  fine  vita  dei  pannelli

                      fotovoltaici incentivati

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il  2030  fissati

dal  regolamento  (UE)  2024/1252  del  Par-lamento  europeo  e   del

Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo  anche  attraverso

l'integrazione della copertura della  quota  di  consumo  di  materie

prime  strategiche  con  le  materie  prime  secondarie,  al  decreto

legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita'  di  cui  ai

commi da 3 a 10 dei sistemi  collettivi  che  gestiscono  rifiuti  di

pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento  possono  avvalersi

del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.»;

b) all'articolo 24-bis, comma 1:

1) al quarto periodo, le parole: «30 giugno 2024»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere  dal

1°  gennaio  2025,  il  GSE  prevede,  nell'ambito  delle  istruzioni

operative, due finestre temporali annuali di durata pari  a  sessanta

giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono

comunicare allo stesso GSE la scelta  di  partecipare  a  un  sistema

collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione

ai  sistemi  collettivi  sono  indicate   nelle   stesse   istruzioni

operative».

2. Le attivita' derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono

svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE  S.p.A.,  nell'ambito

di  quelle  allo  stesso  gia'  attribuite,  con  le  risorse  umane,

strumentali  e  finanziarie  destinate  allo  scopo  a   legislazione

vigente.))

 

                               Art. 10

                 Programma nazionale di esplorazione

1. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale

(( (ISPRA) ))-  Servizio  geologico  d'Italia  elabora  il  Programma

nazionale di esplorazione, sulla base di  una  convenzione  stipulata

con il Ministero delle imprese e del made in  Italy  e  il  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.   Il   Programma   e'

sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.

2. La convenzione di cui  al  comma  1  contiene  l'indicazione  di

((obiettivi  intermedi  e  finali))  il  cui  mancato  raggiungimento

comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento  e  individua

anche  le  relative  modalita'  di  revoca.  In   caso   di   revoca,

l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione e' oggetto  di

gara.

3. Il Programma ((comprende le seguenti attivita')):

a) mappatura dei minerali su scala idonea;

b) campagne geochimiche,  anche  per  stabilire  la  composizione

chimica di terreni, sedimenti e rocce;

c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;

d)  elaborazione  dei  dati  raccolti  attraverso  l'esplorazione

generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.

4. Per la elaborazione  del  Programma  nazionale  di  esplorazione

l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia puo' avvalersi, ove  necessario,

di competenze esterne,  nell'ambito  dei  finanziamenti  previsti  al

comma 9.

5. Le attivita' di  indagine  e  di  esplorazione  necessarie  alla

elaborazione del Programma si  svolgono  con  tecniche  non  invasive

secondo i piu' moderni  e  sostenibili  standard  di  esplorazione  e

ricerca.

6. Il CITE  approva  il  Programma  entro  il  24  marzo  2025.  Il

Programma  e'  pubblicato  ((nei  siti  internet  istituzionali   del

Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche'  delle  regioni  e

delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  territorialmente

interessate)).

7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle  risultanze  del

Programma  nazionale  di  esplorazione,  ((e'  pubblicata  nel   sito

internet dell'ISPRA)) entro il 24 maggio  2025.  Le  informazioni  di

base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche

raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente

accessibili.  Le  informazioni  piu'  dettagliate,  compresi  i  dati

geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione  adeguata  e

la mappatura geologica su larga scala, sono messe a  disposizione  su

richiesta dei singoli interessati.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini

geognostiche  esistenti,  ((compresi))   i   dati   derivanti   dalla

bibliografia  scientifica  di  settore,  per  individuare   eventuali

mineralizzazioni non rilevate contenenti  materie  prime  critiche  e

minerali vettori di materie prime  critiche((,))  e  pubblica,  nelle

more della Carta mineraria  di  cui  al  comma  7,  una  prima  mappa

accessibile al pubblico.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo

e' autorizzata la spesa di 500.000  euro  per  l'anno  2024  e  di  3

milioni di euro per l'anno  2025,  alla  cui  copertura  si  provvede

mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte  nello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

                               Art. 11

Registro  nazionale  delle  aziende  e  delle   catene   del   valore

                             strategiche

1. Il Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  provvede  al

monitoraggio delle catene del valore  strategiche,  alla  misurazione

del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e a supporto  dell'attivita'

ivi prevista, e' istituito presso il Ministero delle  imprese  e  del

made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene  del

valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made

in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto, sono ((definiti)) la tipologia  di  dati

che le imprese individuate  ai  sensi  del  comma  3  trasmettono  al

Registro, le eventuali esenzioni, nonche' ((i tempi))  e  ogni  altra

modalita' necessaria a  garantire  l'operativita'  del  Registro.  Al

Registro sono trasmessi, altresi', dall'Agenzia delle  dogane  e  dei

monopoli, i  dati  relativi  alle  importazioni  ed  esportazioni  di

materie  prime  critiche  strategiche  e  di  ((rottami  metallici)),

secondo le modalita' e ((i tempi indicati)) nel  decreto  di  cui  al

secondo periodo.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto, e comunque  non  oltre  il  24  maggio  2025,  sono

individuate le imprese che operano  in  settori  strategici,  di  cui

all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo

e del Consiglio, dell'11 aprile  2024,  che  operano  sul  territorio

nazionale e che utilizzano materie prime strategiche  per  fabbricare

batterie per lo stoccaggio  di  energia  e  la  mobilita'  elettrica,

componenti e apparecchiature relative alla produzione e  all'utilizzo

dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le  reti  elettriche,

componenti e apparecchiature  relative  alla  produzione  di  energia

rinnovabile,  aeromobili,  motori  di  trazione,  pompe  di   calore,

componenti  e  apparecchiature  connesse  alla  trasmissione  e  allo

stoccaggio di dati,  dispositivi  elettronici  mobili,  componenti  e

apparecchiature connesse alla fabbricazione  additiva,  componenti  e

apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori  di  razzi,

satelliti  o  semiconduttori.  Il  decreto  e'  pubblicato  sul  sito

internet istituzionale del Ministero delle  imprese  e  del  made  in

Italy. Il decreto e' aggiornato annualmente.

4.  Per  l'istituzione  e  l'implementazione  del  Registro,  anche

tramite interoperabilita' con altre banche dati,  e'  autorizzata  la

spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2025  e  di  200.000  euro  a

decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri ((si provvede  mediante))

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

                               Art. 12

     Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici

1. Alle controversie relative alle procedure per il  riconoscimento

o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici,

si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

 

Capo III
Promozione degli investimenti

                               Art. 13

           Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy

1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio  delle  attivita'

di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche  per  il

rafforzamento delle  catene  di  approvvigionamento,  all'articolo  4

della legge 27 dicembre 2023, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «attivita' di»  sono  inserite  le

seguenti: «estrazione, trasformazione,»;

b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata  del

bilancio dello Stato e successiva riassegnazione  alla  spesa,»  sono

soppresse e dopo le parole: «disponibilita' complessive dello stesso»

sono aggiunte  le  seguenti:  «,  con  riferimento  agli  impegni  di

sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e  imprese

target, effettuati con le risorse del Fondo»;

c)  al  comma  6,  le  parole:  «al  gestore  individuato»   sono

sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole:

«la  spesa  di   2.500.000   euro»   sono   inserite   le   seguenti:

«complessivi».

2.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

dopo il comma 8-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«8-septies. La societa' di gestione del risparmio di cui al comma

1  puo'  costituire  fondi  per  i  fini  e  le  funzioni  ((di   cui

all'articolo)) 4 della legge 27 dicembre 2023, n.  206.  Tali  fondi,

nell'operativita'  immobiliare,  possono  investire,  direttamente  o

indirettamente:

a) negli asset  immobiliari,  anche  pubblici  o  derivanti  da

concessione,  strumentali  all'operativita'  delle   societa'   delle

filiere strategiche previste dalla citata normativa;

b) in strumenti di rischio emessi dalle societa'  di  cui  alla

lettera  a)  il  cui  rendimento  sia  collegato  ai  predetti  asset

immobiliari strumentali».

 

                               Art. 14

Disposizioni urgenti in  materia  di  approvvigionamento  di  rottami

              ferrosi e di altre materie prime critiche

1.  All'articolo  30  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,  n.  117,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ((le parole: «I rottami ferrosi»  sono  sostituite

dalle seguenti: «I rottami metallici compresi nei codici 7204,  7404,

7602 e 7902)) della nomenclatura  combinata  di  cui  al  regolamento

(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23  luglio  1987,  relativo  alla

nomenclatura  tariffaria  e  statistica  ed  alla  tariffa   doganale

((comune)) »;

(( (a-bis) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:

«Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono  essere

indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantita'  di  cui

ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica  ai

sensi del comma 2»));

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis.  Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale e' istituito il Tavolo permanente per  il

monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime

critiche  anche  al  fine  di  valutare  e   promuovere   azioni   di

salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e  internazionale.

Il Tavolo permanente e'  composto  da  rappresentanti  dei  Ministeri

degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  delle

imprese e  del  made  in  Italy,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei

monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la  promozione  all'estero  e

l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,   nonche'   delle

associazioni  di  categoria  di  volta  in  volta  interessate.  Alle

riunioni possono essere invitati rappresentanti di  altri  Ministeri,

aventi  competenza  nelle  materie  oggetto  delle  tematiche   poste

all'ordine del giorno.

3-ter.  Fermo  restando  quando  disposto  al   comma   5,   la

partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma  3-bis

non da' luogo ((all'erogazione  di  compensi,  rimborsi  di  spese)),

gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».

 

                            ((Art. 14 bis

Disposizioni per l'approvvigionamento urgente  di  ulteriori  materie

                                prime

1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie  prime

necessarie alle filiere produttive del made in  Italy,  non  comprese

nel  regolamento  (UE)  2024/1252  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio,  dell'11  aprile  2024,  il  CITE,  integrato   ai   sensi

dell'articolo 2, comma 1,  del  presente  decreto,  su  proposta  del

Comitato  tecnico  di  cui  all'articolo  6,  sentita  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare  progetti  minerari

di interesse  strategico  nazionale  per  i  quali  si  applicano  le

disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi

di cui al comma 3 del presente articolo.

2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei  progetti

minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza  di

un fabbisogno nazionale della  materia  prima  oggetto  dei  progetti

stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in

Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti  di

estrazione anche alle fasi, da  svolgere  nel  territorio  nazionale,

della raffinazione e della trasformazione.

3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai

progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di

cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.

4. In caso di inerzia o  di  ritardo  degli  organi  competenti  al

rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi  ai  progetti

di cui al comma 1, il proponente puo' darne segnalazione al  Comitato

tecnico di cui all'articolo 6. Il  Comitato  tecnico,  attraverso  la

struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del  decreto-legge  17

maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine  massimo

pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia,

il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di

cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto,  competente  per  la

categoria alla quale  appartiene  il  progetto.  Il  punto  unico  di

contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente

entro i successivi sessanta giorni.

5. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del

presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo  si

applicano gli articoli 8 e 12.))

 

                               Art. 15

                       Misure di coordinamento

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:  «e  la  relativa  programmazione»

sono  inserite  le  seguenti:  «e  con  compiti  volti  a  rafforzare

l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;

b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Il CITE ((, sentite le regioni e le  province  autonome

di Trento e di Bolzano interessate,)) approva il Programma  nazionale

di esplorazione delle materie prime  critiche  e  ha  il  compito  di

pronunciarsi  sulla  richiesta  di  valutazione,   presentata   dalla

Commissione europea ai sensi del ((regolamento (UE)  2024/1252))  del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status

di progetto strategico relativo  alla  estrazione,  trasformazione  o

riciclo delle materie prime  critiche  strategiche  da  attuarsi  sul

territorio nazionale.».

 

                               Art. 16

Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10  agosto  2023  n.

  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,  n.

  136

1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto  2023  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,  n.  136,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle

seguenti «per l'anno 2024»;

b) e' aggiunto ((, in fine,)) il seguente comma:

«1-bis. Alle societa' di rilievo  strategico  che  operano  sul

mercato, acquisite ai sensi  del  comma  1  da  parte  del  Ministero

dell'economia e delle  finanze,  non  si  applicano  le  disposizioni

previste  dal  decreto  legislativo  19  agosto  2016,   n.   175   e

dall'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.

214.».

                               Art. 17

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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