Criteri ambientali minimi: modifiche per gli interventi edilizi

La variazione riguarda l'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256

Criteri ambientali minimi: modificati i criteri per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256.

In particolare, la variazione riguarda l'allegato 1, paragrafo «2.5.7 Isolanti termici ed
acustici», tabella annessa al punto i), relativamente al contenuto di  materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024.

Decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024

 

Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri
ambientali minimi per l'affidamento di  servizi  di  progettazione  e
affidamento di lavori per interventi edilizi». (24A04325)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2024, n. 196)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio  2021,  n.  128,  avente  ad   oggetto   il   regolamento   di

organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022

con il quale e' stato nominato Ministro della  transizione  ecologica

l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   e,   in

particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), che  ha  ridenominato  il

Ministero della transizione ecologica in  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30

ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente  modifiche  al

regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione

ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023,  n.  21,di  adozione

dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione  delle  politiche

del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  per  l'anno

2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di  indirizzo

concernente   l'individuazione   delle   politiche   del    Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e  per  il

triennio 2024-2026;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che

disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia

e  delle  finanze,  e  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   la

predisposizione  di  un  «Piano  d'azione   per   la   sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione»

(PAN GPP),  al  fine  di  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni competenti sulla base  di  criteri  e  per  categorie

merceologiche;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  107  dell'8  maggio

2008, che, ai sensi dei citati commi 1126  e  1127  ha  approvato  il

«Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  della

pubblica amministrazione» e, in  particolare,  l'art.  2  recante  la

disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede  l'emanazione

di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di  prodotti  e

servizi con successivi decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice

dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21

giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici», in attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei

settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi

postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare  l'art.  57,  comma  2,  del  citato  decreto

legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e

gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento  degli  obiettivi

ambientali  previsti  dal  Piano  d'azione  per   la   sostenibilita'

ambientale dei consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione

attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,

almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle  clausole  contrattuali

contenute nei criteri ambientali  minimi  adottati  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno

2022, n. 256, recante «Affidamento  di  servizi  di  progettazione  e

affidamento di  lavori  per  interventi  edilizi»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  183  dell'8  agosto

2022;

Considerato che e' emersa la necessita' di modificare il  valore  %

riferito ai prodotti isolanti in vetro cellulare di cui  al  criterio

«2.5.7 Isolanti termici ed acustici» dell'allegato tecnico  n.  1  al

decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022;

Ritenuto, quindi, opportuno apportare la suddetta modificazione  al

criterio «2.5.7 Isolanti termici ed acustici»  dell'allegato  tecnico

n. 1 al decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022, relativamente

agli isolanti in vetro cellulare;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro della transizione ecologica  23

                         giugno 2022, n. 256

1. Al decreto del Ministro della transizione  ecologica  23  giugno

2022, n. 256,  allegato  1,  paragrafo  «2.5.7  Isolanti  termici  ed

acustici», tabella annessa al punto  i),  relativo  al  contenuto  di

materiale  riciclato  ovvero  recuperato  o  di   sottoprodotti,   al

parametro «Contenuto cumulativo di  materiale  recuperato,  riciclato

ovvero sottoprodotti»,  relativo  alla  voce  «vetro  cellulare»,  e'

apportata la seguente modificazione:

- il valore «60%» e' sostituito dal seguente: «50%».

                               Art. 2

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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